Sentenza 9 marzo 2010
Massime • 2
In materia di risarcimento danni conseguenti ad attività venatoria, ove la società assicuratrice del responsabile venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si determina, oltre alla perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, anche la temporanea improcedibilità - fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo - della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile d'ufficio anche nella fase del giudizio di cassazione, in difetto di una norma analoga a quella dettata - in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti - dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ad attività venatoria, l'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, indicando le condizioni alle quali esso è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi - è norma sostanziale e, in quanto tale, non può trovare applicazione per i fatti verificatisi in epoca precedente alla sua entrata in vigore; ne consegue che analoga irretroattività vale anche per l'estensione della responsabilità del Fondo di garanzia - operata dalla sentenza n. 470 del 2000 della Corte costituzionale - per il caso in cui il soggetto danneggiante risulti assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2010, n. 5662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5662 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. PETTI NN Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORO ASSICURAZIONI S.P.A. 13432270158 (Società incorporante la OY AL S.p.A.) in persona del suo amministratore delegato Dott. SALVATI SA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato RUSSO SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANERI GIANFRANCO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MA RI [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato MANFREDINI ORNELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI SIBIO VA giusta delega a margine del controricorso;
RA VA [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dall'avvocato BERARDI RUGGERO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUADAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 80017670581;
- intimata -
e sul ricorso n. 32492/2005 proposto da:
FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 80017670581 in persona del Commissario Liquidatore Avv. PAZZAGLIA Ludovico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82 presso lo studio dell'avvocato IANNOTTA GREGORIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente -
contro
MA RI, RA VA, TORO ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 95/2005 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, 2^ SEZIONE CIVILE, emessa il 14/12/2004, depositata il 31/01/2005, R.G.N. 101/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 12/01/2010 dal Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita;
udito l'Avvocato SERGIO RUSSO;
udito l'Avvocato ALESSANDRA IANNOTTA per delega dell'Avvocato GREGORIO IANNOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l'accoglimento principale assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del maggio 1992 IN BR conveniva dinanzi al Tribunale di La Spezia NN DO e la FI Italiana AS chiedendone la condanna a risarcirgli i danni riportati in un incidente di caccia verificatosi il 12 novembre 1989. Riassunto il giudizio nei confronti del commissario liquidatore della FI, il Tribunale, ritenuta la proponibilità della domanda nei confronti di questa ai sensi della L. n. 968 del 1977, art. 8, comma 7 ravvisata la colpa del DO, lo condannava unitamente a detta assicurazione in liquidazione a pagare al BR L. 80.307.000 per invalidità permanente, L. 31.660.000 per I.T.T. L. 833.000 per I.T.P.; L.
7.000.000 per danno morale.
La FI interponeva appello per improcedibilità della domanda poiché l'attore, riassumendo il giudizio nei confronti degli organi della procedura concorsuale nel maggio 1995 in via ordinaria per ottenere l'accertamento del credito e la condanna al relativo pagamento, aveva eluso la l. Fall., artt. 52, 92 e 201 che imponevano di insinuare il credito nel passivo fallimentare;
Il BR interponeva appello incidentale che notificava alla TO AS s.p.a., impresa designata per il F.G.V.C, istituito con L. n. 157 del 1992. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 31 gennaio 2005, rigettava l'appello principale della FI sulle seguenti considerazioni:
1) per effetto della sentenza del 6 novembre 2000 della Corte Costituzionale il F.G. vittime della caccia di cui alla L. n. 157 del 1992 risponde anche nel caso in cui il responsabile del danno sia assicurato con un'impresa che al momento del sinistro è in l.c.a. o vi venga posta successivamente (art. 25);
2) le regole della procedura concorsuale trovano deroga se il danneggiato da sinistro venatorio assicurato con impresa sottoposta a l.c.a. può ottenere l'indennizzo dal Fondo istituito ai sensi dell'art. 25 della precitata legge, fermo restando che la sentenza nei confronti dell'impresa in l.c.a. ha valore di mero accertamento ed è direttamente opponibile all'impresa designata ai sensi del D.M. n. 346 del 1993;
3) ogni altra questione proposta dalla FI successivamente all'appello era preclusa ai sensi dell'art. 342 c.p.c., comprese quelle derivanti dalla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 2000;
4) in accoglimento dell'appello del BR il danneggiante DO doveva esser condannato al risarcimento dei danni in solido, non venendo meno la sua responsabilità solidale per l'azione diretta del danneggiato nei confronti del Fondo di Garanzia in caso di insolvenza dell'assicuratore, di cui assume la posizione giuridica con relativi diritti ed obblighi.
