Articolo 88 del Codice civile
Articolo 87Articolo 89
Versione
19 aprile 1942
Art. 88.

(Delitto).

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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