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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1995/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 25/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1995/2021 pendente tra:
(già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
, in persona del dirigente pro tempore, con sede legale in Milano, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. Loredana Basile ( ), con elezione di domicilio in Napoli, tr. pr. T. de C.F._1
Amicis n. 52, presso il di lei studio
ATTRICE contro
), in persona del sindaco pro tempore, con sede legale in Modica Controparte_1 P.IVA_2
(RG), piazza Principe di Napoli n. 17, con il patrocinio dell'avv. Miriam Dell'Ali
), con elezione di domicilio in Modica (RG), piazza Principe di Napoli n. 17, C.F._2 presso il comune di Modica
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[v]oglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN
VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il (P.IVA E CF ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Modica (RG) alla Piazza Principe di Napoli 17, indirizzo PEC estratto dall'indicepa.gov.it al pagamento in favore di Email_1 Parte_1 per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: 1) € 817.846,49 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1; E su questa somma: 1a) gli interessi moratori
pagina 1 di 13 sulla predetta sorta capitale che alla data del 20/05/2021 ammontano ad Euro 18.793,31: • 'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283
c.c.: • nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. 2) € 67.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta e fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento e di cui alla Fatt. N. 90008321 del 20/05/2021 di cui all' all. 2 e su questa somma: 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: • nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato
a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. a. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il (P.IVA E CF ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Modica (RG) alla Piazza Principe di Napoli 17, indirizzo
PEC al pagamento in favore di delle diverse somme – a Email_1 Parte_1 titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale,
• Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Allegava, a tal fine, che:
- l'odierno istante vantava un credito pari ad euro 817.846,49 nei confronti del comune di Modica come portato dalle fatture allegate;
- le predette fatture venivano cedute all'istante dalla società Enel con atto di cessione del credito
“regolarmente notificato a mezzo PEC in data 25/03/2021 Rep. 17369 e Rep. 2244667 del 22/12/2015”;
- l'istante aveva, altresì, diritto al pagamento degli interessi di mora (maturati e maturandi) sulla soprarichiamata sorte capitale di euro 817.846,49, trattandosi di “interessi anch'essi ceduti in forza dei contratti di cessione di cui sopra”;
- alla data del 20/05/2021, i predetti interessi ammontavano ad euro 18.793,31;
pagina 2 di 13 - l'istante aveva, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale;
- l'istante aveva anche diritto al pagamento di un importo pari ad euro 67.040,00 “corrispondente all'importo di € 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta e fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento e di cui alla Fatt. N. 90008321 del 20/05/2021 di cui all' all. 2”, così come previsto dall'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002;
- le fatture non regolarmente pagate erano in totale 1676, indicate nell'elenco 1, prodotto con l'atto di citazione.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio il per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “[piaccia a]ll'Ill.mo Tribunale di Ragusa adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - Dichiarare, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della per le motivazioni di cui sopra, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità Parte_2 delle domande di parte attrice;
- Nel merito rigettare, con ogni statuizione, le domande proposte da parte attrice in quanto infondate. - Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'atto di cessione del 22/12/2015 riguardava fatture intestate alla società relative Controparte_2
all'anno 2015, oggetto di un accordo transattivo e i cui ratei erano ancora in corso di pagamento;
- l'atto di cessione del 25/03/2021 veniva notificato e ricevuto dal comune di Modica in data
04/05/2021;
- la predetta cessione, riportante le fatture dal 14/04/2020 al 01/04/2021, era stata rifiutata dall'ente locale con deliberazione della giunta comunale n. 149 del 13/05/2021;
- le somme vantate dalla non erano in alcun modo dovute, atteso che con la Parte_1
deliberazione della giunta comunale l'ente locale ha rifiutato espressamente la cessione;
- la non era legittimata a ricevere il pagamento, considerato che “[i]l Parte_1 CP_1
con atto certo e notificato (delibera G.C. n. 149 del 13.05.2021) ha rifiutato la cessione dei
[...] crediti pertanto la cessione dei crediti non si è perfezionata”;
- gli interessi per il ritardo di pagamento – in caso di cessione e in mancanza di prova contraria – non potevano essere richiesti in misura diversa da quella legale;
- non potevano essere, altresì, richiesti gli ulteriori interessi anatocistici e neppure le somme ex art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002.
Concludeva, dunque, come in premessa.
pagina 3 di 13 Il giudice istruttore, concessi i tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., esaminati gli atti del giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e, infine, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per note conclusive, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Motivi della decisione
L'esame della presente controversia presuppone, anzitutto, la necessità di richiamare la disciplina in materia di perfezionamento ed efficacia delle cessioni di credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni e, per quel che qui occupa, degli enti locali.
In punto di diritto, preme rammentare che la disciplina della cessione dei crediti nei confronti delle amministrazioni assume una natura speciale rispetto alla disciplina di cui agli artt. 1260 s.s. c.c.: “[i]l creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.
La prima differenza significativa rispetto alla norma sopracitata è che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione dell'amministrazione interessata. Ne consegue che la cessione del credito sarà opponibile solo quando l'ente pubblico abbia espresso il proprio assenso.
L'art. 9, all. e, l. 20/03/1865, n. 2248, meglio nota come legge sul contenzioso amministrativo prevede espressamente che “[s]ul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Tale norma, seppur risalente nel tempo, è tutt'ora vigente ed è espressamente richiamata nell'art. 70, co.
3, r.d. 18/11/1923, n. 2440 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”): “[p]er le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”.
Dal combinato disposto delle due norme emerge che, in caso di somme dovute dallo Stato per crediti da somministrazione, fornitura od appalto, queste non possano essere cedute senza il consenso dell'amministrazione interessata (il ceduto). A tal fine, preme già da ora rammentare che il più recente orientamento interpretativo della suprema corte, che qui si condivide, ha ritenuto, nonostante il contrasto giurisprudenziale, che l'art. 70, r.d. n. 2240/1923 trova applicazione non solo in favore dell'amministrazione statale stricto sensu, ma in ogni sua articolazione, inclusi gli enti territoriali locali:
“[la Corte di Cassazione è] orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza pagina 4 di 13 l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale: cfr. Cass. 11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/01/2002, n. 981.
L'applicazione della disciplina [...] viene esclusa, infatti, là dove i crediti ceduti non siano quelli di un ente pubblico da intendersi come articolazione della P.A.: cfr. Cass. 13/12/2019, n. 32788, relativa alla cessione dei crediti vantati verso una fondazione, Cass. 21/12/2017, n. 30658, ove si controverteva dei crediti di una Asl;
Cass. 15/10/2020, n. 22315, citata dalla ricorrente a supporto della sua tesi, ma in maniera del tutto inconferente, perché essa ha sì escluso l'applicazione dell'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923 ad enti che non fanno parte dell'amministrazione statale – si trattava dell' – ma appunto CP_3 proprio perché la società ceduta non era un'articolazione della P.A. Non suffragano la tesi del ricorrente neppure Cass. n. 20739/2015 e Cass. n. 17496/2008 che si sono occupate della forma della cessione di crediti derivanti da un appalto” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 23/12/2024, n. 34173; contra, tuttavia,
Cass. civ., sez. III, Ord., 07/10/2025, n. 26997).
