Articolo 18 della Legge 21 marzo 1953, n. 161
Articolo 17Articolo 19
Versione
16 aprile 1953
Art. 18.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264 , le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.
Entrata in vigore il 16 aprile 1953