TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/10/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 900/2023 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di genitori del minore (C.F.: C.F._2 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. FEDERICO TERRENZI ed elettivamente C.F._3 domiciliati in PESCARA VIALE BOVIO N. 189, presso lo studio dell'avv. FEDERICO TERRENZI ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4 FERNANDO RUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in PESCARA, VIA COLLE INNAMORATI 420 CONVENUTO
(P.I. ) con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1 MONICA GALANTI OCCULTI ed elettivamente domiciliata in PESCARA C.SO MANTHONÈ N.7 presso lo studio dell'avv. MONICA GALANTI OCCULTI TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI
Gli attori, genitori del minore , hanno chiesto che il tribunale accerti e dichiari che il Persona_1 sig. è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni subiti dal figlio Controparte_1 all'esito dell'infortunio avvenuto in data 29.7.2021 e per l'effetto lo condanni a versare agli attori, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 9.171,57 ovvero altro diverso importo, maggiore o minore, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi.
Il convenuto ha chiesto che il tribunale rigetti la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori perché infondata. In subordine, ha chiesto di essere manlevato dalla propria Compagnia di assicurazione, egli importi dovuti a titolo di risarcimento danni. Controparte_3
pagina 1 di 8 La terza chiamata ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese e competenze di lite.
In subordine ha chiesto che venga accertata la corresponsabilità del SI. nella Parte_1 causazione del sinistro e/o del SI. , ognuno per il suo titolo e causa, con Controparte_1 conseguente accertamento e declaratoria di inoperatività della polizza assicurativa stipulata tra il SI.
e la , con condanna del convenuto al pagamento di Controparte_1 Controparte_2 spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 25.02.2023 e Parte_1
genitori del minore hanno convenuto in giudizio Parte_2 Persona_1
, proprietario del parco giochi sito in Pescara denominato “Paperopoli” Controparte_1 esponendo che la sera del 29.07.2021, il figlio minore , nato l'[...], si trovava Persona_1 all'interno del parco giochi di proprietà del . CP_1
Mentre saltava all'interno della struttura dotata di tappeti elastici, il ragazzo era rimasto incastrato, con un piede, tra il tappeto elastico ed il cuscino di protezione, le cui cinte di fissaggio si erano spezzate, in quanto usurate (cfr doc. 16 atto di citazione).
Cadendo sul tappeto il ragazzo si era procurato la frattura dell'avambraccio sinistro, come certificato nel verbale di dimissione del P.S. del Presidio Ospedaliero Santo Spirito di Pescara, presso il quale era stato immediatamente trasportato per le cure e gli accertamenti del caso (doc. da 1 a 5 atto di citazione).
Nei mesi successivi il minore era stato sottoposto a numerosi accertamenti, controlli, trattamenti medici, farmacologici e riabilitativi (cfr doc. da 1 a 5 atto di citazione) ed in data 10.02.2023 sottoposto a visita specialistica presso lo studio del Dott. che aveva accertato che le lesioni, Persona_2 conseguenti al sinistro, erano guarite con seguenti postumi: “I.P. 4/5%; ITP al 75% giorni 60; ITP al
50% giorni 30; ITP al 25% giorni 30” (cfr doc. n. 6 atto di citazione).
Ritenendo il sinistro causato dall'omessa manutenzione e custodia del tappeto elastico, presente presso il parco giochi “Paperopoli”, gli attori hanno chiesto la condanna, ex art. 2051 c.c., del SI. CP_1
titolare dell'attività sopra indicata, al risarcimento dei danni subiti dal minore, quantificati
[...] nel complessivo importo di € 9.171,57, o nella misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Con comparsa depositata in data 28.04.2023, si è costituito il SI. titolare Controparte_1 della licenza del parco giochi “Paperopoli” assumendo di essere solo il titolare della licenza di esercizio, mentre la proprietà delle attrazioni, presenti all'interno del parco giochi, è della sig.ra CP_4
che gestisce il parco. Evidenziava inoltre che padre del minore lavora alle dipendenze del parco
[...] giochi, con lo specifico incarico di manutentore e di vigilante. pagina 2 di 8 Contestava anche nel quantum la domanda formulata dagli attori, chiedendo comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la con la quale era assicurato Controparte_3 per la responsabilità civile.
