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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2193 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del
14.11.2024, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Torre
[...] C.F._2 del Greco, via Nazionale n. 761, presso lo studio dell'avv. Ciro Pasqua che li rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti;
Appellanti
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
( ),
[...] C.F._4 Controparte_3
( , C.F._5 CP_4
( ), C.F._6 Controparte_5
( ), ( ), C.F._7 CP_6 C.F._8
( ), Controparte_7 C.F._9 CP_8
( ) e
[...] C.F._10 Controparte_9
( ), tutti elettivamente domiciliati in C.F._11
NTTA (NA), Via Madonna dell'Arco n. 45, presso e nello studio degli avv.ti Raffaele Dobellini e Ciro Romano, che li rappresentano e difendono in giudizio per mandato in atti;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Nola n.
810/2019, pubblicata in data 10.4.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti e note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 14.11.2024, da intendersi qui richiamati e trascritti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.08.2015, i germani
, , Ciro, , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_7 T_ evocavano in giudizio, innanzi al tribunale di Nola, Controparte_9
e , onde ottenere la Parte_1 Parte_2 declaratoria del loro diritto di proprietà su due immobili situati in
NTTA (NA) in Via Madonna dell'Arco 251 (già 121), meglio identificati ed analiticamente descritti nell'atto introduttivo, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di donazione per notar di Napoli del 26.5.2014, Rep. n. 105850/Raccolta n. Persona_1
21084, con cui , dichiaratosi proprietario dei Parte_1 suddetti immobili per intervenuta usucapione ultraventennale, ne donava la proprietà al figlio che contestualmente accettava. T_
A fondamento della pretesa azionata, i germani istanti assumevano di aver acquistato la proprietà degli immobili oggetto di rivendica per successione ab intestato della madre , deceduta Persona_2 in data 7.2.2012, che a sua volta ne aveva acquistato la proprietà dai germani e , con atto per notar del Per_3 Persona_4 Per_5
24.11.1953; che gli immobili erano stati acquistati dalla propria dante causa allo stato diruto, privi di pavimentazione, intonaci, infissi interni ed esterni e che in tale stato erano rimasti fino all'epoca del giudizio;
che aveva sempre avuto il possesso di detti beni, Persona_2 provvedendo negli anni al pagamento delle relative imposte e presentando, nel 2008, un'istanza al comune di S. TA per l'abbattimento dell'ICI nella misura del 50%; che gli immobili de quibus erano stati oggetto di uno spoglio clandestino posto in essere da
, che li aveva resi inaccessibili, apponendovi porte Parte_1 con serrature, e che contro tale spoglio aveva Controparte_3 promosso ricorso per essere reintegrata nel possesso dei beni.
Radicata la lite, si costituivano tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata in data 18.01.2016, i convenuti e T_
, concludendo per il rigetto della domanda attorea, Parte_1 infondata in fatto e in diritto, contestualmente spiegando riconvenzionale finalizzata ad accertare l'usucapione degli immobili di causa in capo a , con conseguente declaratoria di Parte_1 efficacia dell'atto di donazione per notar con condanna degli Per_1 istanti al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
A sostegno della riconvenzionale di usucapione, i convenuti assumevano che aveva preso possesso dei beni Parte_1 rivendicati dagli istanti sin dal 1987, esercitando su di essi un potere di fatto uti dominus e con animus rem sibi habendi, partecipando, con il consenso della , alle spese di ristrutturazione dello stabile in Per_2 cui si trovavano le unità immobiliari.
