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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di FE
Sezione Civile
N. R.G. 2427/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Mauro Martinelli Presidente dr.ssa Costanza Perri Componente dr.ssa Marianna Cocca Relatore ed estensore all'esito dell'udienza del 13/02/2025 sull'opposizione allo stato passivo del GIUDIZIALE, Parte_1 promossa ex art. 206 C.C.I.I. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. IVAN DEMURO e Parte_2 C.F._1 dall'Avv. SERENA RUSSO, entrambi del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso l'Avv. FEDERICA BARBONI del Foro di FE contro
(C.F. ), in persona dei Curatori Controparte_1 P.IVA_1 dr.ssa e dr. rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA AUDINO Controparte_2 Controparte_3
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ha emesso il seguente
DECRETO
1. Sintesi storica delle vicende .......................................................................................................... 2
2. La domanda di ammissione al passivo del creditore Avv. ...................................... 4 Parte_2
3. Credito escluso: compensi per l'accesso alla procedura di concordato. ....................................... 5 3.1. Inquadramento generale dell'eccezione di inadempimento..................................................... 5 3.2. La gestione della continuità indiretta. .................................................................................... 11 3.3. Le ulteriori carenze strutturali del piano ................................................................................. 16
3.4. La rappresentazione della situazione patrimoniale ................................................................ 21
4. I crediti ammessi in misura inferiore alla richiesta ..................................................................... 26 4.1. Giudizio penale ........................................................................................................................ 26 4.2. Giudizi conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo ........... 27 4.2.1. Procedimento di reclamo ................................................................................................. 28 4.2.2. Giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione ........................................................ 29 4.2.3. Reclamo avverso il diniego dell'accesso agli atti ............................................................. 29 4.3. Decreto ingiuntivo e precetto.................................................................................................. 30
4.4. Composizione negoziata ......................................................................................................... 30
5. Le questioni controverse in relazione ai crediti ammessi ........................................................... 32 5.1. L'omesso riconoscimento della prededuzione ........................................................................ 32 5.2. L'ammissione con riserva ........................................................................................................ 34 5.3. La quantificazione dei compensi. ............................................................................................ 37
1
5.4. La collocazione in chirografo delle spese generali. ................................................................. 39
6. Conclusioni e spese di lite. .......................................................................................................... 40
1. Sintesi storica delle vicende
La premessa del presente provvedimento avrà ad oggetto – al fine di inquadrare le ragioni della presente opposizione ex art. 206 C.C.I.I. – lo sviluppo diacronico della vicenda connessa alla crisi della culminata nell'apertura della liquidazione giudiziale del cui stato passivo Parte_1
si discute.
La società debitrice, operante nell'ambito della lavorazione e commercio degli acciai speciali, ha avviato un'attività volta all'elaborazione di una proposta concordataria all'inizio del 2023.
Lo stabilimento in FE, via Trasvolatori Atlantici era in godimento alla in Parte_1
base ad un contratto di locazione e promessa in vendita (rent to buy), stipulato in data 20/12/2017 con la proprietaria S.I.A. – Società Immobiliare Alberazza s.r.l., destinato a venire a scadenza con l'integrale pagamento delle rate nel mese di giugno 2026 (cfr. pag. 9 della proposta al doc. 2/13 fasc. Avv. . Pt_2
Prima di presentare la domanda di concordato, la (allora non ancora assistita Parte_1
dall'Avv. ha stipulato, in data 5/01/2023, con la società un contratto di affitto di Pt_2 CP_4
ramo d'azienda, con proposta irrevocabile di acquisto condizionata all'omologa per 2.800.000,00 euro, e cessione scorte di magazzino, nel quadro di un separato contratto estimatorio (docc. 6 e 9 fasc. Avv. . Pressoché contestualmente, in data 9/01/2023, la S.I.A. – Società Immobiliare Pt_2
Alberazza s.r.l. ha concesso in locazione alla medesima l'immobile di via Trasvolatori CP_4
Atlantici per la durata di sei anni, ossia fino al giorno 8/01/2029 (doc. 7 fasc. Avv. . Pt_2
In data 12/01/2023, la con il patrocinio dell'Avv. Nicola Soldati, ha proposto Parte_1
ricorso ex art. 44 C.C.I.I., a seguito del quale, aperto il R.G.P.U. 2/2023, il Tribunale di FE ha assegnato un termine di sessanta giorni, per il deposito della proposta, termine poi prorogato di ulteriori sessanta giorni.
In questa fase, è intervenuto il conferimento dell'incarico all'Avv. : la data certa del Parte_2
conferimento incarico, indicata nel 27/02/2023 è contestata dalla Curatela, ma ad ogni modo il difensore si è costituito nel procedimento R.G.P.U. 2/2023 in data 2/03/2023 (doc.2/8 fasc. Avv.
. Con istanza depositata dall'Avv. in data 12/05/2023, la ha Pt_2 Pt_2 Parte_1
rinunciato alla domanda di concordato preventivo, motivata dalla valutazione, ribadita soprattutto dall'attestatore nominato dott. , di prevedere la modifica delle condizioni del contratto Persona_1
stipulato con la oppure il rilascio, da parte di quest'ultima, di idonea fideiussione bancaria CP_4
2 o assicurativa a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto estimatorio.
Nella rinuncia, si dava atto che la trattativa era in corso ma non ancora perfezionata e che la debitrice aveva in animo di proporre una nuova domanda;
con provvedimento del 25/05/2023, il
Tribunale di FE ha dichiarato l'estinzione di quel giudizio.
In data 12/06/2023, la ha presentato un nuovo ricorso per l'ammissione alla Parte_1
procedura di concordato preventivo in continuità indiretta ex artt. 40 e 84 C.C.I.I., iscritto al n.
R.G.P.U. 47/2023.
Nell'intervallo di tempo intercorso tra le due procedure, sono state proseguite le trattative con la società ed è stata affrontato il tema della significativa esposizione debitoria della CP_4 [...]
nei confronti dell'Erario. Parte_1
Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale sui contenuti della domanda, all'esito dell'udienza del giorno 18/7/2023, il Tribunale di FE ha dichiarato l'inammissibilità della proposta concordataria ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) C.C.I.I.
Inoltre, con sentenza n. 38/2023, pubblicata in data 26/07/2023, il Tribunale di FE, essendo intervenuto il ricorso del Pubblico Ministero, ha aperto la liquidazione giudiziale della
[...]
Controparte_5
I due provvedimenti sono stati reclamati dalla - assistita dall'Avv.
[...] Parte_1 Parte_2
unitamente agli Avvocati Federico Carpi, e CP_6 Controparte_7 Controparte_8
–davanti alla Corte d'Appello di Bologna.
[...]
Nelle more della decisione, della Corte, la sempre col patrocinio dei suddetti Parte_1
difensori, ha impugnato ex art. 124 C.C.I.I. il provvedimento con cui il giudice delegato aveva inibito l'accesso della società debitrice al fascicolo della liquidazione giudiziale, avente R.G.L.G.
27/2023, reclamo accolto con provvedimento del 14/02/2024 (cfr. doc. 1/23 fasc. Avv. . Pt_2
Con sentenza n. 423/2024 pubblicata il 27/02/2024 (doc. 1/31 fasc. , la Corte d'Appello, in Pt_2
accoglimento dei reclami, ha revocato il decreto in data 26/7/2023 del Tribunale di FE di inammissibilità della proposta di concordato depositata da in data 28/6/2023 e Parte_1
la sentenza in data 26/7/2023 del Tribunale di FE di apertura della liquidazione giudiziale a carico di rimettendo le parti davanti al suddetto tribunale per gli adempimenti di sua Parte_1
competenza.
Avverso tale provvedimento pende ricorso per Cassazione.
Conseguentemente alla pronuncia della Corte d'Appello, con provvedimento del 29/2/2024, il
Tribunale di FE ha aperto nuovamente il concordato preventivo della Parte_1
3 nell'ambito sempre del procedimento R.G.P.U. 47/2023 (doc. 1/17 fasc. Avv. , in cui si sono Pt_2
costituiti quali difensori della debitrice, unitamente all'Avv. gli Avvocati Pt_2 Controparte_7
e
[...] Controparte_8 CP_6
In questa fase si colloca anche la costituzione della in concordato preventivo Parte_1
nel procedimento introdotto con ricorso della in data 21/03/2024 per la conferma delle CP_4
misure protettive ex art. 18 C.C.I.I. nei confronti della e degli altri creditori e Parte_1
l'attività nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivato dall'affittuaria del ramo aziendale della Le misure protettive sono state prorogate per 70 Pt_1 Parte_1
giorni con provvedimento del 30/4/2024 (doc. 1/45 fasc. Avv. . Pt_2
Intervenute in data 12/04/2024 le rinunce all'incarico dei consulenti della Avv. Parte_1
Cazzorla e dott. come previsto dal decreto di riapertura del concordato preventivo, i Per_2
commissari giudiziali nominati, dottori e hanno depositato in Controparte_2 Controparte_3
data 16/04/2024, la relazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, C.C.I.I., chiedendo la revoca del concordato (doc. 32 fasc. Avv. ; in data 26/04/2024, il Pubblico Ministero ha presentato Pt_2
ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
È stata quindi fissata l'udienza del 14/05/2024 per la discussione sia in ordine all'istanza di revoca del concordato preventivo sia in ordine all'apertura della liquidazione giudiziale, con concessione di termini per il deposito di memorie.
Con provvedimento in data 28/05/2024, il Tribunale di FE ha revocato il provvedimento di apertura del concordato preventivo della emesso in data 29/02/2024 (doc. 37 Parte_1
bis fasc. Avv. e con sentenza n. 26 del 5/6/2024 ha aperto la liquidazione giudiziale, che ha Pt_2
assunto il n. R.G.L.G. 11/2024 e del cui stato passivo si discute nel presente giudizio.
2. La domanda di ammissione al passivo del creditore Avv. Parte_2
L'Avv. ha proposto domanda di ammissione al passivo della Liquidazione Giudiziale Parte_2
della per un credito totale di euro 757.684,54, derivante dallo svolgimento di Parte_1
una serie di attività in favore della a partire dal 27/02/2023 e fino all'apertura Parte_1
della liquidazione giudiziale
La domanda ex art. 201 C.C.I.I. proposta dall'Avv. ha ad oggetto crediti professionali e, in Pt_2
particolare, la somma di:
- euro 568.263,41 in via prededucibile (pari al 75% del totale) ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 C.C.I.I. quale “credito sorto in funzione e/o successivamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato” ed altresì, ferma la natura prededucibile del credito, in via
4 privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., tutto oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo pagamento, di cui Euro 389.456,25 a titolo di onorari, Euro
58.418,44 per spese generali, Euro 17.914,99 per contributo alla cassa professionale al 4%,
Euro 102.473,73 per iva nella misura di legge;
- euro 189.421,13 in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. per le prestazioni professionali svolte nell'ultimo biennio, oltre interessi legali maturati e maturandi parimenti in via privilegiata dell'art. 2751 bis n. 2 c. c., sino al deposito del progetto di riparto in cui il credito sarà, anche solo in parte, soddisfatto, di cui Euro 129.818,75 a titolo di onorari, Euro 19.472,81 per spese generali al 15%, Euro 5.971,66 per contributo alla cassa professionale al 4%, Euro 34.157,91 per iva nella misura di legge.
Il credito dell'Avv. è risultato ammesso al passivo della Liquidazione Giudiziale della Parte_2
per euro 20.151,08 in prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; per Parte_1
euro 3.022,66 in prededuzione chirografaria;
per euro 11.107,08 in privilegio ex art. 2751 bis n.2
c.c.; per euro 1.666,06 in chirografo;
per euro 38.724,49 In privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c. con riserva ex art.204 c.2 lett. a) C.C.I.I. e per euro 5.808,67 in chirografo con riserva ex art.204 c.2 lett.a) C.C.I.I.; sono stati ammessi interessi legali ai sensi dell'art. 153 C.C.I.I. sul credito privilegiato.
Il credito dell'Avv. è stato escluso per l'importo complessivo di euro 677.205,23, in Parte_2
parte quale effetto della rideterminazione del compenso in relazione ad attività il cui espletamento da parte del difensore è stato riconosciuto e in parte quale conseguenza dell'esclusione in ragione dell'eccezione d'inadempimento formulata dalla curatela.
Appare opportuno muovere proprio dal credito escluso e dall'eccezione di inadempimento.
3. Credito escluso: compensi per l'accesso alla procedura di concordato.
3.1. Inquadramento generale dell'eccezione di inadempimento
In relazione all'attività di assistenza e rappresentanza finalizzata all'accesso della Società alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta (cfr. docc.
5-22 sub doc. 1 opposizione),
l'Avv. ha richiesto un compenso di euro 300.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, Pt_2
come da contratto di conferimento incarico del 27 febbraio 2023.
La Curatela ha proposto l'esclusione di tale credito e il giudice delegato, nel decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo, ha deciso in conformità, richiamando i due motivi indicati nella proposta.
Il primo profilo di esclusione cui il decreto fa riferimento attiene – si potrebbe sintetizzare – al momento genetico del contratto. La Curatela ha eccepito, da un lato, l'assenza, nella scrittura
5 privata ove sarebbe stato convenuto il compenso, di data certa anteriore alla domanda di concordato completa depositata il 29/06/2023, con conseguente inopponibilità alla massa dei creditori e, dall'altro, l'assenza, nella domanda di ammissione degli specifici compensi che sarebbero maturati per le attività indicate nel ricorso.
Il secondo profilo attiene invece alla fase esecutiva: sulla base della considerazione per cui l'attività svolta dal ricorrente unitamente ad altri professionisti ha portato alla redazione di una proposta e di un piano sprovvisti dei presupposti per essere sottoposti al voto dei creditori, la
Curatela ha formulato l'eccezione di inadempimento. In buona sostanza, non essendo la revoca del concordato giustificata da motivi sopravvenuti, ma da circostanze esistenti sin dall'inizio, ai professionisti, tra cui l'Avv. che hanno assistito la nella redazione della Pt_2 Parte_1
domanda di accesso alla procedura e nelle fasi successive all'apertura, si imputa di avere omesso, nello svolgimento della prestazione, un esame delle questioni ponderato e caratterizzato dalla necessaria diligenza professionale.
Vale la pena soffermarsi su questo secondo profilo, in quanto l'unico che appare idoneo ad incidere sull'an della pretesa creditoria: essendo incontestato lo svolgimento dell'attività da parte dell'Avv. il primo profilo – ossia quello dell'opponibilità del contratto – inciderebbe sulla Pt_2
misura del compenso, ma non sul fatto che lo stesso sia dovuto, qualora la prestazione risultasse correttamente adempiuta.
In particolare, nella prospettazione della Curatela, la prova di tale inadempimento sarebbe innanzitutto evincibile dal provvedimento del Tribunale di FE del 28/05/2024, mediante il quale è stata revocata l'ammissione di al concordato preventivo: la revoca è Parte_1
stata infatti disposta poiché, successivamente all'apertura della procedura, è emersa la mancanza originaria delle condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli artt. 84 - 88 C.C.I.I.
Dunque, proprio da quel provvedimento, non impugnato, si trarrebbe la prova che, nonostante l'apertura del concordato e la dichiarazione di ammissibilità a seguito del provvedimento della
Corte d'Appello di Bologna in data 27/2/2024, la proposta ed il piano concordatari erano gravemente carenti ab origine.
Onde vagliare compiutamente le ragioni poste alla base dell'eccezione d'inadempimento sollevate dalla curatela, occorrono alcune premesse.
In via generale, sul professionista che intenda far valere crediti per l'attività di assistenza prestata per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe, a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione, l'onere di
6 dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale.
La disciplina è stata puntualmente ricostruita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.
42093 del 31/12/2021: sulla premessa che il curatore è (il solo) legittimato a eccepire, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., che il prestatore d'opera intellettuale ha causalmente contribuito all'allestimento di un concordato in realtà privo della sua causa concreta, cioè inidoneo al superamento della crisi d'impresa attraverso la regolazione cui è vocata la procedura - in tal modo giustificando la non ammissione al passivo, totale o parziale, del suo credito per compensi essendosi interrotto il nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura stessa – le
Sezioni Unite hanno chiarito la disciplina dell'onere della prova.
Il supremo consesso ha spiegato, nella motivazione di tale pronuncia, che “il curatore, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, avrà l'onere di allegare e provare
l'esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità per la massa o la solo parziale utilità (con riduzione del quantum ammissibile: Cass.
14050/2021) o l'incompleto adempimento (sulla base del criterio di corrispettività ed essendo parzialmente nulle le clausole di insindacabilità del compenso a forfait: Cass. 7974/2018); per contro, a carico del professionista al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura - ricade l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell'evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento” .
Dunque, il curatore ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione;
di contro, sul professionista ricade l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento oppure l'imputazione a fattori estranei alla sua sfera di condotta della cessazione anticipata della procedura.
Il riparto dell'onere probatorio fatto proprio dalle Sezioni Unite prende, dunque, le mosse dai principi generali dell'art. 1218 e 1176 c.c., che delineano un modello astratto di condotta caratterizzato da un adeguato sforzo tecnico e dall'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari in relazione alla natura dell'attività esercitata, adeguandosi quindi allo “standard” professionale della categoria, incombendo comunque sul
7 medesimo professionista l'onere di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione.
È vero, come sottolinea l'opponente, che le obbligazioni inerenti l'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato (e ciò in ragione del fatto che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo), ma è altrettanto vero che l'attività resa dal professionista deve comunque essere idonea a raggiungere quel risultato.
Nella motivazione della medesima sentenza – pur resa in proposito di attestazione – viene affermato il principio per cui “il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della relazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, non possa invocare, a fondamento del credito, la mera ammissione del debitore che lo ha designato (poi dichiarato fallito) alla procedura concordataria [… ] non costituendo - a questi fini - il decreto emesso dal tribunale L. Fall., ex art. 163, comma 1, approvazione della relazione, nè un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto
l'ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento del professionista".
L'ammissione della procedura – avvenuta qui all'esito della pronuncia della Corte d'Appello di
Bologna – secondo la ricostruzione che si evince dalla pronuncia a Sezioni Unite, non è in sé decisiva: il punto non è tanto quello della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, invocata da parte ricorrente, ma l'oggetto dell'onere della prova gravante sul professionista, non diverso da quello ordinario. Ciò che l'art. 2236 c.c. sanziona secondo un parametro meno rigoroso è l'errore tecnico, almeno nelle ipotesi in cui la perizia richiesta dalla prestazione sia superiore al livello medio corrente nell'attività professionale esercitata dal debitore: si evidenzia come “la perizia esigibile dal professionista della crisi sia quella della completezza informativa e proporzionalità dell'apporto rispetto alle finalità specifiche della procedura concorsuale cui il debitore intende accedere o che si propone di completare, in tale limite consistendone la qualità media” (su questo punto la pronuncia delle Sezioni Unite riprende un orientamento già espresso in precedenza: cfr. Cass. 10752/2018).
Occorre quindi verificare se, per effetto delle carenze del piano indicate nella pronuncia di revoca,
l'esecuzione della prestazione professionale dell'Avv. pur accertata in fatto, risulti in una Pt_2
qualche efficace relazione strumentale con l'utilità propria del concordato preventivo, quale strumento di risoluzione della crisi.
8 Ciò che deve valutarsi, in relazione all'adempimento, è se la prestazione, espletata anteriormente e posteriormente alla domanda concordataria, sia stata coerente finalità proprie della procedura, contribuendo alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa: come argomentato dalla citata giurisprudenza di legittimità, l'ammissione del concordato non prova ipso iure l'adempimento, che va parametrato alla prova, da parte del professionista, di aver contribuito alla redazione di una proposta avente caratteristiche tali da assolvere al suo scopo istituzionale, ossia permettere ai creditori di esprimersi sulla stessa.
Si ritiene che l'Avv. non abbia adempiuto a tale onere probatorio, dovendosi Parte_2
considerare che la proposta, così come depositata in data 28/06/2023, fosse inidonea allo scopo per il quale era stata predisposta, scopo che non può individuarsi solo nell'idoneità a determinare l'ammissione della alla procedura di concordato preventivo (come avvenuto a Parte_1
seguito del reclamo davanti alla Corte d'Appello di Bologna), ma necessariamente anche nella sua effettiva possibilità, per averne le caratteristiche normativamente previste, ad essere sottoposta al voto dei creditori.
Ciò che si vuol dire è che un'attività del professionista caratterizzata da carenze incidenti sulla struttura del piano ha come conseguenza - in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte – il riconoscimento dell'inadempimento agli obblighi di diligenza posti dal codice civile, la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale e la conseguente esclusione del suo credito dallo stato passivo.
Va premesso che – ricostruita nei termini di cui sopra la prestazione dovuta da chi assista una società nella predisposizione di uno strumento complesso di regolazione della crisi quale è il concordato preventivo – deve ritenersi imposto al professionista un puntuale obbligo di informare il cliente, in modo completo e veritiero, in ordine ai rischi e alle eventuali chance di successo/insuccesso della procedura.
Tale obbligo implica la valutazione di tutti gli elementi utili al compimento di una scelta consapevole dello strumento da azionare, compresa quindi la rappresentazione di circostanze oggettive, che risultino ostative rispetto all'obiettivo proprio dello strumento di risoluzione eventualmente individuato. Se, infatti, l'assenza dei presupposti per predisporre una proposta concordataria dotata di fattibilità e conforme alle norme è un dato fattuale, la cui modifica non rientra necessariamente nella disponibilità del professionista, come correttamente rileva l'Avv.
la presa d'atto di tale condizione di fatto dovrebbe indurre a desistere dal perseguire la Pt_2
9 strada del concordato preventivo, consigliando eventualmente al debitore di optare per le richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.
Sotto questo profilo, posto che il provvedimento di revoca del concordato non è stato impugnato,
è chiaro che questa interpretazione apre uno spazio maggiore al sindacato del Tribunale anche nella fase di ammissione della proposta, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza della
Corte d'Appello di Bologna che ha revocato il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo.
In buona sostanza, si ritiene che il professionista non sia semplicemente tenuto a presentare una proposta che corrisponda “allo schema minimo previsto dalla legge, con la presenza dei suoi elementi caratterizzanti” essendo il vaglio sul suo contenuto rinviato alla fase dell'omologazione, ma che la diligenza dovuta attenga alla garanzia di superamento anche di un vaglio in ordine alla
'ritualità della proposta', da riferirsi non alla mera regolarità procedimentale, ma anche alla cd. legittimità sostanziale, che comprende anche il controllo sulla sussistenza dei requisiti fondamentali di accesso al concordato (in tal senso, la prevalente giurisprudenza di merito:
Tribunale di Roma, 24/10/2023 in DeJure; Tribunale di Milano, 11/5/2023 in ilcaso.it; Tribunale di
Bologna, 5/12/2023, in Banca dati di merito, che espressamente ha esteso il controllo “al rispetto dell'ordine delle prelazioni, delle norme relative alla formazione delle classi, l'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”).
Di qui la necessità di esaminare l'eccezione di inadempimento avendo presente il dato per cui – sebbene il concordato sia stato ammesso accedendo ad una tesi interpretativa restrittiva in punto di sindacato spettante al Tribunale in fase di ammissione – non ci si può esimere dal considerare l'utilità della prestazione professionale con la lente della legittimità sostanziale della proposta.
Tanto più che, nella vicenda in esame, a prescindere dall'opzione interpretativa prescelta, le criticità che hanno condotto poi alla revoca del concordato erano proprio carenze originarie della proposta, che spettava ai professionisti nominati dal debitore attenzionare.
Sempre nell'ottica di indicare in premessa i presupposti con cui il Collegio intende vagliare l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, occorre precisare che la prestazione professionale dell'Avv. si inserisca nell'ambito di un'attività, gestita dagli amministratori della Pt_2
10 attraverso un pool di professionisti, peraltro “a geometrie variabili”, ossia Parte_1
integrato – a seconda delle fasi – da professionalità in parte omogenee e in parte diversificate.
