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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3132/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3132/2022, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NO OV ricorrente e elettivamente domiciliato presso VIA GIUSEPPE FERRARI, 2 CP_1
00195 ROMA rappresentato e difeso dall'avv. PIERVENANZI NICOLETTA giusta procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2022 la Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 128/22 (R.G. 2385/2022),
[...]
emesso su richiesta di dal Tribunale di Tivoli con il quale il giudice CP_1
emittente ha ingiunto all' il pagamento della somma di €. Parte_1
73.683,70 in favore della dottoressa a titolo di trattamento di fine rapporto e CP_1
di indennità sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18, l. 300/70 (nella sua formulazione vigente ratione temporis), il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla maturazione al saldo e oltre le spese legali, liquidate in euro
2.000 per compensi, cui aggiungere rimborso spese forfetarie, Iva e Cpa;
La fondava la richiesta monitoria sulla sentenza n. 1580/19 resa dalla CP_1
Corte d'Appello di Roma, Sezione lavoro, in data 8 maggio 2019 veniva statuito in favore della sig. odierna convenuta, quanto segue: “In riforma dell'impugnata CP_2
sentenza, dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro tra l'appellante e
l' dal 1.1.2005; -condanna l' Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 12.487,73 a titolo di CP_1
differenze retributive e 13° mensilità per il periodo dall'1.1.205 al 28.02.2009, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
-accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato a CP_1
in data 13.2.2009 con decorrenza dall'1.3.2009, e per, l' effetto, lo annulla e
[...]
condanna l' alla reintegrazione di nel posto Parte_1 CP_1
di lavoro e al pagamento in suo favore di un indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento siano a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo;
-condanna l' al Parte_1
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore di dal CP_1
giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione”.
L'odierna opponente provvedeva, quanto alla condanna al pagamento delle differenze retributive (per un importo pari ad 12.487,73) e delle spese di lite liquidate in sentenza (per un importo pari ad euro 3.450 per il primo grado e 3.307 per il secondo grado) al pagamento in favore della odierna opposta.
Con atto di precetto ricevuto dalla società odierna opponente in data 6 settembre 2019 la intimava il pagamento delle retribuzioni globali di fatto CP_1
dall'1.3.2009 al 30.4.2019 (euro 352.479,15), degli interessi (euro 14.911,76) e della rivalutazione (euro 15.211,20) su dette somme, del TFR maturato fino al 30.4.2019
(euro 30.348,48) nonchè, in ultimo, dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (per euro 43.334,85) - oltre onorari su atto di precetto ed oneri di legge - per un importo complessivo quantificato dalla odierna opposta in euro 457.046,78.
Avverso l'atto di precetto, l' proponeva – in data 25 Parte_1
settembre 2019 – opposizione a precetto ex artt. 615, co. 1, 617 co. 1 e 618 bis cpc con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo innanzi al
Tribunale di Tivoli, Sezione lavoro.
In data 1° ottobre 2019 la dottoressa notificava alla CP_1 Parte_1
nonché al terzo pignorato, atto di pignoramento
[...] COroparte_3
presso terzi, citando la società debitrice a comparire all'udienza del 31 ottobre 2019 innanzi al Tribunale di Tivoli, Sezione Esecuzioni Mobiliari - poi differito, in ragione dell'iscrizione della procedura esecutiva, al 27 dicembre 2019 - nonché invitando il terzo a sottoporre a pignoramento la somma precettata, aumentata della metà, fino a concorrenza dell'importo di €. 600.000,00; in relazione al citato atto di pignoramento, il terzo pignorato, rendeva dichiarazione negativa ex art. 547. CP_3
Con istanza ex art. 373 cpc – depositata il 10 ottobre 2019 nel fascicolo del procedimento d'appello recante rg 3297/16, con conseguente apertura di sub CO procedimento recante rg n. 3297-1/16 – l' chiedeva alla Corte d'Appello di Roma,
Sezione Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, assunte le informazioni ed i provvedimenti del caso, disporre la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza n. 1580/19 fino all'esito del giudizio recante rg n. 22599/19, pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e con ordinanza resa in data 28 novembre 2019 - ed all'esito dell'udienza camerale, tenutasi in data 19 novembre 2019 - la Corte d'Appello, con ordinanza, in accoglimento parziale dell'istanza, così disponeva: “La Corte dispone sospendersi l'esecutività della sentenza della Corte d'Appello di Roma -
Sezione Lavoro e Previdenza n.1580/2019 nella misura di due terzi dell'importo accertato in dispositivo” .