Ricorre in via principale la società TO AS s.p.a. incorporante la s.p.a. OY AL in qualità di impresa designata per la Regione Liguria dal F.G.V.C., ed in via incidentale adesiva ed autonoma al ricorso della TO la FI in l.c.a. Resistono BR IN e NN DO. La società TO AS ed il BR hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. i ricorsi vanno riuniti. 1.1- Pregiudizialmente va respinto il rilievo del BR secondo il quale il ricorso è inammissibile perché la procura alle liti è contenuta in un foglio separato ed allegato ad esso, senza indicare la qualità del AT che l'ha rilasciata, redatta al plurale e senza spendita di un nome diverso dal sottoscrittore e senza indicare la sentenza oggetto del ricorso, poiché la procura speciale è in calce al ricorso ed indica come conferente di essa, nella qualità, SA AT, indicato nell'intestazione del ricorso come amministratore delegato della società TO AS, mentre nella premessa del ricorso e nelle conclusioni di esso è specificata la sentenza impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, come richiamato nella procura.
1.2 - Deduce la ricorrente principale con il primo ed il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente: "Art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157 e in particolare dell'art. 25".
L'incidente di caccia si è verificato il 12 novembre 1989 e quindi è disciplinato dalla L. n. 968 del 1977 che non stabiliva la responsabilità del F.G.V.C, nel caso in cui l'assicurazione del cacciatore, autore del danno, fosse sottoposta a l.c.a. come invece, in relazione alla L. n. 157 del 1992, art. 25 ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza di interpretazione additiva del 2000, n. 470, non estensibile ai sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge precitata. Pertanto la sentenza di appello che nella parte motiva ha statuito l'opponibilità della sentenza di primo grado all'impresa designata, determinandone la notifica alla medesima, è erronea.
1.3 - "Art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione dell'art. 111 c.p.c.". La motivazione della sentenza di secondo grado che afferma l'opponibilità all'impresa designata della decisione di primo grado lascia intendere che i giudici di appello hanno ritenuto detta impresa successore della FI nel diritto controverso applicando la medesima disciplina stabilita dalla L. n. 990 del 1969, art. 25 per l'assicurazione della RCA, ma l'omologo L. n. 157 del 1992, art. 25 è inapplicabile. Pertanto la TO AS è legittimata processualmente a far valere la propria carenza di legittimazione passiva alle domande proposte dal BR nei confronti del DO e della FI.
Le censure sono fondate.
1.4 - La L. n. 157 del 1992, art. 25 che prevede in quali casi - e cioè se il danneggiante esercente l'attività venatoria a): non è identificato;
b) non è coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi - il F.G.V.C, costituito presso l'INA è responsabile dei danni cagionati a terzi è norma sostanziale, che perciò non può trovare applicazione per rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. 24796/2005). Conseguentemente anche la sentenza additiva della Corte Costituzionale, che ha esteso la responsabilità del F.G.V.C., costituito con la L. n. 157 del 1992 (art. 25, 1 e 4) al caso in cui l'assicurazione dell'esercente l'attività venatoria che ha cagionato il danno sia posta in l.c.a., non può avere l'effetto di estendere l'efficacia di detta norma a sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, in coerenza con la successione delle leggi e la conseguente irretroattività della nuova norma (art 11 preleggi), principio generale cui soltanto il legislatore può derogare, in modo espresso e comunque non equivoco, quando ricorrano particolari esigenze. Ne deriva l'inesistenza di dubbi con riguardo all'art. 3 Cost. per i rapporti sorti nella vigenza della L. n. 968 del 1977 e non ancora esauriti alla data della pronuncia additiva della Corte Costituzionale sulla L. n. 157 del 1992, art. 25 perché detta pronuncia, in virtù del principio di uguaglianza, non può avere l'effetto di costituire un rapporto sostanziale tra la vittima della caccia e il F.G.V.C., che la L. n. 968 del 1977 non aveva istituito, per i danni derivati da un incidente verificatosi nella vigenza di quest'ultima.
Quindi, essendosi l'incidente di cui è causa verificato nel novembre 1989, il F.G.V.C, non è successore a titolo particolare nei rapporti giuridici dell'impresa sottoposta a l.c.a. e di conseguenza la TO AS, impresa designata per la Liguria da detto Fondo ad agire in suo nome e per conto per gli incidenti di caccia verificatisi dopo l'entrata in vigore della L. n. 157 del 1992, non è legittimata a rappresentarla in questo giudizio di risarcimento del danno cagionato nel 1989 dal DO, assicurato con la FI successivamente assoggettata a l.c.a..