Da un punto di vista soggettivo, dunque, il combinato disposto di cui agli artt. 9, all. e, l. n. 2248/1865 e
70, r.d. n. 2240/1923 trova applicazione in favore di ogni ente pubblico, quale è l'ente comunale.
Al riguardo, occorre premettere che – stante la lettera dell'art. 9, all. e, l. n. 2248/2025 – in tema di cessione dei crediti verso l'amministrazione (ivi compresi, per quanto sopra, anche i comuni), il divieto di cessione senza l'adesione della stessa amministrazione si applica esclusivamente ai contratti di durata, quali l'appalto e la somministrazione (o fornitura). Rispetto a detti contratti, il legislatore ha ravvisato la necessità, anche in deroga al regime di libera cedibilità dei crediti di cui all'art. 1260 c.c., di “tutelare
l'amministrazione, mettendola 'in condizioni di esercitare un controllo sulle ragioni della cessione che potrebbero essere indicative dello stato di salute economica del cedente il credito il quale deve continuare ad erogare la prestazione'” (cfr. Cass. civ., n. 34173/2024, cit.).
La previsione dell'assenso dell'amministrazione garantisce di evitare che, nel corso dell'esecuzione del rapporto, possano venir meno le risorse finanziarie del cedente il credito, compromettendo così
l'ordinaria prosecuzione del rapporto.
Sottesa tale ratio, la necessità di una adesione formale dell'amministrazione interessata viene meno quando il contratto non sia in corso e, quindi, cessa con la conclusione del rapporto negoziale. Da detto momento torna a trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 59, r.d. n. 2440/1923: “[l]e cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. La pagina 5 di 13 notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente previsti dalla legge”. Salvi gli opportuni adattamenti, tale norma ricalca la disciplina contenuta nell'art. 1264 c.c., per cui “[l]a cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”: l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto richiede esclusivamente la sua notificazione e non già l'adesione dello stesso.
Ciò considerato, prima di procedere all'esame delle domande e relative eccezioni proposte in questa sede, preme precisare che la tesi secondo cui l'adesione dell'amministrazione debitrice debba presumersi (un silenzio-assenso de facto), salvo il rifiuto sia espressamente notificato al cedente ed al cessionario entro il termine di quarantacinque giorni dalla cessione, non possa essere condivisa.
Una tale interpretazione, sconfessata dalla citata giurisprudenza di legittimità, trovava fondamento nell'art. 117, co. 3, d.lgs. 12/04/2006, n. 163: “[l]e cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (tale regime sarebbe stato trasfuso nel successivo codice degli appalti e, più precisamente, nell'art. 106, co. 13, d.lgs. 18/04/2016,
n. 50, secondo cui “[s]i applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. Si segnala che il predetto termine di quarantacinque giorni è stato ridotto a trenta giorni dal vigente codice dei contratti pubblici e, cioè, dall'art. 6, co. 2, all. II.14, d.lgs. 31/03/2023, n. 36). pagina 6 di 13 Secondo la predetta tesi, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sarebbero efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, salvo queste non rifiutino la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
Il richiamo alla disciplina dei contratti pubblici trovava ragion d'essere nella concezione formale secondo cui l'art. 70, r.d. n. 2240/1923 dovesse trovare applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali propriamente dette. Non potendo rientrare l'ente locale, quale è il comune, nella nozione di amministrazione dello Stato, allora non vi era dubbio sulla relativa qualificazione nei diversi termini di stazione appaltante, con conseguente applicazione della sola disciplina di contrattualistica pubblica.
Detta tesi, già in passato controversa, non è condivisa da alcune, e più convincenti, decisioni della giurisprudenza di legittimità, ribadite anche di recente, che hanno interpretato il divieto di cessione come relativo a tutti i crediti vantati verso la pubblica amministrazione nei confronti di tutte le sue articolazioni, ivi compresi gli enti comunali, contestualizzando storicamente il riferimento allo “Stato”, termine utilizzato, all'epoca, dal legislatore, in maniera atecnica, senza alcuna pretesa di discriminare gli enti territoriali da quello centrale, come pacificamente ritenuto per altre disposizioni analoghe, e senza necessità di invocare il ricorso all'analogia legis. D'altro canto, “questa Corte ha già statuito, [che] la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 r.d. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla l. n. 52/1991, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale;
non a caso, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109/1994, la quale ha esteso espressamente le disposizioni della l. n. 52/1991 'ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
il che implica non solo che la legge n. 52/1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura” (così Cass. 16/09/2002, n. 13481).
Pertanto, non è affatto incorso in errore il giudice a quo quando ha ritenuto non applicabile il d.lgs n.
163/2006 alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa [il caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguardava un contratto di fornitura di energia elettrica]” (cfr. Cass. civ., n. 34173/2024, cit.; nello stesso senso, app. Genova, sez. III, sent., 10/12/2024, n. 1493: “il è ente pubblico CP_1 territoriale facente parte della complessa macchina statale nei cui confronti trova applicazione il R.D.
n. 2440 del 1923 e anche l'art. 9 L. n. 2248 del 1865 All. E., essendo state tutte le sentenza di legittimità richiamate dall'appellante pronunciate nei confronti di enti pubblici non territoriali (fondazioni, A., A.) per cui a ragione non trova applicazione il R.D. n. 2440 del 1923”, richiamando il precedente di Cass. pagina 7 di 13 civ., n. 18610/2005: “[n]el regime anteriore all'entrata in vigore della L. 11 febbraio 1994, n. 109, la disciplina prevista dall'art. 9 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e, fino all'entrata in vigore del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che ne ha disposto l'abrogazione, dall'art. 339 della L. n. 2248 del
1865, all. F - che, in deroga al generale principio civilistico della cedibilità dei crediti, subordinavano all'adesione dell'amministrazione interessata l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni in dipendenza di contratti di appalto di lavori pubblici - risultava applicabile non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tali disposizioni, confermata dal riferimento delle predette leggi anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che le estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del R.D. 19 settembre 1899, n. 394, art. 176 del R.D.
12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del R.D. 19 novembre 1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla
P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture).
Ciò chiarito, poiché nel caso che qui occupa si discute della cessione di crediti derivanti da fornitura di energia elettrica, resa in regime di salvaguardia (circostanza su cui occorrerà ritornare) in favore del non vi è dubbio che la disciplina applicabile debba essere rinvenuta negli artt. 69 e Controparte_1
70, r.d. n. 2240/1923.
