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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliera rel. est. dr. Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3665/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GHIANI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA MILITE IGNOTO, 23 PARABIAGO presso il difensore avv. GHIANI ALESSANDRA
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LOSA FIORELLA, elettivamente domiciliato in Via Orti, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. LOSA FIORELLA
APPELLATO
avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare: Nel merito In via principale, previa ogni più opportuna declaratoria, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e - in totale riforma della sentenza N. 1425/2024, pubblicata in data 28/11/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio - Giudice Dr.ssa Ballarini a definizione della causa rubricata sub R.G. 496/2024, notificata a cura dell'avv. Fiorella Losa per l'appellata a mezzo pec in data 06/12/2024- accogliere le conclusioni rassegnate dall'odierno appellante nel giudizio del primo grado. Per l'effetto respingere la richiesta revocatoria e tutte le domande avversarie, poiché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente restituzione degli importi eventualmente corrisposti dal Sig. in forza Pt_1 dell'impugnata sentenza e con ogni consequenziale di Legge. In via subordinata: nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale delle avverse pretese, previa ogni più opportuna declaratoria, disporre la revoca del solo importo netto corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di proporre l'insinuazione del credito del Sig. relativo agli Pt_1 importi oggetto di revocatoria al nel caso di reiezione Controparte_1 del presente appello. pagina 2 di 9 Per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, premessi ogni opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: Respingere l'avversa istanza di sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto inammissibile e comunque infondata. IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: Respingere l'appello e le domande dell'appellante in quanto inammissibili e/o infondati. Confermare la sentenza gravata, ovvero in ogni caso accogliere le conclusioni attoree di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di causa, compreso rimborso spese generali, per ambedue i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei Parte_1 confronti di per l'importo di euro 85.816,00, a titolo di retribuzioni, CP_1 indennità da mancato preavviso e competenze di fine rapporto, agì in sede esecutiva ed ottenne dal terzo pignorato Controparte_2
il pagamento dell'importo complessivo di euro 94.508,48.
[...]
La controversia ha come oggetto l'azione promossa ai sensi dell'art. 67 co. 2 l. fall. dal nei confronti di innanzi al Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio, per la parziale revocatoria di tale pagamento, limitatamente all'importo di euro 28.171,18, corrispondente all'indennità sostitutiva di preavviso pari a euro 20.437,72 e alle spese legali liquidate nei provvedimenti giudiziali di euro 7.733,46 versate dal terzo pignorato. Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepì l'esenzione di cui all'art. 67, co. 3 lett. f) l. fall., e l'inesistenza del requisito soggettivo della scientia decotionis. Con sentenza n. 1425/2019 pubblicata il 28.11.2024 il Tribunale di Busto Arsizio, accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia del pagamento e condannando a restituire al la somma di euro Parte_1 CP_1
28.171,18 oltre interessi legali e spese di lite, liquidate nell'importo di euro 4.712,00 oltre accessori. pagina 3 di 9 Ha proposto appello Si è regolarmente costituito il . Parte_2 CP_1
Alla prima udienza è stata fissata l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis cpc al 26.06.25, previa rinuncia alla istanza di sospensione della esecutività della sentenza da parte dell'appellante. La decisione della causa è stata deliberata nella camera di consiglio del 3.07.25.
I motivi di appello e la decisione I. Erronea valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire da parte del curatore L'appellante lamenta l'omessa valutazione in concreto da parte del tribunale dell'interesse ad agire da parte del e sottolinea la mancata CP_1 dimostrazione da parte del creditore del pregiudizio arrecato ai creditori di grado poziore. Secondo l'appellante il primo giudice non avrebbe colto il senso della eccezione sollevata, non essendosi interrogato sulla prova della sussistenza di una effettiva lesione della posizione degli altri crediti privilegiati appartenenti alla medesima classe del sig. Pt_1
I.1.La doglianza non coglie nel segno non confrontandosi se non superficialmente con il tenore della motivazione. Il tribunale, nel replicare ai rilievi di inammissibilità sollevati dal convenuto sulla base del richiamo ai principi affermati dalle sezioni Unite nella sentenza 2005/5713, ha evocato i successivi approdi giurisprudenziali della Suprema Corte (Cass. 7028/2006; 25571/2011 e 23430/2012) che hanno chiarito come il pagamento di un credito privilegiato non esclude la carenza di interesse “poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni degli altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi” (così Cass. cit). Il primo giudice ha dunque ben compreso l'eccezione sollevata dal convenuto in revocatoria e, con motivazione aderente ai dettami della più recente giurisprudenza di legittimità, ha rilevato come la verifica del pregiudizio concreto debba essere rimandata in sede di riparto, tanto più dovendo considerarsi che i crediti ammessi in via privilegiata al passivo del ammontano a euro Controparte_1
12.169.235,18 su un totale di euro16.347.447.39.
