Provvedimento: […] 4. Alla condotta negligente della banca convenuta, tuttavia, non può attribuirsi efficacia causale esclusiva, dovendosi riconoscere, ai sensi dell'art. 1227 c. 1 Cc (norma richiamata anche dall'art. 206 Cc), il fatto colposo concorrente di tenuto conto che Parte_1 costui, mediante la sua condotta imprudente, ha reso possibile l'avvio della truffa a suo danno. L'attore, infatti, ha seguito le indicazioni della sedicente consulente finanziaria , Per_1 contravvenendo alle normali regole di prudenza, tenuto conto delle modalità di adescamento e delle vie di comunicazione adottate (pubblicità di investimenti su internet, telefonate e messaggi via WhatsApp, come risulta dal verbale di querela di cui al doc. 17 fasc. att. e dai messaggi di cui al doc. 3 fasc. att.).
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