Sullo sfondo vi è la constatazione – che si evince dalla semplice scansione temporale esposta nel primo paragrafo – che l'avvocato (quale advisor legale e difensore costituito nelle varie fasi Pt_2
processuale - è professionista che inserisce la sua prestazione in pendenza ancora della domanda prenotativa, presentata con l'assistenza di altro professionista e poi revocata, e che ha poi seguito
(e richiesto il compenso) in relazione a tutta la fase della domanda di concordato cd. pieno, presentata il 28/6/2023 quale difensore unico della società debitrice. Al di là, quindi, del ruolo in sé preminente svolto dall'Avv. va rilevato che, nel momento in cui un professionista accetta Pt_2
di inserirsi nell'ambito di un'attività professionale (in sé rivolta ad uno scopo preciso, quale è quello sopra ricostruito) svolta da un gruppo di professionisti, si assume un obbligo di diligenza che concerne non solo le specifiche attività a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Nella specie, il professionista legale nell'ambito di un concordato preventivo ha senz'altro l'obbligo di garantire non solo che il piano e la proposta siano provvisti di tutti gli elementi imposti dal codice della crisi, ma anche di segnalare – al debitore e agli altri professionisti – le eventuali necessità di approfondimento, modifica ed anche integrale revisione connesse a tutti gli aspetti dell'attività, anche quelli non precipuamente legali.
Come si vedrà nei paragrafi successivi, un primo “blocco” di condotte che integrano l'inadempimento attiene a carenze del piano sotto il profilo della valutazione di elementi afferenti alla predisposizione di un piano con la caratteristiche della continuità indiretta e dell'assenza di alcuni elementi essenziali previsti dalla disciplina (artt. 87 e 88 C.C.I.I.), aspetti certamente riferiti alla sfera di competenza dell'advisor legale e procuratore della un secondo Parte_1
blocco di condotte attiene ad aspetti connessi alla rappresentazione della situazione patrimoniale relativamente ai quali, pur essendo in astratto “di competenza” di altri professionisti, si rintraccia comunque un obbligo del legale di esercitare la sua attività di assistenza alla società, segnalando carenze, peraltro incidenti in maniera significativa sul piano e sulla proposta, che non possono che essere interpretati come impianto unico in quanto strumento complessivamente teso alla risoluzione della crisi.
3.2. La gestione della continuità indiretta.
Il primo tema attiene alla modalità con cui, nel piano presentato dalla col Parte_1
patrocinio dell'Avv. è stato gestito il rapporto con la società affittuaria del ramo di azienda, Pt_2
che avrebbe dovuto realizzare la continuità aziendale indiretta, su cui si fondava il piano.
11 La Curatela ha contestato l'inadempimento per avere il professionista omesso di considerare la necessità del rilascio, da parte di di una garanzia per l'adempimento delle obbligazioni CP_4
assunte con il contratto estimatorio concluso il 5/1/2023 (cfr. punto i) delle condotte elencate nel decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo).
Nell'opposizione, l'Avv. espone come tale carenza non sia frutto di un errore a lui imputabile, Pt_2
trattandosi di questione già discussa nell'ambito del concordato in bianco ed oggetto di una trattativa tra la e la che non era pervenuta ad esito positivo in quanto i Parte_1 CP_4
termini della fideiussione proposti dall'affittuaria non erano stati accettati dalla debitrice, con una valutazione di cui l'opponente evidenzia l'insindacabilità da parte del professionista.
D'altro canto, l'assenza della fideiussione – che non costituisce requisito necessario – non era stata ritenuta ostativa alla presentazione della domanda, dal momento che, nel giugno 2023, il contratto d'affitto era già in fase esecutiva da diversi mesi e la aveva già attinto al magazzino con CP_4
pagamenti per circa 4 milioni di euro e presentava un business plan sufficientemente strutturato, come confermato dal parere positivo dell'attestatore dott. . Persona_1
La fondatezza dell'eccezione d'inadempimento sotto questo profilo va vagliata non nell'ottica di imputare al difensore la mancanza in sé della garanzia, ma l'erroneità della valutazione circa la fattibilità di un piano che non la prevedesse.
Difatti l'attuazione del piano concordatario era strettamente connessa al pagamento, da parte della affittuaria delle merci che costituivano il magazzino, valutate in complessivi euro CP_4
14.520.654,00 in forza del contratto estimatorio stipulato.
La circostanza che – a differenza che nella fase prenotativa rinunciata dal precedente difensore verosimilmente anche in ragione della impossibilità di strutturare un piano corredato da adeguate garanzie – la avesse pagato una parte del magazzino e predisposto un business plan non CP_4
pare decisiva.
Come ricostruito nel provvedimento di revoca del 28/05/2024, questa scelta non può che valutarsi come imprudente e tale imprudenza è in effetti confermata dai fatti successivi. La ha CP_4
maturato nei confronti della un debito di 3.948.633,06 euro per merci Parte_1
prelevate in forza del contratto estimatorio, oggetto di un decreto ingiuntivo;
a fronte di tale iniziativa, in data 12/03/2024 la ha depositato domanda di accesso alla composizione con CP_4
richiesta di misure protettive.
È vero che tali fatti sono sopravvenuti, come evidenzia il ricorrente Avv. ma è anche vero che Pt_2
trattasi di evenienze la cui considerazione rientra nell'alveo delle valutazioni da operarsi in fase di
12 predisposizione di un piano che lega proprio alla continuità indiretta il soddisfacimento dei creditori, posto che la presenza di una garanzia da escutere avrebbe preservato la fattibilità del piano al riparo dalle vicende economiche di CP_4
L'impossibilità di concludere un accordo circa la fideiussione non assolve i professionisti – incluso l'Avv. – poiché il problema di garantire che il piano fosse fattibile era un problema Pt_2
pienamente afferente all'oggetto del loro incarico: un concordato deve assicurare (è la sua causa concreta) il soddisfacimento parziale dei creditori.
Dunque, se è vero che l'attività richiesta al professionista dà luogo ad un'obbligazione di mezzi, indubitabile è l'aspettativa dell'assistita – cioè la - a vedersi coadiuvata nella Parte_1
scelta dello strumento più opportuno a fronteggiare la propria crisi. In definitiva, l'inadempimento dell'Avv. si profila in ordine alla mancata individuazione di soluzioni più idonee a garantire Pt_2
l'adempimento rispetto alle obbligazioni assunte da quanto all'omessa motivazione di CP_4
quelle adottate.
In quest'ottica, un parziale pagamento e la presenza di un semplice business plan non valevano da soli a sciogliere un nodo che i professionisti non potevano eludere, ossia cosa sarebbe successo nello scenario in cui l'affittuaria avesse smesso di adempiere alle obbligazioni previste dal contratto estimatorio, facendo venir meno una fondamentale posta attiva su cui si reggeva il piano. La ponderazione di tale eventualità assume valore ancor più decisivo, se si pensa che l'ulteriore provvista che il piano prevedeva di mettere a disposizione dei creditori era, come sottolineato anche nel provvedimento di revoca, costituita dall'offerta di acquisto della azienda per la somma di euro 2.800.000, offerta a sua volta priva di garanzia e resa inaffidabile dalla sopravvenuta situazione di crisi della CP_4
Rimanendo sul tema delle modalità di gestione della continuità indiretta, un ulteriore profilo – contestato dalla curatela e recepito nel decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo (cfr. punto iii) – attiene alla gestione della locazione dell'immobile in cui l'impresa veniva esercitata. Si contesta al professionista di non avere considerato che la risoluzione del rapporto locativo tra S.I.A.
– Società Immobiliare Alberazza s.r.l. e avente ad oggetto l'immobile aziendale, Parte_1
e la contestuale concessione in locazione da parte di S.I.A s.r.l. dell'immobile stesso in favore di
[...]
CP_ avrebbe reso impossibile l'applicazione della regola della competitività in relazione alla cessione dell'azienda.
La disciplina delle offerte concorrenti oggi trasfusa nell'art. 91 C.C.I.I. implica che, nelle procedure concordatarie connotate da proposte che prevedano il trasferimento di asset a soggetti già
13 individuati, al fine di garantire la congruità delle offerte rispetto al valore dei cespiti, si dia corso ad un procedimento diretto a ricercare offerte migliorative rispetto a quella inclusa nella proposta di concordato.
Trattasi di una disciplina che, in effetti, incide sull'autonomia negoziale del debitore, connotando in senso pubblicistico il concordato preventivo e la cui esperibilità deve in concreto essere garantita e
– anche sotto questo profilo – i professionisti che assistettero la avrebbero Parte_1
dovuto curarsi di renderla concretamente esperibile.
Non è in contestazione la circostanza che, prevedendo il contratto di affitto di azienda la proposta irrevocabile d'acquisto dell'azienda da parte di per il prezzo di euro 2.800.000,00, si dovesse CP_4
dar luogo alla procedura di cui all'art. 91 C.C.I.I., quanto il fatto di non avere i professionisti redatto una proposta che rendesse attuabile la procedura competitiva prevista dalla norma. La scelta di risolvere il contratto di rent to buy che garantiva alla la disponibilità Parte_1
dell'immobile di proprietà della S.I.A. s.r.l. e la contestuale stipula di un separato contratto di locazione dell'immobile da parte della ha determinato la situazione per cui qualunque CP_4
offerta ex art. 91 C.C.I.I. avrebbe scontato il dato dell'indisponibilità, per il terzo offerente, dell'immobile in cui l'azienda veniva esercitata, con verosimile preclusione a monte del meccanismo previsto dalla norma, per una incomparabilità delle offerte o, più probabilmente, per l'assenza di esse. E ciò in virtù di una carenza di interesse non fisiologica (per essere l'offerta della la più vantaggiosa sul mercato), ma patologica, ossia effetto della lapalissiana non CP_4
convenienza dell'investimento su un ramo di azienda, comprendente cespiti di acclarata intrasportabilità (lavorazione dell'acciaio) senza garanzia di poter esercitare l'attività ove tali cespiti si trovano.
Sul punto, l'Avv. ammette di aver effettuato un vaglio sulla questione, sostenendo che si Pt_2
sarebbe potuto dar corso alla procedura di cui all'art. 91 C.C.I.I. in quanto il contratto di locazione tra e S.I.A. – Società Immobiliare Alberazza s.r.l. prevedeva la risoluzione di diritto del CP_4
contratto in caso di aggiudicazione a terzi e che in ogni caso lui stesso si era attivato, nelle more del rilievo da parte dei commissari nella loro relazione, per ottenere da una disdetta preventiva CP_4
per il caso di aggiudicazione dell'impresa a terzi nell'ambito della procedura competitiva.
Ebbene, proprio quanto dedotto nell'opposizione rende evidente quello che nell'accogliere l'eccezione dei curatori si è in sostanza contestato al professionista, ossia una carenza ab origine del piano, che rendeva la proposta non idonea a consentire l'iter procedimentale che la disciplina prevede, incluso il passaggio per le offerte concorrenti.
14 Se, infatti, lo stesso avvocato ammette di essersi attivato per ottenere ex post una sorta di disdetta condizionata dall'affittuaria (disdetta invero non ottenuta), è evidente che, senza quell'atto, totalmente rimesso alla volontà di che con ciò avrebbe favorito una procedura competitiva CP_4
ipoteticamente idonea a svantaggiarla, tale procedura non avrebbe potuto mai esserci. La presenza di una clausola risolutiva espressa – quand'anche applicabile sebbene riferita non al mutamento di titolarità ma di destinazione d'uso - nulla avrebbe risolto, se non attivata dai contraenti (e
[...]
non è parte del contratto di locazione). Parte_1
Dunque, non si tratta di far gravare sul difensore il rischio collegato alle scelte imprenditoriali del debitore e di terzi, ma di valutare la sua prestazione nell'ottica della presentazione di una proposta che, in quanto fondata sulla continuità indiretta, doveva necessariamente consentire l'espletamento della procedura di cui all'art. 91 C.C.I.I.
Va peraltro considerato che la ratio della previsione della procedura con offerte concorrenti è rintracciabile nell'obiettivo di garantire che il coinvolgimento di terzi si traduca in un miglioramento delle prospettive di soddisfazione dei creditori, determinandosi attraverso la competizione il prezzo di mercato dell'azienda. Ebbene, l'impossibilità di accedere al meccanismo delle offerte concorrenti non è qui una carenza solo formale, ma connota di gravità l'inadempimento se analizzata in connubio con un ulteriore profilo di incompletezza del piano (esaminato anche nel provvedimento di revoca), ossia l'assenza di una perizia sul valore di mercato dell'azienda (cfr. punto ii) dei profili elencati nello stato passivo).
Anche sotto questo profilo, l'Avv. non contesta l'assenza della perizia, limitandosi a segnalare Pt_2
che il Tribunale avrebbe potuto richiederne la produzione e che, comunque, era allegata al piano la perizia del dott. Per_3
La perizia a firma del dott. come sottolineato anche nel decreto di revoca del concordato, Per_3
aveva ad oggetto il canone d'affitto e non il valore di liquidazione dell'azienda, essendo la sua vendita prevista comunque dal piano. Infatti, a prescindere dall'inattuabilità della procedura competitiva, resta il fatto che l'Avv. ha presentato un piano recependo la proposta Pt_2
irrevocabile di acquisto della a 2.700.000,00 euro, senza alcun elemento prova circa il CP_4
valore di liquidazione dell'azienda.
Trattasi di un dato che – lungi dal dover essere oggetto di richieste ad hoc da parte del Tribunale come parrebbe prospettare il ricorrente – costituisce un requisito del piano, che doveva essere documentato.
15 Come sottolineato anche nel provvedimento di revoca, l'indicazione del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale, è strumentale alla valutazione del corretto impiego delle regole di distribuzione contemplate dall'art. 84, commi 6 e
7, C.C.I.I. nonché alla comparazione tra la soluzione concordataria proposta dal debitore e l'alternativa liquidatoria.
L'indicazione di tale valore è espressamente prevista dall'art. 87 C.C.I.I. e l'assenza di un elaborato sul punto non appare surrogabile attraverso una perizia – quale quella a firma del dott. – Per_3
redatta ad altri scopi. Al di là della puntualizzazione definitoria di cui al d.lgs. 13.9.2024 n. 136
(“Correttivo-ter”, successivo al concordato , trattasi di un valore che individua l'attivo Pt_1
ricavabile dalla liquidazione, atomistica o in blocco, del patrimonio del debitore in caso di liquidazione giudiziale e che impone di considerare l'azienda, in conformità a quanto previsto dalla
Direttiva CE n. 2019/1023, sia in una dimensione statica sia in una dinamica.
Invero, pur non essendo prevista, al di fuori dei casi contemplati dagli artt. 84, c. 5, e 88, c. 1,
C.C.I.I. un'attestazione specifica da parte di un professionista indipendente, è necessario che il valore di liquidazione sia indicato nel piano e/o nella proposta di concordato, da cui deve risultare comunque in modo analitico come si sia pervenuti alla sua quantificazione.
L'assenza di una perizia e di una ricostruzione del valore di liquidazione costituisce una carenza del piano che incide sulla gravità dell'inadempimento del procuratore della in Parte_1
quanto, unitamente alla costruzione giuridica del rapporto con pregiudica un efficace CP_4
confronto tra l'alternativa concordataria (non garantita quanto al magazzino e non migliorabile in ottica competitiva) e quella liquidatoria (per l'assenza di una argomentata indicazione del valore di liquidazione): ed è proprio tale confronto, che culmina nel voto del ceto creditorio, che integra una delle funzioni principali che il professionista è tenuto a garantire attraverso la proposta che va a presentare.
Di qui la fondatezza, sotto questo profilo, dell'eccezione di inadempimento.
3.3. Le ulteriori carenze strutturali del piano
La diligenza dell'Avv. , quale professionista che ha assistito la società debitrice nella Parte_2
fase di redazione e presentazione del piano, va valutata anche con rilievo ad una serie di contestazioni che afferiscono alle carenze strutturali del piano.
Sotto questo profilo, appare centrale – proprio sotto l'angolo visuale della tipologia di prestazione dovuta dall'advisor legale – il rilievo concernente l'incompleta formazione delle classi dei creditori,
16 per come disciplinata dall'art. 85 C.C.I.I. (cfr. punto ix) del decreto di formazione dello stato passivo).
Per quanto qui rileva, va premesso che, qualunque sia la tipologia di concordato, la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, secondo quanto previsto dal secondo comma della norma citata.
L'art. 85, comma 3, C.C.I.I. prescrive poi il classamento obbligatorio dei creditori nel concordato in continuità aziendale;
a prescindere da qualche dubbio interpretativo soprattutto nella formulazione anteriore all'ultimo correttivo, vanno anzitutto inserite in una classe separata le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi. Il secondo periodo del medesimo comma prevede espressamente l'obbligo di classamento per i creditori muniti di prelazione nel caso in cui gli stessi divengono parti interessate dalla ristrutturazione e hanno diritto al voto).
Dunque, a norma dell'art. 109, comma 5, C.C.I.I., i creditori muniti di diritto di prelazione sono indifferenti al concordato in continuità aziendale, non devono essere classati e non votano, solo nell'ipotesi in cui siano soddisfatti integralmente in denaro, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Ne deriva che, se non ricorrono le suddette condizioni, i creditori muniti di diritto di prelazione devono essere obbligatoriamente classati e votano per l'intero proprio credito.
Inoltre, i creditori muniti di diritto di prelazione che sono soggetti al classamento obbligatorio, per la parte incapiente e degradata al chirografo, devono essere inseriti in una classe distinta: i creditori muniti di prelazione interessati dalla ristrutturazione, dunque, devono essere collocati in una classe per la quota capiente del loro credito e in una distinta classe per la parte incapiente.
Ebbene, la proposta presentata dalla prevedeva due sole classi, quella dei Parte_1
chirografari per il titolo e quella dei privilegiati degradati in chirografo.
Contrariamente al disposto dell'art. 85 C.C.I.I. non è stata quindi prevista né la classe dei creditori garantita da privilegio ipotecario e soddisfatti oltre i termini di legge (nonostante il piano disponesse che il pagamento dei loro crediti “potrà essere effettuato, integralmente, al momento della liquidazione del bene su cui insiste la garanzia reale, in un tempo massimo stimato di un anno dall'esperimento competitivo di vendita”), né quella dei titolari di crediti tributari, pur non essendone previsto l'integrale pagamento.
17 Sul punto, la difesa dell'Avv. non convince, limitandosi l'opposizione a richiamare la memoria Pt_2
del 31 maggio 2023 (dunque, di un atto precedente al provvedimento di inammissibilità poi riformato in appello), sotto due profili, ossia quello che il Piano avrebbe assicurato il mantenimento delle garanzie reali afferenti il credito ipotecario sino alla liquidazione e che comunque “nulla vieterebbe di soddisfare i creditori ipotecari attraverso l'alienazione degli immobili in un termine inferiore ai 180 giorni dall'omologazione”.
L'Avv. , quale professionista incaricato dell'assistenza giuridica della Parte_2 Parte_1
avrebbe dovuto vigilare e garantire che il classamento – attività cruciale perché prevista
[...]
dalla legge e strumentale al voto – avvenisse nel rispetto della norma con riguardo non a generiche aspettative, ma a quanto previsto nel piano. Ed il piano prevedeva il pagamento dei creditori privilegiati oltre i centottanta giorni, per cui gli stessi andavano senza dubbio inseriti in un'apposita classe, non potendo porsi in dubbio, ex ante, il loro diritto al voto.
Invero, non si tratta di un vizio di carattere meramente formale: incidendo sul riconoscimento dell'esercizio del diritto di voto come autonoma classe, infatti, tale carenza del piano è idonea a riverberare i suoi effetti sugli esiti del voto e l'approvazione del concordato, con la conseguenza che la non corretta formazione delle classi non può che incidere direttamente sulla validità della proposta, che il professionista aveva l'obbligo di garantire.
Relativamente ai crediti dell'erario, l'opponente si limita a sostenere che la previsione della classe per la parte chirografaria era stata ritenuta sufficiente al fine di consentire all'Amministrazione
l'eventuale adesione alla proposta: trattasi di argomento fuori fuoco. È infatti evidente come la previsione di una classe obbligatoria, prevista dal secondo comma dell'art. 85 C.C.I.I. incida in maniera specifica sul diritto di voto, con riguardo all'autonomia di quella classe.
Ne consegue che il rispetto della norma sul classamento non può che essere considerato specifico oggetto dell'obbligazione assunta dal professionista che ha assistito la debitrice, anche e soprattutto sotto il profilo squisitamente giuridico.
Al profilo da ultimo esaminato (quello del trattamento dei debiti fiscali) si riconnette l'altro dei profili afferenti all'inadeguatezza del piano con riguardo alle norme in tema di concordato, ossia quello del rispetto dell'art. 88 C.C.I.I. sulla transazione fiscale (punto viii) dello stato passivo).
L'art. 88 C.C.I.I. regola il trattamento dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e dei relativi accessori amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nell'ambito del concordato preventivo. Si tratta, dunque, di uno statuto obbligatorio destinato a trovare applicazione ogni qualvolta vi siano i suindicati crediti
18 tributari o contributivi tra le passività da soddisfare con il concordato e il debitore ne proponga il pagamento parziale o anche solo dilazionato.
Il decreto di revoca del concordato preventivo ha evidenziato che la ha indicato Parte_1
in euro 15.500.000 la pretesa tributaria da prendersi in considerazione, offrendo il pagamento di euro 9.700.000, con degradazione in chirografo della differenza rispetto alla predetta somma.
A fronte del dato per cui gli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate, impugnati dalla ammontavano complessivamente ad euro 62.859.473,65 (secondo il certificato Parte_1
unico debiti tributari allegato al ricorso della per l'ammissione al concordato Parte_1
preventivo, doc. 10 fasc. parte resistente), l'indicazione non rispetta la previsione dell'art. 88 C.C.I.I.
In particolare, l'assenza di indicazione specifica dei crediti dell'Agenzia delle Entrate nell'elenco dei crediti contestati rende carente il piano sotto il profilo dell'individuazione della proposta di transazione fiscale e della possibilità di valutare il presupposto previsto dall'art. 88 C.C.I.I., essendo previsto che il debitore possa proporre il pagamento parziale dei crediti tributari e contributivi, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni gravati dal diritto di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente.
L'Avv. avrebbe dovuto rappresentare alla propria cliente la necessità di acquisire Parte_2
l'attestazione richiesta dalla norma, attestazione che – trattandosi di concordato preventivo in continuità - doveva avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
Trattasi di aspetti non trattati nell'attestazione allegata al piano della pur Parte_1
essendo vero che trattasi di documento affidato ad altro professionista, resta il punto centrale, ossia che – allorché si collochi la propria prestazione professionale nel contesto di un lavoro di equipe – ci si assume la responsabilità della coerenza dell'intero prodotto di quella prestazione, ossia la proposta di un piano concordatario idoneo alla causa che connota tale strumento di regolazione della crisi. Tanto più che la corretta rappresentazione dei crediti fiscali sia sotto il profilo numerico che del trattamento (nell'ambito della transazione) costituisce un requisito che doveva essere previsto ab origine nel piano, non cogliendo nel segno i rilievi dell'Avv. nel Pt_2
ricorso in opposizione, circa la pendenza delle trattative con l'Agenzia delle Entrate, esulando la questione dagli obblighi di corretta rappresentazione dei debiti da garantire, a monte, nella stesura del piano da parte di tutti i professionisti che se ne sono assunti la responsabilità.
19 Come già rilevato in ordine ad altri profili (come per esempio quello della risoluzione del contratto di locazione o la formazione delle classi), le condizioni di ammissibilità del concordato devono sussistere al momento dell'ammissione e persistere fino all'omologazione. La circostanza che il professionista si adoperi per modificare “in corsa” profili di criticità non ha, indipendentemente dalle possibilità di successo, alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento dell'inadempimento, attenendo l'obbligazione assunta dal professionista, come spiegato, alla presentazione di una proposta idonea ad essere sottoposta al voto.
La mancata compiuta indicazione dei crediti tributari si riverbera anche sotto un altro profilo, ossia quello della omessa previsione di un fondo rischi e di un accantonamento ex art. 90, d.p.r.
602/1973 (punto v) del decreto di esecutività dello stato passivo).
Come già esposto, la società debitrice non ha indicato, né nel piano, né nell'elenco nominativo dei creditori previsto dall'art. 39, comma 1, C.C.I.I., i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate a seguito degli accertamenti tributari impugnati dalla e pari al momento della domanda Parte_1
ad euro 62.859.473,65.
Sebbene spettasse all'imprenditore la scelta circa il destino di tali debiti, non potendosi certamente attribuire ai professionisti la disponibilità dei diritti propri della società, ciò non toglie che invece spettava ai professionisti, e quindi anche all'Avv. l'obbligo di declinare Pt_2
correttamente l'opzione dell'impresa all'interno di una proposta correttamente formulata.
Qualora, dunque, la avesse scelto di cristallizzare il debito fiscale oggetto del Parte_1
contenzioso tributario attraverso l'accesso agli strumenti dell'accertamento con adesione o della conciliazione giudiziale, i professionisti avrebbero dovuto predisporre correttamente la proposta ex art. 88 C.C.I.I. sulla base di questa cifra.