2 Deducevano, altresì, che l'immobile rivendicato poteva non essere quello oggetto di causa, in quanto la era proprietaria di altri Per_2 beni ubicati nello stesso stabile, vieppiù che l'attuale consistenza degli immobili non corrispondeva a quella catastale indicata nell'atto per notar del 1953, avendo l' usucapito la proprietà di Per_5 Parte_1 due vani ed accessori, laddove la vecchia consistenza era di 5 vani.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio e l'escussione di due testi per parte), la lite veniva definita con sentenza n. 810/2019, pubblicata in data 10.4.2019, con cui il tribunale di Nola così statuiva: “1) Dichiara che gli immobili per cui è causa situati in NTTA (NA) in Via Madonna dell'Arco n. 239 (già 121) al secondo piano, già riportati nel N.C.E.U. di NTTA
(NA) rispettivamente al foglio 19 particella sub.33 cat. A/4 di vani 4 RC
116,51 e foglio 19 particella 20 sub. 32 cat. A/5 di vani 1,5 RC 39,04, attualmente accorpati in un unico immobile riportato nel N.C.E.U. di
NTTA (NA) al foglio 19 particella 20 sub. 84 cat A/2 classe 2 di vani 3 RC 153,39 sono di esclusiva proprietà dei signori Parte_3
, .., , …,
[...] Controparte_2 Parte_4 CP_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ; 2) Per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto
[...] Parte_9 di donazione per notar Rep. 104850 Raccolta 21084 del Persona_1
26.05.2014 trascritta in data 24.6.2014 ai nn. 32458/19492; 3) Ordina ai signori ed ed in ogni caso a Parte_1 Parte_2 chiunque sia nel possesso dell'immobile situato in NTTA (NA) in Via Madonna dell'Arco n. 239 (già 121) secondo piano, attualmente riportato nel N.C.E.U. di NTTA (NA) al foglio 19 particella 20 sub.
84 cat A/2 classe 2 di vani 3 RC 153,39 di lasciarlo libero da persone e cose nella disponibilità dei legittimi proprietari;
4) Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dai convenuti Parte_1 ed siccome non fondata e non provata;
5) Rigetta la Parte_2 domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori nei confronti dei convenuti siccome infondata e non provata;
6) Ordina al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Napoli di trascrivere la presente sentenza e di cancellare la trascrizione della donazione per notar Rep. Persona_1
104850 Raccolta 21084 del 26.05.2014; 7) Condanna ed Parte_1 in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in Parte_2 favore degli istanti che si liquidano in € 7.254,00”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato (a mezzo pec) in data 29.4.2019, proponevano appello Parte_1
e , lamentando: 1) difetto di motivazione
[...] Parte_2
e contraddittorietà nella motivazione; 2) erronea valutazione dei documenti prodotti e delle prove testimoniali.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla Corte adita: “1) in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, di accogliere per i motivi tutti
3 dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 810/2019 emessa dal Tribunale di Nola,…, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "1) Dichiarare improponibile e inammissibile la domanda di rivendica degli attori, e comunque infondata nel merito, in fatto e diritto;
2) per l'effetto dichiarare legittima la proprietà dei convenuti e dell'atto di donazione;
3) accogliere la domanda riconvenzionale formulata e ritenere valido ed efficace l'atto per
NO ; 4) condannare i sigg. , Per_1 Controparte_1 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , e al risarcimento
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 del danno ingiusto derivato ai convenuti, ex art 96 cpc per lite temeraria;
5) condannare gli attori alla refusione delle spese di lite”; 3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria, chiedevano disporsi CTU tecnica per la valutazione dell'immobile e la descrizione dello stato dei luoghi.
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con comparsa depositata in data 17.10.2019, i germani , CP_1 CP_2 CP_3
, Ciro, , e riportandosi CP_4 CP_5 CP_7 T_ Controparte_9 alle eccezioni e difese svolte in prime cure, insistendo per l'integrale rigetto del gravame, infondato e indimostrato, con vittoria delle spese del grado.
Preso atto della rinuncia all'istanza di sospensiva ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del
14.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*******
I. - L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare, senza alcuna necessità di disporre l'invocata CTU tecnica per la valutazione dell'immobile e la descrizione dello stato dei luoghi, all'evidenza superflua alla luce delle risultanze in atti.