Anche sulla portata oggettiva della disciplina speciale sussiste un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un'impostazione di diverse decisioni di merito e di legittimità, la somministrazione di energia elettrica che venga pagata a scadenze periodiche configura, per ciascun periodo di riferimento, una prestazione cd. periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo: “è stato affermato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord.,
29/05/2024, n. 15102 che richiama Cass. civ., sez. III, sent., 27/01/2015, n. 1442; nello stesso senso, app.
Catania, 30/9/2025, n. 1246 e, in precedenza, app. Catania, 19/04/2023, n. 705, oggetto di ricorso per
Cassazione, il cui esito verrà di seguito analizzato).
Da tale considerazione discende che ogni singola fornitura esaurisce i propri effetti nel momento stesso in cui avvenga l'erogazione. Il credito portato dalla fornitura (rectius, dalle forniture) diviene esigibile alla scadenza dei termini di pagamento indicati nelle relative fatture (cfr. ancora Cass. civ., n.
15102/2024, cit.). pagina 8 di 13 Tale impostazione, ad avviso di questo giudice, restringe irragionevolmente il perimetro del combinato disposto degli artt. 9, all. e, l. 20/03/1865, n. 2248, e 70, co. 3, r.d. 18/11/1923, n. 2440, senza giustificazione dal punto di vista della ratio sottesa.
Individuando nell'esecuzione della fornitura (o somministrazione), nello spazio temporale convenzionale e/o funzionale alla prestazione periodica (singole erogazioni;
erogazione continuativa per un periodo determinato), il termine ultimo di applicazione del divieto in esame, di fatto viene o disapplicata tale normativa alle somministrazioni, contrariamente all'utilizzo della nomenclatura “fornitura” all'art. 9, all.
e, l. 20/03/1865, n. 2248 (così, app. Catania, 19/04/2023, n. 705, come di seguito chiarito), o circoscritto il predetto divieto, nell'ambito dei contratti di “fornitura” (o somministrazione), soltanto ai crediti futuri, atteso che nei rapporti continuativi di durata, fino alla mancata esecuzione della singola prestazione da ripetersi nel tempo o della continuata prestazione nell'unità di tempo ritenuta rilevante, non sorge alcun credito attuale da cedere;
viceversa, tutte le cessioni di crediti già esistenti, nell'ambito di un rapporto ancora in corso, per il quale dunque una o più prestazioni possono ritenersi compiutamente eseguite secondo il relativo ambito spazio temporale, sarebbero indebitamente escluse dalla disciplina speciale.
Tale delimitazione interpretativa non appare giustificata rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, ossia di controllo sulla salute finanziaria dell'appaltatore/erogatore che, anche in futuro, fino alla cessazione dell'intero rapporto, è tenuto a prestare servizi in favore della p.a. L'esigenza di controllo persiste, infatti, fino al completamento di tutti i servizi da erogarsi nell'intero periodo di tempo contemplato nel contratto.
In senso contrario al criticato orientamento, deve pertanto condividersi una recente decisione della suprema corte, Cass. civ., sez. III, ord., 07/10/2025, n. 26997, la quale, cassando appunto una decisione del giudice di appello (app. Catania, sent., 19/4/2023, n. 705) fondata sull'indiritto interpretativo sopra citato e portato alle conseguenze più coerenti e, pertanto, in contrasto con il testo e la ratio della disciplina esaminata (“"il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, ai sensi del quale sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, è applicabile soltanto ai contratti in corso di esecuzione
e caratterizzati dagli stati di avanzamento e dal periodico pagamento di rate del complessivo prezzo, mentre non può operare per i crediti da somministrazioni, non sussistendo per questi ultimi alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio generale di cui all'art. 1260 cod. civ., la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti"; - nella somministrazione di energia elettrica e gas con prezzo pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, questi, e i conseguenti corrispettivi pecuniari, "configurano una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito pagina 9 di 13 di una causa petendi di tipo continuativo"; - era dunque legittima ed efficace nei confronti del Comune Part appellato, debitore ceduto, la cessione, effettuata da n favore di , dei crediti per Parte_4 forniture, portati da fatture scadute e risalenti nel tempo, poiché ogni singola fornitura aveva esaurito i suoi effetti nel momento in cui era avvenuta l'erogazione, costituendo, la singola fattura, "la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente"”), ha al contrario ritenuto che “la tesi della Corte di appello […] secondo cui le forniture in discussione, di energia elettrica come di gas, sono periodiche ed autonome, ed esauriscono gli effetti nel momento dell'erogazione, sicché, come anticipato, la fattura costituirebbe la traduzione "in termini monetari di un'operazione già conclusa", non può essere condivisa, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla corte di merito nell'impugnata sentenza non essendo pertinente in quanto concernente il (se non proprio altro) diverso tema della prescrizione per crediti da prestazioni periodiche”. La predetta pronuncia ha pertanto concluso che “deve invero aversi piuttosto riguardo alla circostanza se il rapporto contrattuale fosse in corso o meno al momento della cessione, posto che la ratio della norma richiamata è pacificamente quella di assicurare la persistenza dei mezzi finanziari propri del soggetto erogante la prestazione di durata in favore della pubblica amministrazione;
paradigmatica è in proposito la pronunzia Cass., 1/2/2007, n. 2209 (pagine 7 e 8), relativa proprio all'accertamento diverso del giudice di merito sul punto, ove si è esclusa la possibilità di discorrersi di "fornitura ancora in corso" ovvero di "rapporto non ancora esaurito" (così dovendo dunque intendersi il riferimento a "forniture già ricevute", e non per le ragioni sostenute nella presente controversia da parte ricorrente, che, alle pagg. 13 e 14 del controricorso, riporta solo una parte della motivazione dell'arresto); ed invero, nella specie è all'esito del giudizio di merito rimasto pacificamente accertato essere il contratto in argomento ancora in corso al momento della cessione, tanto è vero che l'ingiunzione de qua attiene a crediti anche alla medesima successivi”; nello stesso senso, app. Napoli, sez. I, sent., 04/09/2025, n. 4118: “il divieto di cui all'art. 9 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923,
a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca
l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita”).
In considerazione della maggiore rispondenza di questo secondo orientamento al tenore letterale, che non prevede limitazioni, nonché alla ratio dell'istituto, deve conseguentemente ritenersi che l'inefficacia relativa, nei confronti della p.a., della cessione dei crediti vantati verso la stessa in assenza di una sua adesione all'effetto traslativo si applica anche ai crediti maturati nel corso di un rapporto di somministrazione (o “fornitura”) fino all'integrale cessazione dello stesso.