E poiché anche il soggetto non citato ne' intervenuto nel giudizio di merito, se coinvolto nella decisione della lite dalla statuizione di accertamento o di condanna a suo carico, assume perciò la qualità di parte, ai fini della proponibilità dei gravami consentiti alle parti soccombenti (Cass. 67/2009), la statuizione della Corte di merito secondo cui il F.G.V.C, è succeduto nei diritti e negli obblighi della FI, al quale pertanto sarebbe opponibile la sentenza di accertamento del debito nei confronti di quest'ultima, determina l'interesse del Fondo all'impugnazione, tramite la TO AS che lo rappresenta, onde impedire che divenga definitiva la soggezione all'azione esecutiva del danneggiato.
2.- Il secondo motivo della società TO AS s.p.a. ed il ricorso incidentale autonomo della FI possono esaminarsi congiuntamente.
2.1- Deduce la società TO AS s.p.a.: "Art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione della L. Fall. ed in particolare dell'art. 201, dell'art. 66 e dell'art. 52 della prefata legge".
Erroneamente la sentenza di appello ha affermato che la decisione nei confronti della FI ha valore di accertamento mentre il credito del BR era accertabile ed esigibile soltanto in sede fallimentare e quindi le domande nei confronti della FI in l.c.a. erano improcedibili.
2.2- Deduce la FI con il ricorso incidentale autonomo:
1) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 disp. gen. e dei principi che disciplinano l'istituto dell'analogia con riferimento a norme speciali: art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione e falsa applicazione della l. Fall., artt. 51, 52 e 201 nonché dei principi che escludono la possibilità dell'accertamento di pretese creditorie nei confronti di un' impresa in l.c.a., al di fuori dei modi e termini di cui alla legge fallimentare (concorso nell'accertamento del passivo): art. 360 c.p.c., n.
3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., n. 5". Le sentenze additive della Corte Costituzionale non possono creare una norma analoga alla L. n. 990 del 1969, art. 25 che consente di proseguire il giudizio pendente nei confronti dell'impresa in l.c.a. nei confronti di quella designata, previa comunicazione della pendenza della lite, poiché detta norma è speciale rispetto alle norme generali della legge fallimentare e su tale punto non vi è pronunzia. Pertanto il precitato art. 25 non può esser esteso oltre i casi previsti e quindi la domanda nei confronti della FI era improcedibile.
I motivi sono fondati.
Ed infatti va ribadito che a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi della L. Fall., art. 201 e segg. (Cass. 4193/2004, 27679/2008), della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio e pur nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga alla L. n. 990 del 1969, art. 25 (Cass. 4193/2004, 27679/2008). Ne consegue che la costituzione in giudizio del commissario liquidatore - come nella fattispecie in cui il processo è stato riassunto nei suoi confronti - non può influire sull'effetto impeditivo della proseguibilità del giudizio determinato dall'attivazione sulla procedura concorsuale, posto a salvaguardia della "par condicio creditorum" (Cass. 6659/2001, 1010/2004). 3.- Concludendo in accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale va cassata la sentenza impugnata in parte qua e, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della società TO AS, nella qualità di rappresentante legale del F.G.V.C., e l'inesistenza dell'azione esecutiva nei confronti di detto Fondo in relazione alla domanda risarcitoria di IN BR. In accoglimento del ricorso incidentale va dichiarata l'improcedibilità della domanda di BR IN nei confronti della FI in l.c.a. Si compensano le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, il BR e NN DO, mentre, ferma la sentenza di secondo grado di condanna di NN DO a risarcire i danni a IN BR, egli va condannato a rimborsargli le spese di primo e secondo grado, per intero, nella misura liquidata dai rispettivi giudici.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata e, in relazione ai motivi accolti, dichiara la carenza di legittimazione passiva della s.p.a. TO AS, nella qualità, e l'inesistenza dell'azione esecutiva nei confronti del F.G.V.C. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la s.p.a. TO AS, la FI in l.c.a., IN BR e DO NN. Dichiara improcedibile la domanda IN BR nei confronti della FI AS in l.c.a. Conferma la sentenza di appello di condanna di NN DO a risarcire i danni a BR IN e lo condanna a rimborsargli le spese del giudizio di primo e secondo grado, per intero, nella misura liquidata dai rispettivi giudici.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010