Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2024, n. 22582
CASS
Sentenza 9 agosto 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 30 maggio 2024, con il relatore Dott. Giuseppe Lo Sardo. La controversia riguarda l'imposizione dell'ICI/IMU su una rete di distribuzione dell'energia elettrica, non accatastata, da parte di un Comune. Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la possibilità di assoggettare a tassazione la rete, ritenendola non un bene autonomamente censibile. Le richieste delle parti si sono concentrate sulla legittimità dell'accertamento e sull'interpretazione della normativa catastale.

Il giudice ha accolto il terzo motivo del ricorso, ritenendo che gli impianti della rete di distribuzione, se stabilmente infissi al suolo, costituiscano parte integrante della cabina elettrica e siano quindi soggetti a tassazione. La Corte ha argomentato che la rendita attribuita d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di un invito alla regolarizzazione, è utilizzabile per determinare la base imponibile per le annualità precedenti. La sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato alla Commissione tributaria per un nuovo esame, stabilendo un principio di diritto che chiarisce la rilevanza catastale degli impianti elettrici.

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Massime1

In materia di ICI e di IMU, gli impianti della rete di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, se stabilmente infissi al suolo pertinenziale o al manufatto principale, costituiscono parte integrante della cabina appartenente al gestore del servizio di fornitura, in quanto strettamente funzionali al processo produttivo, e, al fine di determinare la base imponibile dei tributi dovuti per la cabina già censita in catasto, è utilizzabile ex post la maggiore rendita attribuita d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, dopo l'invito alla regolarizzazione catastale, mediante la valorizzazione della componente impiantistica, da parte del Comune, ex art. 1, commi 336 e 337, della l. n. 311 del 2004, anche con riferimento ad annate antecedenti la sua notificazione al contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2024, n. 22582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22582
    Data del deposito : 9 agosto 2024

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