Tanto chiarito preliminarmente, il credito che qui è causa trae origine dalla fornitura di energia elettrica, non contestata nella sua regolare esecuzione, né nella sua quantificazione, da parte di Controparte_2
pagina 10 di 13 in favore del negli anni 2020 e 2021, come da riepilogo fatture allegate dall'odierna Controparte_1 attrice.
Con note conclusive del 3/11/2025, la creditrice ha ridotto la domanda riportando un elenco più ridotto delle fatture individuanti i singoli crediti, producendo l'allegato 15. L'elenco, composto da 17 pagine, contempla numerose fatture emesse, a fronte di prestazioni continuative a tali date eseguite, tra il 2020 e il 2021, che traevano la loro fonte in due rapporti sorti ex lege in forza del cd. regime di salvaguardia.
Come è noto, l'art. 1, co. 4, d.l. 18/06/2007, n. 73 e conv. in l. 03/08/2007, n. 125 prevede che “[i]l
Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di itale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori”.
Attraverso la predetta disposizione, il legislatore, in attuazione delle disposizioni eurounitarie di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti, incluse le amministrazioni, che, per qualsivoglia ragione, risultassero sprovvisti di fornitore di energia e che siano intestatari di almeno un sito in media o in alta tensione sul territorio nazionale ovvero siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro.
Nella specie, parte attrice ha documentato gli esiti delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per gli anni 2019-2020 e per gli anni 2021-2022 (cfr. all. 12 e 13 memoria attrice ex art. 183, co. 6, c.p.c., II termine). Da tale documentazione, risulta che per la regione siciliana, ove ha sede il comune di Modica, sia stata individuata, per entrambi i periodi di riferimento, la società quale esercente il servizio di salvaguardia. Controparte_2
La cessione del credito da parte in in favore di è, infine, avvenuta in CP_2 Parte_1 data 24/3/2021, come da atto notarile ritualmente prodotto (all. 3).
Di conseguenza, in virtù della disciplina di cui al combinato disposto di cui agli artt. 9, all. e, l. n.
2248/1865 e 70, r.d. n. 2240/1923, deve ritenersi inefficace nei confronti del la Controparte_1 cessione, da parte di di tutti quei crediti portati dalle fatture emesse nel 2021, essendo Controparte_2
l'atto traslativo, quanto a quei diritti, stipulato quanto il rapporto tra fornitore e p.a. era ancora in corso, ossia durante il biennio 2021-2022. pagina 11 di 13 Il deve, viceversa, esser condannato a pagare i crediti maturati in forza delle fatture Controparte_1 emesse nel 2020, oltre gli interessi di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, dal giorno successivo dalla data di scadenza di ciascuna fattura, fino al saldo, nella misura degli interessi legali di mora.
Il regime di salvaguardia, infatti, determina la conclusione di un contratto ex lege, in forza dell'obbligo a contrarre in capo alla p.a. con il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, co. 4, d.l. 73/2007, conv. con mod. dalla l. 125/2007, sussumibile nella nozione di “transazioni commerciali”, ossia “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (così, app. Catania, sent., 19/3/2024, n. 479; in genere, sulla qualificazione di contratto senza accordo, cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 22/07/2024, n. 20140).
Gli interessi così maturati al momento della notifica dell'atto di citazione (24/5/2021) non possono, a loro volta, nonostante l'espressa domanda, produrre interessi, secondo il noto fenomeno anatocistico di cui all'art. 1283 c.c., trattandosi, quelli dovuti, di interessi comunque maturati prima del completamento del semestre dalla domanda giudiziale (cfr., Cass. civ., sez. V, sent., 10/03/2004, n. 4830: “[l]'art. 1283
c.c. stabilisce che "...gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Ne deriva che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato: - che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora (Corte di Cassazione 18 luglio 2002, n. 10434); - che l'attribuzione degli interessi anatocistici postula una specifica domanda giudiziale del creditore (Corte di Cassazione 12 aprile 2002, n. 5271, e
14 dicembre 2001, n. 15838) o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
- che la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè che si tratta di crediti ultrasemestrali scaduti (Corte di Cassazione 18 luglio 2002, 10434, e 12 febbraio 2002, n. 1964)”; più di recente, nello stesso senso, Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 22/04/2016, n. 8156), ossia non prima di dicembre 2020.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli “interessi moratori sulla sorta capitale tardivamente pagata di euro 8.174,84”, come da note conclusive del 3/11/2025, la stessa non può essere accolta, per mancata indicazione del dies ad quem della relativa pretesa, non essendo nota la data di estinzione della relativa sorte capitale su cui andrebbero calcolati giorno per giorno.
Con riferimento, infine, all'ulteriore domanda relativa al pagamento di euro 67.040,00 “ai sensi dell'art.
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di
€ 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta e fatture per le quali vi è stato un tardivo pagina 12 di 13 pagamento e di cui alla Fatt. N. 90008321 del 20/05/2021 di cui all' all. 2”, si osserva quanto segue.
Tutti i contratti con la p.a., per essere validi, devono essere stipulati con atto avente forma scritta ad substantiam.
Nel caso di specie, non è documentata, con la predetta forma, la fonte dei crediti di cui alle fatture riepilogate nell'all. 2, alla base della stessa fattura n. 90008321 del 20/5/2021.
Non è, quindi, noto se le fatture ivi elencate (tutte del 2015) siano maturate in forza di un contratto oppure nell'ambito di un regime di salvaguardia e, in tal caso, se da parte di un cedente che, all'epoca, rivestiva effettivamente, in forza di aggiudicazione, la qualifica di esercente tale servizio nel territorio e nell'epoca di riferimento.
In difetto dell'allegazione, prima, e della prova per iscritto, poi, della fonte del credito, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 13533/2001), tale domanda deve essere rigettata.
In senso contrario, non può nemmeno essere invocato il principio di non contestazione, il quale, da un lato, postula l'allegazione di un fatto storico (ad es., l'erogazione di prestazioni), la cui inerzia determina l'accertamento del medesimo, e, dall'altro, è inapplicabile nei casi in cui la fonte del credito sia assoggettata ad una determinata forma ad substantiam (Cass. civ., sez. II, sent., 14-04-2022, n. 12205).
