Decreto cautelare 30 agosto 2025
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza breve 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 17/12/2025, n. 22850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22850 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22850/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
del provvedimento prot.n. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS-del 20.08.2025, notificato all’interessato in pari data, recante ad oggetto rigetto definitivo dell’istanza di collocamento in congedo del capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina, specialità armi navali, in servizio permanente effettivo -OMISSIS-, previa sospensione degli effetti del medesimo con l’adozione di ogni altra misura cautelare idonea a sospendere l’efficacia del provvedimento di diniego e ad assicurare al ricorrente la possibilità di accettare una delle due offerte di lavorative migliorative pervenute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il dott. AU RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 10 settembre 2021 lo Stato Maggiore della Difesa autorizzava la designazione dell’odierno ricorrente, Capitano di Corvetta della Marina Militare in servizio permanente, per l’assunzione di un incarico all’estero, in ambito NATO, presso la “Rappresentanza della Marina Militare Italiana per il Project Management Office per il Programma Link 11” - acronimo “RMMI” - con sede a San Diego (Stati Uniti).
In data 13 settembre 2021 l’Ente di appartenenza trasmetteva la dichiarazione di presa visione e accettazione dell’incarico suddetto che veniva sottoscritta dall’Ufficiale (Allegato 5 res.) il quale, quindi, in data 1ottobre 2021 assumeva l’incarico, da ritenere come rientrante in una delle fattispecie individuate dal risalente D.M. Difesa del 18 giugno 1992 (incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale).
Dopo aver svolto l’incarico in questione (rappresentante presso la Rappresentanza Marina Militare a San Diego per il progetto NATO Improved Link 11) conclusosi il 31 luglio 2025, l’Ufficiale presta attualmente servizio presso il Comando Interregionale Marittimo Centro e Capitale di Roma.
Recentemente il medesimo ha presentato all’Amministrazione l’istanza datata 7.5.2025, con la quale ha domandato, ai sensi dell’art. 933, comma 6, d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.), la cessazione dal servizio permanente con collocamento nella categoria del complemento a far data dall’8.9.2025; l’istanza è stata motivata dalla esigenza dell’Ufficiale di migliorare la condizione economica propria e della propria famiglia grazie alla opportunità, recentemente presentatasi, di accettare una delle due proposte di lavoro ricevute, rispettivamente, da due distinti soggetti: la prima di esse proveniente dalla società Page Europa s.r.l. (con sede legale in Roma alla Via Carlo Veneziani n. 58) interessata ad affidare al ricorrente l’incarico di Project Manager; l’altra dalla NATO Communications and Information Agency (NCI Agency).
Con preavviso di rigetto, poi confermato con la definitiva determinazione prot. n. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS-del 20.08.2025 (oggetto della presente impugnazione), notificata all’interessato in pari data, la Direzione Generale per il Personale Militare ha respinto l’istanza del ricorrente di cessazione dal servizio con collocamento nella categoria del complemento, avendo ritenuto che “…per il citato Ufficiale sussistano obblighi di permanenza in servizio di cui all’art. 975 del C.O.M., pari a due volte la durata dell’incarico decorrenti dalla data di assunzione (totale 8 anni a decorrere dal 6 ottobre 2021), tali per cui l’A.D. non possa accogliere l’istanza ai sensi dell’art. 933 co. 1 del D. Lgs. 66/2010”.
La competente Direzione Generale, in altri termini, ha ritenuto che l’obbligo di ferma aggiuntiva, ostativo alla richiesta di congedo dell’Ufficiale ricorrente, deriva dal combinato disposto dell’art. 975 c.o.m. e dell’art. 2 del D.M. del 18 giugno 1992, di recente abrogato dal Decreto del Ministero della Difesa del 5 settembre 2024, pubblicato in G.U. n. 219 del 18.9.2024 (pertanto successivamente all’inizio dell’incarico stesso).
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento negativo per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione degli articoli 933 e 975 del codice dell’ordinamento militare in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione;
- violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90 e ss.mm. per mancata indicazione nel provvedimento di diniego dei motivi per i quali il responsabile del procedimento non ha potuto accogliere le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis;
- eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e equità;
- violazione dei principi gerarchici delle fonti del diritto;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- mancanza dei presupposti di fatto per giustificare il sacrificio dell’interesse privato a beneficio di un interesse pubblico che nel caso di specie non si sostanzia in concreto.
Il ricorso si incentra, in particolare, sull’affermazione che l’art. 975 c.o.m. (Codice dell’ordinamento militare entrato in vigore nel 2010) avrebbe travolto l’efficacia del preesistente decreto del Ministro della difesa del 18 giugno 1992 attuativo del comma 5 dell’art. 14 della legge n. 404/1990 (che individuava, mediante rinvio a provvedimento ministeriale, gli incarichi di rilievo internazionale comportanti l’obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico), legge che, sulla base di quanto disposto dall’art. 2272 dello stesso COM, dal 9 ottobre del 2010 non trova più applicazione.