II. Erronea e contraddittoria valutazione in merito alla affermata esistenza di prova della scientia decoctionis L'appellante impugna le argomentazioni spese dal tribunale per affermare la scientia decoctionis in capo al creditore sotto i seguenti profili pagina 4 di 9 (a) il primo giudice non avrebbe considerato che la prova dell'elemento soggettivo deve essere fatta risalire al momento del pagamento e dunque, nel caso di specie, alla data dell'assegnazione della somma in sede esecutiva, nel novembre 2020. Di contro la sentenza desumerebbe la prova dell'elemento soggettivo da fatti di molto antecedenti, relativi al periodo in cui era ancora dipendente della quali Pt_1 CP_1 le proteste dei lavoratori del marzo 2028 e i ritardi e i mancati pagamenti risalenti a quel periodo, senza tuttavia considerare l'esito positivo del pignoramento, che aveva evidenziato un saldo positivo di conto corrente di euro 238.500,00; (b) il primo giudice avrebbe operato una lettura superficiale degli articoli di stampa senza valutare le notizie apparse successivamente sui quotidiani che deponevano per una ripresa economica dell'azienda; (c) le testimonianze degli ex dipendenti sarebbero state male interpretate;
(d) il tribunale non avrebbe considerato le qualità del creditore, persona priva delle competenze per potere comprendere, tramite la lettura dei bilanci, lo stato di dissesto della debitrice
II.2. Anche questa doglianza non ha migliore destino. Il tribunale, dopo avere dato conto del contesto che aveva indotto il sig. Pt_1 al licenziamento, ha centrato la motivazione sul rilievo che ha Pt_1 recuperato il suo credito grazie a un pignoramento presso terzi e ha concluso che dovevano:
<< ..quindi ritenersi noti o comunque certamente conoscibili da parte del convenuto, alla data
del pagamento dell'11.11.2020: a) i ripetuti inadempimenti contrattuali della sia CP_1 nei confronti dei dipendenti che nei confronti dei fornitori, b) la presentazione dal 2018 al 2019 da parte di diversi dipendenti delle dimissioni per giusta causa per mancato pagamento delle retribuzioni e l'avvio dei procedimenti monitori ed esecutivi per il recupero dei crediti;
c) la presentazione nel giugno 2019 della domanda di concordato preventivo;
e) il mancato deposito di bilanci e le risultanze negative dei bilanci degli anni 2016 e 2017; f) il provvedimento pubblicato nel R.I. il 3.1.2020 di non luogo a provvedere del concordato preventivo. Si tratta di una pluralità di elementi indiziari che tutti considerati, conducono logicamente a ritenere che il convenuto fosse consapevole, alla data del pagamento, dello Stato di decozione in cui ormai da tempo versava la società CP_1
pagina 5 di 9 L'appellante, nel tentativo di operare una lettura scomposta delle circostanze evidenziate nella sentenza impugnata, prospetta oltre all'irrilevanza, ai fini della scientia decoctionis, dei fatti risalenti al 2018, la non univocità delle notizie risalenti a quell'epoca sulle condizioni economico finanziarie della che CP_1 emergerebbero dalla corretta lettura delle testimonianze, nonché le peculiari qualità del soggetto creditore, assunto dalla con la qualifica di impiegato CP_1 tecnico, e dunque privo delle competenze professionali per accedere alle scritture contabili della società e in ogni caso per comprendere, anche in fase di recupero del credito, lo stato di decozione della società. È opinione della Corte che il tribunale abbia operato una corretta valutazione della prova presuntiva, dando conto dapprima dei singoli elementi indiziari, per operarne poi una valutazione complessiva, secondo il procedimento logico valutativo delineato dai giudici di legittimità (Cass. Sez. 5, 27/03/2025, n. 8115, Cass. Sez. 1, 17/05/2023, n. 13445). In tale procedimento il primo tassello non può che individuarsi nel licenziamento nel 2019 per giusta causa dello e di altri dipendenti, per Pt_1 mancato pagamento delle retribuzioni, nonché negli scioperi indetti dai sindacati per tale ragione;
il secondo nel mancato pagamento spontaneo da parte dell'azienda del credito;
