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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 9162/2024 promossa da:
e IN QUALITA' DI GENITORI DI DESTINO Parte_1 Parte_2
GABRIELE - ass. avv. SETTE (parte ricorrente) contro avv. BORLA FRANCA (parte convenuta) Controparte_1 all'udienza del 15/04/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1 premesso che:
-i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 410 2024
00025508 87 000, notificato dall il 21 ottobre 2024, con cui è stato intimato al CP_1
minore di cui sono genitori, , il pagamento della complessiva somma Persona_1 di € 1.504,11; documentando di aver proceduto al pagamento prima della notifica dell'atto impugnato, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Revocare e/o dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o annullare, per le causali di cui in narrativa, l'avviso di addebito impugnato n. 410 2024
00025508 87 000, formato in data 24 settembre 2024, emesso da - Sede di CP_1
Torino - notificato il 21 ottobre 2024, e per l'effetto mandare assolto il ricorrente da qualsivoglia obbligo di pagamento in relazione allo stesso avviso. In ogni caso accertare
e dichiarare che nulla è dovuto da , come in epigrafe Persona_1 rappresentato, con riferimento alla pretesa di cui all'avviso di addebito impugnato n. 410
2024 00025508 87 000, formato in data 24 settembre 2024, emesso da - Sede CP_1
di Torino - notificato il 21 ottobre 2024. Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre
15% per spese forfettarie, oltre CPA e IVA, oltre alla condanna della controparte al pagamento in favore dell'esponente di una sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. civ. nella misura di € 1.500,00, o nella diversa e anche maggiore misura che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice”; - l si è costituito in giudizio dichiarando di voler procedere all'annullamento CP_1 dell'avviso di addebito “non appena sarà implementata la funzionalità necessaria” e chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;
2. rilevato che la parte ricorrente ha documentato di aver estinto il proprio debito, mediante pagamento, in data 20.3.2024, e dunque prima della notifica dell'avviso di addebito (v. doc. 14-15 ric);
3. ritenuto che la materia del contendere non sia cessata in quanto ad oggi l'avviso di addebito, illegittimamente emesso per ottenere il pagamento di un credito ormai estinto, ad oggi non è stato ancora annullato e ritenuto, di conseguenza, che il ricorso debba essere accolto, essendo stato emesso un avviso di addebito per un credito già estinto;
4. ritenuto che non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla parte ricorrente, non avendo l – che ha da subito riconosciuto l'intervenuta CP_1
estinzione del proprio credito - resistito in giudizio con dolo o colpa grave, e non applicandosi la suddetta norma alla fase della riscossione mediante avviso di addebito,
5. ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere accolta e che le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza e possano esser liquidate applicando gli importi medi previsti dal d.m. 55/2014;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara che nulla è dovuto all in relazione all'avviso di addebito n. 410 2024 CP_1
00025508 87 000, formato in data 24 settembre 2024 e notificato il 21 ottobre 2024; dichiara tenuto e condanna l a rimborsare alla controparte le spese di lite, CP_1
liquidate in euro 1769,00, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo unificato. la giudice
Roberta PASTORE