Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 88.
(Delitto).
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.
(Delitto).
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.
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- 1. Come funziona il contratto di convivenza: una breve guidaWalter Giacardi · https://www.diritto.it/ · 27 luglio 2017 · 106.65474
[…] Si verifica la nullità – insanabile – del contratto, che può essere fatta valere da chiunque abbia interesse, qualora esso venga stipulato[15]: in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; in assenza di una reale convivenza di fatto (cfr. supra); da persona minore di età; da persona interdetta giudizialmente; in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (art. 88, cod. civ.). […]
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- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 21/06/2024, n. 583Provvedimento: […] ➢ art. 1, comma 57 L. 76/2016 (“Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:” lettere d) “da persona interdetta giudizialmente” e lettera e) “in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile”);Leggi di più...
- spese giudizio·
- appello civile·
- art. 9 D.Lgs. 30/2007·
- ordine pubblico·
- contratto di convivenza·
- diritti difesa·
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- art. 702 quater c.p.c.·
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- riconoscimento sentenza straniera