Cass. civ., sez. VI, sentenza 07/01/2016, n. 118
CASS
Sentenza 7 gennaio 2016

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Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto nuova, perché specificamente formulata solo in sede di opposizione allo stato passivo, la domanda di ammissione di un credito in prededuzione, senza considerare che l'istante, pur non avendo adottato un linguaggio tecnico-giuridico ineccepibile, aveva comunque chiesto "la restituzione dell'integrale importo depositato ammontante ad euro ...", e che l'art. 111 bis l.fall. prevede l'eccezionale esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni prededucibili non contestate).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, sentenza 07/01/2016, n. 118
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 118
Data del deposito : 7 gennaio 2016

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