3. si è costituita in data 17.01.2024, assumendo che la cattiva Controparte_3 manutenzione del tappeto elastico fosse circostanza nota non solo al padre del minore infortunato, dipendente del parco giochi ma anche all'assicurato. Contestava quindi l'operatività della garanzia, stipulata tra il SI. e la (Polizza n. 1/547/014/0000907812) che CP_1 Controparte_2 presuppone la natura accidentale dell'evento lesivo.
4. Ammesse con ordinanza in data 17.06.2024 le prove richieste dalle parti (interrogatorio formale del convenuto e prova per testi capitolata dagli attori e dalla terza chiamata nella II memoria ex art. 183 cpc) all'esito della prova la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.06.2025 nella quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 cpc.
***
La considerazione comparata delle risultanze processuali acquisite agli atti consente di ritenere sussistente una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto SI. in Controparte_1 ordine al sinistro occorso al minore il giorno 29.07.2021. Persona_1
A. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sulla dinamica dell'evento
Definita come fattispecie a responsabilità oggettiva, l'art. 2051 cc pone a carico del custode l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla res custodita, salvo il caso fortuito.
Individuando un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, incombe sul danneggiato l'onere di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, potendo assolvere a tale onere anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre presuntivamente il nesso causale.
Esclusa la rilevanza, ai fini della decisione, di prove concernenti la diligente custodia della res, considerato che il convenuto può esimersi da responsabilità solo provando il caso fortuito come causa del danno, l'attenzione deve concentrarsi esclusivamente sulla prova positiva della ricorrenza di un fattore causale imprevedibile ed assolutamente eccezionale, estraneo alla sfera giuridica soggettiva del custode, idoneo a cagionare il denunciato danno.
Va inoltre specificato che, le modifiche della struttura della cosa, incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, nel tempo, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
B. Sull'applicazione al caso in esame delli principi di diritto sopra richiamati. pagina 3 di 8 Premesso che le modalità di verificazione del fatto non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti e della chiamata in causa, che si sono limitati ad escludere la loro responsabilità in relazione alla vicenda così come dedotta in giudizio dagli attori, va comunque evidenziato che la dinamica dell'evento è stata confermata dai testi esaminati nel corso dell'istruttoria.
Il teste che era stato in precedenza alle dipendenze del convenuto, svolgendo lo Tes_1 stesso lavoro ora effettuato dall'attore, sentito all'udienza del 7.02.2025 ha dichiarato di aver visto il minore saltare sul tappeto elastico e poi cadere e rialzarsi con “il braccio tutto Persona_3 ondulato tanto che mi sono impressionato”.
Dopo il sinistro era andato a controllare il tappeto, insieme al padre del bambino ed a , CP_4 moglie del titolare del parco e dipendente del parco giochi “Paperopoli”.
Il teste riconosceva nelle fotografie a lui mostrate (doc 16 parte attrice) la cinghia spezzata che collegava il tappeto elastico alla struttura del gioco.
Nelle foto allegate dalla terza chiamata (memoria di replica dell'11.4.2024) riconosceva la cinghia già sostituita, di colore grigio.
Il teste , sentito alla medesima udienza, ha confermato di aver visto il minore Tes_2 [...] saltare sul tappeto elastico insieme ai suoi figli che ora hanno 8 e 9 anni. Ricordava che Per_3 la sua attenzione era stata richiamata dal pianto del bambino che aveva visto con il braccio Per_1 piegato.
Confermava che il cuscino si era spostato e che la cinghia di fissaggio era rotta, riconoscendo le fotografie a lui mostrate.
Dichiarava che, al momento del fatto, era presente la madre di , non ricordava se c'era anche Per_1 il fratello del ragazzino infortunato.
Precisava che i bambini saltavano ognuno su un tappeto.
Le circostanze riferite dai testi vanno valutate sulla base della documentazione fotografica allegata dagli attori (cfr. doc. 16 memoria di replica parte attrice), che ritraggono la fettuccia di sostegno del cuscino, posto a protezione della struttura metallica del tappeto elastico, vistosamente logorata e spezzata ad una estremità.
C. Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio dagli attori
c.1 Accertato che la responsabilità del custode, in ordine ai danni provocati dalla res, può essere esclusa solo dall'accertamento della sussistenza di un elemento accidentale, in grado di incidere sul nesso di causalità (c.d. caso fortuito) e che tale condizione può consistere anche nella condotta di soggetti terzi, ovvero dello stesso danneggiato, va precisato che, dalle dichiarazioni dei testi, è emerso che il minore non era stato lasciato solo durante la serata. pagina 4 di 8 Sentito all'udienza del 7.2.2025 il teste ha confermato che, al momento del fatto, Tes_2 insieme a lui, che seguiva i suoi figli che saltavano su altri tappeti elastici, “era presente anche la madre di ”. Per_1
Va poi evidenziato che la vigilanza dei minori, che utilizzano le strutture presenti all'interno di un parco giochi, da parte degli adulti che li hanno accompagnati, non può certo includere l'accertamento di difetti occulti, idonei a porre in pericolo l'incolumità degli utenti che facciano un utilizzo assolutamente corretto dei giochi e delle strutture ivi presenti.
Accertato che il minore , al momento del fatto, era sotto il controllo di altri adulti, ivi Persona_1 compresa la madre, va precisato che l'evento si era verificato a causa di un difetto occulto, costituito dall'usura della cinghia che collega i cuscini elastici alla gabbia di metallo, all'interno della quale i bambini stavano saltando.
c.2 Quanto alla condotta del padre va evidenziato che era stato assunto dal Controparte_5 convenuto con la qualifica di “Addetto Luna Park” ed inquadrato come “personale non qualificato”
(doc. 17 memoria di replica parte attrice).
Sulla base di tale qualifica, l'attore non poteva essere inquadrato come custode dell'area giochi, con mansioni di controllo e verifica della sussistenza di un eventuale situazione di pericolo che, laddove da lui accertata, andava dal medesimo segnalata al titolare o ad altro soggetto qualificato.
In tale contesto va esaminata la dichiarazione allegata dalla terza chiamata (cfr. documento allegato alla memoria di replica terza chiamata 11.04.2024), redatta dall'accertatore incaricato dall'assicurazione,
e sottoscritta da SI. , dove si legge che “era già Controparte_6 Controparte_5 consumata la cintura ma non ancora l'avevamo cambiata”.
Emerge, dall'esame di tale documento, che il SI. , al momento della Controparte_5 dichiarazione, era a conoscenza dello stato usurato della cinghia dei cuscini posti a protezione della struttura dei tappeti elastici, ma non si può al contempo ritenere che, di tale circostanza, il medesimo fosse a conoscenza anche prima della verificazione dell'incidente.
Va quindi esclusa la sussistenza di una corresponsabilità del SI. nella Parte_1 verificazione del fatto.
D. Sulla legittimazione passiva del convenuto Controparte_1
L'eccezione sollevata dal convenuto, di non essere responsabile del fatto occorso al minore IG
, perché titolare solo della licenza commerciale e non dell'attività, la cui titolarità era in Per_1 capo alla moglie SI.ra , è stata smentita all'esito dell'istruttoria. CP_4
Sentito in sede di esame, il SI. rispondendo alle domande a lui formulate (sub Controparte_1 cap. 8 della memoria ex art. 183, VI, n. 2 c.c. attorea) ha dichiarato che la SI.ra è CP_4
pagina 5 di 8 una semplice dipendente del parco giochi, con contratto a tempo indeterminato, inquadrata con la qualifica di “Addetto Luna Park”, con mansioni quali attività di accoglienza, assistenza ai clienti e sorveglianza del corretto utilizzo delle attrazioni.
Secondo la giurisprudenza è custode della cosa colui il quale ha in capo a sé il “potere di controllare, di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa e di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno” (Cass. 27 marzo 2007, n. 704).
In materia di gestione di un'area giochi, la giurisprudenza di merito ha recentemente ribadito l'obbligo del custode di adeguare le strutture ludiche alle prescrizioni contenute nella normativa tecnica europea
EN 1176 ed EN 1177 (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 3870 del 22 novembre 2022), ai sensi della quale i controlli e le manutenzioni devono essere effettuati con cadenze prestabilite, debitamente registrate dal gestore/custode, ad opera di personale specializzato e competente, in possesso dell'abilitazione prescritta.