Di conseguenza, il deve essere condannato a pagare i crediti maturati in forza delle Controparte_1 fatture emesse nel 2020, analiticamente richiamate nell'allegato 15, oltre gli interessi di cui all'art. 5,
d.lgs. 231/2002, dal giorno successivo dalla data di scadenza di ciascuna fattura, fino al saldo, nella misura degli interessi legali di mora.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• condanna il a pagare a la sorte capitale di cui alle fatture emesse Controparte_1 Parte_1 nel 2020, analiticamente richiamate nell'allegato 15, oltre gli interessi di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, dal giorno successivo dalla data di scadenza di ciascuna fattura, fino al saldo, nella misura degli interessi legali di mora;
• rigetta le ulteriori domande di Parte_1
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, 22/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 25/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1995/2021 pendente tra:
(già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
, in persona del dirigente pro tempore, con sede legale in Milano, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. Loredana Basile ( ), con elezione di domicilio in Napoli, tr. pr. T. de C.F._1
Amicis n. 52, presso il di lei studio
ATTRICE contro
), in persona del sindaco pro tempore, con sede legale in Modica Controparte_1 P.IVA_2
(RG), piazza Principe di Napoli n. 17, con il patrocinio dell'avv. Miriam Dell'Ali
), con elezione di domicilio in Modica (RG), piazza Principe di Napoli n. 17, C.F._2 presso il comune di Modica
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[v]oglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN
VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il (P.IVA E CF ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Modica (RG) alla Piazza Principe di Napoli 17, indirizzo PEC estratto dall'indicepa.gov.it al pagamento in favore di Email_1 Parte_1 per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: 1) € 817.846,49 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1; E su questa somma: 1a) gli interessi moratori
pagina 1 di 13 sulla predetta sorta capitale che alla data del 20/05/2021 ammontano ad Euro 18.793,31: • 'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283
c.c.: • nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma
4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. 2) € 67.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta e fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento e di cui alla Fatt. N. 90008321 del 20/05/2021 di cui all' all. 2 e su questa somma: 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: • nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato
a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. a. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il (P.IVA E CF ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Modica (RG) alla Piazza Principe di Napoli 17, indirizzo
PEC al pagamento in favore di delle diverse somme – a Email_1 Parte_1 titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale,
• Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Allegava, a tal fine, che:
- l'odierno istante vantava un credito pari ad euro 817.846,49 nei confronti del comune di Modica come portato dalle fatture allegate;
- le predette fatture venivano cedute all'istante dalla società Enel con atto di cessione del credito
“regolarmente notificato a mezzo PEC in data 25/03/2021 Rep. 17369 e Rep. 2244667 del 22/12/2015”;
- l'istante aveva, altresì, diritto al pagamento degli interessi di mora (maturati e maturandi) sulla soprarichiamata sorte capitale di euro 817.846,49, trattandosi di “interessi anch'essi ceduti in forza dei contratti di cessione di cui sopra”;
- alla data del 20/05/2021, i predetti interessi ammontavano ad euro 18.793,31;
pagina 2 di 13 - l'istante aveva, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale;
- l'istante aveva anche diritto al pagamento di un importo pari ad euro 67.040,00 “corrispondente all'importo di € 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta e fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento e di cui alla Fatt. N. 90008321 del 20/05/2021 di cui all' all. 2”, così come previsto dall'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002;
- le fatture non regolarmente pagate erano in totale 1676, indicate nell'elenco 1, prodotto con l'atto di citazione.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio il per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “[piaccia a]ll'Ill.mo Tribunale di Ragusa adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - Dichiarare, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della per le motivazioni di cui sopra, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità Parte_2 delle domande di parte attrice;
- Nel merito rigettare, con ogni statuizione, le domande proposte da parte attrice in quanto infondate. - Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'atto di cessione del 22/12/2015 riguardava fatture intestate alla società relative Controparte_2
all'anno 2015, oggetto di un accordo transattivo e i cui ratei erano ancora in corso di pagamento;
- l'atto di cessione del 25/03/2021 veniva notificato e ricevuto dal comune di Modica in data
04/05/2021;
- la predetta cessione, riportante le fatture dal 14/04/2020 al 01/04/2021, era stata rifiutata dall'ente locale con deliberazione della giunta comunale n. 149 del 13/05/2021;
- le somme vantate dalla non erano in alcun modo dovute, atteso che con la Parte_1
deliberazione della giunta comunale l'ente locale ha rifiutato espressamente la cessione;
- la non era legittimata a ricevere il pagamento, considerato che “[i]l Parte_1 CP_1
con atto certo e notificato (delibera G.C. n. 149 del 13.05.2021) ha rifiutato la cessione dei
[...] crediti pertanto la cessione dei crediti non si è perfezionata”;
- gli interessi per il ritardo di pagamento – in caso di cessione e in mancanza di prova contraria – non potevano essere richiesti in misura diversa da quella legale;
- non potevano essere, altresì, richiesti gli ulteriori interessi anatocistici e neppure le somme ex art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002.
Concludeva, dunque, come in premessa.
pagina 3 di 13 Il giudice istruttore, concessi i tre termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., esaminati gli atti del giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e, infine, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per note conclusive, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Motivi della decisione
L'esame della presente controversia presuppone, anzitutto, la necessità di richiamare la disciplina in materia di perfezionamento ed efficacia delle cessioni di credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni e, per quel che qui occupa, degli enti locali.
In punto di diritto, preme rammentare che la disciplina della cessione dei crediti nei confronti delle amministrazioni assume una natura speciale rispetto alla disciplina di cui agli artt. 1260 s.s. c.c.: “[i]l creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.
La prima differenza significativa rispetto alla norma sopracitata è che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione dell'amministrazione interessata. Ne consegue che la cessione del credito sarà opponibile solo quando l'ente pubblico abbia espresso il proprio assenso.
L'art. 9, all. e, l. 20/03/1865, n. 2248, meglio nota come legge sul contenzioso amministrativo prevede espressamente che “[s]ul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Tale norma, seppur risalente nel tempo, è tutt'ora vigente ed è espressamente richiamata nell'art. 70, co.
3, r.d. 18/11/1923, n. 2440 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”): “[p]er le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”.
Dal combinato disposto delle due norme emerge che, in caso di somme dovute dallo Stato per crediti da somministrazione, fornitura od appalto, queste non possano essere cedute senza il consenso dell'amministrazione interessata (il ceduto). A tal fine, preme già da ora rammentare che il più recente orientamento interpretativo della suprema corte, che qui si condivide, ha ritenuto, nonostante il contrasto giurisprudenziale, che l'art. 70, r.d. n. 2240/1923 trova applicazione non solo in favore dell'amministrazione statale stricto sensu, ma in ogni sua articolazione, inclusi gli enti territoriali locali:
“[la Corte di Cassazione è] orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza pagina 4 di 13 l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale: cfr. Cass. 11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/01/2002, n. 981.
L'applicazione della disciplina [...] viene esclusa, infatti, là dove i crediti ceduti non siano quelli di un ente pubblico da intendersi come articolazione della P.A.: cfr. Cass. 13/12/2019, n. 32788, relativa alla cessione dei crediti vantati verso una fondazione, Cass. 21/12/2017, n. 30658, ove si controverteva dei crediti di una Asl;
Cass. 15/10/2020, n. 22315, citata dalla ricorrente a supporto della sua tesi, ma in maniera del tutto inconferente, perché essa ha sì escluso l'applicazione dell'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923 ad enti che non fanno parte dell'amministrazione statale – si trattava dell' – ma appunto CP_3 proprio perché la società ceduta non era un'articolazione della P.A. Non suffragano la tesi del ricorrente neppure Cass. n. 20739/2015 e Cass. n. 17496/2008 che si sono occupate della forma della cessione di crediti derivanti da un appalto” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 23/12/2024, n. 34173; contra, tuttavia,
Cass. civ., sez. III, Ord., 07/10/2025, n. 26997).