In data 18 novembre 2019, la dottoressa per il tramite del proprio CP_1
difensore, depositava nel fascicolo telematico della procedura esecutiva recante rg
1617/19 assegnata alla cognizione del GE dott.ssa Patrizi, atto di intervento (all.5) e precisazione del credito, mediante il quale chiedeva l'assegnazione delle somme eventualmente vincolate nel giudizio nella misura quantificata nell'atto di precetto – e riportata nell'atto di intervento – vantando la natura privilegiata del proprio credito, rispetto a quello maturato iure proprio dai creditori procedenti (eredi del signor
, di natura patrimoniale e morale. Pt_2
In data 5 dicembre 2019, l depositava nell'ambito della procedura CP_5
esecutiva recante rg 1617/19 ricorso in opposizione ex artt. 615, 2° comma, 617 2° comma e 624 cpc, chiedendo la contestuale sospensione dell'esecuzione;- nelle more, CO interveniva tra la ed i creditori procedenti ) accordo transattivo e Parte_3
successiva rinuncia a proseguire l'esecuzione, all'esito della quale il GE disponeva la riduzione del pignoramento nei limiti del credito vantato dalla creditrice intervenuta, dott.ssa rinviando per la prosecuzione all'udienza del 5 ottobre 2020, poi CP_1
differita d'ufficio al 13 ottobre 2020.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza il GE, in parziale
CO accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dalla , concedeva la sospensione dell'esecuzione in relazione alla somma di euro 29.509,43, limitando l'intervento della dottoressa al residuo importo di euro 127.787,81 CP_1
e fissando, per l'assegnazione di tale somma in favore della stessa, l'udienza del 12 aprile 2021.
Il GE accoglieva la richiesta della società di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1580/19 (all.1) con riferimento all'indennità sostitutiva della reintegrazione (oltre che del trattamento di fine rapporto), mancando sul punto ogni e qualsivoglia pronuncia nel suddetto pronunciamento giudiziale;
Successivamente, all'udienza del 12 aprile 2021 il GE emetteva ordinanza di assegnazione delle somme in favore della dott.ssa CP_1
Quest'ultima si costituiva nel giudizio introdotto nel termine di legge ex art. 615 c.p.c. contestando l'avvero ricorso precisando con riferimento al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nonché degli importi a titolo di trattamento di fine rapporto l'eccezione della odierna ricorrente era già stata accolta integralmente dal Giudice dell'esecuzione che aveva sospeso l'esecuzione per le somme richieste tanto che la stessa ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo CP_1
e, quanto alla restante somma, sosteneva la esaustività della sentenza della corte di appello e la insindacabilità in questa sede dell'av delle pretese già riconosciute.
Il giudizio si concludeva con condanna della società odierna opponente di questo tenore “dichiara l'inidoneità della sentenza n. 1518/19 a costituire valido titolo esecutivo per ottenere le somme a titolo di retribuzioni globali di fatto dall'1.3.2009 al
30.4.2019 (euro 352.479,15), degli interessi (euro 14.911,76) e della rivalutazione
(euro 15.211,20) su dette somme, del TFR maturato fino al 30.4.2019 (euro 30.348,48) nonchè, in ultimo, dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (per euro
43.334,85);compensa le spese di lite tra le parti”.
All'esito del deposito di note scritte ex art.127 er c.p.c. l'odierna causa è stata così decisa.
Nel corso del presente giudizio si è resa necessaria una riquantificazione della somma richiesta con il decreto ingiuntivo qui opposto atteso che il calcolo effettuato dalla parte opposta non appare corretto.