Nel caso di specie, l'unico soggetto legittimato (e onerato) a svolgere tale attività di controllo e manutenzione era quindi il SI. , titolare dell'attività di gestione dell'area giochi CP_1
“Paperopoli”, nonché proprietario delle strutture presenti all'interno della stessa.
È infatti di tutta evidenza, che tali mansioni non potevano essere svolte né dalla SI.ra CP_4
, per i motivi sopraesposti, né tantomeno dal SI. assunto come sopra
[...] Controparte_5 indicato, con la qualifica di “Addetto Luna Park” ed inquadrato come “personale non qualificato” (doc.
17 memoria di replica parte attrice).
Va peraltro conclusivamente precisato che il datore di lavoro risponde, ai sensi dell'art. 2049 cc, della condotta dannosa posta in essere dai propri dipendenti.
E. Sulla domanda di manleva formulata dalla parte convenuta
chiamata in causa dal convenuto SI. , ha eccepito Controparte_2 Controparte_1
l'inoperatività della polizza assicurativa n. 1/547/014/0000907812 dal medesimo stipulata con la terza chiamata, sul presupposto che fosse noto all'assicurato lo stato di usura della cintura, che collegava il materassino alla gabbia metallica utilizzata dal minore . Persona_1
Premesso che, come sopra precisato tale circostanza non è in alcun modo evincibile sulla base della documentazione prodotta dalla terza chiamata (cfr dichiarazione resa dall'attore in data 7.10.2021) va evidenziato poi che, “in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui
l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo
pagina 6 di 8 il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (Cass. civ. n. 23762 del 29 luglio 2022). dovrà quindi manlevare l'assicurato, SI. Controparte_3 CP_1
di quanto il medesimo sarà tenuto a versare agli attori a titolo di risarcimento danni.
[...]
F. Sul quantum debeatur
Accertata la sussistenza dell'an la causa va rimessa in istruttoria per l'espletamento di una perizia medico legale, finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dal minore IG a Per_1 seguito del sinistro avvenuto il 29 luglio 2021.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima di disporre la perizia appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.:
• riconoscimento agli attori, da parte del SI. , del risarcimento del danno alla Controparte_1 salute temporaneo così quantificato: giorni 110 di cui 30 al 75%, 40 al 50% e 40 al 25%, danno liquidato in € 6.037,50, prendendo come riferimento la somma di € 115,00 al giorno, per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea;
• riconoscimento agli attori, da parte del SI. del risarcimento del danno alla Controparte_1 salute permanente, quantificato nella misura del 4% e liquidato in € 6.287,00 secondo le Tabelle di
Milano, senza alcuna personalizzazione;
• riconoscimento agli attori da parte del convenuto del rimborso della somma di € 233,23, pari alle spese mediche sostenute e documentate;
• riconoscimento agli attori, da parte del convenuto, degli interessi legali sulla somma complessiva di
€ 12.557,73, come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal
19.11.2021 (data di stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, importo maggiorato degli interessi legali dovuti dall'eventuale accordo sulla proposta al saldo;
• riconoscimento agli attori, da parte del convenuto, delle spese del presente giudizio, liquidate in
264,00 per esborsi ed € 3.800,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
• obbligo, gravante sulla , di manlevare l'assicurato, SI. Controparte_3
, di quanto lo stesso dovrà versare agli attori a titolo di risarcimento danni e Controparte_1 spese di lite;
• obbligo gravante sulla di rimborsare all'assicurato le spese di Controparte_3 lite sostenute nel presente giudizio, liquidate in € 3.800,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
G. Riserva alla definizione del giudizio la definitiva statuizione sulle spese di lite. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al
R.G. n. 900/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA la fondatezza della domanda formulata dagli attori,
DICHIARA che il sinistro avvenuto in data 29.07.2021, all'interno del parco giochi “Paperopoli”, si è verificato per colpa esclusiva del convenuto SI. , Controparte_1
ACCERTATA la fondatezza della domanda di manleva formulata dal convenuto SI. nei Controparte_1 confronti della terza chiamata , Controparte_3
DICHIARA che la terza chiamata è tenuta a manlevare l'assicurato SI. di quanto lo stesso Controparte_1 dovrà versare agli attori a titolo di risarcimento danni e spese di lite.