Da un punto di vista soggettivo, dunque, il combinato disposto di cui agli artt. 9, all. e, l. n. 2248/1865 e
70, r.d. n. 2240/1923 trova applicazione in favore di ogni ente pubblico, quale è l'ente comunale.
Al riguardo, occorre premettere che – stante la lettera dell'art. 9, all. e, l. n. 2248/2025 – in tema di cessione dei crediti verso l'amministrazione (ivi compresi, per quanto sopra, anche i comuni), il divieto di cessione senza l'adesione della stessa amministrazione si applica esclusivamente ai contratti di durata, quali l'appalto e la somministrazione (o fornitura). Rispetto a detti contratti, il legislatore ha ravvisato la necessità, anche in deroga al regime di libera cedibilità dei crediti di cui all'art. 1260 c.c., di “tutelare
l'amministrazione, mettendola 'in condizioni di esercitare un controllo sulle ragioni della cessione che potrebbero essere indicative dello stato di salute economica del cedente il credito il quale deve continuare ad erogare la prestazione'” (cfr. Cass. civ., n. 34173/2024, cit.).
La previsione dell'assenso dell'amministrazione garantisce di evitare che, nel corso dell'esecuzione del rapporto, possano venir meno le risorse finanziarie del cedente il credito, compromettendo così
l'ordinaria prosecuzione del rapporto.
Sottesa tale ratio, la necessità di una adesione formale dell'amministrazione interessata viene meno quando il contratto non sia in corso e, quindi, cessa con la conclusione del rapporto negoziale. Da detto momento torna a trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 59, r.d. n. 2440/1923: “[l]e cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. La pagina 5 di 13 notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente previsti dalla legge”. Salvi gli opportuni adattamenti, tale norma ricalca la disciplina contenuta nell'art. 1264 c.c., per cui “[l]a cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”: l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto richiede esclusivamente la sua notificazione e non già l'adesione dello stesso.
Ciò considerato, prima di procedere all'esame delle domande e relative eccezioni proposte in questa sede, preme precisare che la tesi secondo cui l'adesione dell'amministrazione debitrice debba presumersi (un silenzio-assenso de facto), salvo il rifiuto sia espressamente notificato al cedente ed al cessionario entro il termine di quarantacinque giorni dalla cessione, non possa essere condivisa.
Una tale interpretazione, sconfessata dalla citata giurisprudenza di legittimità, trovava fondamento nell'art. 117, co. 3, d.lgs. 12/04/2006, n. 163: “[l]e cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (tale regime sarebbe stato trasfuso nel successivo codice degli appalti e, più precisamente, nell'art. 106, co. 13, d.lgs. 18/04/2016,
n. 50, secondo cui “[s]i applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. Si segnala che il predetto termine di quarantacinque giorni è stato ridotto a trenta giorni dal vigente codice dei contratti pubblici e, cioè, dall'art. 6, co. 2, all. II.14, d.lgs. 31/03/2023, n. 36). pagina 6 di 13 Secondo la predetta tesi, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sarebbero efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, salvo queste non rifiutino la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
Il richiamo alla disciplina dei contratti pubblici trovava ragion d'essere nella concezione formale secondo cui l'art. 70, r.d. n. 2240/1923 dovesse trovare applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali propriamente dette. Non potendo rientrare l'ente locale, quale è il comune, nella nozione di amministrazione dello Stato, allora non vi era dubbio sulla relativa qualificazione nei diversi termini di stazione appaltante, con conseguente applicazione della sola disciplina di contrattualistica pubblica.
Detta tesi, già in passato controversa, non è condivisa da alcune, e più convincenti, decisioni della giurisprudenza di legittimità, ribadite anche di recente, che hanno interpretato il divieto di cessione come relativo a tutti i crediti vantati verso la pubblica amministrazione nei confronti di tutte le sue articolazioni, ivi compresi gli enti comunali, contestualizzando storicamente il riferimento allo “Stato”, termine utilizzato, all'epoca, dal legislatore, in maniera atecnica, senza alcuna pretesa di discriminare gli enti territoriali da quello centrale, come pacificamente ritenuto per altre disposizioni analoghe, e senza necessità di invocare il ricorso all'analogia legis. D'altro canto, “questa Corte ha già statuito, [che] la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 r.d. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla l. n. 52/1991, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale;
non a caso, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109/1994, la quale ha esteso espressamente le disposizioni della l. n. 52/1991 'ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
il che implica non solo che la legge n. 52/1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura” (così Cass. 16/09/2002, n. 13481).
Pertanto, non è affatto incorso in errore il giudice a quo quando ha ritenuto non applicabile il d.lgs n.
163/2006 alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa [il caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguardava un contratto di fornitura di energia elettrica]” (cfr. Cass. civ., n. 34173/2024, cit.; nello stesso senso, app. Genova, sez. III, sent., 10/12/2024, n. 1493: “il è ente pubblico CP_1 territoriale facente parte della complessa macchina statale nei cui confronti trova applicazione il R.D.
n. 2440 del 1923 e anche l'art. 9 L. n. 2248 del 1865 All. E., essendo state tutte le sentenza di legittimità richiamate dall'appellante pronunciate nei confronti di enti pubblici non territoriali (fondazioni, A., A.) per cui a ragione non trova applicazione il R.D. n. 2440 del 1923”, richiamando il precedente di Cass. pagina 7 di 13 civ., n. 18610/2005: “[n]el regime anteriore all'entrata in vigore della L. 11 febbraio 1994, n. 109, la disciplina prevista dall'art. 9 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e, fino all'entrata in vigore del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che ne ha disposto l'abrogazione, dall'art. 339 della L. n. 2248 del
1865, all. F - che, in deroga al generale principio civilistico della cedibilità dei crediti, subordinavano all'adesione dell'amministrazione interessata l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni in dipendenza di contratti di appalto di lavori pubblici - risultava applicabile non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tali disposizioni, confermata dal riferimento delle predette leggi anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che le estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del R.D. 19 settembre 1899, n. 394, art. 176 del R.D.
12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del R.D. 19 novembre 1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla
P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture).
Ciò chiarito, poiché nel caso che qui occupa si discute della cessione di crediti derivanti da fornitura di energia elettrica, resa in regime di salvaguardia (circostanza su cui occorrerà ritornare) in favore del non vi è dubbio che la disciplina applicabile debba essere rinvenuta negli artt. 69 e Controparte_1
70, r.d. n. 2240/1923.
