Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2024, n. 5792
CASS
Sentenza 5 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 7 novembre 2023, riguardante un contenzioso tra gli eredi di un pittore e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Gli eredi hanno richiesto la restituzione di un'opera d'arte, sostenendo che fosse stata consegnata in comodato alla Galleria. La Galleria, invece, ha contestato la legittimità della richiesta, affermando che l'opera non appartenesse al pittore, ma a un collezionista anonimo, e che il diritto alla restituzione fosse prescritto.

La Corte d'Appello ha accolto le argomentazioni della Galleria, negando il valore confessorio delle lettere presentate dagli eredi e affermando che il comodato fosse stato stipulato dalla Galleria Marconi, non dal pittore. La Cassazione, nel rigettare il ricorso degli eredi, ha confermato la decisione della Corte d'Appello, sottolineando che la questione del travisamento della prova non era rilevante in sede di legittimità, poiché il giudice di merito aveva correttamente valutato le prove e le dichiarazioni. La Corte ha stabilito che il travisamento della prova, sebbene denunciabile, non giustificava l'accoglimento del ricorso, in quanto non si trattava di un errore percettivo ma di una valutazione di merito.

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Massime1

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2024, n. 5792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5792
Data del deposito : 5 marzo 2024

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