RIMETTE la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 900/2023 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di genitori del minore (C.F.: C.F._2 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. FEDERICO TERRENZI ed elettivamente C.F._3 domiciliati in PESCARA VIALE BOVIO N. 189, presso lo studio dell'avv. FEDERICO TERRENZI ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4 FERNANDO RUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in PESCARA, VIA COLLE INNAMORATI 420 CONVENUTO
(P.I. ) con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1 MONICA GALANTI OCCULTI ed elettivamente domiciliata in PESCARA C.SO MANTHONÈ N.7 presso lo studio dell'avv. MONICA GALANTI OCCULTI TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI
Gli attori, genitori del minore , hanno chiesto che il tribunale accerti e dichiari che il Persona_1 sig. è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni subiti dal figlio Controparte_1 all'esito dell'infortunio avvenuto in data 29.7.2021 e per l'effetto lo condanni a versare agli attori, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 9.171,57 ovvero altro diverso importo, maggiore o minore, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi.
Il convenuto ha chiesto che il tribunale rigetti la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori perché infondata. In subordine, ha chiesto di essere manlevato dalla propria Compagnia di assicurazione, egli importi dovuti a titolo di risarcimento danni. Controparte_3
pagina 1 di 8 La terza chiamata ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese e competenze di lite.
In subordine ha chiesto che venga accertata la corresponsabilità del SI. nella Parte_1 causazione del sinistro e/o del SI. , ognuno per il suo titolo e causa, con Controparte_1 conseguente accertamento e declaratoria di inoperatività della polizza assicurativa stipulata tra il SI.
e la , con condanna del convenuto al pagamento di Controparte_1 Controparte_2 spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 25.02.2023 e Parte_1
genitori del minore hanno convenuto in giudizio Parte_2 Persona_1
, proprietario del parco giochi sito in Pescara denominato “Paperopoli” Controparte_1 esponendo che la sera del 29.07.2021, il figlio minore , nato l'[...], si trovava Persona_1 all'interno del parco giochi di proprietà del . CP_1
Mentre saltava all'interno della struttura dotata di tappeti elastici, il ragazzo era rimasto incastrato, con un piede, tra il tappeto elastico ed il cuscino di protezione, le cui cinte di fissaggio si erano spezzate, in quanto usurate (cfr doc. 16 atto di citazione).
Cadendo sul tappeto il ragazzo si era procurato la frattura dell'avambraccio sinistro, come certificato nel verbale di dimissione del P.S. del Presidio Ospedaliero Santo Spirito di Pescara, presso il quale era stato immediatamente trasportato per le cure e gli accertamenti del caso (doc. da 1 a 5 atto di citazione).
Nei mesi successivi il minore era stato sottoposto a numerosi accertamenti, controlli, trattamenti medici, farmacologici e riabilitativi (cfr doc. da 1 a 5 atto di citazione) ed in data 10.02.2023 sottoposto a visita specialistica presso lo studio del Dott. che aveva accertato che le lesioni, Persona_2 conseguenti al sinistro, erano guarite con seguenti postumi: “I.P. 4/5%; ITP al 75% giorni 60; ITP al
50% giorni 30; ITP al 25% giorni 30” (cfr doc. n. 6 atto di citazione).
Ritenendo il sinistro causato dall'omessa manutenzione e custodia del tappeto elastico, presente presso il parco giochi “Paperopoli”, gli attori hanno chiesto la condanna, ex art. 2051 c.c., del SI. CP_1
titolare dell'attività sopra indicata, al risarcimento dei danni subiti dal minore, quantificati
[...] nel complessivo importo di € 9.171,57, o nella misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Con comparsa depositata in data 28.04.2023, si è costituito il SI. titolare Controparte_1 della licenza del parco giochi “Paperopoli” assumendo di essere solo il titolare della licenza di esercizio, mentre la proprietà delle attrazioni, presenti all'interno del parco giochi, è della sig.ra CP_4
che gestisce il parco. Evidenziava inoltre che padre del minore lavora alle dipendenze del parco
[...] giochi, con lo specifico incarico di manutentore e di vigilante. pagina 2 di 8 Contestava anche nel quantum la domanda formulata dagli attori, chiedendo comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la con la quale era assicurato Controparte_3 per la responsabilità civile.