il terzo, come del tutto condivisibilmente sottolinea il primo giudice, nelle recuperare forzatamente il credito della società, poi fallita..>> circostanze che <<..confermano che conosceva il permanere e l'aggravarsi della situazione della società anche dopo le sue dimissioni>>. Infatti, l'assunto meramente teorico che sia stato indotto dalle Pt_1 rassicurazioni fornite dall'amministratore delegato dell'epoca che Parte_3 le difficoltà che stava attraversando l'azienda avessero natura meramente transeunte non può avere anche un minimo sentore di credibilità, allorquando si considera (x) che il protratto e diffuso mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti è un chiaro sintomo dell'incapacità dell'azienda di far fronte alle proprie obbligazioni;
(xx) che la scelta dell'appellante di cessare il proprio rapporto alle dipendenze della società perché non pagato denota la sua consapevolezza della irreversibilità della situazione;
(xxx) infine le concrete modalità grazie alle quali ha recuperato il suo credito. In particolare Pt_1
l'appellante, a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo presentata dalla ha lasciato CP_1 decorrere il termine di efficacia del precetto intimato in data 28.05.2019, per poi pagina 6 di 9 procedere a una nuova intimazione in data 23.01.20, a distanza di soli 20 giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese della dichiarazione di non luogo a provvedere sul ricorso da parte del Tribunale di Busto Arsizio. A quel punto ha dato corso al pignoramento presso terzi cui è seguita l'assegnazione delle somme pignorate. Dalla cronologia delle iniziative giudiziali volte al recupero del credito si evince che il creditore, anche a mezzo del proprio difensore, fosse informato delle reali condizioni in cui versava la società. Risponde peraltro alla usuale prassi che il difensore, prima di procedere al recupero coattivo del credito, verifichi, tramite il registro delle imprese e i bilanci depositati, le condizioni patrimoniali della debitrice onde altresì avere contezza della pendenza di eventuali procedure concorsuali. Nella specie tramite il mero accesso al registro delle imprese l'appellante ha avuto modo di accertare l'esito negativo della domanda di concordato nonché il mancato deposito del bilancio 2018 da parte della debitrice, chiari indici rivelatori dell'insolvenza della società debitrice. Deve quindi concludersi che è lo stesso agire del creditore a denotare la sua consapevolezza del conclamato stato di insolvenza della società. Del tutto irrilevante, a fronte di un tale complessivo quadro indiziario, è la presenza sul conto pignorato di una liquidità di euro 238.055,00, cifra irrisoria per una realtà aziendale come quella della (si veda la visura storica CP_1 della società oltre all'elenco dei creditori allegato al ricorso ex art. 161 l. fall. docc. 3, 29 fasc. appellato), di cui era certamente a conoscenza in Pt_4 ragione del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la società III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 l. fall in relazione alla mancata applicazione dell'esenzione di cui al co. III lett. f) L'appellante lamenta il mancato riconoscimento da parte del tribunale dell'esenzione di cui all'art. 67 co. III lett. f) l. fall. e richiama, a sostegno della propria tesi, un precedente di merito in cui viene affermata la natura di credito privilegiato ex art. 2751 bis c.c. dell'indennità sostitutiva da mancato preavviso. Sottolinea altresì l'omessa considerazione da parte del tribunale delle argomentazioni spese riguardo la non revocabilità degli importi pagati a titolo di spese legali, liquidate in quanto accessorie al recupero anche di importi dovuti a titolo di tfr e retribuzioni e dunque pacificamente non revocabili. Secondo l'appellante, considerato che, anche a volere confermare la revocabilità dell'indennità di mancato preavviso, resterebbe immutato lo scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi, l'intero importo pagato per pagina 7 di 9 compensi professionali risulterebbe non revocabile perché accessorio al recupero di crediti esenti da revocatoria. III.3. La censura segue le sorti delle precedenti. Il primo giudice partendo dalla considerazione del carattere eccezionale dell'esenzione di cui all'art. 67 co. III lett. f) l. fall., osserva che l'indennità da mancato preavviso <<..