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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Nei fascicoli riunti al N. Reg. Gen. 631/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. E Mumura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo (PEC: ) e Email_2
NF SP (PEC: t) che congiuntamente e Email_4 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_5
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3
TEMPORE, rappresentata e difesa, disgiuntamente, dagli avv.ti Emanuele Verghini (PEC:
) e NI MB (PEC: Email_6
, giusta procura in atti. Email_7
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso distinti depositati in cancelleria il 21/03/2022 e il 29/5/2025 poi riuniti, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede e rappresentava l'illegittimità delle intimazioni di pagamento aventi n.: •13920219000263576000, notificata il 6.12.2021 cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920160005263641000 e 13920170003845976000 e gli avvisi di addebito n. 43920150000258431000; 43920160000125378000; 43920160000646279000; 43920170000164884000 e 4392017000082600000, di importo complessivamente pari a 13.391,65€ e • 13920249004100074000, notificata l'11.4.2025, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920160005263641000 e 13920170003845976000 e gli avvisi di addebito n. 43920150000258431000; 43920160000125378000; 43920160000646279000; 43920170000164884000; 4392017000082600000 e 43920180000083692000, di importo complessivamente pari a 14.123,37€. Parte ricorrente, in entrambi i ricorsi, deduceva l'omessa ricezione degli atti di pagamento suddetti e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_2 CP_4 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera
2 materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Il e l' hanno dedotto e documentato di aver validamente CP_5 Controparte_6 notificato gli atti di pagamento sottesi all'intimazione impugnata, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920170003845976000 è stata notificata il 9.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920150000258431000 è stato notificato il 9.11.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920160000125378000 è stato notificato il 24.5.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000646279000 è stato notificato il 28.11.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000164884000 è stato notificato il 28.9.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920170000826000000 è stato notificato il 16.1.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000083692000 è stato notificato il 27.6.2018. 4.1. La notifica avvenuta nei confronti del familiare convivente deve ritenersi valida perché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura
3 di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
5. Relativamente alla cartella di pagamento n. 139201600052636410000, il ha CP_5 dato prova della notifica solo successivamente al deposito della memoria di costituzione. Pertanto, non può tenersi in considerazione quanto dallo stesso allegato e, ai fini della verifica della sussistenza della prescrizione, si fa riferimento all'anno a cui il debito fa riferimento (2015/2016).
6. Il ha dedotto, altresì, di aver notificato, il 3.10.2023, a parte ricorrente CP_5
l'intimazione di pagamento n. 13920239002102013000, contenente gli atti di pagamento n. 13920160005263641000;13920170003845976000; 43920150000258431000; 43920160000125378000; 43920160000646279000; 43920170000164884000; 4392017000082600000 e 43920180000083692000.
6.1. Tale richiesta di pagamento deve intendersi quale atto interruttivo della prescrizione, rappresentante una nuova data da cui far decorrere il quinquennio di prescrizione.
7. Stante quanto fin qui detto, il ricorso trova accoglimento limitatamente all'avviso di addebito n. 43920150000258431000, poiché dalla data di notifica dello stesso a quella di notifica del primo atto interruttivo di prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000, notificato il 6.12.2021 (in questa sede pure impugnata), è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
8. Nel resto, il ricorso deve essere rigattato, perché nessuna estinzione può ravvisarsi nel caso di specie, stante l'interruzione, mediante le richieste di pagamento (intimazioni di pagamento), dei termini di prescrizione.