3. si è costituita in data 17.01.2024, assumendo che la cattiva Controparte_3 manutenzione del tappeto elastico fosse circostanza nota non solo al padre del minore infortunato, dipendente del parco giochi ma anche all'assicurato. Contestava quindi l'operatività della garanzia, stipulata tra il SI. e la (Polizza n. 1/547/014/0000907812) che CP_1 Controparte_2 presuppone la natura accidentale dell'evento lesivo.
4. Ammesse con ordinanza in data 17.06.2024 le prove richieste dalle parti (interrogatorio formale del convenuto e prova per testi capitolata dagli attori e dalla terza chiamata nella II memoria ex art. 183 cpc) all'esito della prova la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.06.2025 nella quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 cpc.
***
La considerazione comparata delle risultanze processuali acquisite agli atti consente di ritenere sussistente una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto SI. in Controparte_1 ordine al sinistro occorso al minore il giorno 29.07.2021. Persona_1
A. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sulla dinamica dell'evento
Definita come fattispecie a responsabilità oggettiva, l'art. 2051 cc pone a carico del custode l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla res custodita, salvo il caso fortuito.
Individuando un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, incombe sul danneggiato l'onere di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, potendo assolvere a tale onere anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre presuntivamente il nesso causale.
Esclusa la rilevanza, ai fini della decisione, di prove concernenti la diligente custodia della res, considerato che il convenuto può esimersi da responsabilità solo provando il caso fortuito come causa del danno, l'attenzione deve concentrarsi esclusivamente sulla prova positiva della ricorrenza di un fattore causale imprevedibile ed assolutamente eccezionale, estraneo alla sfera giuridica soggettiva del custode, idoneo a cagionare il denunciato danno.
Va inoltre specificato che, le modifiche della struttura della cosa, incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, nel tempo, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
B. Sull'applicazione al caso in esame delli principi di diritto sopra richiamati. pagina 3 di 8 Premesso che le modalità di verificazione del fatto non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti e della chiamata in causa, che si sono limitati ad escludere la loro responsabilità in relazione alla vicenda così come dedotta in giudizio dagli attori, va comunque evidenziato che la dinamica dell'evento è stata confermata dai testi esaminati nel corso dell'istruttoria.
Il teste che era stato in precedenza alle dipendenze del convenuto, svolgendo lo Tes_1 stesso lavoro ora effettuato dall'attore, sentito all'udienza del 7.02.2025 ha dichiarato di aver visto il minore saltare sul tappeto elastico e poi cadere e rialzarsi con “il braccio tutto Persona_3 ondulato tanto che mi sono impressionato”.
Dopo il sinistro era andato a controllare il tappeto, insieme al padre del bambino ed a , CP_4 moglie del titolare del parco e dipendente del parco giochi “Paperopoli”.
Il teste riconosceva nelle fotografie a lui mostrate (doc 16 parte attrice) la cinghia spezzata che collegava il tappeto elastico alla struttura del gioco.
Nelle foto allegate dalla terza chiamata (memoria di replica dell'11.4.2024) riconosceva la cinghia già sostituita, di colore grigio.
Il teste , sentito alla medesima udienza, ha confermato di aver visto il minore Tes_2 [...] saltare sul tappeto elastico insieme ai suoi figli che ora hanno 8 e 9 anni. Ricordava che Per_3 la sua attenzione era stata richiamata dal pianto del bambino che aveva visto con il braccio Per_1 piegato.
Confermava che il cuscino si era spostato e che la cinghia di fissaggio era rotta, riconoscendo le fotografie a lui mostrate.
Dichiarava che, al momento del fatto, era presente la madre di , non ricordava se c'era anche Per_1 il fratello del ragazzino infortunato.
Precisava che i bambini saltavano ognuno su un tappeto.
Le circostanze riferite dai testi vanno valutate sulla base della documentazione fotografica allegata dagli attori (cfr. doc. 16 memoria di replica parte attrice), che ritraggono la fettuccia di sostegno del cuscino, posto a protezione della struttura metallica del tappeto elastico, vistosamente logorata e spezzata ad una estremità.
C. Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio dagli attori
c.1 Accertato che la responsabilità del custode, in ordine ai danni provocati dalla res, può essere esclusa solo dall'accertamento della sussistenza di un elemento accidentale, in grado di incidere sul nesso di causalità (c.d. caso fortuito) e che tale condizione può consistere anche nella condotta di soggetti terzi, ovvero dello stesso danneggiato, va precisato che, dalle dichiarazioni dei testi, è emerso che il minore non era stato lasciato solo durante la serata. pagina 4 di 8 Sentito all'udienza del 7.2.2025 il teste ha confermato che, al momento del fatto, Tes_2 insieme a lui, che seguiva i suoi figli che saltavano su altri tappeti elastici, “era presente anche la madre di ”. Per_1
Va poi evidenziato che la vigilanza dei minori, che utilizzano le strutture presenti all'interno di un parco giochi, da parte degli adulti che li hanno accompagnati, non può certo includere l'accertamento di difetti occulti, idonei a porre in pericolo l'incolumità degli utenti che facciano un utilizzo assolutamente corretto dei giochi e delle strutture ivi presenti.
Accertato che il minore , al momento del fatto, era sotto il controllo di altri adulti, ivi Persona_1 compresa la madre, va precisato che l'evento si era verificato a causa di un difetto occulto, costituito dall'usura della cinghia che collega i cuscini elastici alla gabbia di metallo, all'interno della quale i bambini stavano saltando.
c.2 Quanto alla condotta del padre va evidenziato che era stato assunto dal Controparte_5 convenuto con la qualifica di “Addetto Luna Park” ed inquadrato come “personale non qualificato”
(doc. 17 memoria di replica parte attrice).
Sulla base di tale qualifica, l'attore non poteva essere inquadrato come custode dell'area giochi, con mansioni di controllo e verifica della sussistenza di un eventuale situazione di pericolo che, laddove da lui accertata, andava dal medesimo segnalata al titolare o ad altro soggetto qualificato.
In tale contesto va esaminata la dichiarazione allegata dalla terza chiamata (cfr. documento allegato alla memoria di replica terza chiamata 11.04.2024), redatta dall'accertatore incaricato dall'assicurazione,
e sottoscritta da SI. , dove si legge che “era già Controparte_6 Controparte_5 consumata la cintura ma non ancora l'avevamo cambiata”.
Emerge, dall'esame di tale documento, che il SI. , al momento della Controparte_5 dichiarazione, era a conoscenza dello stato usurato della cinghia dei cuscini posti a protezione della struttura dei tappeti elastici, ma non si può al contempo ritenere che, di tale circostanza, il medesimo fosse a conoscenza anche prima della verificazione dell'incidente.
Va quindi esclusa la sussistenza di una corresponsabilità del SI. nella Parte_1 verificazione del fatto.
D. Sulla legittimazione passiva del convenuto Controparte_1
L'eccezione sollevata dal convenuto, di non essere responsabile del fatto occorso al minore IG
, perché titolare solo della licenza commerciale e non dell'attività, la cui titolarità era in Per_1 capo alla moglie SI.ra , è stata smentita all'esito dell'istruttoria. CP_4
Sentito in sede di esame, il SI. rispondendo alle domande a lui formulate (sub Controparte_1 cap. 8 della memoria ex art. 183, VI, n. 2 c.c. attorea) ha dichiarato che la SI.ra è CP_4
pagina 5 di 8 una semplice dipendente del parco giochi, con contratto a tempo indeterminato, inquadrata con la qualifica di “Addetto Luna Park”, con mansioni quali attività di accoglienza, assistenza ai clienti e sorveglianza del corretto utilizzo delle attrazioni.
Secondo la giurisprudenza è custode della cosa colui il quale ha in capo a sé il “potere di controllare, di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa e di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno” (Cass. 27 marzo 2007, n. 704).
In materia di gestione di un'area giochi, la giurisprudenza di merito ha recentemente ribadito l'obbligo del custode di adeguare le strutture ludiche alle prescrizioni contenute nella normativa tecnica europea
EN 1176 ed EN 1177 (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 3870 del 22 novembre 2022), ai sensi della quale i controlli e le manutenzioni devono essere effettuati con cadenze prestabilite, debitamente registrate dal gestore/custode, ad opera di personale specializzato e competente, in possesso dell'abilitazione prescritta.
