Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2010, n. 5662
CASS
Sentenza 9 marzo 2010

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In materia di risarcimento danni conseguenti ad attività venatoria, ove la società assicuratrice del responsabile venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si determina, oltre alla perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, anche la temporanea improcedibilità - fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo - della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile d'ufficio anche nella fase del giudizio di cassazione, in difetto di una norma analoga a quella dettata - in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti - dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ad attività venatoria, l'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, indicando le condizioni alle quali esso è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi - è norma sostanziale e, in quanto tale, non può trovare applicazione per i fatti verificatisi in epoca precedente alla sua entrata in vigore; ne consegue che analoga irretroattività vale anche per l'estensione della responsabilità del Fondo di garanzia - operata dalla sentenza n. 470 del 2000 della Corte costituzionale - per il caso in cui il soggetto danneggiante risulti assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2010, n. 5662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5662
    Data del deposito : 9 marzo 2010

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