Ed infatti, si ritiene che i parametri del livello e dell'orario della siano CP_1
stati correttamente indicati, a differenza di quanto rivendicato dall'opponente che ritiene applicabile un diverso ccnl atteso che la Corte di Appello ha ritenuto corretti i conteggi effettuati nel primo grado che erano fondati sul c.c.n.l. utilizzato anche in questa sede dalla lavoratrice ovvero quello per il personale medico dipendente da case di cura, IRCCS, presidi e centri di riabilitazione associati AIOP, ARIS e FDG –e successivo Accordo Ponte-Economico per rinnovo c.c.n.l. personale medico dipendente, sottoscritto in data 11/02/2009 nonché l'orario di 33 ore.
Tuttavia, la ha inserito nel calcolo della retribuzione mensile CP_1
asseritamente dovuta l'indennità professionale prevista dall'art. 42 del ccnl all'epoca vigente.
Tale emolumento risulta dovuta al solo personale medico a tempo pieno mentre la al contrario, invocava un orario di 33 ore sul quale ha parametrato le CP_1 richieste economiche (orario che appare corretto come già statuito dalla Corte di
Appello non essendovi prova della riduzione a 25 ore).
Ebbene, alla luce della riquantificazione richiesta, spetta alla parte opposta la somma di € 63.822,69 (di cui € 26.744,04 a titolo di TFR ed € 37.079,65 a titolo di 15 mensilità).
La pluralità di giudizi tra le parti tutt'ora pendenti, la sussistenza di una pronuncia favorevole alla parte opposta della Corte di Appello non ancora eseguita e la pendenza del giudizio di Cassazione e la peculiarità della questione in ordine alla quantificazione della retribuzione globale di fatto consentono di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando, annulla il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte opponente al pagamento della somma di € 63.822,69 (di cui € 26.744,04 a titolo di TFR ed €
37.079,65 a titolo di 15 mensilità) oltre accessori di legge;
compensa le spese di lite tra le parti.
Tivoli, il 18.06.2025
Il giudice
OB CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3132/2022, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NO OV ricorrente e elettivamente domiciliato presso VIA GIUSEPPE FERRARI, 2 CP_1
00195 ROMA rappresentato e difeso dall'avv. PIERVENANZI NICOLETTA giusta procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2022 la Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 128/22 (R.G. 2385/2022),
[...]
emesso su richiesta di dal Tribunale di Tivoli con il quale il giudice CP_1
emittente ha ingiunto all' il pagamento della somma di €. Parte_1
73.683,70 in favore della dottoressa a titolo di trattamento di fine rapporto e CP_1
di indennità sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18, l. 300/70 (nella sua formulazione vigente ratione temporis), il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla maturazione al saldo e oltre le spese legali, liquidate in euro
2.000 per compensi, cui aggiungere rimborso spese forfetarie, Iva e Cpa;
La fondava la richiesta monitoria sulla sentenza n. 1580/19 resa dalla CP_1
Corte d'Appello di Roma, Sezione lavoro, in data 8 maggio 2019 veniva statuito in favore della sig. odierna convenuta, quanto segue: “In riforma dell'impugnata CP_2
sentenza, dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro tra l'appellante e
l' dal 1.1.2005; -condanna l' Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 12.487,73 a titolo di CP_1
differenze retributive e 13° mensilità per il periodo dall'1.1.205 al 28.02.2009, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
-accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato a CP_1
in data 13.2.2009 con decorrenza dall'1.3.2009, e per, l' effetto, lo annulla e
[...]
condanna l' alla reintegrazione di nel posto Parte_1 CP_1
di lavoro e al pagamento in suo favore di un indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento siano a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo;
-condanna l' al Parte_1
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore di dal CP_1
giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione”.
L'odierna opponente provvedeva, quanto alla condanna al pagamento delle differenze retributive (per un importo pari ad 12.487,73) e delle spese di lite liquidate in sentenza (per un importo pari ad euro 3.450 per il primo grado e 3.307 per il secondo grado) al pagamento in favore della odierna opposta.
