Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 1
Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto nuova, perché specificamente formulata solo in sede di opposizione allo stato passivo, la domanda di ammissione di un credito in prededuzione, senza considerare che l'istante, pur non avendo adottato un linguaggio tecnico-giuridico ineccepibile, aveva comunque chiesto "la restituzione dell'integrale importo depositato ammontante ad euro ...", e che l'art. 111 bis l.fall. prevede l'eccezionale esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni prededucibili non contestate).
Commentari • 3
- 1. Beneficiari effettivihttps://www.dirittobancario.it/
Il presente contributo analizza le nuove regole in materia di antiriciclaggio adottate dagli Stati Uniti (USA) relativamente alla comunicazione dei beneficiari effettivi alle autorità di controllo. La cessione del credito con causa di garanzia – istituto di diritto civile complesso, al centro di un diffuso dibattito dottrinario e giurisprudenziale volto a definirne effetti e limiti di compatibilità con il diritto positivo – è oggetto del chiarimento L'assenza di una specifica menzione alla beneficial ownership clause ai fini convenzionali non è idonea a porre nel nulla il fondamentale rilievo antiabuso che tale clausola possiede nell'ordinamento fiscale internazionale: pertanto, anche in …
Leggi di più… - 2. Sezioni Unite: la comunione “de residuo” ha natura creditiziaMaria Avossa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione “de residuo”, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data. (ABSTRACT ITA) In the case of an enterprise attributable to only one of the spouses, established after the marriage, and falling within the so-called “communion of the residual”, at the time of the dissolution of the legal community, the other spouse is …
Leggi di più… - 3. Ditta individuale e separazione dei coniugiRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 07/01/2016, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
1 18/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Opposizione allo stato passivo- Restituzione di Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente - finanziamenti comunitari Pagamento in Prededuzione Domanda Interpretazione. Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - FRANCESCO Ud. 02/12/2015 - PUDott. - Rel. Consigliere - ANTONIO GENOVESE Свои м8 R.G.N. 18926/2014Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - Dott. MARIA ACIERNO Rep.- Consigliere - ha pronunciato la seguente C.U. + C. I. SENTENZA sul ricorso 18926-2014 proposto da: PROVINCIA DI PESARO URBINO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Direttore Generale, elettivamente or domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO VALENTINI giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro 8189 25 FALLIMENTO CAMM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAOLUCCI DE' CALBOLI 60, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MARZANO, rappresentato C difeso dall'avvocato LUCIANO ROMANELLI giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto n. R.G. 3331/2013 del TRIBUNALE di PESARO del 13/05/2014, depositato il 23/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito l'Avvocato Giovanni Bonaccio (delega avvocao Aldo Valentini) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
Lucianoudito l'Avvocato Marzano Stefano (delega avvocato Romanelli) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che il Tribunale di Pesaro, con decreto in data 23 giugno 2014, су 1 Tribunale di Pesaro ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dalla Provincia di Pesaro-Urbino contro l'esclusione della prededuzione ovvero, in subordine, del privilegio artigiano, ex art. か 2751-bis, c.c., per il credito restitutorio, vantato nei confronti della società fallita, fondato sul prefinanziamento corrisposto alla società, ai sensi del Regolamento CE n. 614/07 del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+), in quanto non avendo la Provincia formulato la specifica domanda di ammissione in prededuzione od in privilegio, come aveva chiesto poi solo in sede di opposizione -, il Tribunale fallimentare era impossibilitato ad accogliere l'opposizione, trattandosi di una domanda nuova;
Ric. 2014 n. 18926 sez. M1 - ud. 02-12-2015 -2- che avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Provincia creditrice, con atto notificato il 22 luglio 2014, sulla base di tre motivi (violazione e falsa applicazione dell'art. 288 TFUE, Reg. CE n. 614 del 2007, artt. 10 e 280 Trattato, 3, 10 e 17 Cost;
art. 9 d. Lgs. n. 123 del 1998 e 2745 c.c.; art. 99 LF); che la Curatela ha resistito con controricorso.
Considerato che
il primo e terzo motivo di ricorso (assorbito il secondo) appaiono manifestamente fondati;
che, infatti, la richiesta di ammissione del credito in prededuzione non è domanda nuova giacché, come risulta dallo stesso documento allegato dalla resistente Curatela nel proprio controricorso, la Provincia, pur non avendo adottato un linguaggio tecnico-giuridico ineccepibile, ha comunque chiesto «la restituzione dell'integrale importo depositato ammontante ad € ..», il che equivale a richiedere proprio l'ammissione «in prededuzione», ossia la richiesta che offre al creditore la possibilità di ottenere sicuramente il pagamento, anche immediato, della somma ammessa (nei limiti delle disponibilità di cassa), sia pure か attraverso una forma di accertamento differenziato disposto dall'art. 111-bis LF;
che, infatti, questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui «Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.» (da ultima, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 2011); Ric. 2014 n. 18926 sez. M1 - ud. 02-12-2015 -3- che, del resto, alla luce della previsione dell'art. 111-bis LF, la disciplina processuale relativa all'accertamento dei crediti prededucibili (ed alla loro tutela dichiarativa), è oggi arricchita dalla chiara previsione dell'eccezionale esclusione dall'accertamento del passivo delle sole posizioni prededucibili non contestate (né sotto il profilo dell'esistenza, né sotto quello dell'ammontare, né con riferimento al suo rango creditorio) atteso che quelle nate in capo agli incaricati della procedura, a titolo di compenso per prestazioni professionali, suppongono comunque un provvedimento di liquidazione da parte del giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 LF (e se «contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26» LF); che, anche con riferimento alla prima eccezione (i crediti non contestati), la previsione che «< il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato» (art. 111-bis, 4° co. LF) consente di ascrivere, anche tale ipotesi, al novero di quella sorta di accertamento posticipato, nelle pieghe del provvedimento autorizzatorio, se non necessariamente giudiziale, quantomeno off endoconcorsuale;
che, alla luce di tali innovazioni legislative, è comunque ipotizzabile che la richiesta di restituzione della somma richiesta possa essere ascritta alla domanda di ammissione del credito in prededuzione;
che, una volta superato lo sbarramento processuale, la questione di merito deve essere esaminata dal Tribunale, il quale non l'ha mai preso in cura;
che, di conseguenza, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio allo stesso Tribunale, anche se in diversa composizione, il quale - oltre al merito della questione - deciderà anche delle spese di questa fase;
Ric. 2014 n. 18926 sez. M1 - ud. 02-12-2015 -4- che, in conclusione, il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto con la conseguente cassazione della decisione con rinvio al giudice a quo per la rinnovazione della fase di merito.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al tribunale di Pesaro, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 2 dicembre 2015, dai magistrati sopra indicati. Il Consigliere Estensore Francesco Antonio Genovese anel. দ Il Presidente Massimo Dog Funzionario Giudiziarko ODDO оль DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 GEN: 2010- GRAS DICASS Il Funzionaco Giudiziario A M E Giuseppiad Onl R P E T R O C Ric. 2014 n. 18926 sez. M1 - ud. 02-12-2015 -5-