9. Le spese di lite sono compensate per ¼, mentre nel resto sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 4392015000025845976000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000;
- rigetta nel resto;
- compensa per ¼ le spese di lite fra le parti in causa;
- condanna, per la parte residua dele spese di lite, al pagamento Parte_1 dell'importo pari a 500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna, per la parte residua dele spese di lite, al pagamento Parte_1 dell'importo pari a 500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_2
- condanna, per la parte residua dele spese di lite, al pagamento Parte_1 dell'importo pari a 500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 5/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. E Mumura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo (PEC: ) e Email_2
NF SP (PEC: t) che congiuntamente e Email_4 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_5
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3
TEMPORE, rappresentata e difesa, disgiuntamente, dagli avv.ti Emanuele Verghini (PEC:
) e NI MB (PEC: Email_6
, giusta procura in atti. Email_7
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso distinti depositati in cancelleria il 21/03/2022 e il 29/5/2025 poi riuniti, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede e rappresentava l'illegittimità delle intimazioni di pagamento aventi n.: •13920219000263576000, notificata il 6.12.2021 cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920160005263641000 e 13920170003845976000 e gli avvisi di addebito n. 43920150000258431000; 43920160000125378000; 43920160000646279000; 43920170000164884000 e 4392017000082600000, di importo complessivamente pari a 13.391,65€ e • 13920249004100074000, notificata l'11.4.2025, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920160005263641000 e 13920170003845976000 e gli avvisi di addebito n. 43920150000258431000; 43920160000125378000; 43920160000646279000; 43920170000164884000; 4392017000082600000 e 43920180000083692000, di importo complessivamente pari a 14.123,37€. Parte ricorrente, in entrambi i ricorsi, deduceva l'omessa ricezione degli atti di pagamento suddetti e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_2 CP_4 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera
2 materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Il e l' hanno dedotto e documentato di aver validamente CP_5 Controparte_6 notificato gli atti di pagamento sottesi all'intimazione impugnata, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920170003845976000 è stata notificata il 9.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920150000258431000 è stato notificato il 9.11.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920160000125378000 è stato notificato il 24.5.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000646279000 è stato notificato il 28.11.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000164884000 è stato notificato il 28.9.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920170000826000000 è stato notificato il 16.1.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000083692000 è stato notificato il 27.6.2018. 4.1. La notifica avvenuta nei confronti del familiare convivente deve ritenersi valida perché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura
3 di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
5. Relativamente alla cartella di pagamento n. 139201600052636410000, il ha CP_5 dato prova della notifica solo successivamente al deposito della memoria di costituzione. Pertanto, non può tenersi in considerazione quanto dallo stesso allegato e, ai fini della verifica della sussistenza della prescrizione, si fa riferimento all'anno a cui il debito fa riferimento (2015/2016).
6. Il ha dedotto, altresì, di aver notificato, il 3.10.2023, a parte ricorrente CP_5
l'intimazione di pagamento n. 13920239002102013000, contenente gli atti di pagamento n. 13920160005263641000;13920170003845976000; 43920150000258431000; 43920160000125378000; 43920160000646279000; 43920170000164884000; 4392017000082600000 e 43920180000083692000.
6.1. Tale richiesta di pagamento deve intendersi quale atto interruttivo della prescrizione, rappresentante una nuova data da cui far decorrere il quinquennio di prescrizione.
7. Stante quanto fin qui detto, il ricorso trova accoglimento limitatamente all'avviso di addebito n. 43920150000258431000, poiché dalla data di notifica dello stesso a quella di notifica del primo atto interruttivo di prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000, notificato il 6.12.2021 (in questa sede pure impugnata), è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
8. Nel resto, il ricorso deve essere rigattato, perché nessuna estinzione può ravvisarsi nel caso di specie, stante l'interruzione, mediante le richieste di pagamento (intimazioni di pagamento), dei termini di prescrizione.
9. Le spese di lite sono compensate per ¼, mentre nel resto sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 4392015000025845976000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 13920219000263576000;
- rigetta nel resto;
- compensa per ¼ le spese di lite fra le parti in causa;
- condanna, per la parte residua dele spese di lite, al pagamento Parte_1 dell'importo pari a 500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
- condanna, per la parte residua dele spese di lite, al pagamento Parte_1 dell'importo pari a 500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_2
- condanna, per la parte residua dele spese di lite, al pagamento Parte_1 dell'importo pari a 500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 5/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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