Non vi è, ad avviso di parte ricorrente, corrispondenza tra le due disposizioni normative stante la circostanza che nella norma vigente (art. 975 c.o.m.) si prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della difesa chiamato ad individuare gli incarichi in ambito internazionale di particolare prestigio (a cui si applica l’obbligo di ferma), mentre simile previsione non era presente, invece, nel comma 5 dell’art. 14 della legge n. 404/1990 (attuato dal decreto del 18.06.1992).
Il legislatore ha, quindi, inteso innovare l’operatività dell’istituto di cui all’art. 975 del COM subordinando inequivocabilmente l’obbligo della ferma aggiuntiva alla conoscibilità, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del provvedimento che individua gli incarichi; aspetto non presente nella precedente normativa che ha non prevedeva alcuna pubblicazione del D.M. (e in effetti il D.M. del 18.06.1992 non è mai stato pubblicato).
La novità a suo tempo introdotta dall’art. 975 del COM - rispetto alla precedente disposizione di cui all’art. 14, comma 5 della legge 404/1990 - nel pretendere la pubblicazione in G.U. del D.M. che specifica “gli incarichi internazionali particolarmente qualificanti in campo internazionale” è, peraltro, coerente con il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale “l’ampliamento dei termini di ferma obbligatoria comporta un pesante effetto limitante sulla possibilità del singolo di esercitare i propri diritti di scelta della propria vita personale e professionale, che non può che essere demandata a fonti certe e determinate” (TAR Lazio, Sez. I Bis, 6 aprile 2021, n.4042; Id., 2 marzo 2020, n. 2690).
Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa che ha affidato le sue difese alla relazione della D.G. Personale Militare ove si sottolinea che l’incarico di RMMI in ambito NATO, assunto e svolto dal ricorrente, rientrava nella prevsione dell’art. 2 dell’allora vigente DM del giugno 1992 (il quale è stato abrogato espressamente soltanto dal recente D.M del 5 settembre 2024 pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 219 del 18.92024 limitatamente all’art. 2, relativo agli “incarichi all’estero particolarmente qualificati” ).
Sostiene l’Amministrazione che l’effetto abrogativo riguarda i fatti che si verifichino successivamente all’abrogazione.
La mancata individuazione per la Marina Militare, nell’ambito del D.M. del 18 settembre 2024, di incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale ex art 975 c.o.m. non ha alcuna incidenza sulla posizione del ricorrente, rilevando unicamente per eventuali questioni afferenti alla gestione di incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del suddetto Decreto che, seppur abrogativo del D.M. Difesa del 18 giugno 1992, non ha efficacia retroattiva.
All’esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025 la Sezione ha emesso l’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- con la quale ha richiesto a parte resistente di produrre la direttiva SMM - P – 104, della quale si fa menzione nella dichiarazione di disponibilità all’incarico a suo tempo presentata dall’odierno ricorrente; ciò al fine di comprendere “se è vi è stata consapevole accettazione o conoscenza formale del vincolo di ferma, da parte dell’Ufficiale”.
Il documento è stato prodotto in data 7.10.2025.
In vista della odierna camera di consiglio parte ricorrente ha prodotto breve memoria di replica avverso quanto esposto dal Ministero resistente.
Nel corso della camera di consiglio del 29 ottobre 2025, presenti gli avvocati di entrambe le parti, il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e, con tale avviso, ha trattenuto la causa per la decisione.
Ai fini del corretto inquadramento giuridico della questione giova premettere che l’art. 933 c.o.m. prevede che “1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso (…)”.
Il successivo art. 975 – che ha sostituito la disciplina precedentemente contenuta nell’art. 14, comma 5, della legge n. 404/1990, in un primo tempo trasfuso con modifiche nell’art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 490/1997 – prevede a sua volta che “1. Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. 2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1”.
L’elenco degli incarichi soggetti a tale particolare disciplina, per quanto pertinente al caso di specie, era contenuto nel D.M. 14 luglio 1992 (doc. 7 ric. e doc. 9 res.) che, come visto, è stato abrogato nel 2024 ma che era ancora vigente all’atto dell’assunzione dell’incarico da svolgere all’estero da parte dell’odierno ricorrente (evento del 2021).
Per quanto consta, rispetto alla sua originaria redazione detto D.M. non è stato mai aggiornato, cosicché non contempla espressamente enti ed Agenzie sorte dopo la sua emanazione.