§. Con il primo motivo di gravame, articolato in due sotto censure, gli appellanti lamentano innanzitutto (e genericamente) che i germani non avrebbero adeguatamente assolto all'onere probatorio CP_9 tipico della rivendica, non avendo provato di aver acquisito la titolarità del bene a titolo originario, deducendo che i sono CP_9 divenuti titolari dei beni solo a seguito (di) denuncia di successione della de cuius per costante giurisprudenza e Persona_2 dottrina la denuncia di successione non prova alcuna proprietà ed è una mera dichiarazione di parte ai fini fiscali, è mancato agli atti di primo grado l'accettazione dell'eredità, nonché è mancata la continuità delle trascrizioni.
4 La doglianza, ancor prima che infondata, è inammissibile, non avendo parte appellante minimamente contrastato le specifiche e diffuse argomentazioni svolte dal tribunale, che sul punto correttamente rilevava: <<…gli attori in rivendica agiscono quali figli ed eredi legittimi mortis causa della madre acquirente degli immobili Persona_2 rivendicati e deceduta in data 07.02.2012 senza lasciare testamento;
inoltre, pur in assenza di un esplicito atto di accettazione dell'eredità, l'esercizio dell'azione di rivendica da parte degli istanti ha comportato la tacita accettazione dell'eredità della madre , ai sensi e per gli effetti di Per_2 quanto contemplato dall'art. 476 c.p.c., in quanto "atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare
l'eredità” (ex multis Cass. Civ. 2^ sez. sentenza n. 13738 del 27.06.2005).
[..omissis…] Nel merito la domanda di rivendica è fondata e meritevole di accoglimento, con contestuale rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione.
Ritiene, anzitutto, questo giudicante che gli istanti abbiamo fornito idoneo riscontro istruttorio del titolo in base al quale rivendicano il diritto di proprietà, dal momento che le parte attrici, oltre alla denuncia di successione della sig.ra hanno prodotto l'atto di provenienza degli Persona_2 immobili rivendicati costituito dall'atto per AI Rep. 19857 del Per_5
24.11.1953 trascritto in data 25.11.1953 (atto n. 28850), con il quale la dante causa acquisiva dai signori e Persona_2 Parte_10 la proprietà di immobili diruti, composti di cinque vani, Persona_4 situati al piano secondo all'interno di un palazzo situato in NTTA alla Via Madonna dell'Arco n. 121, denominato palazzo Mellone;
si legge nell'atto di compravendita, che detto fabbricato pervenne ai venditori per successione apertasi il 11.06.1926 per la morte della madre Persona_6 fu in , regolarmente denunciata e registrata il 09 Per_7 Persona_8 ottobre 1926.
Parte attrice ha altresì prodotto relazione notarile a firma del AI Per_9
di Napoli del 14.03.2016 che attesta la continuità delle trascrizioni
[...] fino all'acquisto per successione dei germani e l'insussistenza di CP_9 iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli fino alla trascrizione dell'atto di donazione per AI del 26.5.2014 con il quale Persona_1 Parte_1
donava al figlio gli immobili per cui è causa.
[...] Parte_2
D'altra parte, i convenuti, proponendo domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione in capo a , nel primo atto Parte_1 difensivo non hanno contestato né il titolo di provenienza né
l'appartenenza degli immobili di causa alla signora Per_2
prima del preteso impossessamento, evidenziando altresì un
[...] consenso della stessa al godimento dei beni da parte di . Parte_1
In giurisprudenza è stato affermato in modo costante e coerente che "Il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero
5 dimostrando il compimento dell'usucapione non è, di regola, attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un'eccezione) di usucapione (atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l'onere di fornire alcuna prova, pur nell'opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata), anche se la mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore comporta che il rivendicante possa, in tal caso, limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto;
tuttavia, l'opposizione di un acquisto per usucapione, il cui "dies a quo" sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante, comporta che - attenendo il thema disputandum alla appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore - l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto, nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (ex plurimis Cassazione civile, sez. II, sentenza 10/09/2002, n. 13186; Cassazione Civile, sez. II, sentenza
22/04/2016 n. 8215; Cassazione Civile, sez. I, sentenza 04/01/2017 n.
83)>>.