Con atto di precetto ricevuto dalla società odierna opponente in data 6 settembre 2019 la intimava il pagamento delle retribuzioni globali di fatto CP_1
dall'1.3.2009 al 30.4.2019 (euro 352.479,15), degli interessi (euro 14.911,76) e della rivalutazione (euro 15.211,20) su dette somme, del TFR maturato fino al 30.4.2019
(euro 30.348,48) nonchè, in ultimo, dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (per euro 43.334,85) - oltre onorari su atto di precetto ed oneri di legge - per un importo complessivo quantificato dalla odierna opposta in euro 457.046,78.
Avverso l'atto di precetto, l' proponeva – in data 25 Parte_1
settembre 2019 – opposizione a precetto ex artt. 615, co. 1, 617 co. 1 e 618 bis cpc con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo innanzi al
Tribunale di Tivoli, Sezione lavoro.
In data 1° ottobre 2019 la dottoressa notificava alla CP_1 Parte_1
nonché al terzo pignorato, atto di pignoramento
[...] COroparte_3
presso terzi, citando la società debitrice a comparire all'udienza del 31 ottobre 2019 innanzi al Tribunale di Tivoli, Sezione Esecuzioni Mobiliari - poi differito, in ragione dell'iscrizione della procedura esecutiva, al 27 dicembre 2019 - nonché invitando il terzo a sottoporre a pignoramento la somma precettata, aumentata della metà, fino a concorrenza dell'importo di €. 600.000,00; in relazione al citato atto di pignoramento, il terzo pignorato, rendeva dichiarazione negativa ex art. 547. CP_3
Con istanza ex art. 373 cpc – depositata il 10 ottobre 2019 nel fascicolo del procedimento d'appello recante rg 3297/16, con conseguente apertura di sub CO procedimento recante rg n. 3297-1/16 – l' chiedeva alla Corte d'Appello di Roma,
Sezione Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, assunte le informazioni ed i provvedimenti del caso, disporre la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza n. 1580/19 fino all'esito del giudizio recante rg n. 22599/19, pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e con ordinanza resa in data 28 novembre 2019 - ed all'esito dell'udienza camerale, tenutasi in data 19 novembre 2019 - la Corte d'Appello, con ordinanza, in accoglimento parziale dell'istanza, così disponeva: “La Corte dispone sospendersi l'esecutività della sentenza della Corte d'Appello di Roma -
Sezione Lavoro e Previdenza n.1580/2019 nella misura di due terzi dell'importo accertato in dispositivo” .
In data 18 novembre 2019, la dottoressa per il tramite del proprio CP_1
difensore, depositava nel fascicolo telematico della procedura esecutiva recante rg
1617/19 assegnata alla cognizione del GE dott.ssa Patrizi, atto di intervento (all.5) e precisazione del credito, mediante il quale chiedeva l'assegnazione delle somme eventualmente vincolate nel giudizio nella misura quantificata nell'atto di precetto – e riportata nell'atto di intervento – vantando la natura privilegiata del proprio credito, rispetto a quello maturato iure proprio dai creditori procedenti (eredi del signor
, di natura patrimoniale e morale. Pt_2
In data 5 dicembre 2019, l depositava nell'ambito della procedura CP_5
esecutiva recante rg 1617/19 ricorso in opposizione ex artt. 615, 2° comma, 617 2° comma e 624 cpc, chiedendo la contestuale sospensione dell'esecuzione;- nelle more, CO interveniva tra la ed i creditori procedenti ) accordo transattivo e Parte_3
successiva rinuncia a proseguire l'esecuzione, all'esito della quale il GE disponeva la riduzione del pignoramento nei limiti del credito vantato dalla creditrice intervenuta, dott.ssa rinviando per la prosecuzione all'udienza del 5 ottobre 2020, poi CP_1
differita d'ufficio al 13 ottobre 2020.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza il GE, in parziale
CO accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dalla , concedeva la sospensione dell'esecuzione in relazione alla somma di euro 29.509,43, limitando l'intervento della dottoressa al residuo importo di euro 127.787,81 CP_1
e fissando, per l'assegnazione di tale somma in favore della stessa, l'udienza del 12 aprile 2021.
