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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5795/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Pillan (C.F. Parte_1 C.F._1
), parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato C.F._2
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Rota Controparte_1 C.F._3
(C.F. C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “dichiararsi la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio in Tunisia il 6.11.2013, matrimonio trascritto al n. 9, parte II, serie C, anno 2015 del
Comune di Enego (Vi)
- affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
pagina 1 di 3 - collocamento dei minori presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, in
Vicenza, Strada di Polegge, 51;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i i figli ogni sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30,
- le parti danno atto che l'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50% e il sig. verserà CP_1 alla signora per il mantenimento dei figli un importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), Pt_1
oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Vicenza, entro il 5 di ogni mese a partire da gennaio 2025;
- la signora dà atto di rinunciare alla richiesta di un contributo di mantenimento per sè. Pt_1
- la signora laddove la querela non risulti effettivamente ritirata si impegna a ritirare la Pt_1
querela del 6.11.2023 entro il 5 gennaio 2025;
- spese tra le parti interamente compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 23.11.2023 l'attrice premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
Tunisia il 6.11.2013, matrimonio trascritto al n. 9, parte II, serie C, anno 2015 del Comune di Enego
(Vi), che dal matrimonio erano nati i figli (n. l'8.7.2016) e Persona_1 Persona_2
(n. 23.8.2017), che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato
[...]
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Con comparsa in data 11.12.2023 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di CP_1 separazione, a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice.
All'esito dell'udienza del 10.12.2024, dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni pagina 2 di 3 economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore della madre, quale genitore convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Tunisia in data 6.11.2013, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Enego (Vi) al n. 9, parte II, serie C, anno 2015;
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Enego (Vi) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5795/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Pillan (C.F. Parte_1 C.F._1
), parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato C.F._2
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Rota Controparte_1 C.F._3
(C.F. C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “dichiararsi la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio in Tunisia il 6.11.2013, matrimonio trascritto al n. 9, parte II, serie C, anno 2015 del
Comune di Enego (Vi)
- affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
pagina 1 di 3 - collocamento dei minori presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, in
Vicenza, Strada di Polegge, 51;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i i figli ogni sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30,
- le parti danno atto che l'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50% e il sig. verserà CP_1 alla signora per il mantenimento dei figli un importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), Pt_1
oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Vicenza, entro il 5 di ogni mese a partire da gennaio 2025;
- la signora dà atto di rinunciare alla richiesta di un contributo di mantenimento per sè. Pt_1
- la signora laddove la querela non risulti effettivamente ritirata si impegna a ritirare la Pt_1
querela del 6.11.2023 entro il 5 gennaio 2025;
- spese tra le parti interamente compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 23.11.2023 l'attrice premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
Tunisia il 6.11.2013, matrimonio trascritto al n. 9, parte II, serie C, anno 2015 del Comune di Enego
(Vi), che dal matrimonio erano nati i figli (n. l'8.7.2016) e Persona_1 Persona_2
(n. 23.8.2017), che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato
[...]
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Con comparsa in data 11.12.2023 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di CP_1 separazione, a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice.
All'esito dell'udienza del 10.12.2024, dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni pagina 2 di 3 economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore della madre, quale genitore convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Tunisia in data 6.11.2013, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Enego (Vi) al n. 9, parte II, serie C, anno 2015;
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Enego (Vi) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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