Leggendo l’art. 2 del D.M. del 1992 risulta che in effetti il suddetto incarico di rappresentante della Marina Militare Italiana (RMMI) per il progetto link 11 era ivi contemplato.
Ciò premesso, si deve in primo luogo rilevare che l’ufficiale contesta decisamente quanto affermato dall’Amministrazione appellante circa la sua asserita consapevolezza degli obblighi di ferma speciale che sarebbero derivati dall’impiego presso la suddetta struttura NATO sostenendo di non esserne mai stato portato a conoscenza e rilevando che, del resto, nessun vincolo della specie si evince dall’originario provvedimento di impiego né da altri documenti.
Inoltre non può affermarsi alcuna presunzione di conoscenza/conoscibilità del risalente elenco ministeriale contenuto in un D.M. che, anche se ancora vigente nel 2021 (anno in cui l’Ufficiale ha assunto l’incarico) e ferma restando, pertanto, la sua applicabilità “ratione temporis”, non era certamente un atto normativo e non è mai stato pubblicato in G.U. (circostanza pacifica).
Il Collegio ritiene che la ferma prolungata debba essere espressamente ed inequivocabilmente conosciuta dall’interessato con apposita notifica o espressa accettazione, in quanto la ferma obbligatoria, che impedisce al militare di congedarsi per un consistente periodo di tempo (pari a ben 8 anni) comporta, all’evidenza, un invasivo effetto fortemente limitante la sfera di libertà individuale relativamente alle scelte di vita del dipendente, incidendo sulla possibilità del singolo di fare le proprie scelte di vita personale, familiare e professionale, con un effetto limitativo della sfera personale individuale (costituzionalmente rilevante) che non può che essere demandato a fonti certe e determinate (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28 febbraio 2023, n. 2106).
Nel caso di specie, l’Amministrazione, neppure nel corso del giudizio, ha dimostrato alcunché di decisivo sull’avvenuta accettazione ovvero, in alternativa, sulla conoscenza formale del vincolo di ferma ottennale gravante sull’Ufficiale ricorrente, né ha allegato alcun elemento per ritenere che il militare fosse a conoscenza di tale prolungato periodo di ferma obbligatoria al momento del trasferimento del RMMI di San Diego (U.S.A.).
Si legge infatti, nella dichiarazione di disponibilità firmata dal militare il 14.6.2021 (doc. 5 res.), quanto segue: “dichiaro di aver preso visione della direttiva SMM P 104; dichiaro di non aver riportato condanne penali e di non essere imputato in procedimenti in tal senso; dichiaro di non aver riportato sanzioni disciplinari di corpo o di stato e di non avere in corso procedimenti in tal senso; dichiaro di aver frequentato i seguenti corsi non riportati a matricola”.
Preso atto di ciò il Collegio ha espressamente richiesto copia integrale della suddetta Direttiva che, quindi, è stata depositata dal Ministero della Difesa in data 7.10.2025.
La Direttiva, risalente al 1996, pur disciplinando puntualmente molteplici aspetti della ferma obbligatoria per particolari incarichi, non contiene alcun esplicito e perspicuo riferimento all’incarico in questione e al fatto che lo stesso doveva farsi rientrare tra gli incarichi determinanti l’obbligo di ferma ai sensi dell’art. 975 c.o.m.
Può quindi concludersi che il Ministero della difesa non ha documentato l’affermazione secondo la quale l’ufficiale sarebbe stato a suo tempo messo al corrente dei vincoli in parola, né ad onor del vero ciò può essere desunto dalla pur copiosa documentazione complessivamente versata in atti dalle parti.
Nel contempo la mancata pubblicazione del D.M. del 1992 (diversamente dal recente D.M. regolarmente pubblicato in G.U.) seppur non incide sulla sua efficacia, rileva però, escludendola, sulla presunzione di conoscenza/conoscibilità dell’atto, per quanto di interesse, in capo all’Ufficiale odierno ricorrente.
Come ritenuto dal Consiglio di Stato “la ferma deve essere espressamente conosciuta dall’interessato con apposita notifica o espressa accettazione (con affermazioni non contestate in appello), in quanto la ferma obbligatoria comporta un pesante effetto limitante della possibilità del singolo di esercitare i propri diritti di scelta della propria vita personale e professionale, che non può che essere demandata a fonti certe e determinate (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28 febbraio 2023, n. 2106)” (Cons. Stato, II, 4 febbraio 2025, n. 877).
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento di diniego deve essere annullato.
Per effetto della presente pronuncia è obbligo dell’Amministrazione riesaminare l’istanza del ricorrente conformandosi ai contenuti della motivazione che precede.
In considerazione della particolarità della vicenda le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA NI, Presidente
AU RA, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU RA | VA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.