In caso di scelta invece di proporre comunque il pagamento falcidiato dei crediti fiscali con la transazione fiscale ma senza rinunciare a tutti o ad una parte dei contenziosi, i professionisti avrebbero dovuto predisporre il piano con accantonamenti, dovendosi tener conto – in maniera corretta e matematicamente valutabile dall'attestatore - del rischio di soccombenza.
Sul punto, la difesa dell'Avv. che segnala che la transazione fiscale in discussione con Pt_2
l'Agenzia delle Entrate non contemplava la prosecuzione dei giudizi per cui non occorreva il fondo rischi, non appare decisiva: al momento della domanda, un accordo con l'Agenzia delle Entrate ancora non c'era; c'erano invece debiti contestati per 62.859.473,65 euro di cui nel piano non si dà conto.
20 Anche sotto questo profilo, l'Avv. non ha provato il proprio corretto adempimento, essendo Pt_2
l'accantonamento per crediti fiscali contestati obbligatorio. Si consideri che la giurisprudenza ha spiegato che in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo “il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti;
diversamente, in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art 90 d.p.r. n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità” (Cass. Civ., Sez. I, 13/06/2018, n. 15414).
Ne deriva che la proposta ed il piano avrebbero dovuto contenere una indicazione completa dei crediti tributari e del loro status, ossia della volontà di predisporre una transazione fiscale che contemplasse o meno la rinuncia ai contenziosi;
essendo poi, al momento della domanda, ancora pendenti i giudizi si sarebbe dovuto prevedere un accantonamento, tenuto anche conto che – secondo quanto indicato dalla curatela e non contestato dall'opponente – vi erano accertamenti confermati in grado di appello per complessivi euro 9.617.757,00, rispetto ai quali la valutazione prognostica in ordine alla sussistenza effettiva del credito tutt'altro che complessa ed opinabile, per cui la mancanza dell'accantonamento era macroscopicamente evidente per tutti i professionisti che, a qualunque titolo assistevano la Parte_1
Concludendo sul punto, ciò che integra l'inadempimento dei professionisti non è riferito alla scelta
(spettante all'imprenditore), ma alla forma: avere omesso di predisporre un piano che traducesse tali scelte in una prospettiva articolata entro i confini consentiti dall'ordinamento per la validità giuridica e fattibilità del piano e, nello specifico, in ordine alla rappresentazione dei crediti tributari e al trattamento della transazione fiscale.
3.4. La rappresentazione della situazione patrimoniale
Analoghe considerazioni valgono in relazione ad altre carenze di “rappresentazione”, che caratterizzavano il piano presentato dalla Pt_1 Parte_1
L'art. 87, comma 1, C.C.I.I., prescrive l'indicazione nel piano di una serie di informazioni utili a qualificare il debitore e quale sia la sua effettiva situazione;
trattasi di indicazioni che rispondono ad una esigenza di trasparenza e che comprendono l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano, la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori, la descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova nonché
l'indicazione delle strategie d'intervento.
21 Si inseriscono in questa norma anche gli obblighi di indicazione del valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale (punto vii), le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo (punto vi).
Proseguendo dunque nella ricostruzione del quadro di inadempimento addebitabile ai professionisti che hanno predisposto il piano e la proposta della va rilevato Parte_1
che la inattendibile rappresentazione dei debiti fiscali si inserisce in un quadro – evidenziato dal decreto di revoca ed ampiamente ricostruito nella comparsa di costituzione – di generale inattendibile rappresentazione della situazione patrimoniale.
Sotto questo profilo, nel piano vengono esposti pagamenti di debiti prededucibili per euro
786.202,73 ed appostato al passivo un importo di euro 1.300.000,00 per compensi professionali.
Ciò che è stato rilevato dalla curatela è un profilo di incompletezza, posto che di entrambe le voci non viene indicata in dettaglio la causale né, quanto ai compensi professionali, vengono allegati preventivi.
La difesa per cui si tratterebbe di “scelte finanziarie della società”, sostanzialmente non sindacabili da parte del difensore, non coglie nel segno, in quanto trattasi anche in questo caso di scelte che, seppure astrattamente prospettabili, dovevano essere oggetto di una completa e fedele rappresentazione e di un vaglio di compatibilità con lo strumento prescelto.
Questo aspetto di incompleta rappresentazione assume i connotati dell'inadempimento grave se lo si colloca nel quadro di una serie di altre carenze delle indicazioni previste dall'art. 87 C.C.I.I.
La prima attiene all'indicazione del valore di liquidazione del complesso aziendale in ipotesi di liquidazione giudiziale.
Vale la pena precisare che l'indicazione del valore di liquidazione è strumentale alla valutazione del corretto impiego delle nuove regole di distribuzione e ad effettuare una seria comparazione tra la soluzione concordataria proposta dal debitore e l'alternativa liquidatoria. Al di là della integrazione del correttivo del 2024, ciò che rilevava, già nella formulazione della norma vigente all'epoca della presentazione della domanda da parte della è che il piano deve Parte_1
indicare il valore di liquidazione, ossia l'attivo ricavabile dalla liquidazione e, secondo la prevalente interpretazione, la nozione era già interpretata come riferita alla liquidazione atomistica o in blocco, del patrimonio del debitore in caso di liquidazione giudiziale.
Sul debitore e, quindi, sul professionista che redige il piano grava, in primis, un onere di indicare in modo analitico come si sia pervenuti ad indicare quel valore.
22 Nella specie, trattandosi di un concordato preventivo in continuità, il piano non doveva attestarsi sulla semplice indicazione del valore di liquidazione in prospettiva atomistica, ma, essendo l'azienda in esercizio, avrebbe dovuto prospettare altresì la possibilità, anche in ipotesi di liquidazione giudiziale, della cessione dell'azienda in pieno funzionamento, con la prosecuzione dell'affitto.
La difesa dell'avv. limitandosi a fare riferimento al testo ante correttivo non spiega la Pt_2
ragione della scelta di indicare il valore nella sola prospettiva atomistica: è intuitivo come tale opzione privi il set informativo messo a disposizione dei creditori ai fini del voto di un dato di comparazione fondamentale, a maggior ragione aggravato da quanto da quanto segnalato dalla curatela anche in ordine al difetto di motivazione, evidenziato nel decreto di revoca, circa l'indicazione di alcuni valori, per esempio, quello delle scorte di magazzino, significativamente svalutate nella prospettiva liquidatoria, in assenza di analitica rappresentazione delle ragioni di tale svalutazione.
Anche sotto questo profilo occorre non perdere il punto: ciò che si imputa a chi aveva la responsabilità del piano (a maggior ragione sotto il profilo squisitamente giuridico come l'Avv.
è l'avere omesso di indicare come necessari tali aspetti, rappresentando l'impossibilità di Pt_2
presentare una proposta carente sotto il profilo della indicazione del valore di liquidazione, come requisito espressamente previsto dalla norma.
Oltre all'indicazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato, il piano deve indicare anche le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con specificazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero. La previsione normativa recepisce un orientamento giurisprudenziale emerso già nella vigenza della legge fallimentare, che esprimeva la necessità di una valutazione in ordine anche alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, quali componenti del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione alternativa al concordato.
La ragione di tale previsione è quella già ricordata, ossia la necessità di fornire ai creditori tutte le informazioni utili a decidere, con cognizione di causa, quale posizione assumere nei confronti della proposta e, quindi, anche quelle relative alla esistenza o meno di migliori possibilità di realizzo rispetto al concordato.
In buona sostanza, il piano deve dar conto di una verifica in ordine alla concreta esperibilità, anche sotto il profilo della convenienza o comunque della non antieconomicità e di una stima circa le
23 possibilità di successo e la prognosi di utilità in termini di incremento della massa attiva, che dette azioni potrebbero apportare.
Pur potendosi in alcune ipotesi trattarsi di una operazione complessa, nel caso di specie, il par.
8.3 del piano che l'Avv. a fronte della contestazione, richiama nel proprio ricorso in opposizione, Pt_2
palesa delle carenze evidenti. Tale brevissimo paragrafo si limita a dal conto del fatto che “al momento sono stati richiesti i pagamenti di tutti i crediti scaduti e l'eventuale mancato introito da parte degli stessi comporterà le medesime azioni, sia per la soluzione concordataria che per la soluzione liquidatoria”, concludendo che “non risultano fatti o accadimenti che possano giustificare l'attivazione di azioni risarcitorie e/o revocatorie e/o recuperatorie e/o di responsabilità di chiunque sia stato portatore di interessi o abbia ricoperto cariche nella . Parte_1
Ebbene, la carenza del piano – particolarmente evidente per il professionista chiamato ad attenzionare profili giuridici – non sfugge, se si considera quanto rappresentato dai commissari nelle relazioni ex artt. 105 e 106 C.C.I.I. ed evidenziato anche dal Tribunale nel decreto di revoca, in ordine alla presenza di atti solutori ricevuti dalle banche nei sei mesi precedenti il deposito della domanda di concordato, di pagamenti dei crediti professionali eseguiti dalla nel Parte_1
giugno 2023 per somme superiori al milione e mezzo di euro ed alla circostanza che la società risultava esposta anche per sanzioni fiscali, cui ricondurre eventuali ipotesi di responsabilità degli organi sociali.
Trattasi di dati documentali che andavano esplicitati e trattati, anche solo per escludere l'esperibilità di tali azioni: non convince la difesa per cui si sarebbe trattato comunque di plusvalenze ulteriori rispetto al piano, poiché non è in discussione un profilo di fattibilità ma il dato per cui il professionista che ha assistito la ha evidentemente omesso di farsi Parte_1
garante della presentazione di un quadro completo della situazione patrimoniale sotto questo profilo.
Vale la pena osservare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere in capo al professionista di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura concordataria, con l'indicazione dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili, suscettibili di derivare da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di "mala gestio". (Cass. Civ., Sez. I, 13/12/2022, n. 36319). In questa pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto di confermare la valutazione del Tribunale
24 che, con apprezzamento di fatto non censurato, aveva motivato la fondatezza dell'eccezione di inadempimento in relazione all'inattendibilità della situazione patrimoniale rappresentata.
Concludendo sul punto, l'inattendibilità del piano sotto il profilo della rappresentazione della situazione patrimoniale per come prevista dall'art. 87 C.C.I.I., relativamente sia all'attivo (azioni esperibili e valore di liquidazione) che al passivo (pagamenti prededucibili e debiti tributari) conduce valutare la condotta del ricorrente non rispondente al modello professionale richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera. Ed è sotto questo profilo che sulla condotta anche dell'Avv. si riverberano anche le carenze dell'attestazione (punto x), non Pt_2
sotto il profilo della responsabilità per tale atto, ma quale requisito specifico del piano.
Ritiene pertanto il Collegio di valutare come sussistente l'inadempimento del difensore anche sotto l'aspetto della rappresentazione della situazione patrimoniale, sulla base della considerazione per cui, a giustificare la scelta della continuità aziendale, è il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, per cui la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale è strettamente connessa all'obbligo del professionista – nella specie Avvocato – di allestire un concordato che non si palesi privo della sua causa concreta, cioè inidoneo al superamento della crisi d'impresa attraverso la regolazione cui è vocata la procedura.
L'assenza di prova di aver presentato una situazione patrimoniale idonea a rendere possibile non solo l'ammissione alla procedura concordataria, ma anche l'espressione del voto dei creditori nell'ottica di una efficace valutazione dell'alternativa liquidatoria, interrompe il nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura stessa, inducendo a ritenere fondata l'eccezione d'inadempimento.
Venendo alle conclusioni, la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'assistenza e rappresentanza finalizzata all'accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta induce a confermare l'esclusione del compenso dell'Avv. per tale attività: Pt_2
come chiarito dalla Suprema Corte, “l'eccezione di inadempimento del professionista (che abbia operato quale advisor legale) ai fini della predisposizione della domanda, della proposta e del piano concordatario, è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria relativa al compenso in sè e per sè considerato, salva la prova del corretto adempimento della prestazione secondo il modello legale prescelto per il concordato. Nel caso invece il giudice del merito abbia concretamente ritenuto inadempiente il suddetto professionista, in coerenza con l'eccezione sollevata dalla
25 curatela, la relativa valutazione integra un giudizio di fatto, che se motivato resta insindacabile in sede di legittimità” (Cass. Civ., Sez. VI - I, Ordinanza, 20/05/2022, n. 16445).
L'esclusione del compenso per l'inadempimento induce a ritenere assorbite le questioni relative alla quantificazione della somma dovuta e, in particolare, dell'opponibilità alla procedura della scrittura privata del 27/02/2023, ove sarebbe stato convenuto il compenso e della carenza di indicazione, nella domanda di ammissione, degli specifici compensi che sarebbero maturati per le attività indicate nel ricorso, posto che l'accoglimento dell'eccezione d'inadempimento investe tanto l'attività giudiziale quanto quella stragiudiziale, il cui compenso va pure escluso sempre ammesso che tali prestazioni siano scindibili in un attività peculiare come quella di assistenza nell'ambito di un concordato preventivo.
4. I crediti ammessi in misura inferiore alla richiesta
In relazione ad altre prestazioni professionali rese in favore della e diverse Parte_1
dall'assistenza nella procedura di concordato preventivo, l'Avv. è stato incuso tra i creditori Pt_2
dello stato passivo della Liquidazione Giudiziale della l'opposizione spiegata Parte_1
verte sul profilo della quantificazione di tali compensi e su altre questioni, quali il mancato riconoscimento della prededuzione, l'apposizione della riserva su alcuni di essi, l'omesso riconoscimento del privilegio sulle spese generali.
Appare opportuno sintetizzare, per ciascuno dei predetti titoli, i contenuti della domanda di ammissione, il riconoscimento ottenuto nello stato passivo e le conseguenti ragioni d'opposizione.
4.1. Giudizio penale
Il primo dei crediti di cui l'Avv. ha chiesto il riconoscimento nello stato passivo della Pt_2
Liquidazione Giudiziale della è relativo alla difesa espletata in sede penale nel Parte_1
procedimento penale n. 236/2019 r.g.n.r.
Nell'ambito di tale procedimento, nei confronti del legale rappresentante della società per reati tributari, era stato notificato un atto d'appello del avverso il decreto emesso Parte_3
dal GUP del Tribunale di FE in data 29 dicembre 2022 con il quale era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente delle somme di denaro appostate nel sistema bancario a qualsiasi titolo nella disponibilità di e Parte_1
delle azioni societarie della medesima società relative al 75% del capitale sociale.
È incontestata l'attività svolta dall'Avv. in forza di mandato della società, nell'ambito del Pt_2
procedimento e la sua partecipazione all'udienza davanti al Tribunale del riesame di FE, che ha respinto l'impugnazione del Pubblico Ministero e rigettato l'istanza di sequestro preventivo.
26 In relazione a tale prestazione professionale, l'Avv. ha richiesto, in prededuzione e in via Pt_2
privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., la somma di euro 4.537,50, oltre spese generali e accessori di legge (tabella n. 15 – cautelari reali) aumentati del 50% ex art 12, comma 1, DM 55/2014 in virtù della particolare complessità delle questioni trattate, dell'entità della somma oggetto di richiesta di sequestro preventivo (oltre due milioni di Euro) e del risultato ottenuto, integralmente favorevole alla società assistita.
Esclusa la prededuzione, il credito è stato ammesso, nella misura richiesta, in via privilegiata per gli onorari, oltre Cassa Avvocati ed IVA sugli stessi e in via chirografaria per rimborso forfetario spese generali (15% dei compensi) oltre Cassa avv.ti ed IVA su questi ultimi.
L'opposizione proposta dall'Avv. verte quindi sul mancato riconoscimento della Parte_2
prededuzione e del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. anche sulle spese generali.
4.2. Giudizi conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo
In relazione alla fase successiva all'emissione del decreto di inammissibilità ex art. 47, comma 1, lett. b) della proposta di concordato preventivo e della contestuale apertura della liquidazione giudiziale, l'Avv. ha richiesto un compenso in relazione all'attività professionale, Parte_2
svolta unitamente ad altri difensori, in relazione due diversi filoni, ossia quello dell'impugnazione dei provvedimenti davanti alla Corte d'Appello e poi alla Corte di Cassazione e quello della richiesta dell'impresa debitrice di accedere agli atti della liquidazione giudiziale aperta in conseguenza della dichiarata inammissibilità.
Relativamente a tale attività, l'opposizione proposta dall'Avv. verte sul mancato Parte_2
riconoscimento della prededuzione, sull'esclusione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. sulle spese generali e – quanto ai giudizi davanti alla Corte d'Appello di Bologna e alla Cassazione – sull'apposizione della riserva ex art. 204, comma 2, lett. a).
Viene inoltre contestata la scelta di parametrare il compenso sui valori minimi dello scaglione indeterminabile;
a tale ultimo proposito, in subordine, nel ricorso in opposizione, l'Avv. Pt_2
chiede che, qualora il Tribunale ritenga corretto lo scaglione di valore individuato dal giudice delegato (valore indeterminato in luogo del valore dell'attivo), il compenso per i giudizi conclusi innanzi alla Corte d'Appello di Bologna e per quello ancora pendente in Corte di Cassazione venga quantificato secondo il valore medio dello scaglione “indeterminabile di particolare importanza”, aumentato del 50% avuto riguardo alla particolare complessità della materia trattata, al pregio della prestazione, ai risultati ottenuti e all'urgenza, così per complessivi euro 114.863,10.
27
4.2.1. Procedimento di reclamo
Nel dettaglio, la assistita dall'Avv. e da altri quattro difensori Parte_1 Parte_2
(Prof. Avv. Federico Carpi del Foro di Bologna, dal Prof. Avv. del Foro di Controparte_7
Bologna, Avv. del Foro di Milano e Avv. del Foro di Bologna) Controparte_8 CP_6
ha proposto, davanti alla Corte d'Appello di Bologna, reclamo ex art 47, comma 5 e 51 C.C.I.I., avverso il decreto del Tribunale di FE, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della proposta concordataria, e avverso la sentenza n. 38/2023 del Tribunale di FE, di apertura della liquidazione giudiziale della società (cfr. docc. 24-31 sub doc. 1 opposizione).
In relazione a tale attività, l'Avv. ha chiesto – in prededuzione e in via privilegiata ex art. 2751 Pt_2
bis n. 2 c.c. - un compenso di euro 51.674,35 per ciascun procedimento di reclamo e così per complessivi euro 103.348,70 (51.674,35 per ciascun reclamo), calcolati sullo scaglione di valore da euro 16.000.001 a euro 32.000.000 (valore dell'attivo), in applicazione dei parametri di cui alla
Tabella 12 del D.M. 55/2014 per ciascuno dei due reclami e della Tabella 10 per il sub procedimento di inibitoria. Per ciascun reclamo, sul valore medio è stato richiesto l'aumento del
30% per la presenza di più controparti (curatela e la società intervenuta), con riduzione CP_4
per la fase decisionale dei reclami, attesa la riunione dei procedimenti ed ulteriore riduzione
“complessiva” del 50% su compenso tabellare;
è stata poi richiesta la somma di euro 36.920,00 per il procedimento cautelare.
Il credito è stato ammesso al passivo senza riconoscimento della prededuzione e con riserva ex art.204, comma 2 lett. a), C.C.I.I., subordinatamente al rigetto del ricorso per Cassazione proposto dai curatori avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna.
È stato inoltre rideterminato secondo il valore minimo indicato dal D.M. (aggiornato dal decreto
147/2022) sulla base dello scaglione fino ad euro 520.000,00 per pratiche di valore indeterminabile di particolare importanza ex art. 5, 6° co., D.M. n. 147/2022. In particolare, sono state liquidate in via separata per ciascun reclamo le fasi di studio ed introduttiva, mentre per le fasi di trattazione e decisionale nei procedimenti riuniti è stato applicato un compenso unico con l'aumento del 30%; inoltre è stato applicato l'aumento del 30% per la presenza di una parte oltre la prima, a norma dell'art. 4, secondo comma.
La scelta di riconoscere il compenso utilizzando il parametro minimo è stata motivata dal giudice delegato dott.ssa Ghedini, la quale ha recepito sul punto le considerazioni della curatela, con il dato per cui la prestazione stata svolta da una pluralità di difensori, e quindi, deve essere liquidata complessivamente.
28 In dettaglio, esclusa la prededuzione, è stata riconosciuta la somma di euro 26.410,06 e quindi in via privilegiata ex art. 2751 bis n.2 c.c. per l'importo di euro 26.410,06 per compensi oltre Cassa avv.ti ed IVA e così per complessivi euro 33.509,08, ed in via chirografaria per rimborso forfetario spese generali (15% dei compensi), oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi euro 5.026,36.
4.2.2. Giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione
La pronuncia della Corte d'Appello di Bologna è stata impugnata dalla curatela: l'Avv. si è Pt_2
costituito con controricorso per la unitamente agli Avvocati Parte_1 Controparte_7
e ed in relazione a tale attività ha chiesto quindi un compenso, essendo il
[...] CP_6
giudizio di Cassazione (R.G. n. 8388/2024) non ancora concluso, pari ad euro 25.793,30 per le fasi studio e introduttiva, determinati in applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 sul medesimo scaglione di valore riferito all'attivo (valori medi ridotti della metà, con aumento del 30% per pluralità di parti).
Anche questo credito è stato ammesso al passivo con riserva ex art.204, comma 2 lett. a), C.C.I.I. ed è stato, sempre in ragione dell'assunto che la prestazione è stata svolta da più difensori, rideterminato ex D.M. n. 147/2022 sulla base del valore minimo dello scaglione fino ad euro
520.000,00 per pratiche di valore indeterminabile di particolare importanza (5, 6° co.).
Esclusa la prededuzione, il credito riconosciuto in via privilegiata ex art. 2751 bis n.2 c.c. è pari ad euro 4.110,50 per compensi (fase di studio e fase introduttiva) oltre Cassa Avv.ti ed IVA e così per complessivi euro 5.215,40; ed in via chirografaria per rimborso forfetario spese generali (15% dei compensi), oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi euro 782,31.
4.2.3. Reclamo avverso il diniego dell'accesso agli atti
L'Avv. ha chiesto inoltre un compenso riferito all'attività, curata unitamente ai medesimi Pt_2
quattro ulteriori difensori, di accesso agli atti del fascicolo della liquidazione giudiziale n. 27/2023 ed il reclamo sul rigetto delle stesse (cfr. doc. 23 sub doc. 1 opposizione). Il compenso, richiesto in prededuzione ed in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., di euro 6.023,00, derivante dall'applicazione degli importi previsti dalla Tabella 2 del DM 55/2014 per le cause aventi valore indeterminabile.
Esclusa la prededuzione, il credito è stato ammesso secondo il valore minimo di liquidazione ex
D.M. n. 147/2022, considerato che l'attività è stata espletata da una pluralità di difensori, e così in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per l'importo di euro 4.216,50 per compensi (tab. 2, valore indeterminabile, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: euro 1.276,00 per fase di studio, euro 814,00 per fase introduttiva ed euro 2.126,50 per fase decisionale), oltre Cassa Avv.ti ed IVA
29 e così per complessivi euro 5.349,90; ed in via chirografaria per rimborso forfetario spese generali
(15% dei compensi), oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi euro 802,484).
4.3. Decreto ingiuntivo e precetto
L'Avv. ha chiesto poi l'ammissione al passivo per l'attività difensiva prestata Parte_2
nell'ambito del procedimento per decreto ingiuntivo promosso dalla per il Parte_1
recupero del credito vantato nei confronti della società (RG 525/2024 – Tribunale di CP_4
FE), per canoni non versati.
L'Avv. quale unico difensore, ha ottenuto il decreto ingiuntivo per la somma di euro Pt_2
3.948.633,06 oltre interessi, e successivamente notificato atto di precetto (cfr. docc. 38-41 sub doc. 1 opposizione): per tale attività ha richiesto la somma di euro 9.654,00 liquidato giudizialmente per il procedimento monitorio ed euro 1.245,00 per il precetto secondo i parametri ministeriali, da riconoscere in privilegio e in prededuzione.
Nello stato passivo, il compenso è stato riconosciuto come da richiesta, ad eccezione dell'esclusione del privilegio per rimborso forfetario spese generali (15%) oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi euro 2.074,30.
Erroneamente nel ricorso in opposizione, l'Avv. fa riferimento anche alla prededuzione, ma Pt_2
in relazione a tale credito è stata riconosciuta;
quindi l'unico motivo di opposizione attiene al riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. anche sulle spese generali.