è priva del carattere di “corrispettività” che caratterizza il versamento della retribuzione da parte del datore di lavoro a fronte dello svolgimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente>> richiamando a riguardo alcune pronunce della giurisprudenza giuslavoristica. Si tratta di argomentazioni che la Corte condivide. L'esenzione prevista all' art. 67 co. III lett. f) l. fall. è riferita unicamente ai pagamenti di corrispettivi. Tale non è l'indennità di mancato preavviso cui la giurisprudenza della Cassazione ricollega natura indennitaria (Cass. n. 20647/2019; n. 3351/2023). Del tutto inconferente il precedente di merito del foro ambrosiano citato dall'appellante incentrato sulla diversa questione della compatibilità dell'indennità da mancato preavviso con l'art. 72 l. fall.. Il carattere accessorio delle spese di lite non consente di superare il chiaro dettato della norma in esame. Non si tratta infatti di corrispettivi per crediti di lavoro.
* In conclusione, l'impugnazione deve essere rigettata e la sentenza del Tribunale interamente confermata. Le spese seguono la soccombenza ex art 91 cpc e si liquidano in favore dell'appellata come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n 55, tenuto conto del valore di causa determinato in base al credito per il quale si agisce (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014) e delle questioni di causa. Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio Parte_1
n. 1425/2024 pubblicata il 28 novembre 2024 così provvede: A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1425/2024 pubblicata il 28 novembre 2024; B) condanna l'appellante rifondere all' appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti;
C) dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 3 luglio
2025.
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliera rel. est. dr. Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3665/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GHIANI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA MILITE IGNOTO, 23 PARABIAGO presso il difensore avv. GHIANI ALESSANDRA
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LOSA FIORELLA, elettivamente domiciliato in Via Orti, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. LOSA FIORELLA
APPELLATO
avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare: Nel merito In via principale, previa ogni più opportuna declaratoria, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e - in totale riforma della sentenza N. 1425/2024, pubblicata in data 28/11/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio - Giudice Dr.ssa Ballarini a definizione della causa rubricata sub R.G. 496/2024, notificata a cura dell'avv. Fiorella Losa per l'appellata a mezzo pec in data 06/12/2024- accogliere le conclusioni rassegnate dall'odierno appellante nel giudizio del primo grado. Per l'effetto respingere la richiesta revocatoria e tutte le domande avversarie, poiché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente restituzione degli importi eventualmente corrisposti dal Sig. in forza Pt_1 dell'impugnata sentenza e con ogni consequenziale di Legge. In via subordinata: nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale delle avverse pretese, previa ogni più opportuna declaratoria, disporre la revoca del solo importo netto corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di proporre l'insinuazione del credito del Sig. relativo agli Pt_1 importi oggetto di revocatoria al nel caso di reiezione Controparte_1 del presente appello. pagina 2 di 9 Per Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, premessi ogni opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: Respingere l'avversa istanza di sospensione e/o revoca dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto inammissibile e comunque infondata. IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: Respingere l'appello e le domande dell'appellante in quanto inammissibili e/o infondati. Confermare la sentenza gravata, ovvero in ogni caso accogliere le conclusioni attoree di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di causa, compreso rimborso spese generali, per ambedue i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei Parte_1 confronti di per l'importo di euro 85.816,00, a titolo di retribuzioni, CP_1 indennità da mancato preavviso e competenze di fine rapporto, agì in sede esecutiva ed ottenne dal terzo pignorato Controparte_2
il pagamento dell'importo complessivo di euro 94.508,48.
[...]
