Versione
19 aprile 1942
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Versione
14 settembre 1975
14 settembre 1975
Art. 2777.
((Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.)) ((I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1;
b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis))
((Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.)) ((I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1;
b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis))
Commentari • 85
- 1. Cassazione civile n. 12569/2004https://www.brocardi.it/ · 276.1195
(massima n. 1) Ai sensi dell'art. 2777 c.c., i privilegi per crediti dei professionisti, dei prestatori d'opera e dell'agente (art. 2751 bis, numeri 2 e 3. c.c.) - considerati in rapporto di concorrenza tra loro - sono postergati a quelli per crediti che hanno causa nel rapporto di lavoro subordinato (art. 2751 bis, numero 1, c.c.), una diversa lettura della detta disposizione risolvendosi in un'operazione di manipolazione creativa, non consentita all'interprete. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Viterbo, sentenza 24/05/2022Provvedimento: […] B) Euro 5.431,27 in via privilegiata vista la ricorrenza del privilegio speciale sui beni mobili di cui all'art. 2758 II comma c.c., art. 18 del D.P.R. n. 633/1972, art. 2777 c.c. e art. 2778 n. 7 c.c. oltre Euro 375,04 per interessi sull'iva relativa alle singole fatture, salvo ulteriori interessi maturandi sino alla vendita e /o alla data […] 30.118,85, di cui € 24.687,58 per capitale ed € 5.431,27 in privilegio ai sensi dell'art. 2758 II comma c.c e art. 2777 c.c. e art. 2778 n. 7 c.c. trattandosi di IVA;Leggi di più...
- mancata contestazione credito·
- art. 2778 c.c.·
- compensazione crediti·
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- contumacia fallimento·
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