4.4. Composizione negoziata
Successivamente alla notifica del precetto di cui al paragrafo precedente, la debitrice ha CP_4
presentato in data 12.03.2024 l'istanza per la nomina dell'Esperto con richiesta di applicazione delle misure protettive ex art. 18 C.C.I.I. ed il ricorso iscritto al n. 667/2024 RG VG del Tribunale di
FE per chiederne la conferma.
L'Avv. deduce di avere prestato alla sia assistenza stragiudiziale Pt_2 Parte_1
nell'ambito della composizione negoziata della crisi e della trattativa avviata con l'Esperto incaricato della stessa avv. sia assistenza giudiziale nel procedimento per la conferma CP_9
delle misure protettive.
Per tale attività – prestata unitamente al Prof. Avv. all'Avv. Controparte_7 Controparte_8
e all'Avv. – l'Avv. ha chiesto un compenso di euro 26.771,00 per
[...] CP_6 Pt_2
l'attività stragiudiziale ed euro 4.983,00 per l'attività giudiziale determinato applicando i criteri minimi di cui al DM 55/2024.
30 Il compenso è stato parametrato in relazione al “valore del credito del cliente creditore” (nel caso di pari, in quel momento, ad euro 3.893.986,75), utilizzando le tabelle Parte_1
dell'attività stragiudiziale e quelle della volontaria giurisdizione.
Nello stato passivo il credito è stato ammesso per l'attività giudiziale in via privilegiata ex art. 2751 bis n.2 c.c. e in prededuzione per l'importo di euro 4.983,00 (doc. 44 e 45), oltre Cassa Avv.ti ed IVA
e così per complessivi euro 6.322,43; mentre sempre in prededuzione ma in via chirografaria è stato riconosciuto il rimborso forfetario spese generali (15%), Cassa Avv.ti ed IVA per complessivi euro 948,36.
Dunque, con riferimento all'attività giudiziale, l'unico motivo di opposizione attiene al riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. anche sulle spese generali.
Con riguardo all'attività stragiudiziale, invece, il credito è stato escluso.
L'esclusione va confermata.
Le trattative risultano documentate dall'Avv. attraverso la produzione dei verbali di tre Pt_2
riunioni da remoto e scambi di pec (docc. 39 bis, 40, 41, 51 e 55 di parte opponente) con la conseguenza che è stata ritenuta superflua l'istruttoria orale richiesta. La partecipazione alle riunioni non è stata contestata, mentre le pec attengono per lo più ad attività organizzative di tali riunioni.
Assume rilievo il fatto che le trattative in questione si sono ad ogni modo interrotte prima del raggiungimento di qualsivoglia accordo, essendo intervenuta la liquidazione giudiziale, con il conseguente subentro dei curatori nell'attività.
Il dato dell'utilità appare opportunamente richiamato dalla curatela, in quanto è espressamente previsto dal D.M. 55/2014, all'art. 19, quale elemento necessario a parametrare il compenso per l'attività stragiudiziale. Nella specie, le trattative portate dall'Avv. , unitamente ad altri Parte_2
sei consulenti della per questa fase (cfr. verbale della riunione del 26/03/2024), Parte_1
non hanno condotto ad alcun risultato utile.
A tale profilo si aggiunge il rilievo che, a norma del successivo art. 20 del D.M., l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, va liquidata secondo i parametri se “riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Nella specie, la natura del procedimento di composizione negoziata implica lo svolgimento di un'attività stragiudiziale che altro non è se non il completamento di quella giudiziale, per cui difetta il presupposto per un riconoscimento del compenso in via autonoma.
31
5. Le questioni controverse in relazione ai crediti ammessi
Appare opportuno ora procedere all'esame dei vari profili contestati con riguardo ai compensi riconosciuti.
5.1. L'omesso riconoscimento della prededuzione
Come anticipato, l'Avv. afferma che tutti i crediti oggetto della domanda di ammissione al Pt_2
passivo della liquidazione giudiziale della sono sorti in virtù dello svolgimento Parte_1
di attività professionale funzionale/strumentale alla presentazione della domanda di concordato o successivamente alla presentazione della stessa;
motivo per cui ne era stata chiesta la collocazione nello stato passivo in prededuzione, nei limiti del 75%, in ossequio a quanto statuito dall'art. 6
C.C.I.I.
Muovendo dal tenore letterale della norma – che richiede la funzionalità rispetto alla presentazione della domanda di concordato e l'ulteriore condizione che la procedura sia stata aperta ma non l'omologazione nel piano – l'Avv. afferma che “il Giudice delegato nel Parte_2
negare l'ammissione ha ignorato la sentenza della Corte d'Appello n. 423/2024 vanificando il senso dello strumento impugnatorio del reclamo”.
In sostanza, secondo la tesi di parte opponente, la funzionalità non è esclusa dalla successiva revoca del concordato e non va confusa col concetto di utilità, in quanto l'utilità concreta per la massa dei creditori non rientrerebbe nell'ambito finalità perseguite dalla norma in questione e non deve perciò essere in alcun modo indagata. In ricorso, viene inoltre richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” di questa ultima procedura e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, tenuto conto che la prededucibilità del credito permane anche qualora l'attività professionale sia stata svolta in procedure diverse che si avvicendino per poi sfociare in un fallimento o, nell'attuale assetto normativo, nell'apertura della liquidazione giudiziale.
La Liquidazione Giudiziale della ha contestato, in via generale, questa Parte_1
prospettazione, con argomenti che in sostanza il Collegio ritiene di condividere.
Occorre premettere che l'art. 6, co. 1, lett. c) accorda la prededuzione ai crediti del CP_10
professionista “sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 47”.
32 Dunque, è stata mantenuta la prededuzione solo per i crediti professionali “funzionali” e nei limiti del 75% del credito e per tutti gli strumenti solo a condizione di una precisa utilità, ossia che gli
ADR o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione risultino omologati (art. 6, c. 1, lett. b) ed appunto il concordato preventivo risulti aperto ai sensi dell'art. 47 C.C.I.I. (art. 6, c. 1, lett. c).
La condizione dell'apertura va collegata proprio al profilo della funzionalità, come di recente chiarito dalla Suprema Corte che pare invitare il giudice di merito ad una precipua attenzione sul punto: “in tema di prededuzione professionale, occorre una valutazione "ex ante" del giudice del merito, come analisi concreta della fattispecie e come approfondimento argomentativo, sul profilo della "funzionalità" della prestazione professionale alla conservazione e all'incremento dei valori aziendali dell'impresa” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/01/2024, n. 4).
Sotto questo profilo, la definizione del concetto di funzionalità è strettamente connessa alla problematicità, già esaminata al paragrafo 3.1., dell'interpretazione restrittiva in ordine al sindacato del giudice in fase di ammissione fatta propria dalla Corte di Appello di Bologna, nella sentenza che ha revocato il decreto di inammissibilità del Tribunale di FE: quanto più si restringe il vaglio in fase di ammissione a profili esclusivamente formali, tanto più si aumenta la probabilità di pervenire alla revoca di un concordato che, sebbene ammesso, era viziato a carenze che non lo rendevano ab origine idoneo ad essere sottoposto alla fase successiva.
La tesi, come si è visto ampiamente condivisa, dell'estensione del vaglio in fase di ammissione alla cd. legittimità sostanziale, oltre a rispondere alla ratio di pervenire ad una esatta qualificazione del concordato proposto, fornendo ai creditori le informazioni necessarie per determinarsi in ordine al voto, consente di spiegare anche il requisito dell'apertura previsto per la prededuzione dei professionisti. Tale requisito è, infatti, espressione dell'utilità, utilità esclusa dall'exitum della revoca del concordato per circostanze già esistenti al momento dell'ammissione.
Nel caso di specie, le prestazioni professionali in relazione alle quali la prededuzione è stata esclusa nel decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo (compensi penali, accesso agli atti, reclami davanti alla Corte d'Appello di Bologna e controricorso in Cassazione) non appaiono connotati dal requisito della funzionalità così ricostruito, in quanto non hanno avuto alcun impatto sulla conservazione e l'incremento dei valori aziendali.
Quanto ai compensi penali, l'attività si colloca nella fase della procedura prenotativa poi rinunciata, per cui non può riconoscersi un nesso di funzionalità riferibile all'attuale liquidazione giudiziale.
33 L'attività finalizzata alla impugnazione del decreto di inammissibilità e di apertura della liquidazione giudiziale 27/2023 non può dirsi abbia avuto un impatto utile (ma neanche percepibile) sui valori aziendali della avendo avuto quale esito la riapertura Parte_1
della procedura concordataria per circa tre mesi, apertura revocata a seguito dell'accertamento della mancanza originaria delle condizioni prescritte per l'ammissione al concordato.
L'attività professionale finalizzata alla riapertura di una procedura concordataria priva ab initio dei requisiti richiesti dalle norme che la disciplinano è, sebbene correttamente svolta, priva di quel nesso di funzionalità con riguardo alla gestione del patrimonio e alla continuazione dell'attività di impresa che legittimerebbe la prededuzione.
Nel ricorso in opposizione è richiamata solo la lett. c) dell'art. 6 C.C.I.I., ma appare comunque opportuno rilevare che non sussiste neppure alcuno degli altri presupposti della prededuzione individuati dall'art. 6.
Consegue che per i crediti in questione deve escludersi la ricorrenza delle condizioni di attribuzione del rango prededucibile e deve sul punto confermarsi la valutazione compiuta nello stato passivo.
5.2. L'ammissione con riserva
L'Avv. contesta poi la qualificazione dei crediti relativi ai reclami davanti alla Corte d'Appello Pt_2
di Bologna e al controricorso in Cassazione come condizionali e la conseguente ammissione in riserva.
Richiamato il disposto dell'art. 204, comma 2, lett. a, C.C.I.I. e la nozione di credito condizionale, si fa rinvio alla pronuncia del 20 luglio 2023, n. 21813, sottolineando che la Suprema Corte, precisando che i crediti condizionali rientrano nel più ampio genus dei condizionati, vi ha per l'appunto incluso non solo quelli “già insorti in forza di un negozio stipulato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, la cui efficacia o risoluzione sia stata subordinata dalle parti, all'atto della stipulazione, al verificarsi di un avvenimento futuro ed incerto, avveratosi successivamente al fallimento, nel quadro di applicazione dell'art. 1453 c.c.”, ma altresì “ogni credito, preesistente, la cui ammissione al concorso fallimentare dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura”.
L'opponente cita poi due pronunce a Sezioni Unite, del 16 maggio 2008, n. 12371 e del 21 luglio
2015, n. 15200.
Nella prima, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “se le questioni relative all'esistenza e liquidità del credito stesso siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
34 amministrativo, non viene meno il potere del giudice fallimentare di ammettere con riserva il credito stesso, considerandolo come condizionale, sciogliendo tale riserva all'esito della definizione del giudizio amministrativo” e nella seconda, su una questione attinente all'ammissione di un credito, il cui accertamento era devoluto alla giurisdizione di un arbitro straniero, la Suprema
Corte ha sostenuto che “vada garantita al titolare del credito contestato la possibilità di partecipare al riparto mediante accantonamento in attesa della decisione del giudice competente
[…]; dall'altro, trova comunque applicazione il principio generale per cui, in caso di controversia sul credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (perché quest'ultimo è carente di giurisdizione, o perché sussiste una competenza inderogabile di altro giudice), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, con facoltà di ammetterlo con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente, in relazione all'esito di tale giudizio”.
Secondo la difesa dell'Avv. il compenso maturato per i tre giudizi d'Appello (conclusi anche Pt_2
con successo) e per il pendente giudizio in Cassazione (fase studio e introduttiva già concluse) non può essere ammesso in riserva in attesa dell'esito del giudizio in Cassazione, non avente quest'ultimo ad oggetto l'accertamento, nell'an e nel quantum, del credito professionale.
Secondo la difesa della Curatela, il punto di partenza del ragionamento giuridico che giustifica la riserva è costituito dal principio per cui, in caso di rigetto del reclamo proposto dal debitore avverso la sentenza di liquidazione giudiziale, le spese del debitore reclamante rimangono a suo carico in quanto: a) non sono opponibili alla massa fallimentare perché sorte dopo l'apertura della procedura e b) non sono prededucibili, trattandosi di spese non sostenute nell'interesse della procedura bensì contro quest'ultima e nell'esclusivo interesse del debitore, con la conseguenza che il legale che ha difeso il debitore non può essere ammesso al passivo. Sul punto, cita Cass.
573/1975, che afferma il principio per cui “il debito contratto dal fallito, per spese ed onorari, verso il proprio difensore nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto successivo a questa pronunzia, non e opponibile alla massa fallimentare a norma dell'art 44 del RD
16 marzo 1942 n 267 e, conseguentemente, non può essere soddisfatto sui beni acquisiti al fallimento con prededuzione dall'attivo, ovvero con prelazione ai sensi dell'art 111 n 1 e 2 di detto decreto. Alle spese relative al suindicato giudizio di opposizione il fallito deve, quindi, far fronte o avvalendosi dell'istituto del gratuito patrocinio, ovvero provvedendovi direttamente con sacrifici sui beni e proventi sottratti per legge al fallimento, ovvero, differendone il pagamento all'atto della restitutio in bonis, dopo la chiusura del fallimento stesso”.
35 Secondo la difesa della liquidazione giudiziale, la riserva sarebbe giustificata dall'incertezza determinata dalla circostanza che, qualora il ricorso per cassazione proposto dai Curatori fosse accolto, si realizzerebbe il medesimo risultato cui avrebbe dato luogo il rigetto del reclamo alla
Corte d'appello, per cui il compenso rimarrebbe a carico del debitore.
La costruzione fatta propria dal giudice delegato sarebbe quindi coerente con i principi citati dallo stesso opponente e in particolare nella sentenza citata dall'Avv. n. 21813/2023, in quanto il Pt_2
credito per compensi dovuti – in caso di accoglimento del ricorso – dal debitore è esattamente un
“credito, preesistente, la cui ammissione al concorso fallimentare dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura”.
Il principio da cui ha preso le mosse il provvedimento del giudice delegato appare corretto. Esso è ripreso anche da giurisprudenza successiva alla pronuncia del 1975 citata dalla curatela:
“l'impugnazione contro la sentenza dichiarativa di fallimento conseguente alla mancata omologazione del concordato preventivo, proposta dal legale rappresentante della società dichiarata fallita, con il ministero di un difensore nominato all'atto dell'impugnazione, si colloca al di fuori dell'ambito della procedura fallimentare, in quanto non autorizzata dal giudice delegato, con la conseguenza che il debito contratto dalla società fallita, per spese ed onorari, verso il predetto difensore non è riferibile, ne' opponibile alla "massa" ed il relativo credito del difensore non può essere soddisfatto in prededuzione, ne' pagato in via privilegiata” (Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza n. 5821 del 16/06/1994, richiamata anche da Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 25589 del
18/12/2015).
Dunque, può fissarsi un primo dato: se la Corte d'Appello di Bologna avesse respinto i reclami, i difensori della non avrebbero avuto titolo per insinuare i loro compensi nella Parte_1
liquidazione giudiziale avente R.G.L.G. 27/2023, ossia quella dichiarata con sentenza n. 38/2023, pubblicata in data 26/07/2023 (la prima), che sarebbe rimasta aperta, essendo inammissibile il concordato preventivo.
Specularmente, l'accoglimento dei reclami con conseguente ammissione del concordato preventivo e sua fisiologica prosecuzione, in astratto, determina l'opponibilità del credito alla procedura, trattandosi di attività svolta in favore del ceto creditorio.
Rispetto a queste ipotesi ordinarie vi sono, nel caso di specie, però due variabili: la prima è che, a fronte dell'accoglimento del reclamo da parte della Corte d'Appello di Bologna, la procedura concordataria ammessa ad esito di quella pronuncia è stata poi revocata ed è stata quindi aperta,
36 con sentenza n. 26/2024, pubblicata il 5/06/2024 una nuova liquidazione giudiziale, quella avente il n. R.G.L.G. 11/2024 e del cui stato passivo qui si discute.
La seconda è che la statuizione di accoglimento non è definitiva, essendo stato impugnato il provvedimento della Corte d'Appello.
In ragione del combinarsi di queste due variabili, si determina la situazione di incertezza che giustifica la qualificazione del credito come condizionato.
Nello scenario in cui la pronuncia della Cassazione produca una stabilizzazione della pronuncia di secondo grado, non v'è dubbio che i compensi maturati dai difensori sarebbero opponibili alla liquidazione giudiziale n. R.G.L.G. 11/2024 e i relativi crediti andrebbero ammessi nello stato passivo in ragione del principio di consecuzione delle procedure: sarebbero crediti della procedura concordataria revocata e sfociata nell'apertura della liquidazione giudiziale. Diverso tema è quello della prededuzione, di cui si tratterà nel prosieguo.
In ipotesi di accoglimento dei ricorsi, invece, l'attività difensiva volta a reclamare la (a quel punto definitiva) statuizione d'inammissibilità del concordato dovrebbe considerarsi svolta nell'interesse esclusivo del debitore: se, in virtù della giurisprudenza citata, quel credito non avrebbe potuto essere fatto valere nella liquidazione giudiziale aperta in conseguenza di quella statuizione d'inammissibilità (ossia la R.G.L.G. 27/2023) non potrebbe neppure essere riconosciuto nello stato passivo della successivo R.G.L.G. 11/2024.
Dunque, se è giustificata l'ammissione con riserva dei crediti, pur preesistenti, la cui esigibilità dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura (così Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza del 20/07/2023, n. 21813), l'esito del ricorso per Cassazione costituisce effettivamente un evento futuro e incerto, che si realizza in corso di procedura e che incide sulla possibilità di ammettere il credito dovuto a titolo di compenso, in quanto – pur non incidendo non sulla sua esistenza e quantificazione essendo l'attività professionale già stata espletata – incide sulla individuazione del legittimato passivo.
5.3. La quantificazione dei compensi.
Con riguardo al procedimento di reclamo sull'accesso agli atti, ai giudizi davanti alla Corte
d'Appello di Bologna e alla Cassazione, l'opponente contesta la quantificazione dei compensi.
Un primo profilo riguarda lo scaglione di riferimento.
Se per l'accesso agli atti non è contestato il riferimento allo scaglione di valore indeterminabile, per gli altri procedimenti, in via principale, l'Avv. ritiene che debba aversi riguardo al valore Pt_2
dell'attivo.
37 Tale assunto appare erroneo, avendo i procedimenti in questione ad oggetto una domanda – la revoca del decreto di ammissibilità del concordato preventivo e l'apertura della liquidazione giudiziale – il peso economico della controversia appare ricondotto non al valore dell'attivo o del passivo, ma al profilo giuridico dell'ammissibilità, non ricollegato al dato economico ma alla possibilità della pronuncia emessa dal Tribunale di FE in quella fase processuale.
Vale la pena anche rilevare che negli atti di reclamo, ai fini del contributo unificato, il valore della causa è indicato dagli stessi difensori della come indeterminabile. Parte_1
In via subordinata, il ricorrente ha richiesto che i crediti per le attività professionali in questione siano ammessi al passivo nella misura quantificata “secondo lo scaglione 'indeterminabile di particolare importanza', aumentati del 50% avuto riguardo alla particolare complessità della materia trattata, al pregio della prestazione, ai risultati ottenuti e all'urgenza”.
Con riguardo all'ulteriore aumento, si deve rilevare che le ragioni indicate costituiscono quelle che hanno correttamente condotto il giudice delegato, su proposta dei curatori, a parametrare il credito allo scaglione relativo alle pratiche di valore indeterminabile di particolare importanza.
Merita qualche considerazione la valutazione di attestarsi sul valore minimo dello scaglione individuato.
Non è contestato, in quanto espressamente previsto dal D.M. 55/2014 e confermato dalla
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, Ordinanza del 03/03/2022 n. 7030), che “se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata” (art. 23).
La ha scelto di avvalersi nella fase dei reclami e dell'accesso agli atti di cinque Parte_1
difensori, di tre difensori nel ricorso per cassazione e di quattro difensori nella fase della composizione negoziata.
Se, per le ragioni suddette, il compenso deve certamente essere riconosciuto individualmente a ciascuno di essi nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, non può non considerarsi che – nello svolgimento di quell'attività – ciascuno di essi è stato coadiuvato da quattro colleghi, condividendo e ripartendo (seppure in maniera non esplicitata) il complesso delle attività che compongono la prestazione professionali: i difensori hanno potuto collaborare nello studio delle pratiche, condividere ed attivare un confronto nell'attività di stesura e revisione degli atti giudiziari, garantire la presenza alle varie udienze di trattazione senza ricorrere a sostituti ma senza integralmente sacrificare altri impegni professionali, analizzare le decisioni e le possibili strategie apportando le capacità e le competenze diversificate proprie di un collegio difensivo.
38 Tali elementi inducono a ritenere corretto l'utilizzo del parametro minimo previsto dal D.M.
55/2014, che deve ritenersi idoneo a rispecchiare la circostanza che ciascun difensore, proprio in ragione della presenza degli altri, è stato chiamato ad un apporto senz'altro inferiore a quello ordinario, individuabile nel valore medio. Di qui la coerenza del riconoscimento al difensore della procedura, per la medesima attività professionale, del compenso liquidato secondo i valori medi.
5.4. La collocazione in chirografo delle spese generali.
L'ultima questione da esaminare attiene al mancato riconoscimento, nello stato passivo oggetto della presente impugnazione, del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. sulle spese generali spettanti sui compensi riconosciuti all'opponente per l'attività prestata.
È opportuno rilevare, al fine di delibare la questione, che la L. 29 luglio 1975, n. 426 ha introdotto i privilegi generali indicati nell'art. 2751 bis c.c., riferiti tutti a crediti connessi in qualche modo con l'attività lavorativa dei soggetti creditori.
La norma, coerentemente con le sue radici, riveste un ruolo centrale nel sistema dei privilegi, reso evidente nell'ordine tracciato all'art. 2777 c.c..
Tali brevi considerazioni generali conducono ad esaminare la questione, tenendo conto della necessità di interpretare questo privilegio - che, ad eccezione delle spese di giustizia, determina una preferenza su ogni altra categoria di privilegi generali sia sui privilegi speciali – escludendo il ricorso ad ampliamenti in via analogica.
Il rimborso per spese generali spettante all'avvocato è previsto all'art. 2 del D.M. 55/2014, ove si legge che “oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
Il riferimento alle spese documentate e a quelle di trasferta implica che quello di cui trattasi è un rimborso che, pur essendo quantificato in via forfettaria, è riferito a delle spese che si presume il professionista sostenga e non ad una parte del compenso per l'opera svolta, il che esclude tale voce dall'ambito di applicazione del privilegio. Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità sia in via generale, laddove ha chiarito che la disposizione è limitata alla sola retribuzione dovuta al professionista medesimo per gli ultimi due anni di prestazione, insuscettibile di applicazione analogica ad altre forme di remunerazione della prestazione intellettuale prestata (Cass. Civ., Sez. I, 24/11/2021, n. 36544), sia in termini più specifici. La
39 Suprema Corte ha, proprio relativamente ai compensi dell'avvocato, precisato che “ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile
è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed "onorari", ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di
"retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio.” (Cass. Civ., Sez. I, 24/03/2011, n. 6849).
Anche per come sono inquadrate nell'ambito del D.M. 55/2014, le spese generali non appaiono in alcun modo assimilabili a categorie retributive di cui alla disposizione citata, ma piuttosto ad esborsi, quantificati secondo un parametro forfettario.
Le conclusioni che precedono inducono a confermare, anche sotto questo profilo, il decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo.
6. Conclusioni e spese di lite.
Per le ragioni esposte, l'opposizione allo stato passivo proposta dall'Avv. deve essere Pt_2
integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento calcolato sul valore del credito di cui è stata domandata l'ammissione (euro 4.607,00 per fase di studio, euro 3.039,00 per fase introduttiva, euro 4.007,00 per fase decisoria).
Secondo quanto di recente statuito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 48 del
02/01/2025), il giudice dell'opposizione allo stato passivo “deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando sull'opposizione ex art. 206 C.C.I.I., proposto dall'Avv. nei confronti della Parte_2 Controparte_11
così dispone:
[...]
1) Rigetta l'opposizione allo stato passivo;
40 2) dichiara tenuto e condanna l'Avv. alla rifusione, in favore della Liquidazione Parte_2
Giudiziale della delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Parte_1
11.653,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo alla parte opponente di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto.
Si comunichi.
