Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 278/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BRAMBILLA ALICE e dell'avv. BOCCHI VALENTINA, con elezione di domicilio in
Fidenza (PR), via Buozzi n. 3, presso e nello studio dell'avv. BRAMBILLA ALICE;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
CONCLUSIONI
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c) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti. Vinte le spese di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 ha adito il Tribunale di Parma allegando che: in Parte_1
data 17.9.2016 aveva contratto matrimonio con (atto trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Fidenza (PR) al n. 38, anno 2016, parte I, serie, anno 2016); dall'unione non erano nati figli;
la residenza familiare era stata stabilita in un immobile di sua proprietà, sito in Fidenza;
la moglie era comproprietaria di un immobile sito in Fontevivo ed aveva da poco alienato un altro immobile sito in Fidenza, per il quale le era stato corrisposto il prezzo di euro 38.000,00, nonché la propria autovettura, al prezzo di euro 15.000,00; egli poteva beneficiare di una pensione mensile di importo pari ad euro 2.100,00 ed era altresì socio lavoratore di una cooperativa;
dal 2021 la sig.ra non svolgeva alcuna attività lavorativa, ma percepiva pensione di importo pari euro 650,00 CP_1
mensili; la sig.ra aveva da tempo cessato di occuparsi dell'abitazione familiare, riempiendola di CP_1
materiale accatastato;
egli era altresì venuto a conoscenza che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale con un soggetto che era solita accogliere nella casa familiare mentre lui si trovava al lavoro. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Parma di voler dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie. Il sig. ha altresì insistito affinché il Tribunale Pt_1
volesse condannare la moglie al rilascio immediato della casa familiare, occupata senza titolo.
All'udienza del 7.5.2025 è comparso unicamente il ricorrente e, stante la regolarità della notifica del ricorso alla sig.ra se ne è dichiarata la contumacia. All'esito di discussione orale, la causa è CP_2
stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione deve trovare accoglimento, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 151 comma 1° c.c., dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e non può più proseguire.
pagina 2 di 4 Nulla invece deve essere disposto con riferimento alla domanda di addebito della separazione, che è stata rinunciata dal ricorrente all'udienza di comparizione.
Parte ricorrente ha altresì insistito affinché il Tribunale voglia condannare la resistente al rilascio dell'immobile adibito a casa familiare, - in tesi – occupato senza titolo da quest'ultima. Trattasi di una domanda che non può essere introdotta con rito unitario ex artt. 473bis e ss., c.p.c. Pertanto, trova applicazione la previsione di cui all'art. 473bis, comma IV, c.p.c., in forza della quale, previa separazione delle cause e iscrizione di autonomo fascicolo, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché il giudizio prosegua nelle forme del rito ordinario. Spetterà quindi al giudice relatore, una volta che sarà formato il nuovo fascicolo, fissare l'udienza ex art. 183, c.p.c.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite, a fronte della natura necessaria del presente giudizio e della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM nella controversia civile n. 278/2025, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi , nato a Parte_1
BORE (PR) il 28/10/1962 e nata a [...] il [...], Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio civile in FIDENZA in data 17/09/2016 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Fidenza (PR) al n. 38, anno 2016, parte I, serie, anno 2016);
2) Dispone la separazione della causa avente ad oggetto la domanda di rilascio dell'immobile proposta da , con iscrizione di autonomo fascicolo sul ruolo del giudice relatore, ordinando altresì il Parte_1
mutamento del rito;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di FIDENZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché per l'iscrizione della nuova causa sul ruolo del giudice relatore, disponendo che nel nuovo fascicolo siano inseriti gli atti di tutte le parti relativi alla domanda de qua, nonché copia autentica della sentenza depositata in data odierna pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 13.5.2025.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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