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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 618/2023 R.G. avente ad oggetto “reddito di cittadinanza”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Angelo Licata;
Parte_1
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 25 maggio 2023, ha adito la Parte_1 presente sede rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'Avviso di Pagamento opposto;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di Pagamento n. n. 66482647084 – 9 con riferimento all'avviso di pagamento (Codice n. AAQV6 313230403616851370) e che sono da ritenersi non dovuti all' . CP_1
Segnatamente, ha rappresentato di avere ricevuto l'avviso di pagamento n.
66482647084 - 9 attestante un assunto indebito per € 3.173,80, maturato dalla percezione non spettante del reddito di cittadinanza nei mesi da febbraio a maggio 2022; che la prestazione è stata, invero, revocata da giugno 2022 a seguito di un accertamento della Guardia di Finanza, che ha segnalato all' l'infedele indicazione nella DSU CP_1
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini ISEE dell'assenza di redditi provenienti da vincite da giochi online, nonostante l'iscrizione a numerose piattaforme e le vincite ottenute.
Ciò premesso in fatto, sostiene l'illegittimità del provvedimento di Pt_1 richiesta di restituzione dell'indebito, in quanto le vincite non possono essere di per sé considerate reddito ai fini della valutazione della concessione del reddito di cittadinanza. Semmai, come anche emerge dalla lettura della scheda allegata alla CNR dalla Guardia di Finanza, per le annualità 2020, 2021 e 2022 la voce “importo giocato”
è sempre superiore a quella “importo vinto”, segnatamente: nel 2020 l'importo giocato complessivo è risultato essere € 16.335,55, superiore a quello vinto pari ad € 14.702,38; per l'anno 2021, l'importo giocato è stato pari ad € 212.350,91, superiore a quello vinto che è stato di € 199.855,46; infine, nell'anno 2022 la Guardia di Finanza ha registrato un importo giocato di € 33.849,88, superiore all'importo vinto di € 30.493,00. Sicché, effettivamente non ha ottenuto alcuna maggiore somma dalle vincite rispetto agli importi versati, sì da non potersi considerare maturato un reddito da dichiarare
CP_
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha rappresentato l'irrilevanza della circostanza che le vincite siano state inferiori alle somme spese, in quanto costituiscono un reddito una volta realizzate, inoltre ha affermato l'inconferenza dell'utilizzo che il soggetto faccia delle somme vinte, eventualmente anche per altre giocate.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 16 gennaio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28/03/2019, applicabile ratione temporis, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, il reddito di cittadinanza, anche RDC, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione,
2 all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società
e nel mondo del lavoro.
Per quanto qui d'interesse, l'art. 2 prevede i requisiti, anche patrimoniali
(valutati sulla base della DSU ai fini ISEE), per la concessione del beneficio, che debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e per tutta la durata del beneficio. L'art. 7 co. 4 del D.L. 4/19 segnatamente staviliche che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Con riguardo alle vincite di gioco, le stesse sono assoggettabili alla disciplina dettata dall'art. 67 comma 1, lett. d), TUIR quali redditi diversi, costituenti reddito imponibile per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione, ai sensi del successivo art. 69 comma 1 TUIR, che prevede espressamente:
“Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera
d) del comma l dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”.
Quindi i redditi, sebbene non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta), sono rilevanti ai fini della concessione del reddito di cittadinanza. Non rileva neppure la circostanza che le vincite non siano state prelevate dalla ricorrente, né che il saldo fosse negativo. Il conseguimento o la percezione di un reddito va intesa come acquisizione del relativo diritto, che può manifestarsi anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, materiale incasso che può anche mancare (cfr. Cass. Sez. Civ. Sez. 5 n. 2082/2021).
Da ciò che precede, discende il rigetto del ricorso.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in € 1.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge
Gela, 7 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 618/2023 R.G. avente ad oggetto “reddito di cittadinanza”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Angelo Licata;
Parte_1
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 25 maggio 2023, ha adito la Parte_1 presente sede rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'Avviso di Pagamento opposto;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di Pagamento n. n. 66482647084 – 9 con riferimento all'avviso di pagamento (Codice n. AAQV6 313230403616851370) e che sono da ritenersi non dovuti all' . CP_1
Segnatamente, ha rappresentato di avere ricevuto l'avviso di pagamento n.
66482647084 - 9 attestante un assunto indebito per € 3.173,80, maturato dalla percezione non spettante del reddito di cittadinanza nei mesi da febbraio a maggio 2022; che la prestazione è stata, invero, revocata da giugno 2022 a seguito di un accertamento della Guardia di Finanza, che ha segnalato all' l'infedele indicazione nella DSU CP_1
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini ISEE dell'assenza di redditi provenienti da vincite da giochi online, nonostante l'iscrizione a numerose piattaforme e le vincite ottenute.
Ciò premesso in fatto, sostiene l'illegittimità del provvedimento di Pt_1 richiesta di restituzione dell'indebito, in quanto le vincite non possono essere di per sé considerate reddito ai fini della valutazione della concessione del reddito di cittadinanza. Semmai, come anche emerge dalla lettura della scheda allegata alla CNR dalla Guardia di Finanza, per le annualità 2020, 2021 e 2022 la voce “importo giocato”
è sempre superiore a quella “importo vinto”, segnatamente: nel 2020 l'importo giocato complessivo è risultato essere € 16.335,55, superiore a quello vinto pari ad € 14.702,38; per l'anno 2021, l'importo giocato è stato pari ad € 212.350,91, superiore a quello vinto che è stato di € 199.855,46; infine, nell'anno 2022 la Guardia di Finanza ha registrato un importo giocato di € 33.849,88, superiore all'importo vinto di € 30.493,00. Sicché, effettivamente non ha ottenuto alcuna maggiore somma dalle vincite rispetto agli importi versati, sì da non potersi considerare maturato un reddito da dichiarare
CP_
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha rappresentato l'irrilevanza della circostanza che le vincite siano state inferiori alle somme spese, in quanto costituiscono un reddito una volta realizzate, inoltre ha affermato l'inconferenza dell'utilizzo che il soggetto faccia delle somme vinte, eventualmente anche per altre giocate.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 16 gennaio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28/03/2019, applicabile ratione temporis, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, il reddito di cittadinanza, anche RDC, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione,
2 all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società
e nel mondo del lavoro.
Per quanto qui d'interesse, l'art. 2 prevede i requisiti, anche patrimoniali
(valutati sulla base della DSU ai fini ISEE), per la concessione del beneficio, che debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e per tutta la durata del beneficio. L'art. 7 co. 4 del D.L. 4/19 segnatamente staviliche che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Con riguardo alle vincite di gioco, le stesse sono assoggettabili alla disciplina dettata dall'art. 67 comma 1, lett. d), TUIR quali redditi diversi, costituenti reddito imponibile per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione, ai sensi del successivo art. 69 comma 1 TUIR, che prevede espressamente:
“Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera
d) del comma l dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”.
Quindi i redditi, sebbene non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta), sono rilevanti ai fini della concessione del reddito di cittadinanza. Non rileva neppure la circostanza che le vincite non siano state prelevate dalla ricorrente, né che il saldo fosse negativo. Il conseguimento o la percezione di un reddito va intesa come acquisizione del relativo diritto, che può manifestarsi anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, materiale incasso che può anche mancare (cfr. Cass. Sez. Civ. Sez. 5 n. 2082/2021).
Da ciò che precede, discende il rigetto del ricorso.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in € 1.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge
Gela, 7 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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