FE, 13 febbraio 2025
Il Presidente dr. Mauro Martinelli
41
Sezione Civile
N. R.G. 2427/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Mauro Martinelli Presidente dr.ssa Costanza Perri Componente dr.ssa Marianna Cocca Relatore ed estensore all'esito dell'udienza del 13/02/2025 sull'opposizione allo stato passivo del GIUDIZIALE, Parte_1 promossa ex art. 206 C.C.I.I. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. IVAN DEMURO e Parte_2 C.F._1 dall'Avv. SERENA RUSSO, entrambi del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso l'Avv. FEDERICA BARBONI del Foro di FE contro
(C.F. ), in persona dei Curatori Controparte_1 P.IVA_1 dr.ssa e dr. rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA AUDINO Controparte_2 Controparte_3
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ha emesso il seguente
DECRETO
1. Sintesi storica delle vicende .......................................................................................................... 2
2. La domanda di ammissione al passivo del creditore Avv. ...................................... 4 Parte_2
3. Credito escluso: compensi per l'accesso alla procedura di concordato. ....................................... 5 3.1. Inquadramento generale dell'eccezione di inadempimento..................................................... 5 3.2. La gestione della continuità indiretta. .................................................................................... 11 3.3. Le ulteriori carenze strutturali del piano ................................................................................. 16
3.4. La rappresentazione della situazione patrimoniale ................................................................ 21
4. I crediti ammessi in misura inferiore alla richiesta ..................................................................... 26 4.1. Giudizio penale ........................................................................................................................ 26 4.2. Giudizi conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo ........... 27 4.2.1. Procedimento di reclamo ................................................................................................. 28 4.2.2. Giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione ........................................................ 29 4.2.3. Reclamo avverso il diniego dell'accesso agli atti ............................................................. 29 4.3. Decreto ingiuntivo e precetto.................................................................................................. 30
4.4. Composizione negoziata ......................................................................................................... 30
5. Le questioni controverse in relazione ai crediti ammessi ........................................................... 32 5.1. L'omesso riconoscimento della prededuzione ........................................................................ 32 5.2. L'ammissione con riserva ........................................................................................................ 34 5.3. La quantificazione dei compensi. ............................................................................................ 37
1
5.4. La collocazione in chirografo delle spese generali. ................................................................. 39
6. Conclusioni e spese di lite. .......................................................................................................... 40
1. Sintesi storica delle vicende
La premessa del presente provvedimento avrà ad oggetto – al fine di inquadrare le ragioni della presente opposizione ex art. 206 C.C.I.I. – lo sviluppo diacronico della vicenda connessa alla crisi della culminata nell'apertura della liquidazione giudiziale del cui stato passivo Parte_1
si discute.
La società debitrice, operante nell'ambito della lavorazione e commercio degli acciai speciali, ha avviato un'attività volta all'elaborazione di una proposta concordataria all'inizio del 2023.
Lo stabilimento in FE, via Trasvolatori Atlantici era in godimento alla in Parte_1
base ad un contratto di locazione e promessa in vendita (rent to buy), stipulato in data 20/12/2017 con la proprietaria S.I.A. – Società Immobiliare Alberazza s.r.l., destinato a venire a scadenza con l'integrale pagamento delle rate nel mese di giugno 2026 (cfr. pag. 9 della proposta al doc. 2/13 fasc. Avv. . Pt_2
Prima di presentare la domanda di concordato, la (allora non ancora assistita Parte_1
dall'Avv. ha stipulato, in data 5/01/2023, con la società un contratto di affitto di Pt_2 CP_4
ramo d'azienda, con proposta irrevocabile di acquisto condizionata all'omologa per 2.800.000,00 euro, e cessione scorte di magazzino, nel quadro di un separato contratto estimatorio (docc. 6 e 9 fasc. Avv. . Pressoché contestualmente, in data 9/01/2023, la S.I.A. – Società Immobiliare Pt_2
Alberazza s.r.l. ha concesso in locazione alla medesima l'immobile di via Trasvolatori CP_4
Atlantici per la durata di sei anni, ossia fino al giorno 8/01/2029 (doc. 7 fasc. Avv. . Pt_2
In data 12/01/2023, la con il patrocinio dell'Avv. Nicola Soldati, ha proposto Parte_1
ricorso ex art. 44 C.C.I.I., a seguito del quale, aperto il R.G.P.U. 2/2023, il Tribunale di FE ha assegnato un termine di sessanta giorni, per il deposito della proposta, termine poi prorogato di ulteriori sessanta giorni.
In questa fase, è intervenuto il conferimento dell'incarico all'Avv. : la data certa del Parte_2
conferimento incarico, indicata nel 27/02/2023 è contestata dalla Curatela, ma ad ogni modo il difensore si è costituito nel procedimento R.G.P.U. 2/2023 in data 2/03/2023 (doc.2/8 fasc. Avv.
. Con istanza depositata dall'Avv. in data 12/05/2023, la ha Pt_2 Pt_2 Parte_1
rinunciato alla domanda di concordato preventivo, motivata dalla valutazione, ribadita soprattutto dall'attestatore nominato dott. , di prevedere la modifica delle condizioni del contratto Persona_1
stipulato con la oppure il rilascio, da parte di quest'ultima, di idonea fideiussione bancaria CP_4
2 o assicurativa a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto estimatorio.
Nella rinuncia, si dava atto che la trattativa era in corso ma non ancora perfezionata e che la debitrice aveva in animo di proporre una nuova domanda;
con provvedimento del 25/05/2023, il
Tribunale di FE ha dichiarato l'estinzione di quel giudizio.
In data 12/06/2023, la ha presentato un nuovo ricorso per l'ammissione alla Parte_1
procedura di concordato preventivo in continuità indiretta ex artt. 40 e 84 C.C.I.I., iscritto al n.
R.G.P.U. 47/2023.
Nell'intervallo di tempo intercorso tra le due procedure, sono state proseguite le trattative con la società ed è stata affrontato il tema della significativa esposizione debitoria della CP_4 [...]
nei confronti dell'Erario. Parte_1
Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale sui contenuti della domanda, all'esito dell'udienza del giorno 18/7/2023, il Tribunale di FE ha dichiarato l'inammissibilità della proposta concordataria ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) C.C.I.I.
Inoltre, con sentenza n. 38/2023, pubblicata in data 26/07/2023, il Tribunale di FE, essendo intervenuto il ricorso del Pubblico Ministero, ha aperto la liquidazione giudiziale della
[...]
Controparte_5
I due provvedimenti sono stati reclamati dalla - assistita dall'Avv.
[...] Parte_1 Parte_2
unitamente agli Avvocati Federico Carpi, e CP_6 Controparte_7 Controparte_8
–davanti alla Corte d'Appello di Bologna.
[...]
Nelle more della decisione, della Corte, la sempre col patrocinio dei suddetti Parte_1
difensori, ha impugnato ex art. 124 C.C.I.I. il provvedimento con cui il giudice delegato aveva inibito l'accesso della società debitrice al fascicolo della liquidazione giudiziale, avente R.G.L.G.
27/2023, reclamo accolto con provvedimento del 14/02/2024 (cfr. doc. 1/23 fasc. Avv. . Pt_2
Con sentenza n. 423/2024 pubblicata il 27/02/2024 (doc. 1/31 fasc. , la Corte d'Appello, in Pt_2
accoglimento dei reclami, ha revocato il decreto in data 26/7/2023 del Tribunale di FE di inammissibilità della proposta di concordato depositata da in data 28/6/2023 e Parte_1
la sentenza in data 26/7/2023 del Tribunale di FE di apertura della liquidazione giudiziale a carico di rimettendo le parti davanti al suddetto tribunale per gli adempimenti di sua Parte_1
competenza.
Avverso tale provvedimento pende ricorso per Cassazione.
Conseguentemente alla pronuncia della Corte d'Appello, con provvedimento del 29/2/2024, il
Tribunale di FE ha aperto nuovamente il concordato preventivo della Parte_1
3 nell'ambito sempre del procedimento R.G.P.U. 47/2023 (doc. 1/17 fasc. Avv. , in cui si sono Pt_2
costituiti quali difensori della debitrice, unitamente all'Avv. gli Avvocati Pt_2 Controparte_7
e
[...] Controparte_8 CP_6
In questa fase si colloca anche la costituzione della in concordato preventivo Parte_1
nel procedimento introdotto con ricorso della in data 21/03/2024 per la conferma delle CP_4
misure protettive ex art. 18 C.C.I.I. nei confronti della e degli altri creditori e Parte_1
l'attività nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivato dall'affittuaria del ramo aziendale della Le misure protettive sono state prorogate per 70 Pt_1 Parte_1
giorni con provvedimento del 30/4/2024 (doc. 1/45 fasc. Avv. . Pt_2
Intervenute in data 12/04/2024 le rinunce all'incarico dei consulenti della Avv. Parte_1
Cazzorla e dott. come previsto dal decreto di riapertura del concordato preventivo, i Per_2
commissari giudiziali nominati, dottori e hanno depositato in Controparte_2 Controparte_3
data 16/04/2024, la relazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, C.C.I.I., chiedendo la revoca del concordato (doc. 32 fasc. Avv. ; in data 26/04/2024, il Pubblico Ministero ha presentato Pt_2
ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
È stata quindi fissata l'udienza del 14/05/2024 per la discussione sia in ordine all'istanza di revoca del concordato preventivo sia in ordine all'apertura della liquidazione giudiziale, con concessione di termini per il deposito di memorie.
Con provvedimento in data 28/05/2024, il Tribunale di FE ha revocato il provvedimento di apertura del concordato preventivo della emesso in data 29/02/2024 (doc. 37 Parte_1
bis fasc. Avv. e con sentenza n. 26 del 5/6/2024 ha aperto la liquidazione giudiziale, che ha Pt_2
assunto il n. R.G.L.G. 11/2024 e del cui stato passivo si discute nel presente giudizio.
2. La domanda di ammissione al passivo del creditore Avv. Parte_2
L'Avv. ha proposto domanda di ammissione al passivo della Liquidazione Giudiziale Parte_2
della per un credito totale di euro 757.684,54, derivante dallo svolgimento di Parte_1
una serie di attività in favore della a partire dal 27/02/2023 e fino all'apertura Parte_1
della liquidazione giudiziale
La domanda ex art. 201 C.C.I.I. proposta dall'Avv. ha ad oggetto crediti professionali e, in Pt_2
particolare, la somma di:
- euro 568.263,41 in via prededucibile (pari al 75% del totale) ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 C.C.I.I. quale “credito sorto in funzione e/o successivamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato” ed altresì, ferma la natura prededucibile del credito, in via
4 privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., tutto oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo pagamento, di cui Euro 389.456,25 a titolo di onorari, Euro
58.418,44 per spese generali, Euro 17.914,99 per contributo alla cassa professionale al 4%,
Euro 102.473,73 per iva nella misura di legge;
- euro 189.421,13 in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. per le prestazioni professionali svolte nell'ultimo biennio, oltre interessi legali maturati e maturandi parimenti in via privilegiata dell'art. 2751 bis n. 2 c. c., sino al deposito del progetto di riparto in cui il credito sarà, anche solo in parte, soddisfatto, di cui Euro 129.818,75 a titolo di onorari, Euro 19.472,81 per spese generali al 15%, Euro 5.971,66 per contributo alla cassa professionale al 4%, Euro 34.157,91 per iva nella misura di legge.
Il credito dell'Avv. è risultato ammesso al passivo della Liquidazione Giudiziale della Parte_2
per euro 20.151,08 in prededuzione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; per Parte_1
euro 3.022,66 in prededuzione chirografaria;
per euro 11.107,08 in privilegio ex art. 2751 bis n.2
c.c.; per euro 1.666,06 in chirografo;
per euro 38.724,49 In privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c. con riserva ex art.204 c.2 lett. a) C.C.I.I. e per euro 5.808,67 in chirografo con riserva ex art.204 c.2 lett.a) C.C.I.I.; sono stati ammessi interessi legali ai sensi dell'art. 153 C.C.I.I. sul credito privilegiato.
Il credito dell'Avv. è stato escluso per l'importo complessivo di euro 677.205,23, in Parte_2
parte quale effetto della rideterminazione del compenso in relazione ad attività il cui espletamento da parte del difensore è stato riconosciuto e in parte quale conseguenza dell'esclusione in ragione dell'eccezione d'inadempimento formulata dalla curatela.
Appare opportuno muovere proprio dal credito escluso e dall'eccezione di inadempimento.
3. Credito escluso: compensi per l'accesso alla procedura di concordato.
3.1. Inquadramento generale dell'eccezione di inadempimento
In relazione all'attività di assistenza e rappresentanza finalizzata all'accesso della Società alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta (cfr. docc.
5-22 sub doc. 1 opposizione),
l'Avv. ha richiesto un compenso di euro 300.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, Pt_2
come da contratto di conferimento incarico del 27 febbraio 2023.
La Curatela ha proposto l'esclusione di tale credito e il giudice delegato, nel decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo, ha deciso in conformità, richiamando i due motivi indicati nella proposta.
Il primo profilo di esclusione cui il decreto fa riferimento attiene – si potrebbe sintetizzare – al momento genetico del contratto. La Curatela ha eccepito, da un lato, l'assenza, nella scrittura
5 privata ove sarebbe stato convenuto il compenso, di data certa anteriore alla domanda di concordato completa depositata il 29/06/2023, con conseguente inopponibilità alla massa dei creditori e, dall'altro, l'assenza, nella domanda di ammissione degli specifici compensi che sarebbero maturati per le attività indicate nel ricorso.
Il secondo profilo attiene invece alla fase esecutiva: sulla base della considerazione per cui l'attività svolta dal ricorrente unitamente ad altri professionisti ha portato alla redazione di una proposta e di un piano sprovvisti dei presupposti per essere sottoposti al voto dei creditori, la
Curatela ha formulato l'eccezione di inadempimento. In buona sostanza, non essendo la revoca del concordato giustificata da motivi sopravvenuti, ma da circostanze esistenti sin dall'inizio, ai professionisti, tra cui l'Avv. che hanno assistito la nella redazione della Pt_2 Parte_1
domanda di accesso alla procedura e nelle fasi successive all'apertura, si imputa di avere omesso, nello svolgimento della prestazione, un esame delle questioni ponderato e caratterizzato dalla necessaria diligenza professionale.
Vale la pena soffermarsi su questo secondo profilo, in quanto l'unico che appare idoneo ad incidere sull'an della pretesa creditoria: essendo incontestato lo svolgimento dell'attività da parte dell'Avv. il primo profilo – ossia quello dell'opponibilità del contratto – inciderebbe sulla Pt_2
misura del compenso, ma non sul fatto che lo stesso sia dovuto, qualora la prestazione risultasse correttamente adempiuta.
In particolare, nella prospettazione della Curatela, la prova di tale inadempimento sarebbe innanzitutto evincibile dal provvedimento del Tribunale di FE del 28/05/2024, mediante il quale è stata revocata l'ammissione di al concordato preventivo: la revoca è Parte_1
stata infatti disposta poiché, successivamente all'apertura della procedura, è emersa la mancanza originaria delle condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli artt. 84 - 88 C.C.I.I.
Dunque, proprio da quel provvedimento, non impugnato, si trarrebbe la prova che, nonostante l'apertura del concordato e la dichiarazione di ammissibilità a seguito del provvedimento della
Corte d'Appello di Bologna in data 27/2/2024, la proposta ed il piano concordatari erano gravemente carenti ab origine.
Onde vagliare compiutamente le ragioni poste alla base dell'eccezione d'inadempimento sollevate dalla curatela, occorrono alcune premesse.
In via generale, sul professionista che intenda far valere crediti per l'attività di assistenza prestata per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe, a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione, l'onere di
6 dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale.
La disciplina è stata puntualmente ricostruita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.
42093 del 31/12/2021: sulla premessa che il curatore è (il solo) legittimato a eccepire, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., che il prestatore d'opera intellettuale ha causalmente contribuito all'allestimento di un concordato in realtà privo della sua causa concreta, cioè inidoneo al superamento della crisi d'impresa attraverso la regolazione cui è vocata la procedura - in tal modo giustificando la non ammissione al passivo, totale o parziale, del suo credito per compensi essendosi interrotto il nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura stessa – le
Sezioni Unite hanno chiarito la disciplina dell'onere della prova.
Il supremo consesso ha spiegato, nella motivazione di tale pronuncia, che “il curatore, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, avrà l'onere di allegare e provare
l'esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità per la massa o la solo parziale utilità (con riduzione del quantum ammissibile: Cass.
14050/2021) o l'incompleto adempimento (sulla base del criterio di corrispettività ed essendo parzialmente nulle le clausole di insindacabilità del compenso a forfait: Cass. 7974/2018); per contro, a carico del professionista al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura - ricade l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell'evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento” .
Dunque, il curatore ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione;
di contro, sul professionista ricade l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento oppure l'imputazione a fattori estranei alla sua sfera di condotta della cessazione anticipata della procedura.
Il riparto dell'onere probatorio fatto proprio dalle Sezioni Unite prende, dunque, le mosse dai principi generali dell'art. 1218 e 1176 c.c., che delineano un modello astratto di condotta caratterizzato da un adeguato sforzo tecnico e dall'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari in relazione alla natura dell'attività esercitata, adeguandosi quindi allo “standard” professionale della categoria, incombendo comunque sul
7 medesimo professionista l'onere di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione.
È vero, come sottolinea l'opponente, che le obbligazioni inerenti l'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato (e ciò in ragione del fatto che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo), ma è altrettanto vero che l'attività resa dal professionista deve comunque essere idonea a raggiungere quel risultato.
Nella motivazione della medesima sentenza – pur resa in proposito di attestazione – viene affermato il principio per cui “il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della relazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, non possa invocare, a fondamento del credito, la mera ammissione del debitore che lo ha designato (poi dichiarato fallito) alla procedura concordataria [… ] non costituendo - a questi fini - il decreto emesso dal tribunale L. Fall., ex art. 163, comma 1, approvazione della relazione, nè un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto
l'ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento del professionista".
L'ammissione della procedura – avvenuta qui all'esito della pronuncia della Corte d'Appello di
Bologna – secondo la ricostruzione che si evince dalla pronuncia a Sezioni Unite, non è in sé decisiva: il punto non è tanto quello della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, invocata da parte ricorrente, ma l'oggetto dell'onere della prova gravante sul professionista, non diverso da quello ordinario. Ciò che l'art. 2236 c.c. sanziona secondo un parametro meno rigoroso è l'errore tecnico, almeno nelle ipotesi in cui la perizia richiesta dalla prestazione sia superiore al livello medio corrente nell'attività professionale esercitata dal debitore: si evidenzia come “la perizia esigibile dal professionista della crisi sia quella della completezza informativa e proporzionalità dell'apporto rispetto alle finalità specifiche della procedura concorsuale cui il debitore intende accedere o che si propone di completare, in tale limite consistendone la qualità media” (su questo punto la pronuncia delle Sezioni Unite riprende un orientamento già espresso in precedenza: cfr. Cass. 10752/2018).
Occorre quindi verificare se, per effetto delle carenze del piano indicate nella pronuncia di revoca,
l'esecuzione della prestazione professionale dell'Avv. pur accertata in fatto, risulti in una Pt_2
qualche efficace relazione strumentale con l'utilità propria del concordato preventivo, quale strumento di risoluzione della crisi.
8 Ciò che deve valutarsi, in relazione all'adempimento, è se la prestazione, espletata anteriormente e posteriormente alla domanda concordataria, sia stata coerente finalità proprie della procedura, contribuendo alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa: come argomentato dalla citata giurisprudenza di legittimità, l'ammissione del concordato non prova ipso iure l'adempimento, che va parametrato alla prova, da parte del professionista, di aver contribuito alla redazione di una proposta avente caratteristiche tali da assolvere al suo scopo istituzionale, ossia permettere ai creditori di esprimersi sulla stessa.
Si ritiene che l'Avv. non abbia adempiuto a tale onere probatorio, dovendosi Parte_2
considerare che la proposta, così come depositata in data 28/06/2023, fosse inidonea allo scopo per il quale era stata predisposta, scopo che non può individuarsi solo nell'idoneità a determinare l'ammissione della alla procedura di concordato preventivo (come avvenuto a Parte_1
seguito del reclamo davanti alla Corte d'Appello di Bologna), ma necessariamente anche nella sua effettiva possibilità, per averne le caratteristiche normativamente previste, ad essere sottoposta al voto dei creditori.
Ciò che si vuol dire è che un'attività del professionista caratterizzata da carenze incidenti sulla struttura del piano ha come conseguenza - in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte – il riconoscimento dell'inadempimento agli obblighi di diligenza posti dal codice civile, la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale e la conseguente esclusione del suo credito dallo stato passivo.
Va premesso che – ricostruita nei termini di cui sopra la prestazione dovuta da chi assista una società nella predisposizione di uno strumento complesso di regolazione della crisi quale è il concordato preventivo – deve ritenersi imposto al professionista un puntuale obbligo di informare il cliente, in modo completo e veritiero, in ordine ai rischi e alle eventuali chance di successo/insuccesso della procedura.
Tale obbligo implica la valutazione di tutti gli elementi utili al compimento di una scelta consapevole dello strumento da azionare, compresa quindi la rappresentazione di circostanze oggettive, che risultino ostative rispetto all'obiettivo proprio dello strumento di risoluzione eventualmente individuato. Se, infatti, l'assenza dei presupposti per predisporre una proposta concordataria dotata di fattibilità e conforme alle norme è un dato fattuale, la cui modifica non rientra necessariamente nella disponibilità del professionista, come correttamente rileva l'Avv.
la presa d'atto di tale condizione di fatto dovrebbe indurre a desistere dal perseguire la Pt_2
9 strada del concordato preventivo, consigliando eventualmente al debitore di optare per le richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.
Sotto questo profilo, posto che il provvedimento di revoca del concordato non è stato impugnato,
è chiaro che questa interpretazione apre uno spazio maggiore al sindacato del Tribunale anche nella fase di ammissione della proposta, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza della
Corte d'Appello di Bologna che ha revocato il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo.
In buona sostanza, si ritiene che il professionista non sia semplicemente tenuto a presentare una proposta che corrisponda “allo schema minimo previsto dalla legge, con la presenza dei suoi elementi caratterizzanti” essendo il vaglio sul suo contenuto rinviato alla fase dell'omologazione, ma che la diligenza dovuta attenga alla garanzia di superamento anche di un vaglio in ordine alla
'ritualità della proposta', da riferirsi non alla mera regolarità procedimentale, ma anche alla cd. legittimità sostanziale, che comprende anche il controllo sulla sussistenza dei requisiti fondamentali di accesso al concordato (in tal senso, la prevalente giurisprudenza di merito:
Tribunale di Roma, 24/10/2023 in DeJure; Tribunale di Milano, 11/5/2023 in ilcaso.it; Tribunale di
Bologna, 5/12/2023, in Banca dati di merito, che espressamente ha esteso il controllo “al rispetto dell'ordine delle prelazioni, delle norme relative alla formazione delle classi, l'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”).
Di qui la necessità di esaminare l'eccezione di inadempimento avendo presente il dato per cui – sebbene il concordato sia stato ammesso accedendo ad una tesi interpretativa restrittiva in punto di sindacato spettante al Tribunale in fase di ammissione – non ci si può esimere dal considerare l'utilità della prestazione professionale con la lente della legittimità sostanziale della proposta.
Tanto più che, nella vicenda in esame, a prescindere dall'opzione interpretativa prescelta, le criticità che hanno condotto poi alla revoca del concordato erano proprio carenze originarie della proposta, che spettava ai professionisti nominati dal debitore attenzionare.
Sempre nell'ottica di indicare in premessa i presupposti con cui il Collegio intende vagliare l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, occorre precisare che la prestazione professionale dell'Avv. si inserisca nell'ambito di un'attività, gestita dagli amministratori della Pt_2
10 attraverso un pool di professionisti, peraltro “a geometrie variabili”, ossia Parte_1
integrato – a seconda delle fasi – da professionalità in parte omogenee e in parte diversificate.