Anche sulla portata oggettiva della disciplina speciale sussiste un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un'impostazione di diverse decisioni di merito e di legittimità, la somministrazione di energia elettrica che venga pagata a scadenze periodiche configura, per ciascun periodo di riferimento, una prestazione cd. periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo: “è stato affermato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord.,
29/05/2024, n. 15102 che richiama Cass. civ., sez. III, sent., 27/01/2015, n. 1442; nello stesso senso, app.
Catania, 30/9/2025, n. 1246 e, in precedenza, app. Catania, 19/04/2023, n. 705, oggetto di ricorso per
Cassazione, il cui esito verrà di seguito analizzato).
Da tale considerazione discende che ogni singola fornitura esaurisce i propri effetti nel momento stesso in cui avvenga l'erogazione. Il credito portato dalla fornitura (rectius, dalle forniture) diviene esigibile alla scadenza dei termini di pagamento indicati nelle relative fatture (cfr. ancora Cass. civ., n.
15102/2024, cit.). pagina 8 di 13 Tale impostazione, ad avviso di questo giudice, restringe irragionevolmente il perimetro del combinato disposto degli artt. 9, all. e, l. 20/03/1865, n. 2248, e 70, co. 3, r.d. 18/11/1923, n. 2440, senza giustificazione dal punto di vista della ratio sottesa.
Individuando nell'esecuzione della fornitura (o somministrazione), nello spazio temporale convenzionale e/o funzionale alla prestazione periodica (singole erogazioni;
erogazione continuativa per un periodo determinato), il termine ultimo di applicazione del divieto in esame, di fatto viene o disapplicata tale normativa alle somministrazioni, contrariamente all'utilizzo della nomenclatura “fornitura” all'art. 9, all.
e, l. 20/03/1865, n. 2248 (così, app. Catania, 19/04/2023, n. 705, come di seguito chiarito), o circoscritto il predetto divieto, nell'ambito dei contratti di “fornitura” (o somministrazione), soltanto ai crediti futuri, atteso che nei rapporti continuativi di durata, fino alla mancata esecuzione della singola prestazione da ripetersi nel tempo o della continuata prestazione nell'unità di tempo ritenuta rilevante, non sorge alcun credito attuale da cedere;
viceversa, tutte le cessioni di crediti già esistenti, nell'ambito di un rapporto ancora in corso, per il quale dunque una o più prestazioni possono ritenersi compiutamente eseguite secondo il relativo ambito spazio temporale, sarebbero indebitamente escluse dalla disciplina speciale.
Tale delimitazione interpretativa non appare giustificata rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, ossia di controllo sulla salute finanziaria dell'appaltatore/erogatore che, anche in futuro, fino alla cessazione dell'intero rapporto, è tenuto a prestare servizi in favore della p.a. L'esigenza di controllo persiste, infatti, fino al completamento di tutti i servizi da erogarsi nell'intero periodo di tempo contemplato nel contratto.
In senso contrario al criticato orientamento, deve pertanto condividersi una recente decisione della suprema corte, Cass. civ., sez. III, ord., 07/10/2025, n. 26997, la quale, cassando appunto una decisione del giudice di appello (app. Catania, sent., 19/4/2023, n. 705) fondata sull'indiritto interpretativo sopra citato e portato alle conseguenze più coerenti e, pertanto, in contrasto con il testo e la ratio della disciplina esaminata (“"il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, ai sensi del quale sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, è applicabile soltanto ai contratti in corso di esecuzione
e caratterizzati dagli stati di avanzamento e dal periodico pagamento di rate del complessivo prezzo, mentre non può operare per i crediti da somministrazioni, non sussistendo per questi ultimi alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio generale di cui all'art. 1260 cod. civ., la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti"; - nella somministrazione di energia elettrica e gas con prezzo pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, questi, e i conseguenti corrispettivi pecuniari, "configurano una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito pagina 9 di 13 di una causa petendi di tipo continuativo"; - era dunque legittima ed efficace nei confronti del Comune Part appellato, debitore ceduto, la cessione, effettuata da n favore di , dei crediti per Parte_4 forniture, portati da fatture scadute e risalenti nel tempo, poiché ogni singola fornitura aveva esaurito i suoi effetti nel momento in cui era avvenuta l'erogazione, costituendo, la singola fattura, "la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente"”), ha al contrario ritenuto che “la tesi della Corte di appello […] secondo cui le forniture in discussione, di energia elettrica come di gas, sono periodiche ed autonome, ed esauriscono gli effetti nel momento dell'erogazione, sicché, come anticipato, la fattura costituirebbe la traduzione "in termini monetari di un'operazione già conclusa", non può essere condivisa, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla corte di merito nell'impugnata sentenza non essendo pertinente in quanto concernente il (se non proprio altro) diverso tema della prescrizione per crediti da prestazioni periodiche”. La predetta pronuncia ha pertanto concluso che “deve invero aversi piuttosto riguardo alla circostanza se il rapporto contrattuale fosse in corso o meno al momento della cessione, posto che la ratio della norma richiamata è pacificamente quella di assicurare la persistenza dei mezzi finanziari propri del soggetto erogante la prestazione di durata in favore della pubblica amministrazione;
paradigmatica è in proposito la pronunzia Cass., 1/2/2007, n. 2209 (pagine 7 e 8), relativa proprio all'accertamento diverso del giudice di merito sul punto, ove si è esclusa la possibilità di discorrersi di "fornitura ancora in corso" ovvero di "rapporto non ancora esaurito" (così dovendo dunque intendersi il riferimento a "forniture già ricevute", e non per le ragioni sostenute nella presente controversia da parte ricorrente, che, alle pagg. 13 e 14 del controricorso, riporta solo una parte della motivazione dell'arresto); ed invero, nella specie è all'esito del giudizio di merito rimasto pacificamente accertato essere il contratto in argomento ancora in corso al momento della cessione, tanto è vero che l'ingiunzione de qua attiene a crediti anche alla medesima successivi”; nello stesso senso, app. Napoli, sez. I, sent., 04/09/2025, n. 4118: “il divieto di cui all'art. 9 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923,
a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca
l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita”).
In considerazione della maggiore rispondenza di questo secondo orientamento al tenore letterale, che non prevede limitazioni, nonché alla ratio dell'istituto, deve conseguentemente ritenersi che l'inefficacia relativa, nei confronti della p.a., della cessione dei crediti vantati verso la stessa in assenza di una sua adesione all'effetto traslativo si applica anche ai crediti maturati nel corso di un rapporto di somministrazione (o “fornitura”) fino all'integrale cessazione dello stesso.