La controversia ha come oggetto l'azione promossa ai sensi dell'art. 67 co. 2 l. fall. dal nei confronti di innanzi al Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio, per la parziale revocatoria di tale pagamento, limitatamente all'importo di euro 28.171,18, corrispondente all'indennità sostitutiva di preavviso pari a euro 20.437,72 e alle spese legali liquidate nei provvedimenti giudiziali di euro 7.733,46 versate dal terzo pignorato. Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepì l'esenzione di cui all'art. 67, co. 3 lett. f) l. fall., e l'inesistenza del requisito soggettivo della scientia decotionis. Con sentenza n. 1425/2019 pubblicata il 28.11.2024 il Tribunale di Busto Arsizio, accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia del pagamento e condannando a restituire al la somma di euro Parte_1 CP_1
28.171,18 oltre interessi legali e spese di lite, liquidate nell'importo di euro 4.712,00 oltre accessori. pagina 3 di 9 Ha proposto appello Si è regolarmente costituito il . Parte_2 CP_1
Alla prima udienza è stata fissata l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis cpc al 26.06.25, previa rinuncia alla istanza di sospensione della esecutività della sentenza da parte dell'appellante. La decisione della causa è stata deliberata nella camera di consiglio del 3.07.25.
I motivi di appello e la decisione I. Erronea valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire da parte del curatore L'appellante lamenta l'omessa valutazione in concreto da parte del tribunale dell'interesse ad agire da parte del e sottolinea la mancata CP_1 dimostrazione da parte del creditore del pregiudizio arrecato ai creditori di grado poziore. Secondo l'appellante il primo giudice non avrebbe colto il senso della eccezione sollevata, non essendosi interrogato sulla prova della sussistenza di una effettiva lesione della posizione degli altri crediti privilegiati appartenenti alla medesima classe del sig. Pt_1
I.1.La doglianza non coglie nel segno non confrontandosi se non superficialmente con il tenore della motivazione. Il tribunale, nel replicare ai rilievi di inammissibilità sollevati dal convenuto sulla base del richiamo ai principi affermati dalle sezioni Unite nella sentenza 2005/5713, ha evocato i successivi approdi giurisprudenziali della Suprema Corte (Cass. 7028/2006; 25571/2011 e 23430/2012) che hanno chiarito come il pagamento di un credito privilegiato non esclude la carenza di interesse “poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni degli altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi” (così Cass. cit). Il primo giudice ha dunque ben compreso l'eccezione sollevata dal convenuto in revocatoria e, con motivazione aderente ai dettami della più recente giurisprudenza di legittimità, ha rilevato come la verifica del pregiudizio concreto debba essere rimandata in sede di riparto, tanto più dovendo considerarsi che i crediti ammessi in via privilegiata al passivo del ammontano a euro Controparte_1
12.169.235,18 su un totale di euro16.347.447.39.
II. Erronea e contraddittoria valutazione in merito alla affermata esistenza di prova della scientia decoctionis L'appellante impugna le argomentazioni spese dal tribunale per affermare la scientia decoctionis in capo al creditore sotto i seguenti profili pagina 4 di 9 (a) il primo giudice non avrebbe considerato che la prova dell'elemento soggettivo deve essere fatta risalire al momento del pagamento e dunque, nel caso di specie, alla data dell'assegnazione della somma in sede esecutiva, nel novembre 2020. Di contro la sentenza desumerebbe la prova dell'elemento soggettivo da fatti di molto antecedenti, relativi al periodo in cui era ancora dipendente della quali Pt_1 CP_1 le proteste dei lavoratori del marzo 2028 e i ritardi e i mancati pagamenti risalenti a quel periodo, senza tuttavia considerare l'esito positivo del pignoramento, che aveva evidenziato un saldo positivo di conto corrente di euro 238.500,00; (b) il primo giudice avrebbe operato una lettura superficiale degli articoli di stampa senza valutare le notizie apparse successivamente sui quotidiani che deponevano per una ripresa economica dell'azienda; (c) le testimonianze degli ex dipendenti sarebbero state male interpretate;
(d) il tribunale non avrebbe considerato le qualità del creditore, persona priva delle competenze per potere comprendere, tramite la lettura dei bilanci, lo stato di dissesto della debitrice