Sullo sfondo vi è la constatazione – che si evince dalla semplice scansione temporale esposta nel primo paragrafo – che l'avvocato (quale advisor legale e difensore costituito nelle varie fasi Pt_2
processuale - è professionista che inserisce la sua prestazione in pendenza ancora della domanda prenotativa, presentata con l'assistenza di altro professionista e poi revocata, e che ha poi seguito
(e richiesto il compenso) in relazione a tutta la fase della domanda di concordato cd. pieno, presentata il 28/6/2023 quale difensore unico della società debitrice. Al di là, quindi, del ruolo in sé preminente svolto dall'Avv. va rilevato che, nel momento in cui un professionista accetta Pt_2
di inserirsi nell'ambito di un'attività professionale (in sé rivolta ad uno scopo preciso, quale è quello sopra ricostruito) svolta da un gruppo di professionisti, si assume un obbligo di diligenza che concerne non solo le specifiche attività a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Nella specie, il professionista legale nell'ambito di un concordato preventivo ha senz'altro l'obbligo di garantire non solo che il piano e la proposta siano provvisti di tutti gli elementi imposti dal codice della crisi, ma anche di segnalare – al debitore e agli altri professionisti – le eventuali necessità di approfondimento, modifica ed anche integrale revisione connesse a tutti gli aspetti dell'attività, anche quelli non precipuamente legali.
Come si vedrà nei paragrafi successivi, un primo “blocco” di condotte che integrano l'inadempimento attiene a carenze del piano sotto il profilo della valutazione di elementi afferenti alla predisposizione di un piano con la caratteristiche della continuità indiretta e dell'assenza di alcuni elementi essenziali previsti dalla disciplina (artt. 87 e 88 C.C.I.I.), aspetti certamente riferiti alla sfera di competenza dell'advisor legale e procuratore della un secondo Parte_1
blocco di condotte attiene ad aspetti connessi alla rappresentazione della situazione patrimoniale relativamente ai quali, pur essendo in astratto “di competenza” di altri professionisti, si rintraccia comunque un obbligo del legale di esercitare la sua attività di assistenza alla società, segnalando carenze, peraltro incidenti in maniera significativa sul piano e sulla proposta, che non possono che essere interpretati come impianto unico in quanto strumento complessivamente teso alla risoluzione della crisi.
3.2. La gestione della continuità indiretta.
Il primo tema attiene alla modalità con cui, nel piano presentato dalla col Parte_1
patrocinio dell'Avv. è stato gestito il rapporto con la società affittuaria del ramo di azienda, Pt_2
che avrebbe dovuto realizzare la continuità aziendale indiretta, su cui si fondava il piano.
11 La Curatela ha contestato l'inadempimento per avere il professionista omesso di considerare la necessità del rilascio, da parte di di una garanzia per l'adempimento delle obbligazioni CP_4
assunte con il contratto estimatorio concluso il 5/1/2023 (cfr. punto i) delle condotte elencate nel decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo).
Nell'opposizione, l'Avv. espone come tale carenza non sia frutto di un errore a lui imputabile, Pt_2
trattandosi di questione già discussa nell'ambito del concordato in bianco ed oggetto di una trattativa tra la e la che non era pervenuta ad esito positivo in quanto i Parte_1 CP_4
termini della fideiussione proposti dall'affittuaria non erano stati accettati dalla debitrice, con una valutazione di cui l'opponente evidenzia l'insindacabilità da parte del professionista.
D'altro canto, l'assenza della fideiussione – che non costituisce requisito necessario – non era stata ritenuta ostativa alla presentazione della domanda, dal momento che, nel giugno 2023, il contratto d'affitto era già in fase esecutiva da diversi mesi e la aveva già attinto al magazzino con CP_4
pagamenti per circa 4 milioni di euro e presentava un business plan sufficientemente strutturato, come confermato dal parere positivo dell'attestatore dott. . Persona_1
La fondatezza dell'eccezione d'inadempimento sotto questo profilo va vagliata non nell'ottica di imputare al difensore la mancanza in sé della garanzia, ma l'erroneità della valutazione circa la fattibilità di un piano che non la prevedesse.
Difatti l'attuazione del piano concordatario era strettamente connessa al pagamento, da parte della affittuaria delle merci che costituivano il magazzino, valutate in complessivi euro CP_4
14.520.654,00 in forza del contratto estimatorio stipulato.
La circostanza che – a differenza che nella fase prenotativa rinunciata dal precedente difensore verosimilmente anche in ragione della impossibilità di strutturare un piano corredato da adeguate garanzie – la avesse pagato una parte del magazzino e predisposto un business plan non CP_4
pare decisiva.
Come ricostruito nel provvedimento di revoca del 28/05/2024, questa scelta non può che valutarsi come imprudente e tale imprudenza è in effetti confermata dai fatti successivi. La ha CP_4
maturato nei confronti della un debito di 3.948.633,06 euro per merci Parte_1
prelevate in forza del contratto estimatorio, oggetto di un decreto ingiuntivo;
a fronte di tale iniziativa, in data 12/03/2024 la ha depositato domanda di accesso alla composizione con CP_4
richiesta di misure protettive.
È vero che tali fatti sono sopravvenuti, come evidenzia il ricorrente Avv. ma è anche vero che Pt_2
trattasi di evenienze la cui considerazione rientra nell'alveo delle valutazioni da operarsi in fase di
12 predisposizione di un piano che lega proprio alla continuità indiretta il soddisfacimento dei creditori, posto che la presenza di una garanzia da escutere avrebbe preservato la fattibilità del piano al riparo dalle vicende economiche di CP_4
L'impossibilità di concludere un accordo circa la fideiussione non assolve i professionisti – incluso l'Avv. – poiché il problema di garantire che il piano fosse fattibile era un problema Pt_2
pienamente afferente all'oggetto del loro incarico: un concordato deve assicurare (è la sua causa concreta) il soddisfacimento parziale dei creditori.
Dunque, se è vero che l'attività richiesta al professionista dà luogo ad un'obbligazione di mezzi, indubitabile è l'aspettativa dell'assistita – cioè la - a vedersi coadiuvata nella Parte_1
scelta dello strumento più opportuno a fronteggiare la propria crisi. In definitiva, l'inadempimento dell'Avv. si profila in ordine alla mancata individuazione di soluzioni più idonee a garantire Pt_2
l'adempimento rispetto alle obbligazioni assunte da quanto all'omessa motivazione di CP_4
quelle adottate.
In quest'ottica, un parziale pagamento e la presenza di un semplice business plan non valevano da soli a sciogliere un nodo che i professionisti non potevano eludere, ossia cosa sarebbe successo nello scenario in cui l'affittuaria avesse smesso di adempiere alle obbligazioni previste dal contratto estimatorio, facendo venir meno una fondamentale posta attiva su cui si reggeva il piano. La ponderazione di tale eventualità assume valore ancor più decisivo, se si pensa che l'ulteriore provvista che il piano prevedeva di mettere a disposizione dei creditori era, come sottolineato anche nel provvedimento di revoca, costituita dall'offerta di acquisto della azienda per la somma di euro 2.800.000, offerta a sua volta priva di garanzia e resa inaffidabile dalla sopravvenuta situazione di crisi della CP_4
Rimanendo sul tema delle modalità di gestione della continuità indiretta, un ulteriore profilo – contestato dalla curatela e recepito nel decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo (cfr. punto iii) – attiene alla gestione della locazione dell'immobile in cui l'impresa veniva esercitata. Si contesta al professionista di non avere considerato che la risoluzione del rapporto locativo tra S.I.A.
– Società Immobiliare Alberazza s.r.l. e avente ad oggetto l'immobile aziendale, Parte_1
e la contestuale concessione in locazione da parte di S.I.A s.r.l. dell'immobile stesso in favore di
[...]
CP_ avrebbe reso impossibile l'applicazione della regola della competitività in relazione alla cessione dell'azienda.
La disciplina delle offerte concorrenti oggi trasfusa nell'art. 91 C.C.I.I. implica che, nelle procedure concordatarie connotate da proposte che prevedano il trasferimento di asset a soggetti già
13 individuati, al fine di garantire la congruità delle offerte rispetto al valore dei cespiti, si dia corso ad un procedimento diretto a ricercare offerte migliorative rispetto a quella inclusa nella proposta di concordato.
Trattasi di una disciplina che, in effetti, incide sull'autonomia negoziale del debitore, connotando in senso pubblicistico il concordato preventivo e la cui esperibilità deve in concreto essere garantita e
– anche sotto questo profilo – i professionisti che assistettero la avrebbero Parte_1
dovuto curarsi di renderla concretamente esperibile.
Non è in contestazione la circostanza che, prevedendo il contratto di affitto di azienda la proposta irrevocabile d'acquisto dell'azienda da parte di per il prezzo di euro 2.800.000,00, si dovesse CP_4
dar luogo alla procedura di cui all'art. 91 C.C.I.I., quanto il fatto di non avere i professionisti redatto una proposta che rendesse attuabile la procedura competitiva prevista dalla norma. La scelta di risolvere il contratto di rent to buy che garantiva alla la disponibilità Parte_1
dell'immobile di proprietà della S.I.A. s.r.l. e la contestuale stipula di un separato contratto di locazione dell'immobile da parte della ha determinato la situazione per cui qualunque CP_4
offerta ex art. 91 C.C.I.I. avrebbe scontato il dato dell'indisponibilità, per il terzo offerente, dell'immobile in cui l'azienda veniva esercitata, con verosimile preclusione a monte del meccanismo previsto dalla norma, per una incomparabilità delle offerte o, più probabilmente, per l'assenza di esse. E ciò in virtù di una carenza di interesse non fisiologica (per essere l'offerta della la più vantaggiosa sul mercato), ma patologica, ossia effetto della lapalissiana non CP_4
convenienza dell'investimento su un ramo di azienda, comprendente cespiti di acclarata intrasportabilità (lavorazione dell'acciaio) senza garanzia di poter esercitare l'attività ove tali cespiti si trovano.
Sul punto, l'Avv. ammette di aver effettuato un vaglio sulla questione, sostenendo che si Pt_2
sarebbe potuto dar corso alla procedura di cui all'art. 91 C.C.I.I. in quanto il contratto di locazione tra e S.I.A. – Società Immobiliare Alberazza s.r.l. prevedeva la risoluzione di diritto del CP_4
contratto in caso di aggiudicazione a terzi e che in ogni caso lui stesso si era attivato, nelle more del rilievo da parte dei commissari nella loro relazione, per ottenere da una disdetta preventiva CP_4
per il caso di aggiudicazione dell'impresa a terzi nell'ambito della procedura competitiva.
Ebbene, proprio quanto dedotto nell'opposizione rende evidente quello che nell'accogliere l'eccezione dei curatori si è in sostanza contestato al professionista, ossia una carenza ab origine del piano, che rendeva la proposta non idonea a consentire l'iter procedimentale che la disciplina prevede, incluso il passaggio per le offerte concorrenti.
14 Se, infatti, lo stesso avvocato ammette di essersi attivato per ottenere ex post una sorta di disdetta condizionata dall'affittuaria (disdetta invero non ottenuta), è evidente che, senza quell'atto, totalmente rimesso alla volontà di che con ciò avrebbe favorito una procedura competitiva CP_4
ipoteticamente idonea a svantaggiarla, tale procedura non avrebbe potuto mai esserci. La presenza di una clausola risolutiva espressa – quand'anche applicabile sebbene riferita non al mutamento di titolarità ma di destinazione d'uso - nulla avrebbe risolto, se non attivata dai contraenti (e
[...]
non è parte del contratto di locazione). Parte_1
Dunque, non si tratta di far gravare sul difensore il rischio collegato alle scelte imprenditoriali del debitore e di terzi, ma di valutare la sua prestazione nell'ottica della presentazione di una proposta che, in quanto fondata sulla continuità indiretta, doveva necessariamente consentire l'espletamento della procedura di cui all'art. 91 C.C.I.I.
Va peraltro considerato che la ratio della previsione della procedura con offerte concorrenti è rintracciabile nell'obiettivo di garantire che il coinvolgimento di terzi si traduca in un miglioramento delle prospettive di soddisfazione dei creditori, determinandosi attraverso la competizione il prezzo di mercato dell'azienda. Ebbene, l'impossibilità di accedere al meccanismo delle offerte concorrenti non è qui una carenza solo formale, ma connota di gravità l'inadempimento se analizzata in connubio con un ulteriore profilo di incompletezza del piano (esaminato anche nel provvedimento di revoca), ossia l'assenza di una perizia sul valore di mercato dell'azienda (cfr. punto ii) dei profili elencati nello stato passivo).
Anche sotto questo profilo, l'Avv. non contesta l'assenza della perizia, limitandosi a segnalare Pt_2
che il Tribunale avrebbe potuto richiederne la produzione e che, comunque, era allegata al piano la perizia del dott. Per_3
La perizia a firma del dott. come sottolineato anche nel decreto di revoca del concordato, Per_3
aveva ad oggetto il canone d'affitto e non il valore di liquidazione dell'azienda, essendo la sua vendita prevista comunque dal piano. Infatti, a prescindere dall'inattuabilità della procedura competitiva, resta il fatto che l'Avv. ha presentato un piano recependo la proposta Pt_2
irrevocabile di acquisto della a 2.700.000,00 euro, senza alcun elemento prova circa il CP_4
valore di liquidazione dell'azienda.
Trattasi di un dato che – lungi dal dover essere oggetto di richieste ad hoc da parte del Tribunale come parrebbe prospettare il ricorrente – costituisce un requisito del piano, che doveva essere documentato.
15 Come sottolineato anche nel provvedimento di revoca, l'indicazione del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale, è strumentale alla valutazione del corretto impiego delle regole di distribuzione contemplate dall'art. 84, commi 6 e
7, C.C.I.I. nonché alla comparazione tra la soluzione concordataria proposta dal debitore e l'alternativa liquidatoria.
L'indicazione di tale valore è espressamente prevista dall'art. 87 C.C.I.I. e l'assenza di un elaborato sul punto non appare surrogabile attraverso una perizia – quale quella a firma del dott. – Per_3
redatta ad altri scopi. Al di là della puntualizzazione definitoria di cui al d.lgs. 13.9.2024 n. 136
(“Correttivo-ter”, successivo al concordato , trattasi di un valore che individua l'attivo Pt_1
ricavabile dalla liquidazione, atomistica o in blocco, del patrimonio del debitore in caso di liquidazione giudiziale e che impone di considerare l'azienda, in conformità a quanto previsto dalla
Direttiva CE n. 2019/1023, sia in una dimensione statica sia in una dinamica.
Invero, pur non essendo prevista, al di fuori dei casi contemplati dagli artt. 84, c. 5, e 88, c. 1,
C.C.I.I. un'attestazione specifica da parte di un professionista indipendente, è necessario che il valore di liquidazione sia indicato nel piano e/o nella proposta di concordato, da cui deve risultare comunque in modo analitico come si sia pervenuti alla sua quantificazione.
L'assenza di una perizia e di una ricostruzione del valore di liquidazione costituisce una carenza del piano che incide sulla gravità dell'inadempimento del procuratore della in Parte_1
quanto, unitamente alla costruzione giuridica del rapporto con pregiudica un efficace CP_4
confronto tra l'alternativa concordataria (non garantita quanto al magazzino e non migliorabile in ottica competitiva) e quella liquidatoria (per l'assenza di una argomentata indicazione del valore di liquidazione): ed è proprio tale confronto, che culmina nel voto del ceto creditorio, che integra una delle funzioni principali che il professionista è tenuto a garantire attraverso la proposta che va a presentare.
Di qui la fondatezza, sotto questo profilo, dell'eccezione di inadempimento.
3.3. Le ulteriori carenze strutturali del piano
La diligenza dell'Avv. , quale professionista che ha assistito la società debitrice nella Parte_2
fase di redazione e presentazione del piano, va valutata anche con rilievo ad una serie di contestazioni che afferiscono alle carenze strutturali del piano.
Sotto questo profilo, appare centrale – proprio sotto l'angolo visuale della tipologia di prestazione dovuta dall'advisor legale – il rilievo concernente l'incompleta formazione delle classi dei creditori,
16 per come disciplinata dall'art. 85 C.C.I.I. (cfr. punto ix) del decreto di formazione dello stato passivo).
Per quanto qui rileva, va premesso che, qualunque sia la tipologia di concordato, la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, secondo quanto previsto dal secondo comma della norma citata.
L'art. 85, comma 3, C.C.I.I. prescrive poi il classamento obbligatorio dei creditori nel concordato in continuità aziendale;
a prescindere da qualche dubbio interpretativo soprattutto nella formulazione anteriore all'ultimo correttivo, vanno anzitutto inserite in una classe separata le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi. Il secondo periodo del medesimo comma prevede espressamente l'obbligo di classamento per i creditori muniti di prelazione nel caso in cui gli stessi divengono parti interessate dalla ristrutturazione e hanno diritto al voto).
Dunque, a norma dell'art. 109, comma 5, C.C.I.I., i creditori muniti di diritto di prelazione sono indifferenti al concordato in continuità aziendale, non devono essere classati e non votano, solo nell'ipotesi in cui siano soddisfatti integralmente in denaro, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Ne deriva che, se non ricorrono le suddette condizioni, i creditori muniti di diritto di prelazione devono essere obbligatoriamente classati e votano per l'intero proprio credito.
Inoltre, i creditori muniti di diritto di prelazione che sono soggetti al classamento obbligatorio, per la parte incapiente e degradata al chirografo, devono essere inseriti in una classe distinta: i creditori muniti di prelazione interessati dalla ristrutturazione, dunque, devono essere collocati in una classe per la quota capiente del loro credito e in una distinta classe per la parte incapiente.
Ebbene, la proposta presentata dalla prevedeva due sole classi, quella dei Parte_1
chirografari per il titolo e quella dei privilegiati degradati in chirografo.
Contrariamente al disposto dell'art. 85 C.C.I.I. non è stata quindi prevista né la classe dei creditori garantita da privilegio ipotecario e soddisfatti oltre i termini di legge (nonostante il piano disponesse che il pagamento dei loro crediti “potrà essere effettuato, integralmente, al momento della liquidazione del bene su cui insiste la garanzia reale, in un tempo massimo stimato di un anno dall'esperimento competitivo di vendita”), né quella dei titolari di crediti tributari, pur non essendone previsto l'integrale pagamento.
17 Sul punto, la difesa dell'Avv. non convince, limitandosi l'opposizione a richiamare la memoria Pt_2
del 31 maggio 2023 (dunque, di un atto precedente al provvedimento di inammissibilità poi riformato in appello), sotto due profili, ossia quello che il Piano avrebbe assicurato il mantenimento delle garanzie reali afferenti il credito ipotecario sino alla liquidazione e che comunque “nulla vieterebbe di soddisfare i creditori ipotecari attraverso l'alienazione degli immobili in un termine inferiore ai 180 giorni dall'omologazione”.
L'Avv. , quale professionista incaricato dell'assistenza giuridica della Parte_2 Parte_1
avrebbe dovuto vigilare e garantire che il classamento – attività cruciale perché prevista
[...]
dalla legge e strumentale al voto – avvenisse nel rispetto della norma con riguardo non a generiche aspettative, ma a quanto previsto nel piano. Ed il piano prevedeva il pagamento dei creditori privilegiati oltre i centottanta giorni, per cui gli stessi andavano senza dubbio inseriti in un'apposita classe, non potendo porsi in dubbio, ex ante, il loro diritto al voto.
Invero, non si tratta di un vizio di carattere meramente formale: incidendo sul riconoscimento dell'esercizio del diritto di voto come autonoma classe, infatti, tale carenza del piano è idonea a riverberare i suoi effetti sugli esiti del voto e l'approvazione del concordato, con la conseguenza che la non corretta formazione delle classi non può che incidere direttamente sulla validità della proposta, che il professionista aveva l'obbligo di garantire.
Relativamente ai crediti dell'erario, l'opponente si limita a sostenere che la previsione della classe per la parte chirografaria era stata ritenuta sufficiente al fine di consentire all'Amministrazione
l'eventuale adesione alla proposta: trattasi di argomento fuori fuoco. È infatti evidente come la previsione di una classe obbligatoria, prevista dal secondo comma dell'art. 85 C.C.I.I. incida in maniera specifica sul diritto di voto, con riguardo all'autonomia di quella classe.
Ne consegue che il rispetto della norma sul classamento non può che essere considerato specifico oggetto dell'obbligazione assunta dal professionista che ha assistito la debitrice, anche e soprattutto sotto il profilo squisitamente giuridico.
Al profilo da ultimo esaminato (quello del trattamento dei debiti fiscali) si riconnette l'altro dei profili afferenti all'inadeguatezza del piano con riguardo alle norme in tema di concordato, ossia quello del rispetto dell'art. 88 C.C.I.I. sulla transazione fiscale (punto viii) dello stato passivo).
L'art. 88 C.C.I.I. regola il trattamento dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e dei relativi accessori amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nell'ambito del concordato preventivo. Si tratta, dunque, di uno statuto obbligatorio destinato a trovare applicazione ogni qualvolta vi siano i suindicati crediti
18 tributari o contributivi tra le passività da soddisfare con il concordato e il debitore ne proponga il pagamento parziale o anche solo dilazionato.
Il decreto di revoca del concordato preventivo ha evidenziato che la ha indicato Parte_1
in euro 15.500.000 la pretesa tributaria da prendersi in considerazione, offrendo il pagamento di euro 9.700.000, con degradazione in chirografo della differenza rispetto alla predetta somma.
A fronte del dato per cui gli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate, impugnati dalla ammontavano complessivamente ad euro 62.859.473,65 (secondo il certificato Parte_1
unico debiti tributari allegato al ricorso della per l'ammissione al concordato Parte_1
preventivo, doc. 10 fasc. parte resistente), l'indicazione non rispetta la previsione dell'art. 88 C.C.I.I.
In particolare, l'assenza di indicazione specifica dei crediti dell'Agenzia delle Entrate nell'elenco dei crediti contestati rende carente il piano sotto il profilo dell'individuazione della proposta di transazione fiscale e della possibilità di valutare il presupposto previsto dall'art. 88 C.C.I.I., essendo previsto che il debitore possa proporre il pagamento parziale dei crediti tributari e contributivi, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni gravati dal diritto di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente.
L'Avv. avrebbe dovuto rappresentare alla propria cliente la necessità di acquisire Parte_2
l'attestazione richiesta dalla norma, attestazione che – trattandosi di concordato preventivo in continuità - doveva avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
Trattasi di aspetti non trattati nell'attestazione allegata al piano della pur Parte_1
essendo vero che trattasi di documento affidato ad altro professionista, resta il punto centrale, ossia che – allorché si collochi la propria prestazione professionale nel contesto di un lavoro di equipe – ci si assume la responsabilità della coerenza dell'intero prodotto di quella prestazione, ossia la proposta di un piano concordatario idoneo alla causa che connota tale strumento di regolazione della crisi. Tanto più che la corretta rappresentazione dei crediti fiscali sia sotto il profilo numerico che del trattamento (nell'ambito della transazione) costituisce un requisito che doveva essere previsto ab origine nel piano, non cogliendo nel segno i rilievi dell'Avv. nel Pt_2
ricorso in opposizione, circa la pendenza delle trattative con l'Agenzia delle Entrate, esulando la questione dagli obblighi di corretta rappresentazione dei debiti da garantire, a monte, nella stesura del piano da parte di tutti i professionisti che se ne sono assunti la responsabilità.
19 Come già rilevato in ordine ad altri profili (come per esempio quello della risoluzione del contratto di locazione o la formazione delle classi), le condizioni di ammissibilità del concordato devono sussistere al momento dell'ammissione e persistere fino all'omologazione. La circostanza che il professionista si adoperi per modificare “in corsa” profili di criticità non ha, indipendentemente dalle possibilità di successo, alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento dell'inadempimento, attenendo l'obbligazione assunta dal professionista, come spiegato, alla presentazione di una proposta idonea ad essere sottoposta al voto.
La mancata compiuta indicazione dei crediti tributari si riverbera anche sotto un altro profilo, ossia quello della omessa previsione di un fondo rischi e di un accantonamento ex art. 90, d.p.r.
602/1973 (punto v) del decreto di esecutività dello stato passivo).
Come già esposto, la società debitrice non ha indicato, né nel piano, né nell'elenco nominativo dei creditori previsto dall'art. 39, comma 1, C.C.I.I., i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate a seguito degli accertamenti tributari impugnati dalla e pari al momento della domanda Parte_1
ad euro 62.859.473,65.
Sebbene spettasse all'imprenditore la scelta circa il destino di tali debiti, non potendosi certamente attribuire ai professionisti la disponibilità dei diritti propri della società, ciò non toglie che invece spettava ai professionisti, e quindi anche all'Avv. l'obbligo di declinare Pt_2
correttamente l'opzione dell'impresa all'interno di una proposta correttamente formulata.
Qualora, dunque, la avesse scelto di cristallizzare il debito fiscale oggetto del Parte_1
contenzioso tributario attraverso l'accesso agli strumenti dell'accertamento con adesione o della conciliazione giudiziale, i professionisti avrebbero dovuto predisporre correttamente la proposta ex art. 88 C.C.I.I. sulla base di questa cifra.