Motivazione che va qui confermata, perché fondata sull'attento e completo esame delle risultanze documentali in atti, oltre che resa in esatta applicazione di consolidati principi di diritto affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, che ha recentemente ribadito: “L'invocazione dell'usucapione da parte del convenuto in rivendicazione attenua l'onere della prova dell'attore quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere;
tuttavia, l'onere della prova è sì attenuato ma non cancellato;
resta, pertanto, da provare da parte dell'attore in rivendicazione l'esistenza di un titolo di trasferimento in proprio favore dal soggetto a cui il convenuto ha riconosciuto appartenere il bene in origine” (Cass. 32074/2024).
Con il secondo profilo di censura, gli appellanti, premesso che l'atto per notar del 1953 faceva riferimento per il riconoscimento e Per_5
l'identificazione dell'immobile alla partita 2875, a loro dire inesistente alla conservatoria di Napoli, e che l'immobile oggetto di trasferimento era di cinque vani, assumono che il tribunale avrebbe erroneamente interpretato il titolo di provenienza dei CP_9 giungendo ad una frettolosa conclusione, poiché non corrisponde al vero che gli immobili di cui alla planimetria del 1940 e quella del
2017 hanno lo stesso perimetro.
6 Deducono, in particolare, che “bastava misurare gli elaborati planimetrici per verificare che le due consistenze immobiliari non sono uguali e che l'immobile oggetto di rivendica di cinque vani non si è rimpicciolito durante gli anni. Il sig. ha esercitato il suo Parte_1 diritto di proprietà solo su due dei cinque vani, un altro vano posto sulla sinistra entrando dall'androne è nel possesso della famiglia CP_10
(vano oggi esistente ed identificato al foglio 19 particella 20 sub 85 di 21 mq, non in possesso di ), ed il vano che era posto alla destra sul Parte_1 pianerottolo è stato demolito ed è divenuto area comune (bene comune non censibile foglio 19 particella 20 sub 86), …, bastava che il Giudice di prime cure avesse esaminato bene le piantine catastali per verificare che
l'immobile di cinque vani non si è ristretto nel corso degli anni. Se il
Giudice di prime cure avesse avuto qualche perplessità, così come afferma che “per non meglio precisate circostanze”, poteva nominare un consulente tecnico per la verifica della consistenza degli immobili, richiesta istruttoria da parte convenuta, rimasta inevasa. Tale frettolosa e scarna motivazione non corrisponde alla realtà fattuale e processuale”.
Anche tale doglianza è infondata.
Premesso che le planimetrie e i dati catastali possono essere difformi dallo stato di fatto, osserva la corte come in alcun errore di interpretazione del titolo di provenienza (atto del 1953) sia Per_5 incorso il giudice di prime cure che, di contro, sulla scorta del condiviso esame delle univoche risultanze istruttorie (orali e documentali), legittimamente evidenziava come, al di là delle variazioni catastali intervenute nel tempo, il bene rivendicato dai germani corrispondeva senza dubbio a quello costituente CP_9 oggetto della riconvenzionale di usucapione spiegata da Parte_1
e il che vieppiù trova conferma
[...] Parte_2 nell'identificazione dell'immobile effettuata proprio dagli odierni appellanti - con i medesimi dati catastali, dichiarati coincidenti con lo stato di fatto - nell'atto di donazione per notar del Persona_1
26.05.2014 (con cui , dichiarando di averlo già Parte_1 usucapito per possesso ultraventennale, donava l'immobile al figlio
). In detto rogito, infatti, all'art. 1 (“Donazione”), così è T_ individuato il bene donato: “a) - appartamentino posto al secondo piano, della consistenza di 1,5 vani catastali;….riportato nel catasto fabbricati del comune di NTTA al foglio 19 particella 20 sub. 32, Via Madonna dell'Arco n. 121, piano 2, categoria A/5, classe 5, vani 1,5, RC euro 39,04;
b) appartamento posto al secondo piano, della consistenza di 4 vani catastali; … riportato nel catasto fabbricati del Comune di NTTA al foglio 19 particella 20 sub. 33, Via Madonna dell'Arco n. 121, piano 2, categoria A/4, classe 1, vani 4, RC euro 116,51. I suddetti dati catastali corrispondono alle planimetrie depositate in catasto”; nel successivo art. 2 (“Provenienza”) si legge: “Il signor dichiara, Parte_1 assumendosene ogni conseguente responsabilità, che detti immobili sono pervenuti ad esso donante in virtù di possesso ultraventennale, pacifico,
7 palese, continuo ed ininterrotto, tale da far maturare ampiamente
l'usucapione in proprio favore, e chiede l'esecuzione della relativa voltura, almeno con riserva”; infine, all'art. 4, si legge: “ [...omissis..]… Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 della legge 27 Febbraio 1985, n. 52, introdotto dal comma 14 dell'articolo 19 del DL 31 maggio 2010 n. 78, il donante dichiara che lo stato di fatto degli immobili è conforme ai dati catastali e alle relative planimetrie che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti, dei testimoni e di me AI, si allegano al presente atto sotto le lettere A e B”.