II.2. Anche questa doglianza non ha migliore destino. Il tribunale, dopo avere dato conto del contesto che aveva indotto il sig. Pt_1 al licenziamento, ha centrato la motivazione sul rilievo che ha Pt_1 recuperato il suo credito grazie a un pignoramento presso terzi e ha concluso che dovevano:
<< ..quindi ritenersi noti o comunque certamente conoscibili da parte del convenuto, alla data
del pagamento dell'11.11.2020: a) i ripetuti inadempimenti contrattuali della sia CP_1 nei confronti dei dipendenti che nei confronti dei fornitori, b) la presentazione dal 2018 al 2019 da parte di diversi dipendenti delle dimissioni per giusta causa per mancato pagamento delle retribuzioni e l'avvio dei procedimenti monitori ed esecutivi per il recupero dei crediti;
c) la presentazione nel giugno 2019 della domanda di concordato preventivo;
e) il mancato deposito di bilanci e le risultanze negative dei bilanci degli anni 2016 e 2017; f) il provvedimento pubblicato nel R.I. il 3.1.2020 di non luogo a provvedere del concordato preventivo. Si tratta di una pluralità di elementi indiziari che tutti considerati, conducono logicamente a ritenere che il convenuto fosse consapevole, alla data del pagamento, dello Stato di decozione in cui ormai da tempo versava la società CP_1
pagina 5 di 9 L'appellante, nel tentativo di operare una lettura scomposta delle circostanze evidenziate nella sentenza impugnata, prospetta oltre all'irrilevanza, ai fini della scientia decoctionis, dei fatti risalenti al 2018, la non univocità delle notizie risalenti a quell'epoca sulle condizioni economico finanziarie della che CP_1 emergerebbero dalla corretta lettura delle testimonianze, nonché le peculiari qualità del soggetto creditore, assunto dalla con la qualifica di impiegato CP_1 tecnico, e dunque privo delle competenze professionali per accedere alle scritture contabili della società e in ogni caso per comprendere, anche in fase di recupero del credito, lo stato di decozione della società. È opinione della Corte che il tribunale abbia operato una corretta valutazione della prova presuntiva, dando conto dapprima dei singoli elementi indiziari, per operarne poi una valutazione complessiva, secondo il procedimento logico valutativo delineato dai giudici di legittimità (Cass. Sez. 5, 27/03/2025, n. 8115, Cass. Sez. 1, 17/05/2023, n. 13445). In tale procedimento il primo tassello non può che individuarsi nel licenziamento nel 2019 per giusta causa dello e di altri dipendenti, per Pt_1 mancato pagamento delle retribuzioni, nonché negli scioperi indetti dai sindacati per tale ragione;
il secondo nel mancato pagamento spontaneo da parte dell'azienda del credito;
il terzo, come del tutto condivisibilmente sottolinea il primo giudice, nelle recuperare forzatamente il credito della società, poi fallita..>> circostanze che <<..confermano che conosceva il permanere e l'aggravarsi della situazione della società anche dopo le sue dimissioni>>. Infatti, l'assunto meramente teorico che sia stato indotto dalle Pt_1 rassicurazioni fornite dall'amministratore delegato dell'epoca che Parte_3 le difficoltà che stava attraversando l'azienda avessero natura meramente transeunte non può avere anche un minimo sentore di credibilità, allorquando si considera (x) che il protratto e diffuso mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti è un chiaro sintomo dell'incapacità dell'azienda di far fronte alle proprie obbligazioni;
(xx) che la scelta dell'appellante di cessare il proprio rapporto alle dipendenze della società perché non pagato denota la sua consapevolezza della irreversibilità della situazione;
(xxx) infine le concrete modalità grazie alle quali ha recuperato il suo credito. In particolare Pt_1
l'appellante, a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo presentata dalla ha lasciato CP_1 decorrere il termine di efficacia del precetto intimato in data 28.05.2019, per poi pagina 6 di 9 procedere a una nuova intimazione in data 23.01.20, a distanza di soli 20 giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese della dichiarazione di non luogo a provvedere sul ricorso da parte del Tribunale di Busto Arsizio. A quel punto ha dato corso al pignoramento presso terzi cui è seguita l'assegnazione delle somme pignorate. Dalla cronologia delle iniziative giudiziali volte al recupero del credito si evince che il creditore, anche a mezzo del proprio difensore, fosse informato delle reali condizioni in cui versava la società. Risponde