In caso di scelta invece di proporre comunque il pagamento falcidiato dei crediti fiscali con la transazione fiscale ma senza rinunciare a tutti o ad una parte dei contenziosi, i professionisti avrebbero dovuto predisporre il piano con accantonamenti, dovendosi tener conto – in maniera corretta e matematicamente valutabile dall'attestatore - del rischio di soccombenza.
Sul punto, la difesa dell'Avv. che segnala che la transazione fiscale in discussione con Pt_2
l'Agenzia delle Entrate non contemplava la prosecuzione dei giudizi per cui non occorreva il fondo rischi, non appare decisiva: al momento della domanda, un accordo con l'Agenzia delle Entrate ancora non c'era; c'erano invece debiti contestati per 62.859.473,65 euro di cui nel piano non si dà conto.
20 Anche sotto questo profilo, l'Avv. non ha provato il proprio corretto adempimento, essendo Pt_2
l'accantonamento per crediti fiscali contestati obbligatorio. Si consideri che la giurisprudenza ha spiegato che in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo “il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti;
diversamente, in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art 90 d.p.r. n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità” (Cass. Civ., Sez. I, 13/06/2018, n. 15414).
Ne deriva che la proposta ed il piano avrebbero dovuto contenere una indicazione completa dei crediti tributari e del loro status, ossia della volontà di predisporre una transazione fiscale che contemplasse o meno la rinuncia ai contenziosi;
essendo poi, al momento della domanda, ancora pendenti i giudizi si sarebbe dovuto prevedere un accantonamento, tenuto anche conto che – secondo quanto indicato dalla curatela e non contestato dall'opponente – vi erano accertamenti confermati in grado di appello per complessivi euro 9.617.757,00, rispetto ai quali la valutazione prognostica in ordine alla sussistenza effettiva del credito tutt'altro che complessa ed opinabile, per cui la mancanza dell'accantonamento era macroscopicamente evidente per tutti i professionisti che, a qualunque titolo assistevano la Parte_1
Concludendo sul punto, ciò che integra l'inadempimento dei professionisti non è riferito alla scelta
(spettante all'imprenditore), ma alla forma: avere omesso di predisporre un piano che traducesse tali scelte in una prospettiva articolata entro i confini consentiti dall'ordinamento per la validità giuridica e fattibilità del piano e, nello specifico, in ordine alla rappresentazione dei crediti tributari e al trattamento della transazione fiscale.
3.4. La rappresentazione della situazione patrimoniale
Analoghe considerazioni valgono in relazione ad altre carenze di “rappresentazione”, che caratterizzavano il piano presentato dalla Pt_1 Parte_1
L'art. 87, comma 1, C.C.I.I., prescrive l'indicazione nel piano di una serie di informazioni utili a qualificare il debitore e quale sia la sua effettiva situazione;
trattasi di indicazioni che rispondono ad una esigenza di trasparenza e che comprendono l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano, la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori, la descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova nonché
l'indicazione delle strategie d'intervento.
21 Si inseriscono in questa norma anche gli obblighi di indicazione del valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale (punto vii), le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo (punto vi).
Proseguendo dunque nella ricostruzione del quadro di inadempimento addebitabile ai professionisti che hanno predisposto il piano e la proposta della va rilevato Parte_1
che la inattendibile rappresentazione dei debiti fiscali si inserisce in un quadro – evidenziato dal decreto di revoca ed ampiamente ricostruito nella comparsa di costituzione – di generale inattendibile rappresentazione della situazione patrimoniale.
Sotto questo profilo, nel piano vengono esposti pagamenti di debiti prededucibili per euro
786.202,73 ed appostato al passivo un importo di euro 1.300.000,00 per compensi professionali.
Ciò che è stato rilevato dalla curatela è un profilo di incompletezza, posto che di entrambe le voci non viene indicata in dettaglio la causale né, quanto ai compensi professionali, vengono allegati preventivi.
La difesa per cui si tratterebbe di “scelte finanziarie della società”, sostanzialmente non sindacabili da parte del difensore, non coglie nel segno, in quanto trattasi anche in questo caso di scelte che, seppure astrattamente prospettabili, dovevano essere oggetto di una completa e fedele rappresentazione e di un vaglio di compatibilità con lo strumento prescelto.
Questo aspetto di incompleta rappresentazione assume i connotati dell'inadempimento grave se lo si colloca nel quadro di una serie di altre carenze delle indicazioni previste dall'art. 87 C.C.I.I.
La prima attiene all'indicazione del valore di liquidazione del complesso aziendale in ipotesi di liquidazione giudiziale.
Vale la pena precisare che l'indicazione del valore di liquidazione è strumentale alla valutazione del corretto impiego delle nuove regole di distribuzione e ad effettuare una seria comparazione tra la soluzione concordataria proposta dal debitore e l'alternativa liquidatoria. Al di là della integrazione del correttivo del 2024, ciò che rilevava, già nella formulazione della norma vigente all'epoca della presentazione della domanda da parte della è che il piano deve Parte_1
indicare il valore di liquidazione, ossia l'attivo ricavabile dalla liquidazione e, secondo la prevalente interpretazione, la nozione era già interpretata come riferita alla liquidazione atomistica o in blocco, del patrimonio del debitore in caso di liquidazione giudiziale.
Sul debitore e, quindi, sul professionista che redige il piano grava, in primis, un onere di indicare in modo analitico come si sia pervenuti ad indicare quel valore.
22 Nella specie, trattandosi di un concordato preventivo in continuità, il piano non doveva attestarsi sulla semplice indicazione del valore di liquidazione in prospettiva atomistica, ma, essendo l'azienda in esercizio, avrebbe dovuto prospettare altresì la possibilità, anche in ipotesi di liquidazione giudiziale, della cessione dell'azienda in pieno funzionamento, con la prosecuzione dell'affitto.
La difesa dell'avv. limitandosi a fare riferimento al testo ante correttivo non spiega la Pt_2
ragione della scelta di indicare il valore nella sola prospettiva atomistica: è intuitivo come tale opzione privi il set informativo messo a disposizione dei creditori ai fini del voto di un dato di comparazione fondamentale, a maggior ragione aggravato da quanto da quanto segnalato dalla curatela anche in ordine al difetto di motivazione, evidenziato nel decreto di revoca, circa l'indicazione di alcuni valori, per esempio, quello delle scorte di magazzino, significativamente svalutate nella prospettiva liquidatoria, in assenza di analitica rappresentazione delle ragioni di tale svalutazione.
Anche sotto questo profilo occorre non perdere il punto: ciò che si imputa a chi aveva la responsabilità del piano (a maggior ragione sotto il profilo squisitamente giuridico come l'Avv.
è l'avere omesso di indicare come necessari tali aspetti, rappresentando l'impossibilità di Pt_2
presentare una proposta carente sotto il profilo della indicazione del valore di liquidazione, come requisito espressamente previsto dalla norma.
Oltre all'indicazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato, il piano deve indicare anche le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con specificazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero. La previsione normativa recepisce un orientamento giurisprudenziale emerso già nella vigenza della legge fallimentare, che esprimeva la necessità di una valutazione in ordine anche alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, quali componenti del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione alternativa al concordato.
La ragione di tale previsione è quella già ricordata, ossia la necessità di fornire ai creditori tutte le informazioni utili a decidere, con cognizione di causa, quale posizione assumere nei confronti della proposta e, quindi, anche quelle relative alla esistenza o meno di migliori possibilità di realizzo rispetto al concordato.
In buona sostanza, il piano deve dar conto di una verifica in ordine alla concreta esperibilità, anche sotto il profilo della convenienza o comunque della non antieconomicità e di una stima circa le
23 possibilità di successo e la prognosi di utilità in termini di incremento della massa attiva, che dette azioni potrebbero apportare.
Pur potendosi in alcune ipotesi trattarsi di una operazione complessa, nel caso di specie, il par.
8.3 del piano che l'Avv. a fronte della contestazione, richiama nel proprio ricorso in opposizione, Pt_2
palesa delle carenze evidenti. Tale brevissimo paragrafo si limita a dal conto del fatto che “al momento sono stati richiesti i pagamenti di tutti i crediti scaduti e l'eventuale mancato introito da parte degli stessi comporterà le medesime azioni, sia per la soluzione concordataria che per la soluzione liquidatoria”, concludendo che “non risultano fatti o accadimenti che possano giustificare l'attivazione di azioni risarcitorie e/o revocatorie e/o recuperatorie e/o di responsabilità di chiunque sia stato portatore di interessi o abbia ricoperto cariche nella . Parte_1
Ebbene, la carenza del piano – particolarmente evidente per il professionista chiamato ad attenzionare profili giuridici – non sfugge, se si considera quanto rappresentato dai commissari nelle relazioni ex artt. 105 e 106 C.C.I.I. ed evidenziato anche dal Tribunale nel decreto di revoca, in ordine alla presenza di atti solutori ricevuti dalle banche nei sei mesi precedenti il deposito della domanda di concordato, di pagamenti dei crediti professionali eseguiti dalla nel Parte_1
giugno 2023 per somme superiori al milione e mezzo di euro ed alla circostanza che la società risultava esposta anche per sanzioni fiscali, cui ricondurre eventuali ipotesi di responsabilità degli organi sociali.
Trattasi di dati documentali che andavano esplicitati e trattati, anche solo per escludere l'esperibilità di tali azioni: non convince la difesa per cui si sarebbe trattato comunque di plusvalenze ulteriori rispetto al piano, poiché non è in discussione un profilo di fattibilità ma il dato per cui il professionista che ha assistito la ha evidentemente omesso di farsi Parte_1
garante della presentazione di un quadro completo della situazione patrimoniale sotto questo profilo.
Vale la pena osservare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere in capo al professionista di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura concordataria, con l'indicazione dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili, suscettibili di derivare da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di "mala gestio". (Cass. Civ., Sez. I, 13/12/2022, n. 36319). In questa pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto di confermare la valutazione del Tribunale
24 che, con apprezzamento di fatto non censurato, aveva motivato la fondatezza dell'eccezione di inadempimento in relazione all'inattendibilità della situazione patrimoniale rappresentata.
Concludendo sul punto, l'inattendibilità del piano sotto il profilo della rappresentazione della situazione patrimoniale per come prevista dall'art. 87 C.C.I.I., relativamente sia all'attivo (azioni esperibili e valore di liquidazione) che al passivo (pagamenti prededucibili e debiti tributari) conduce valutare la condotta del ricorrente non rispondente al modello professionale richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera. Ed è sotto questo profilo che sulla condotta anche dell'Avv. si riverberano anche le carenze dell'attestazione (punto x), non Pt_2
sotto il profilo della responsabilità per tale atto, ma quale requisito specifico del piano.
Ritiene pertanto il Collegio di valutare come sussistente l'inadempimento del difensore anche sotto l'aspetto della rappresentazione della situazione patrimoniale, sulla base della considerazione per cui, a giustificare la scelta della continuità aziendale, è il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, per cui la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale è strettamente connessa all'obbligo del professionista – nella specie Avvocato – di allestire un concordato che non si palesi privo della sua causa concreta, cioè inidoneo al superamento della crisi d'impresa attraverso la regolazione cui è vocata la procedura.
L'assenza di prova di aver presentato una situazione patrimoniale idonea a rendere possibile non solo l'ammissione alla procedura concordataria, ma anche l'espressione del voto dei creditori nell'ottica di una efficace valutazione dell'alternativa liquidatoria, interrompe il nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura stessa, inducendo a ritenere fondata l'eccezione d'inadempimento.
Venendo alle conclusioni, la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'assistenza e rappresentanza finalizzata all'accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta induce a confermare l'esclusione del compenso dell'Avv. per tale attività: Pt_2
come chiarito dalla Suprema Corte, “l'eccezione di inadempimento del professionista (che abbia operato quale advisor legale) ai fini della predisposizione della domanda, della proposta e del piano concordatario, è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria relativa al compenso in sè e per sè considerato, salva la prova del corretto adempimento della prestazione secondo il modello legale prescelto per il concordato. Nel caso invece il giudice del merito abbia concretamente ritenuto inadempiente il suddetto professionista, in coerenza con l'eccezione sollevata dalla
25 curatela, la relativa valutazione integra un giudizio di fatto, che se motivato resta insindacabile in sede di legittimità” (Cass. Civ., Sez. VI - I, Ordinanza, 20/05/2022, n. 16445).
L'esclusione del compenso per l'inadempimento induce a ritenere assorbite le questioni relative alla quantificazione della somma dovuta e, in particolare, dell'opponibilità alla procedura della scrittura privata del 27/02/2023, ove sarebbe stato convenuto il compenso e della carenza di indicazione, nella domanda di ammissione, degli specifici compensi che sarebbero maturati per le attività indicate nel ricorso, posto che l'accoglimento dell'eccezione d'inadempimento investe tanto l'attività giudiziale quanto quella stragiudiziale, il cui compenso va pure escluso sempre ammesso che tali prestazioni siano scindibili in un attività peculiare come quella di assistenza nell'ambito di un concordato preventivo.
4. I crediti ammessi in misura inferiore alla richiesta
In relazione ad altre prestazioni professionali rese in favore della e diverse Parte_1
dall'assistenza nella procedura di concordato preventivo, l'Avv. è stato incuso tra i creditori Pt_2
dello stato passivo della Liquidazione Giudiziale della l'opposizione spiegata Parte_1
verte sul profilo della quantificazione di tali compensi e su altre questioni, quali il mancato riconoscimento della prededuzione, l'apposizione della riserva su alcuni di essi, l'omesso riconoscimento del privilegio sulle spese generali.
Appare opportuno sintetizzare, per ciascuno dei predetti titoli, i contenuti della domanda di ammissione, il riconoscimento ottenuto nello stato passivo e le conseguenti ragioni d'opposizione.
4.1. Giudizio penale
Il primo dei crediti di cui l'Avv. ha chiesto il riconoscimento nello stato passivo della Pt_2
Liquidazione Giudiziale della è relativo alla difesa espletata in sede penale nel Parte_1
procedimento penale n. 236/2019 r.g.n.r.
Nell'ambito di tale procedimento, nei confronti del legale rappresentante della società per reati tributari, era stato notificato un atto d'appello del avverso il decreto emesso Parte_3
dal GUP del Tribunale di FE in data 29 dicembre 2022 con il quale era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente delle somme di denaro appostate nel sistema bancario a qualsiasi titolo nella disponibilità di e Parte_1
delle azioni societarie della medesima società relative al 75% del capitale sociale.
È incontestata l'attività svolta dall'Avv. in forza di mandato della società, nell'ambito del Pt_2
procedimento e la sua partecipazione all'udienza davanti al Tribunale del riesame di FE, che ha respinto l'impugnazione del Pubblico Ministero e rigettato l'istanza di sequestro preventivo.
26 In relazione a tale prestazione professionale, l'Avv. ha richiesto, in prededuzione e in via Pt_2
privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., la somma di euro 4.537,50, oltre spese generali e accessori di legge (tabella n. 15 – cautelari reali) aumentati del 50% ex art 12, comma 1, DM 55/2014 in virtù della particolare complessità delle questioni trattate, dell'entità della somma oggetto di richiesta di sequestro preventivo (oltre due milioni di Euro) e del risultato ottenuto, integralmente favorevole alla società assistita.
Esclusa la prededuzione, il credito è stato ammesso, nella misura richiesta, in via privilegiata per gli onorari, oltre Cassa Avvocati ed IVA sugli stessi e in via chirografaria per rimborso forfetario spese generali (15% dei compensi) oltre Cassa avv.ti ed IVA su questi ultimi.
L'opposizione proposta dall'Avv. verte quindi sul mancato riconoscimento della Parte_2
prededuzione e del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. anche sulle spese generali.
4.2. Giudizi conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo
In relazione alla fase successiva all'emissione del decreto di inammissibilità ex art. 47, comma 1, lett. b) della proposta di concordato preventivo e della contestuale apertura della liquidazione giudiziale, l'Avv. ha richiesto un compenso in relazione all'attività professionale, Parte_2
svolta unitamente ad altri difensori, in relazione due diversi filoni, ossia quello dell'impugnazione dei provvedimenti davanti alla Corte d'Appello e poi alla Corte di Cassazione e quello della richiesta dell'impresa debitrice di accedere agli atti della liquidazione giudiziale aperta in conseguenza della dichiarata inammissibilità.
Relativamente a tale attività, l'opposizione proposta dall'Avv. verte sul mancato Parte_2
riconoscimento della prededuzione, sull'esclusione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. sulle spese generali e – quanto ai giudizi davanti alla Corte d'Appello di Bologna e alla Cassazione – sull'apposizione della riserva ex art. 204, comma 2, lett. a).
Viene inoltre contestata la scelta di parametrare il compenso sui valori minimi dello scaglione indeterminabile;
a tale ultimo proposito, in subordine, nel ricorso in opposizione, l'Avv. Pt_2
chiede che, qualora il Tribunale ritenga corretto lo scaglione di valore individuato dal giudice delegato (valore indeterminato in luogo del valore dell'attivo), il compenso per i giudizi conclusi innanzi alla Corte d'Appello di Bologna e per quello ancora pendente in Corte di Cassazione venga quantificato secondo il valore medio dello scaglione “indeterminabile di particolare importanza”, aumentato del 50% avuto riguardo alla particolare complessità della materia trattata, al pregio della prestazione, ai risultati ottenuti e all'urgenza, così per complessivi euro 114.863,10.
27
4.2.1. Procedimento di reclamo
Nel dettaglio, la assistita dall'Avv. e da altri quattro difensori Parte_1 Parte_2
(Prof. Avv. Federico Carpi del Foro di Bologna, dal Prof. Avv. del Foro di Controparte_7
Bologna, Avv. del Foro di Milano e Avv. del Foro di Bologna) Controparte_8 CP_6
ha proposto, davanti alla Corte d'Appello di Bologna, reclamo ex art 47, comma 5 e 51 C.C.I.I., avverso il decreto del Tribunale di FE, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della proposta concordataria, e avverso la sentenza n. 38/2023 del Tribunale di FE, di apertura della liquidazione giudiziale della società (cfr. docc. 24-31 sub doc. 1 opposizione).
In relazione a tale attività, l'Avv. ha chiesto – in prededuzione e in via privilegiata ex art. 2751 Pt_2
bis n. 2 c.c. - un compenso di euro 51.674,35 per ciascun procedimento di reclamo e così per complessivi euro 103.348,70 (51.674,35 per ciascun reclamo), calcolati sullo scaglione di valore da euro 16.000.001 a euro 32.000.000 (valore dell'attivo), in applicazione dei parametri di cui alla
Tabella 12 del D.M. 55/2014 per ciascuno dei due reclami e della Tabella 10 per il sub procedimento di inibitoria. Per ciascun reclamo, sul valore medio è stato richiesto l'aumento del
30% per la presenza di più controparti (curatela e la società intervenuta), con riduzione CP_4
per la fase decisionale dei reclami, attesa la riunione dei procedimenti ed ulteriore riduzione
“complessiva” del 50% su compenso tabellare;
è stata poi richiesta la somma di euro 36.920,00 per il procedimento cautelare.
Il credito è stato ammesso al passivo senza riconoscimento della prededuzione e con riserva ex art.204, comma 2 lett. a), C.C.I.I., subordinatamente al rigetto del ricorso per Cassazione proposto dai curatori avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna.
È stato inoltre rideterminato secondo il valore minimo indicato dal D.M. (aggiornato dal decreto
147/2022) sulla base dello scaglione fino ad euro 520.000,00 per pratiche di valore indeterminabile di particolare importanza ex art. 5, 6° co., D.M. n. 147/2022. In particolare, sono state liquidate in via separata per ciascun reclamo le fasi di studio ed introduttiva, mentre per le fasi di trattazione e decisionale nei procedimenti riuniti è stato applicato un compenso unico con l'aumento del 30%; inoltre è stato applicato l'aumento del 30% per la presenza di una parte oltre la prima, a norma dell'art. 4, secondo comma.
La scelta di riconoscere il compenso utilizzando il parametro minimo è stata motivata dal giudice delegato dott.ssa Ghedini, la quale ha recepito sul punto le considerazioni della curatela, con il dato per cui la prestazione stata svolta da una pluralità di difensori, e quindi, deve essere liquidata complessivamente.
28 In dettaglio, esclusa la prededuzione, è stata riconosciuta la somma di euro 26.410,06 e quindi in via privilegiata ex art. 2751 bis n.2 c.c. per l'importo di euro 26.410,06 per compensi oltre Cassa avv.ti ed IVA e così per complessivi euro 33.509,08, ed in via chirografaria per rimborso forfetario spese generali (15% dei compensi), oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi euro 5.026,36.
4.2.2. Giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione
La pronuncia della Corte d'Appello di Bologna è stata impugnata dalla curatela: l'Avv. si è Pt_2
costituito con controricorso per la unitamente agli Avvocati Parte_1 Controparte_7
e ed in relazione a tale attività ha chiesto quindi un compenso, essendo il
[...] CP_6
giudizio di Cassazione (R.G. n. 8388/2024) non ancora concluso, pari ad euro 25.793,30 per le fasi studio e introduttiva, determinati in applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 sul medesimo scaglione di valore riferito all'attivo (valori medi ridotti della metà, con aumento del 30% per pluralità di parti).
Anche questo credito è stato ammesso al passivo con riserva ex art.204, comma 2 lett. a), C.C.I.I. ed è stato, sempre in ragione dell'assunto che la prestazione è stata svolta da più difensori, rideterminato ex D.M. n. 147/2022 sulla base del valore minimo dello scaglione fino ad euro
520.000,00 per pratiche di valore indeterminabile di particolare importanza (5, 6° co.).
Esclusa la prededuzione, il credito riconosciuto in via privilegiata ex art. 2751 bis n.2 c.c. è pari ad euro 4.110,50 per compensi (fase di studio e fase introduttiva) oltre Cassa Avv.ti ed IVA e così per complessivi euro 5.215,40; ed in via chirografaria per rimborso forfetario spese generali (15% dei compensi), oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi euro 782,31.
4.2.3. Reclamo avverso il diniego dell'accesso agli atti
L'Avv. ha chiesto inoltre un compenso riferito all'attività, curata unitamente ai medesimi Pt_2
quattro ulteriori difensori, di accesso agli atti del fascicolo della liquidazione giudiziale n. 27/2023 ed il reclamo sul rigetto delle stesse (cfr. doc. 23 sub doc. 1 opposizione). Il compenso, richiesto in prededuzione ed in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., di euro 6.023,00, derivante dall'applicazione degli importi previsti dalla Tabella 2 del DM 55/2014 per le cause aventi valore indeterminabile.
Esclusa la prededuzione, il credito è stato ammesso secondo il valore minimo di liquidazione ex
D.M. n. 147/2022, considerato che l'attività è stata espletata da una pluralità di difensori, e così in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per l'importo di euro 4.216,50 per compensi (tab. 2, valore indeterminabile, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: euro 1.276,00 per fase di studio, euro 814,00 per fase introduttiva ed euro 2.126,50 per fase decisionale), oltre Cassa Avv.ti ed IVA
29 e così per complessivi euro 5.349,90; ed in via chirografaria per rimborso forfetario spese generali
(15% dei compensi), oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi euro 802,484).
4.3. Decreto ingiuntivo e precetto
L'Avv. ha chiesto poi l'ammissione al passivo per l'attività difensiva prestata Parte_2
nell'ambito del procedimento per decreto ingiuntivo promosso dalla per il Parte_1
recupero del credito vantato nei confronti della società (RG 525/2024 – Tribunale di CP_4
FE), per canoni non versati.
L'Avv. quale unico difensore, ha ottenuto il decreto ingiuntivo per la somma di euro Pt_2
3.948.633,06 oltre interessi, e successivamente notificato atto di precetto (cfr. docc. 38-41 sub doc. 1 opposizione): per tale attività ha richiesto la somma di euro 9.654,00 liquidato giudizialmente per il procedimento monitorio ed euro 1.245,00 per il precetto secondo i parametri ministeriali, da riconoscere in privilegio e in prededuzione.
Nello stato passivo, il compenso è stato riconosciuto come da richiesta, ad eccezione dell'esclusione del privilegio per rimborso forfetario spese generali (15%) oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi euro 2.074,30.
Erroneamente nel ricorso in opposizione, l'Avv. fa riferimento anche alla prededuzione, ma Pt_2
in relazione a tale credito è stata riconosciuta;
quindi l'unico motivo di opposizione attiene al riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. anche sulle spese generali.