Correttamente, pertanto, il tribunale, senza alcun dubbio o incertezza, riteneva dimostrata in via documentale ed orale la corrispondenza di fatto tra gli immobili oggetto di rivendica e quelli posseduti dai convenuti ed oggetto di domanda di usucapione, al riguardo rilevando:
< degli immobili acquistati dalla nel 1953, meglio Persona_2 evidenziata dalla planimetria prodotta da parte attrice, che reca in calce la data del 09 marzo 1940, nel corso degli anni si è ridotta per non meglio precisate circostanze, a due grossi vani con tre balconi su Via Madonna dell'Arco, come si evince dalla planimetria aggiornata prodotta dai convenuti e che rappresenta l'attuale stato degli immobili dopo l'intervento edilizio di ristrutturazione posto in essere dal convenuto durante la pendenza del presente giudizio.
Tale intervento, pur lasciando inalterato il perimetro degli immobili oggetto di rivendica, da quanto si evince dalla documentazione prodotta dai convenuti, ha determinato una diversa distribuzione degli spazi interni ed il ripristino dei balconi esterni, che fino all'inizio del presente procedimento non erano presenti, come si evince dai rilievi fotografici prodotti dagli attori raffiguranti la facciata esterna dello stabile e nello specifico quella del secondo piano, dove sono collocati gli immobili di causa.
Inoltre, a seguito dell'intervento edilizio di ristrutturazione posto in essere dal convenuto , risulta modificata anche l'identità catastale dei due Parte_1 appartamenti oggetto di rivendica, che attualmente risultano essere stati accorpati in un unico appartamento registrato al N.C.E.U, di NT TA al foglio 19 particella 20 subalterno 84.
Le prove orali assunte nel corso del giudizio hanno avvalorato le risultanze documentali relativamente all'individuazione ed alla consistenza degli appartamenti oggetto di rivendica>>.
Di conseguenza, legittimamente il primo giudice (salvo quanto si dirà
a breve con riguardo al mero errore materiale nell'indicazione del civico), al punto sub 1 del dispositivo della sentenza gravata, dichiarava di esclusiva proprietà degli attori “gli immobili di causa situati in NTTA (NA) in Via Madonna dell'Arco n.239 (già 121) al secondo piano, già riportati nel N.C.E.U. di NTTA (NA) rispettivamente al foglio 19 particella sub.33 cat. A/4 di vani 4 RC 116,51 e foglio 19 particella 20 sub. 32 cat. A/5 di vani 1,5 RC 39,04, attualmente accorpati in un unico immobile riportato nel N.C.E.U. di NTTA
(NA) al foglio 19 particella 20 sub. 84 cat A/2 classe 2 di vani 3 RC 153,39”.
