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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/07/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7403/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7403/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8 (C.F. ), (C.F. ), con il C.F._8 Parte_9 C.F._9 patrocinio dell'avv. SODRIO MICHELE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PATRONI GRIFFI LEONARDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, tutti congiunti eredi della defunta , deceduta per “morte cardiaca improvvisa” Persona_1 presso l'Ospedale di Cerignola in data 22.10.2018, hanno convenuto in giudizio la CP_1 chiedendo il risarcimento iure proprio del cd. danno da perdita del rapporto parentale, quantificato nell'atto introduttivo nella misura di euro 1.890.000,00.
Cont La si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'editio actionis e chiedendo nel merito il rigetto della domanda risarcitoria.
Orbene rileva in via preliminare ed assorbente questo giudicante che la parte attrice, con le note scritte depositate in data 11.10.2023, ha comunicato di “rinunciare alla presente causa e a qualsiasi ulteriore azione e pretesa connessa al decesso della propria congiunta”. Si tratta di una dichiarazione dal pagina 1 di 2 significato inequivoco, avente la natura di una rinuncia all'azione, vale a dire all'intera pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
Come noto la rinuncia all'azione va distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, in quanto quest'ultima, perchè abbia efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dall'art. 306 c.p.c., mentre la rinuncia all'azione, che integra un atto di disposizione del diritto in contesa, prescinde dall'accettazione della controparte.
Quanto ai suoi effetti, la rinuncia così formulata “estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (ex plurimis, Cass. 2004/n. 18255; conf. Cass. 2005/n. 21685; App. Potenza, 15/07/2008; Trib. Genova, 17/04/2007).
Peraltro, anche in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, va considerato che negli altri giudizi vertenti sugli stessi fatti è stata esclusa qualsiasi responsabilità dei medici cardiologi e rianimatori dell'Ospedale di Cerignola nella causazione del decesso di : infatti, il GIP Persona_1 presso questo Tribunale ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 3625/19 reg. G.I.P. a carico dei medici rianimatori (gli atti del procedimento penale sono utilizzabili anche nel presente giudizio civile come prove cd. atipiche), in base alle risultanze della perizia espletata nel corso del medesimo procedimento;
i c.t.u. nominati nel corso della procedura di a.t.p. n. 7308/22 promossa dall'ex convivente more uxorio di hanno accertato la conformità della condotta dei Persona_1 medici cardiologi e rianimatori alle linee guida di settore ed hanno categoricamente escluso l'incidenza causale dell'operato degli stessi medici nella determinazione del decesso della ED.
Pertanto, la parte attrice rinunciante va condannata alla rifusione delle spese in favore della controparte, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia all'azione risarcitoria da parte degli attori;
condanna gli attori in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 10180,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 3.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7403/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8 (C.F. ), (C.F. ), con il C.F._8 Parte_9 C.F._9 patrocinio dell'avv. SODRIO MICHELE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PATRONI GRIFFI LEONARDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, tutti congiunti eredi della defunta , deceduta per “morte cardiaca improvvisa” Persona_1 presso l'Ospedale di Cerignola in data 22.10.2018, hanno convenuto in giudizio la CP_1 chiedendo il risarcimento iure proprio del cd. danno da perdita del rapporto parentale, quantificato nell'atto introduttivo nella misura di euro 1.890.000,00.
Cont La si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'editio actionis e chiedendo nel merito il rigetto della domanda risarcitoria.
Orbene rileva in via preliminare ed assorbente questo giudicante che la parte attrice, con le note scritte depositate in data 11.10.2023, ha comunicato di “rinunciare alla presente causa e a qualsiasi ulteriore azione e pretesa connessa al decesso della propria congiunta”. Si tratta di una dichiarazione dal pagina 1 di 2 significato inequivoco, avente la natura di una rinuncia all'azione, vale a dire all'intera pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
Come noto la rinuncia all'azione va distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, in quanto quest'ultima, perchè abbia efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dall'art. 306 c.p.c., mentre la rinuncia all'azione, che integra un atto di disposizione del diritto in contesa, prescinde dall'accettazione della controparte.
Quanto ai suoi effetti, la rinuncia così formulata “estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (ex plurimis, Cass. 2004/n. 18255; conf. Cass. 2005/n. 21685; App. Potenza, 15/07/2008; Trib. Genova, 17/04/2007).
Peraltro, anche in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, va considerato che negli altri giudizi vertenti sugli stessi fatti è stata esclusa qualsiasi responsabilità dei medici cardiologi e rianimatori dell'Ospedale di Cerignola nella causazione del decesso di : infatti, il GIP Persona_1 presso questo Tribunale ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 3625/19 reg. G.I.P. a carico dei medici rianimatori (gli atti del procedimento penale sono utilizzabili anche nel presente giudizio civile come prove cd. atipiche), in base alle risultanze della perizia espletata nel corso del medesimo procedimento;
i c.t.u. nominati nel corso della procedura di a.t.p. n. 7308/22 promossa dall'ex convivente more uxorio di hanno accertato la conformità della condotta dei Persona_1 medici cardiologi e rianimatori alle linee guida di settore ed hanno categoricamente escluso l'incidenza causale dell'operato degli stessi medici nella determinazione del decesso della ED.
Pertanto, la parte attrice rinunciante va condannata alla rifusione delle spese in favore della controparte, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia all'azione risarcitoria da parte degli attori;
condanna gli attori in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 10180,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 3.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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