Il GE accoglieva la richiesta della società di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1580/19 (all.1) con riferimento all'indennità sostitutiva della reintegrazione (oltre che del trattamento di fine rapporto), mancando sul punto ogni e qualsivoglia pronuncia nel suddetto pronunciamento giudiziale;
Successivamente, all'udienza del 12 aprile 2021 il GE emetteva ordinanza di assegnazione delle somme in favore della dott.ssa CP_1
Quest'ultima si costituiva nel giudizio introdotto nel termine di legge ex art. 615 c.p.c. contestando l'avvero ricorso precisando con riferimento al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nonché degli importi a titolo di trattamento di fine rapporto l'eccezione della odierna ricorrente era già stata accolta integralmente dal Giudice dell'esecuzione che aveva sospeso l'esecuzione per le somme richieste tanto che la stessa ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo CP_1
e, quanto alla restante somma, sosteneva la esaustività della sentenza della corte di appello e la insindacabilità in questa sede dell'av delle pretese già riconosciute.
Il giudizio si concludeva con condanna della società odierna opponente di questo tenore “dichiara l'inidoneità della sentenza n. 1518/19 a costituire valido titolo esecutivo per ottenere le somme a titolo di retribuzioni globali di fatto dall'1.3.2009 al
30.4.2019 (euro 352.479,15), degli interessi (euro 14.911,76) e della rivalutazione
(euro 15.211,20) su dette somme, del TFR maturato fino al 30.4.2019 (euro 30.348,48) nonchè, in ultimo, dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (per euro
43.334,85);compensa le spese di lite tra le parti”.
All'esito del deposito di note scritte ex art.127 er c.p.c. l'odierna causa è stata così decisa.
Nel corso del presente giudizio si è resa necessaria una riquantificazione della somma richiesta con il decreto ingiuntivo qui opposto atteso che il calcolo effettuato dalla parte opposta non appare corretto.
Ed infatti, si ritiene che i parametri del livello e dell'orario della siano CP_1
stati correttamente indicati, a differenza di quanto rivendicato dall'opponente che ritiene applicabile un diverso ccnl atteso che la Corte di Appello ha ritenuto corretti i conteggi effettuati nel primo grado che erano fondati sul c.c.n.l. utilizzato anche in questa sede dalla lavoratrice ovvero quello per il personale medico dipendente da case di cura, IRCCS, presidi e centri di riabilitazione associati AIOP, ARIS e FDG –e successivo Accordo Ponte-Economico per rinnovo c.c.n.l. personale medico dipendente, sottoscritto in data 11/02/2009 nonché l'orario di 33 ore.
Tuttavia, la ha inserito nel calcolo della retribuzione mensile CP_1
asseritamente dovuta l'indennità professionale prevista dall'art. 42 del ccnl all'epoca vigente.
Tale emolumento risulta dovuta al solo personale medico a tempo pieno mentre la al contrario, invocava un orario di 33 ore sul quale ha parametrato le CP_1 richieste economiche (orario che appare corretto come già statuito dalla Corte di
Appello non essendovi prova della riduzione a 25 ore).
Ebbene, alla luce della riquantificazione richiesta, spetta alla parte opposta la somma di € 63.822,69 (di cui € 26.744,04 a titolo di TFR ed € 37.079,65 a titolo di 15 mensilità).
La pluralità di giudizi tra le parti tutt'ora pendenti, la sussistenza di una pronuncia favorevole alla parte opposta della Corte di Appello non ancora eseguita e la pendenza del giudizio di Cassazione e la peculiarità della questione in ordine alla quantificazione della retribuzione globale di fatto consentono di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando, annulla il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte opponente al pagamento della somma di € 63.822,69 (di cui € 26.744,04 a titolo di TFR ed €
37.079,65 a titolo di 15 mensilità) oltre accessori di legge;
compensa le spese di lite tra le parti.
Tivoli, il 18.06.2025
Il giudice
OB CO