Nel caso di specie, l'unico soggetto legittimato (e onerato) a svolgere tale attività di controllo e manutenzione era quindi il SI. , titolare dell'attività di gestione dell'area giochi CP_1
“Paperopoli”, nonché proprietario delle strutture presenti all'interno della stessa.
È infatti di tutta evidenza, che tali mansioni non potevano essere svolte né dalla SI.ra CP_4
, per i motivi sopraesposti, né tantomeno dal SI. assunto come sopra
[...] Controparte_5 indicato, con la qualifica di “Addetto Luna Park” ed inquadrato come “personale non qualificato” (doc.
17 memoria di replica parte attrice).
Va peraltro conclusivamente precisato che il datore di lavoro risponde, ai sensi dell'art. 2049 cc, della condotta dannosa posta in essere dai propri dipendenti.
E. Sulla domanda di manleva formulata dalla parte convenuta
chiamata in causa dal convenuto SI. , ha eccepito Controparte_2 Controparte_1
l'inoperatività della polizza assicurativa n. 1/547/014/0000907812 dal medesimo stipulata con la terza chiamata, sul presupposto che fosse noto all'assicurato lo stato di usura della cintura, che collegava il materassino alla gabbia metallica utilizzata dal minore . Persona_1
Premesso che, come sopra precisato tale circostanza non è in alcun modo evincibile sulla base della documentazione prodotta dalla terza chiamata (cfr dichiarazione resa dall'attore in data 7.10.2021) va evidenziato poi che, “in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui
l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo
pagina 6 di 8 il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (Cass. civ. n. 23762 del 29 luglio 2022). dovrà quindi manlevare l'assicurato, SI. Controparte_3 CP_1
di quanto il medesimo sarà tenuto a versare agli attori a titolo di risarcimento danni.
[...]
F. Sul quantum debeatur
Accertata la sussistenza dell'an la causa va rimessa in istruttoria per l'espletamento di una perizia medico legale, finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dal minore IG a Per_1 seguito del sinistro avvenuto il 29 luglio 2021.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima di disporre la perizia appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.:
• riconoscimento agli attori, da parte del SI. , del risarcimento del danno alla Controparte_1 salute temporaneo così quantificato: giorni 110 di cui 30 al 75%, 40 al 50% e 40 al 25%, danno liquidato in € 6.037,50, prendendo come riferimento la somma di € 115,00 al giorno, per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea;
• riconoscimento agli attori, da parte del SI. del risarcimento del danno alla Controparte_1 salute permanente, quantificato nella misura del 4% e liquidato in € 6.287,00 secondo le Tabelle di
Milano, senza alcuna personalizzazione;
• riconoscimento agli attori da parte del convenuto del rimborso della somma di € 233,23, pari alle spese mediche sostenute e documentate;
• riconoscimento agli attori, da parte del convenuto, degli interessi legali sulla somma complessiva di
€ 12.557,73, come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal
19.11.2021 (data di stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, importo maggiorato degli interessi legali dovuti dall'eventuale accordo sulla proposta al saldo;
• riconoscimento agli attori, da parte del convenuto, delle spese del presente giudizio, liquidate in
264,00 per esborsi ed € 3.800,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
• obbligo, gravante sulla , di manlevare l'assicurato, SI. Controparte_3
, di quanto lo stesso dovrà versare agli attori a titolo di risarcimento danni e Controparte_1 spese di lite;
• obbligo gravante sulla di rimborsare all'assicurato le spese di Controparte_3 lite sostenute nel presente giudizio, liquidate in € 3.800,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
G. Riserva alla definizione del giudizio la definitiva statuizione sulle spese di lite. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al
R.G. n. 900/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA la fondatezza della domanda formulata dagli attori,
DICHIARA che il sinistro avvenuto in data 29.07.2021, all'interno del parco giochi “Paperopoli”, si è verificato per colpa esclusiva del convenuto SI. , Controparte_1
ACCERTATA la fondatezza della domanda di manleva formulata dal convenuto SI. nei Controparte_1 confronti della terza chiamata , Controparte_3
DICHIARA che la terza chiamata è tenuta a manlevare l'assicurato SI. di quanto lo stesso Controparte_1 dovrà versare agli attori a titolo di risarcimento danni e spese di lite.
RIMETTE la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 8 di 8