4.4. Composizione negoziata
Successivamente alla notifica del precetto di cui al paragrafo precedente, la debitrice ha CP_4
presentato in data 12.03.2024 l'istanza per la nomina dell'Esperto con richiesta di applicazione delle misure protettive ex art. 18 C.C.I.I. ed il ricorso iscritto al n. 667/2024 RG VG del Tribunale di
FE per chiederne la conferma.
L'Avv. deduce di avere prestato alla sia assistenza stragiudiziale Pt_2 Parte_1
nell'ambito della composizione negoziata della crisi e della trattativa avviata con l'Esperto incaricato della stessa avv. sia assistenza giudiziale nel procedimento per la conferma CP_9
delle misure protettive.
Per tale attività – prestata unitamente al Prof. Avv. all'Avv. Controparte_7 Controparte_8
e all'Avv. – l'Avv. ha chiesto un compenso di euro 26.771,00 per
[...] CP_6 Pt_2
l'attività stragiudiziale ed euro 4.983,00 per l'attività giudiziale determinato applicando i criteri minimi di cui al DM 55/2024.
30 Il compenso è stato parametrato in relazione al “valore del credito del cliente creditore” (nel caso di pari, in quel momento, ad euro 3.893.986,75), utilizzando le tabelle Parte_1
dell'attività stragiudiziale e quelle della volontaria giurisdizione.
Nello stato passivo il credito è stato ammesso per l'attività giudiziale in via privilegiata ex art. 2751 bis n.2 c.c. e in prededuzione per l'importo di euro 4.983,00 (doc. 44 e 45), oltre Cassa Avv.ti ed IVA
e così per complessivi euro 6.322,43; mentre sempre in prededuzione ma in via chirografaria è stato riconosciuto il rimborso forfetario spese generali (15%), Cassa Avv.ti ed IVA per complessivi euro 948,36.
Dunque, con riferimento all'attività giudiziale, l'unico motivo di opposizione attiene al riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. anche sulle spese generali.
Con riguardo all'attività stragiudiziale, invece, il credito è stato escluso.
L'esclusione va confermata.
Le trattative risultano documentate dall'Avv. attraverso la produzione dei verbali di tre Pt_2
riunioni da remoto e scambi di pec (docc. 39 bis, 40, 41, 51 e 55 di parte opponente) con la conseguenza che è stata ritenuta superflua l'istruttoria orale richiesta. La partecipazione alle riunioni non è stata contestata, mentre le pec attengono per lo più ad attività organizzative di tali riunioni.
Assume rilievo il fatto che le trattative in questione si sono ad ogni modo interrotte prima del raggiungimento di qualsivoglia accordo, essendo intervenuta la liquidazione giudiziale, con il conseguente subentro dei curatori nell'attività.
Il dato dell'utilità appare opportunamente richiamato dalla curatela, in quanto è espressamente previsto dal D.M. 55/2014, all'art. 19, quale elemento necessario a parametrare il compenso per l'attività stragiudiziale. Nella specie, le trattative portate dall'Avv. , unitamente ad altri Parte_2
sei consulenti della per questa fase (cfr. verbale della riunione del 26/03/2024), Parte_1
non hanno condotto ad alcun risultato utile.
A tale profilo si aggiunge il rilievo che, a norma del successivo art. 20 del D.M., l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, va liquidata secondo i parametri se “riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Nella specie, la natura del procedimento di composizione negoziata implica lo svolgimento di un'attività stragiudiziale che altro non è se non il completamento di quella giudiziale, per cui difetta il presupposto per un riconoscimento del compenso in via autonoma.
31
5. Le questioni controverse in relazione ai crediti ammessi
Appare opportuno ora procedere all'esame dei vari profili contestati con riguardo ai compensi riconosciuti.
5.1. L'omesso riconoscimento della prededuzione
Come anticipato, l'Avv. afferma che tutti i crediti oggetto della domanda di ammissione al Pt_2
passivo della liquidazione giudiziale della sono sorti in virtù dello svolgimento Parte_1
di attività professionale funzionale/strumentale alla presentazione della domanda di concordato o successivamente alla presentazione della stessa;
motivo per cui ne era stata chiesta la collocazione nello stato passivo in prededuzione, nei limiti del 75%, in ossequio a quanto statuito dall'art. 6
C.C.I.I.
Muovendo dal tenore letterale della norma – che richiede la funzionalità rispetto alla presentazione della domanda di concordato e l'ulteriore condizione che la procedura sia stata aperta ma non l'omologazione nel piano – l'Avv. afferma che “il Giudice delegato nel Parte_2
negare l'ammissione ha ignorato la sentenza della Corte d'Appello n. 423/2024 vanificando il senso dello strumento impugnatorio del reclamo”.
In sostanza, secondo la tesi di parte opponente, la funzionalità non è esclusa dalla successiva revoca del concordato e non va confusa col concetto di utilità, in quanto l'utilità concreta per la massa dei creditori non rientrerebbe nell'ambito finalità perseguite dalla norma in questione e non deve perciò essere in alcun modo indagata. In ricorso, viene inoltre richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” di questa ultima procedura e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, tenuto conto che la prededucibilità del credito permane anche qualora l'attività professionale sia stata svolta in procedure diverse che si avvicendino per poi sfociare in un fallimento o, nell'attuale assetto normativo, nell'apertura della liquidazione giudiziale.
La Liquidazione Giudiziale della ha contestato, in via generale, questa Parte_1
prospettazione, con argomenti che in sostanza il Collegio ritiene di condividere.
Occorre premettere che l'art. 6, co. 1, lett. c) accorda la prededuzione ai crediti del CP_10
professionista “sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 47”.
32 Dunque, è stata mantenuta la prededuzione solo per i crediti professionali “funzionali” e nei limiti del 75% del credito e per tutti gli strumenti solo a condizione di una precisa utilità, ossia che gli
ADR o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione risultino omologati (art. 6, c. 1, lett. b) ed appunto il concordato preventivo risulti aperto ai sensi dell'art. 47 C.C.I.I. (art. 6, c. 1, lett. c).
La condizione dell'apertura va collegata proprio al profilo della funzionalità, come di recente chiarito dalla Suprema Corte che pare invitare il giudice di merito ad una precipua attenzione sul punto: “in tema di prededuzione professionale, occorre una valutazione "ex ante" del giudice del merito, come analisi concreta della fattispecie e come approfondimento argomentativo, sul profilo della "funzionalità" della prestazione professionale alla conservazione e all'incremento dei valori aziendali dell'impresa” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/01/2024, n. 4).
Sotto questo profilo, la definizione del concetto di funzionalità è strettamente connessa alla problematicità, già esaminata al paragrafo 3.1., dell'interpretazione restrittiva in ordine al sindacato del giudice in fase di ammissione fatta propria dalla Corte di Appello di Bologna, nella sentenza che ha revocato il decreto di inammissibilità del Tribunale di FE: quanto più si restringe il vaglio in fase di ammissione a profili esclusivamente formali, tanto più si aumenta la probabilità di pervenire alla revoca di un concordato che, sebbene ammesso, era viziato a carenze che non lo rendevano ab origine idoneo ad essere sottoposto alla fase successiva.
La tesi, come si è visto ampiamente condivisa, dell'estensione del vaglio in fase di ammissione alla cd. legittimità sostanziale, oltre a rispondere alla ratio di pervenire ad una esatta qualificazione del concordato proposto, fornendo ai creditori le informazioni necessarie per determinarsi in ordine al voto, consente di spiegare anche il requisito dell'apertura previsto per la prededuzione dei professionisti. Tale requisito è, infatti, espressione dell'utilità, utilità esclusa dall'exitum della revoca del concordato per circostanze già esistenti al momento dell'ammissione.
Nel caso di specie, le prestazioni professionali in relazione alle quali la prededuzione è stata esclusa nel decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo (compensi penali, accesso agli atti, reclami davanti alla Corte d'Appello di Bologna e controricorso in Cassazione) non appaiono connotati dal requisito della funzionalità così ricostruito, in quanto non hanno avuto alcun impatto sulla conservazione e l'incremento dei valori aziendali.
Quanto ai compensi penali, l'attività si colloca nella fase della procedura prenotativa poi rinunciata, per cui non può riconoscersi un nesso di funzionalità riferibile all'attuale liquidazione giudiziale.
33 L'attività finalizzata alla impugnazione del decreto di inammissibilità e di apertura della liquidazione giudiziale 27/2023 non può dirsi abbia avuto un impatto utile (ma neanche percepibile) sui valori aziendali della avendo avuto quale esito la riapertura Parte_1
della procedura concordataria per circa tre mesi, apertura revocata a seguito dell'accertamento della mancanza originaria delle condizioni prescritte per l'ammissione al concordato.
L'attività professionale finalizzata alla riapertura di una procedura concordataria priva ab initio dei requisiti richiesti dalle norme che la disciplinano è, sebbene correttamente svolta, priva di quel nesso di funzionalità con riguardo alla gestione del patrimonio e alla continuazione dell'attività di impresa che legittimerebbe la prededuzione.
Nel ricorso in opposizione è richiamata solo la lett. c) dell'art. 6 C.C.I.I., ma appare comunque opportuno rilevare che non sussiste neppure alcuno degli altri presupposti della prededuzione individuati dall'art. 6.
Consegue che per i crediti in questione deve escludersi la ricorrenza delle condizioni di attribuzione del rango prededucibile e deve sul punto confermarsi la valutazione compiuta nello stato passivo.
5.2. L'ammissione con riserva
L'Avv. contesta poi la qualificazione dei crediti relativi ai reclami davanti alla Corte d'Appello Pt_2
di Bologna e al controricorso in Cassazione come condizionali e la conseguente ammissione in riserva.
Richiamato il disposto dell'art. 204, comma 2, lett. a, C.C.I.I. e la nozione di credito condizionale, si fa rinvio alla pronuncia del 20 luglio 2023, n. 21813, sottolineando che la Suprema Corte, precisando che i crediti condizionali rientrano nel più ampio genus dei condizionati, vi ha per l'appunto incluso non solo quelli “già insorti in forza di un negozio stipulato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, la cui efficacia o risoluzione sia stata subordinata dalle parti, all'atto della stipulazione, al verificarsi di un avvenimento futuro ed incerto, avveratosi successivamente al fallimento, nel quadro di applicazione dell'art. 1453 c.c.”, ma altresì “ogni credito, preesistente, la cui ammissione al concorso fallimentare dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura”.
L'opponente cita poi due pronunce a Sezioni Unite, del 16 maggio 2008, n. 12371 e del 21 luglio
2015, n. 15200.
Nella prima, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “se le questioni relative all'esistenza e liquidità del credito stesso siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
34 amministrativo, non viene meno il potere del giudice fallimentare di ammettere con riserva il credito stesso, considerandolo come condizionale, sciogliendo tale riserva all'esito della definizione del giudizio amministrativo” e nella seconda, su una questione attinente all'ammissione di un credito, il cui accertamento era devoluto alla giurisdizione di un arbitro straniero, la Suprema
Corte ha sostenuto che “vada garantita al titolare del credito contestato la possibilità di partecipare al riparto mediante accantonamento in attesa della decisione del giudice competente
[…]; dall'altro, trova comunque applicazione il principio generale per cui, in caso di controversia sul credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (perché quest'ultimo è carente di giurisdizione, o perché sussiste una competenza inderogabile di altro giudice), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, con facoltà di ammetterlo con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente, in relazione all'esito di tale giudizio”.
Secondo la difesa dell'Avv. il compenso maturato per i tre giudizi d'Appello (conclusi anche Pt_2
con successo) e per il pendente giudizio in Cassazione (fase studio e introduttiva già concluse) non può essere ammesso in riserva in attesa dell'esito del giudizio in Cassazione, non avente quest'ultimo ad oggetto l'accertamento, nell'an e nel quantum, del credito professionale.
Secondo la difesa della Curatela, il punto di partenza del ragionamento giuridico che giustifica la riserva è costituito dal principio per cui, in caso di rigetto del reclamo proposto dal debitore avverso la sentenza di liquidazione giudiziale, le spese del debitore reclamante rimangono a suo carico in quanto: a) non sono opponibili alla massa fallimentare perché sorte dopo l'apertura della procedura e b) non sono prededucibili, trattandosi di spese non sostenute nell'interesse della procedura bensì contro quest'ultima e nell'esclusivo interesse del debitore, con la conseguenza che il legale che ha difeso il debitore non può essere ammesso al passivo. Sul punto, cita Cass.
573/1975, che afferma il principio per cui “il debito contratto dal fallito, per spese ed onorari, verso il proprio difensore nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto successivo a questa pronunzia, non e opponibile alla massa fallimentare a norma dell'art 44 del RD
16 marzo 1942 n 267 e, conseguentemente, non può essere soddisfatto sui beni acquisiti al fallimento con prededuzione dall'attivo, ovvero con prelazione ai sensi dell'art 111 n 1 e 2 di detto decreto. Alle spese relative al suindicato giudizio di opposizione il fallito deve, quindi, far fronte o avvalendosi dell'istituto del gratuito patrocinio, ovvero provvedendovi direttamente con sacrifici sui beni e proventi sottratti per legge al fallimento, ovvero, differendone il pagamento all'atto della restitutio in bonis, dopo la chiusura del fallimento stesso”.
35 Secondo la difesa della liquidazione giudiziale, la riserva sarebbe giustificata dall'incertezza determinata dalla circostanza che, qualora il ricorso per cassazione proposto dai Curatori fosse accolto, si realizzerebbe il medesimo risultato cui avrebbe dato luogo il rigetto del reclamo alla
Corte d'appello, per cui il compenso rimarrebbe a carico del debitore.
La costruzione fatta propria dal giudice delegato sarebbe quindi coerente con i principi citati dallo stesso opponente e in particolare nella sentenza citata dall'Avv. n. 21813/2023, in quanto il Pt_2
credito per compensi dovuti – in caso di accoglimento del ricorso – dal debitore è esattamente un
“credito, preesistente, la cui ammissione al concorso fallimentare dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura”.
Il principio da cui ha preso le mosse il provvedimento del giudice delegato appare corretto. Esso è ripreso anche da giurisprudenza successiva alla pronuncia del 1975 citata dalla curatela:
“l'impugnazione contro la sentenza dichiarativa di fallimento conseguente alla mancata omologazione del concordato preventivo, proposta dal legale rappresentante della società dichiarata fallita, con il ministero di un difensore nominato all'atto dell'impugnazione, si colloca al di fuori dell'ambito della procedura fallimentare, in quanto non autorizzata dal giudice delegato, con la conseguenza che il debito contratto dalla società fallita, per spese ed onorari, verso il predetto difensore non è riferibile, ne' opponibile alla "massa" ed il relativo credito del difensore non può essere soddisfatto in prededuzione, ne' pagato in via privilegiata” (Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza n. 5821 del 16/06/1994, richiamata anche da Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 25589 del
18/12/2015).
Dunque, può fissarsi un primo dato: se la Corte d'Appello di Bologna avesse respinto i reclami, i difensori della non avrebbero avuto titolo per insinuare i loro compensi nella Parte_1
liquidazione giudiziale avente R.G.L.G. 27/2023, ossia quella dichiarata con sentenza n. 38/2023, pubblicata in data 26/07/2023 (la prima), che sarebbe rimasta aperta, essendo inammissibile il concordato preventivo.
Specularmente, l'accoglimento dei reclami con conseguente ammissione del concordato preventivo e sua fisiologica prosecuzione, in astratto, determina l'opponibilità del credito alla procedura, trattandosi di attività svolta in favore del ceto creditorio.
Rispetto a queste ipotesi ordinarie vi sono, nel caso di specie, però due variabili: la prima è che, a fronte dell'accoglimento del reclamo da parte della Corte d'Appello di Bologna, la procedura concordataria ammessa ad esito di quella pronuncia è stata poi revocata ed è stata quindi aperta,
36 con sentenza n. 26/2024, pubblicata il 5/06/2024 una nuova liquidazione giudiziale, quella avente il n. R.G.L.G. 11/2024 e del cui stato passivo qui si discute.
La seconda è che la statuizione di accoglimento non è definitiva, essendo stato impugnato il provvedimento della Corte d'Appello.
In ragione del combinarsi di queste due variabili, si determina la situazione di incertezza che giustifica la qualificazione del credito come condizionato.
Nello scenario in cui la pronuncia della Cassazione produca una stabilizzazione della pronuncia di secondo grado, non v'è dubbio che i compensi maturati dai difensori sarebbero opponibili alla liquidazione giudiziale n. R.G.L.G. 11/2024 e i relativi crediti andrebbero ammessi nello stato passivo in ragione del principio di consecuzione delle procedure: sarebbero crediti della procedura concordataria revocata e sfociata nell'apertura della liquidazione giudiziale. Diverso tema è quello della prededuzione, di cui si tratterà nel prosieguo.
In ipotesi di accoglimento dei ricorsi, invece, l'attività difensiva volta a reclamare la (a quel punto definitiva) statuizione d'inammissibilità del concordato dovrebbe considerarsi svolta nell'interesse esclusivo del debitore: se, in virtù della giurisprudenza citata, quel credito non avrebbe potuto essere fatto valere nella liquidazione giudiziale aperta in conseguenza di quella statuizione d'inammissibilità (ossia la R.G.L.G. 27/2023) non potrebbe neppure essere riconosciuto nello stato passivo della successivo R.G.L.G. 11/2024.
Dunque, se è giustificata l'ammissione con riserva dei crediti, pur preesistenti, la cui esigibilità dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura (così Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza del 20/07/2023, n. 21813), l'esito del ricorso per Cassazione costituisce effettivamente un evento futuro e incerto, che si realizza in corso di procedura e che incide sulla possibilità di ammettere il credito dovuto a titolo di compenso, in quanto – pur non incidendo non sulla sua esistenza e quantificazione essendo l'attività professionale già stata espletata – incide sulla individuazione del legittimato passivo.
5.3. La quantificazione dei compensi.
Con riguardo al procedimento di reclamo sull'accesso agli atti, ai giudizi davanti alla Corte
d'Appello di Bologna e alla Cassazione, l'opponente contesta la quantificazione dei compensi.
Un primo profilo riguarda lo scaglione di riferimento.
Se per l'accesso agli atti non è contestato il riferimento allo scaglione di valore indeterminabile, per gli altri procedimenti, in via principale, l'Avv. ritiene che debba aversi riguardo al valore Pt_2
dell'attivo.
37 Tale assunto appare erroneo, avendo i procedimenti in questione ad oggetto una domanda – la revoca del decreto di ammissibilità del concordato preventivo e l'apertura della liquidazione giudiziale – il peso economico della controversia appare ricondotto non al valore dell'attivo o del passivo, ma al profilo giuridico dell'ammissibilità, non ricollegato al dato economico ma alla possibilità della pronuncia emessa dal Tribunale di FE in quella fase processuale.
Vale la pena anche rilevare che negli atti di reclamo, ai fini del contributo unificato, il valore della causa è indicato dagli stessi difensori della come indeterminabile. Parte_1
In via subordinata, il ricorrente ha richiesto che i crediti per le attività professionali in questione siano ammessi al passivo nella misura quantificata “secondo lo scaglione 'indeterminabile di particolare importanza', aumentati del 50% avuto riguardo alla particolare complessità della materia trattata, al pregio della prestazione, ai risultati ottenuti e all'urgenza”.
Con riguardo all'ulteriore aumento, si deve rilevare che le ragioni indicate costituiscono quelle che hanno correttamente condotto il giudice delegato, su proposta dei curatori, a parametrare il credito allo scaglione relativo alle pratiche di valore indeterminabile di particolare importanza.
Merita qualche considerazione la valutazione di attestarsi sul valore minimo dello scaglione individuato.
Non è contestato, in quanto espressamente previsto dal D.M. 55/2014 e confermato dalla
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, Ordinanza del 03/03/2022 n. 7030), che “se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata” (art. 23).
La ha scelto di avvalersi nella fase dei reclami e dell'accesso agli atti di cinque Parte_1
difensori, di tre difensori nel ricorso per cassazione e di quattro difensori nella fase della composizione negoziata.
Se, per le ragioni suddette, il compenso deve certamente essere riconosciuto individualmente a ciascuno di essi nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, non può non considerarsi che – nello svolgimento di quell'attività – ciascuno di essi è stato coadiuvato da quattro colleghi, condividendo e ripartendo (seppure in maniera non esplicitata) il complesso delle attività che compongono la prestazione professionali: i difensori hanno potuto collaborare nello studio delle pratiche, condividere ed attivare un confronto nell'attività di stesura e revisione degli atti giudiziari, garantire la presenza alle varie udienze di trattazione senza ricorrere a sostituti ma senza integralmente sacrificare altri impegni professionali, analizzare le decisioni e le possibili strategie apportando le capacità e le competenze diversificate proprie di un collegio difensivo.
38 Tali elementi inducono a ritenere corretto l'utilizzo del parametro minimo previsto dal D.M.
55/2014, che deve ritenersi idoneo a rispecchiare la circostanza che ciascun difensore, proprio in ragione della presenza degli altri, è stato chiamato ad un apporto senz'altro inferiore a quello ordinario, individuabile nel valore medio. Di qui la coerenza del riconoscimento al difensore della procedura, per la medesima attività professionale, del compenso liquidato secondo i valori medi.
5.4. La collocazione in chirografo delle spese generali.
L'ultima questione da esaminare attiene al mancato riconoscimento, nello stato passivo oggetto della presente impugnazione, del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. sulle spese generali spettanti sui compensi riconosciuti all'opponente per l'attività prestata.
È opportuno rilevare, al fine di delibare la questione, che la L. 29 luglio 1975, n. 426 ha introdotto i privilegi generali indicati nell'art. 2751 bis c.c., riferiti tutti a crediti connessi in qualche modo con l'attività lavorativa dei soggetti creditori.
La norma, coerentemente con le sue radici, riveste un ruolo centrale nel sistema dei privilegi, reso evidente nell'ordine tracciato all'art. 2777 c.c..
Tali brevi considerazioni generali conducono ad esaminare la questione, tenendo conto della necessità di interpretare questo privilegio - che, ad eccezione delle spese di giustizia, determina una preferenza su ogni altra categoria di privilegi generali sia sui privilegi speciali – escludendo il ricorso ad ampliamenti in via analogica.
Il rimborso per spese generali spettante all'avvocato è previsto all'art. 2 del D.M. 55/2014, ove si legge che “oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
Il riferimento alle spese documentate e a quelle di trasferta implica che quello di cui trattasi è un rimborso che, pur essendo quantificato in via forfettaria, è riferito a delle spese che si presume il professionista sostenga e non ad una parte del compenso per l'opera svolta, il che esclude tale voce dall'ambito di applicazione del privilegio. Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità sia in via generale, laddove ha chiarito che la disposizione è limitata alla sola retribuzione dovuta al professionista medesimo per gli ultimi due anni di prestazione, insuscettibile di applicazione analogica ad altre forme di remunerazione della prestazione intellettuale prestata (Cass. Civ., Sez. I, 24/11/2021, n. 36544), sia in termini più specifici. La
39 Suprema Corte ha, proprio relativamente ai compensi dell'avvocato, precisato che “ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile
è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed "onorari", ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di
"retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio.” (Cass. Civ., Sez. I, 24/03/2011, n. 6849).
Anche per come sono inquadrate nell'ambito del D.M. 55/2014, le spese generali non appaiono in alcun modo assimilabili a categorie retributive di cui alla disposizione citata, ma piuttosto ad esborsi, quantificati secondo un parametro forfettario.
Le conclusioni che precedono inducono a confermare, anche sotto questo profilo, il decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo.
6. Conclusioni e spese di lite.
Per le ragioni esposte, l'opposizione allo stato passivo proposta dall'Avv. deve essere Pt_2
integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento calcolato sul valore del credito di cui è stata domandata l'ammissione (euro 4.607,00 per fase di studio, euro 3.039,00 per fase introduttiva, euro 4.007,00 per fase decisoria).
Secondo quanto di recente statuito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 48 del
02/01/2025), il giudice dell'opposizione allo stato passivo “deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando sull'opposizione ex art. 206 C.C.I.I., proposto dall'Avv. nei confronti della Parte_2 Controparte_11
così dispone:
[...]
1) Rigetta l'opposizione allo stato passivo;
40 2) dichiara tenuto e condanna l'Avv. alla rifusione, in favore della Liquidazione Parte_2
Giudiziale della delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Parte_1
11.653,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo alla parte opponente di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto.
Si comunichi.
FE, 13 febbraio 2025
Il Presidente dr. Mauro Martinelli
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