peraltro alla usuale prassi che il difensore, prima di procedere al recupero coattivo del credito, verifichi, tramite il registro delle imprese e i bilanci depositati, le condizioni patrimoniali della debitrice onde altresì avere contezza della pendenza di eventuali procedure concorsuali. Nella specie tramite il mero accesso al registro delle imprese l'appellante ha avuto modo di accertare l'esito negativo della domanda di concordato nonché il mancato deposito del bilancio 2018 da parte della debitrice, chiari indici rivelatori dell'insolvenza della società debitrice. Deve quindi concludersi che è lo stesso agire del creditore a denotare la sua consapevolezza del conclamato stato di insolvenza della società. Del tutto irrilevante, a fronte di un tale complessivo quadro indiziario, è la presenza sul conto pignorato di una liquidità di euro 238.055,00, cifra irrisoria per una realtà aziendale come quella della (si veda la visura storica CP_1 della società oltre all'elenco dei creditori allegato al ricorso ex art. 161 l. fall. docc. 3, 29 fasc. appellato), di cui era certamente a conoscenza in Pt_4 ragione del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la società III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 l. fall in relazione alla mancata applicazione dell'esenzione di cui al co. III lett. f) L'appellante lamenta il mancato riconoscimento da parte del tribunale dell'esenzione di cui all'art. 67 co. III lett. f) l. fall. e richiama, a sostegno della propria tesi, un precedente di merito in cui viene affermata la natura di credito privilegiato ex art. 2751 bis c.c. dell'indennità sostitutiva da mancato preavviso. Sottolinea altresì l'omessa considerazione da parte del tribunale delle argomentazioni spese riguardo la non revocabilità degli importi pagati a titolo di spese legali, liquidate in quanto accessorie al recupero anche di importi dovuti a titolo di tfr e retribuzioni e dunque pacificamente non revocabili. Secondo l'appellante, considerato che, anche a volere confermare la revocabilità dell'indennità di mancato preavviso, resterebbe immutato lo scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi, l'intero importo pagato per pagina 7 di 9 compensi professionali risulterebbe non revocabile perché accessorio al recupero di crediti esenti da revocatoria. III.3. La censura segue le sorti delle precedenti. Il primo giudice partendo dalla considerazione del carattere eccezionale dell'esenzione di cui all'art. 67 co. III lett. f) l. fall., osserva che l'indennità da mancato preavviso <<..è priva del carattere di “corrispettività” che caratterizza il versamento della retribuzione da parte del datore di lavoro a fronte dello svolgimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente>> richiamando a riguardo alcune pronunce della giurisprudenza giuslavoristica. Si tratta di argomentazioni che la Corte condivide. L'esenzione prevista all' art. 67 co. III lett. f) l. fall. è riferita unicamente ai pagamenti di corrispettivi. Tale non è l'indennità di mancato preavviso cui la giurisprudenza della Cassazione ricollega natura indennitaria (Cass. n. 20647/2019; n. 3351/2023). Del tutto inconferente il precedente di merito del foro ambrosiano citato dall'appellante incentrato sulla diversa questione della compatibilità dell'indennità da mancato preavviso con l'art. 72 l. fall.. Il carattere accessorio delle spese di lite non consente di superare il chiaro dettato della norma in esame. Non si tratta infatti di corrispettivi per crediti di lavoro.
* In conclusione, l'impugnazione deve essere rigettata e la sentenza del Tribunale interamente confermata. Le spese seguono la soccombenza ex art 91 cpc e si liquidano in favore dell'appellata come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n 55, tenuto conto del valore di causa determinato in base al credito per il quale si agisce (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014) e delle questioni di causa. Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio Parte_1
n. 1425/2024 pubblicata il 28 novembre 2024 così provvede: A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1425/2024 pubblicata il 28 novembre 2024; B) condanna l'appellante rifondere all' appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti;
C) dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 3 luglio
2025.
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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