Tanto chiarito preliminarmente, il credito che qui è causa trae origine dalla fornitura di energia elettrica, non contestata nella sua regolare esecuzione, né nella sua quantificazione, da parte di Controparte_2
pagina 10 di 13 in favore del negli anni 2020 e 2021, come da riepilogo fatture allegate dall'odierna Controparte_1 attrice.
Con note conclusive del 3/11/2025, la creditrice ha ridotto la domanda riportando un elenco più ridotto delle fatture individuanti i singoli crediti, producendo l'allegato 15. L'elenco, composto da 17 pagine, contempla numerose fatture emesse, a fronte di prestazioni continuative a tali date eseguite, tra il 2020 e il 2021, che traevano la loro fonte in due rapporti sorti ex lege in forza del cd. regime di salvaguardia.
Come è noto, l'art. 1, co. 4, d.l. 18/06/2007, n. 73 e conv. in l. 03/08/2007, n. 125 prevede che “[i]l
Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di itale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori”.
Attraverso la predetta disposizione, il legislatore, in attuazione delle disposizioni eurounitarie di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti, incluse le amministrazioni, che, per qualsivoglia ragione, risultassero sprovvisti di fornitore di energia e che siano intestatari di almeno un sito in media o in alta tensione sul territorio nazionale ovvero siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro.
Nella specie, parte attrice ha documentato gli esiti delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per gli anni 2019-2020 e per gli anni 2021-2022 (cfr. all. 12 e 13 memoria attrice ex art. 183, co. 6, c.p.c., II termine). Da tale documentazione, risulta che per la regione siciliana, ove ha sede il comune di Modica, sia stata individuata, per entrambi i periodi di riferimento, la società quale esercente il servizio di salvaguardia. Controparte_2
La cessione del credito da parte in in favore di è, infine, avvenuta in CP_2 Parte_1 data 24/3/2021, come da atto notarile ritualmente prodotto (all. 3).
Di conseguenza, in virtù della disciplina di cui al combinato disposto di cui agli artt. 9, all. e, l. n.
2248/1865 e 70, r.d. n. 2240/1923, deve ritenersi inefficace nei confronti del la Controparte_1 cessione, da parte di di tutti quei crediti portati dalle fatture emesse nel 2021, essendo Controparte_2
l'atto traslativo, quanto a quei diritti, stipulato quanto il rapporto tra fornitore e p.a. era ancora in corso, ossia durante il biennio 2021-2022. pagina 11 di 13 Il deve, viceversa, esser condannato a pagare i crediti maturati in forza delle fatture Controparte_1 emesse nel 2020, oltre gli interessi di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, dal giorno successivo dalla data di scadenza di ciascuna fattura, fino al saldo, nella misura degli interessi legali di mora.
Il regime di salvaguardia, infatti, determina la conclusione di un contratto ex lege, in forza dell'obbligo a contrarre in capo alla p.a. con il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, co. 4, d.l. 73/2007, conv. con mod. dalla l. 125/2007, sussumibile nella nozione di “transazioni commerciali”, ossia “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (così, app. Catania, sent., 19/3/2024, n. 479; in genere, sulla qualificazione di contratto senza accordo, cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 22/07/2024, n. 20140).
Gli interessi così maturati al momento della notifica dell'atto di citazione (24/5/2021) non possono, a loro volta, nonostante l'espressa domanda, produrre interessi, secondo il noto fenomeno anatocistico di cui all'art. 1283 c.c., trattandosi, quelli dovuti, di interessi comunque maturati prima del completamento del semestre dalla domanda giudiziale (cfr., Cass. civ., sez. V, sent., 10/03/2004, n. 4830: “[l]'art. 1283
c.c. stabilisce che "...gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Ne deriva che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato: - che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora (Corte di Cassazione 18 luglio 2002, n. 10434); - che l'attribuzione degli interessi anatocistici postula una specifica domanda giudiziale del creditore (Corte di Cassazione 12 aprile 2002, n. 5271, e
14 dicembre 2001, n. 15838) o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
- che la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè che si tratta di crediti ultrasemestrali scaduti (Corte di Cassazione 18 luglio 2002, 10434, e 12 febbraio 2002, n. 1964)”; più di recente, nello stesso senso, Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 22/04/2016, n. 8156), ossia non prima di dicembre 2020.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli “interessi moratori sulla sorta capitale tardivamente pagata di euro 8.174,84”, come da note conclusive del 3/11/2025, la stessa non può essere accolta, per mancata indicazione del dies ad quem della relativa pretesa, non essendo nota la data di estinzione della relativa sorte capitale su cui andrebbero calcolati giorno per giorno.
Con riferimento, infine, all'ulteriore domanda relativa al pagamento di euro 67.040,00 “ai sensi dell'art.
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di
€ 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta e fatture per le quali vi è stato un tardivo pagina 12 di 13 pagamento e di cui alla Fatt. N. 90008321 del 20/05/2021 di cui all' all. 2”, si osserva quanto segue.
Tutti i contratti con la p.a., per essere validi, devono essere stipulati con atto avente forma scritta ad substantiam.
Nel caso di specie, non è documentata, con la predetta forma, la fonte dei crediti di cui alle fatture riepilogate nell'all. 2, alla base della stessa fattura n. 90008321 del 20/5/2021.
Non è, quindi, noto se le fatture ivi elencate (tutte del 2015) siano maturate in forza di un contratto oppure nell'ambito di un regime di salvaguardia e, in tal caso, se da parte di un cedente che, all'epoca, rivestiva effettivamente, in forza di aggiudicazione, la qualifica di esercente tale servizio nel territorio e nell'epoca di riferimento.
In difetto dell'allegazione, prima, e della prova per iscritto, poi, della fonte del credito, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 13533/2001), tale domanda deve essere rigettata.
In senso contrario, non può nemmeno essere invocato il principio di non contestazione, il quale, da un lato, postula l'allegazione di un fatto storico (ad es., l'erogazione di prestazioni), la cui inerzia determina l'accertamento del medesimo, e, dall'altro, è inapplicabile nei casi in cui la fonte del credito sia assoggettata ad una determinata forma ad substantiam (Cass. civ., sez. II, sent., 14-04-2022, n. 12205).
Di conseguenza, il deve essere condannato a pagare i crediti maturati in forza delle Controparte_1 fatture emesse nel 2020, analiticamente richiamate nell'allegato 15, oltre gli interessi di cui all'art. 5,
d.lgs. 231/2002, dal giorno successivo dalla data di scadenza di ciascuna fattura, fino al saldo, nella misura degli interessi legali di mora.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• condanna il a pagare a la sorte capitale di cui alle fatture emesse Controparte_1 Parte_1 nel 2020, analiticamente richiamate nell'allegato 15, oltre gli interessi di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, dal giorno successivo dalla data di scadenza di ciascuna fattura, fino al saldo, nella misura degli interessi legali di mora;
• rigetta le ulteriori domande di Parte_1
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, 22/12/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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