Art. 18.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264 , le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264 , le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.