8 Peraltro, giova rilevare come i germani istanti/odierni appellati, nel corso del giudizio di primo grado, ripetutamente precisavano, da ultimo con la conclusionale datata 1.2.2019, che “La consistenza di fatto degli immobili per cui è causa è del tutto differente da quella catastale e da quella che si evince dalla piantina catastale allegata alla produzione attorea. Invero, i due subalterni, come si evince dalla piantina originale, andavano a costituire un unico immobile di 5 vani catastali (4 vani reali più cucina più disimpegno) con tre aperture (balconi) su Via Madonna dell'Arco. Tuttavia, come si evince dall'atto di provenienza per NO
, i suddetti immobili furono acquistati allo stato diruto dalla sig.ra Per_5
e lo stesso stabile si presentava come tale. Pertanto è probabile Per_2 che già all'epoca dell'atto di compravendita la situazione di fatto fosse quella che è rimasta tale fino all'impossessamento clandestino da parte di
, ovvero gli immobili di causa erano costituiti da due Parte_1 grossi vani, senza divisioni interne, allo stato grezzo, dei quali uno aveva due aperture finestroni e l'altro un'unica apertura, tutti su Via Madonna dell'Arco”, ribandendo “che gli immobili oggetto di rivendica sono esattamente quelli di cui si è clandestinamente impossessato Parte_1
e dei quali si è millantato proprietario per intervenuta usucapione
[...] dinanzi al AI , donandone l'illecita proprietà al figlio . Per_1 T_
E che gli immobili in discorso fossero costituiti da due grossi vani, senza divisioni interne, allo stato grezzo, con tre aperture su via
Madonna dell'Arco, oltre a trovare riscontro nei rilievi fotografici allegati alla perizia asseverata a firma del geom. , Persona_10 allegata in prime cure dagli attori, risulta circostanza confermata da tutti i (quattro) testi escussi, dunque anche da quelli addotti dai convenuti , sigg.ri (che faceva Parte_1 Controparte_11 riferimento a due stanzoni con tre balconi senza alcuna protezione) e
(che faceva riferimento ad un immobile al secondo CP_12 piano di due vani… non abitabile, poiché l'appartamento aveva i balconi senza parapetto), il quale, peraltro, con riguardo alla prima foto allegata nella produzione di parte attrice, riconosceva i tre balconi della proprietà di oggetto di causa, precisando che Parte_1 si trattava di una foto scattata evidentemente dopo i lavori della facciata e prima della ristrutturazione (dell'appartamento), avvenuta nel corso dell'anno 2016, come pure riferito dal teste (cfr. CP_11 verb. ud. del 22.11.2016 e del 22.5.2017).
Consegue che ininfluente è la circostanza (rimasta peraltro indimostrata), allegata in tal sede dagli appellanti (per la prima volta con le note scritte autorizzate del 4.10.2022), ribadita in conclusionale, secondo cui: “nelle more del giudizio si è verificato un fatto nuovo relativo alla vendita dell'immobile adiacente quello per cui è causa, ove si è chiarito che un vano (facente parte dell'originaria planimetria dell'immobile identificato al sub 32) è stato annesso ad altro immobile di proprietà , così da fugare il dubbio sollevato dal CP_10
9 giudice di prime cure relativamente alla circostanza che ha Parte_1 usucapito un immobile di tre vani e non di cinque come era originariamente”, vieppiù che: 1) è rimasta sfornita di qualsivoglia riscontro documentale la dedotta sopravvenuta vendita, in epoca non meglio precisata;
2) inammissibile risulta la documentazione catastale preesistente, producibile in prime cure, tardivamente allegata in appello a corredo della perizia (non autorizzata) prodotta con le indicate note del 4.10.2022, in ogni caso inidonea a sostenere l'assunto degli appellanti.
Ogni ulteriore considerazione al riguardo appare davvero superflua.
§. Con il secondo motivo di doglianza, si lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, orali e documentali.
Assumono, in particolare, gli appellanti che il tribunale: 1) non avrebbe tenuto conto delle ricevute di pagamento depositate da
e quietanzate dal sig. , erroneamente Parte_1 CP_12 affermando che tali ricevute non si riferissero all'immobile oggetto di causa; 2) non sarebbe stato imparziale nella valutazione della testimonianza resa dal sig. , che fino a prova contraria CP_12 non è stato ancora condannato di alcun reato, ha testimoniato sotto giuramento, pertanto alcun dubbio doveva avere il Giudice sulla dichiarazione dello stesso; 3) sarebbe incorso in contraddizione nella ricostruzione dei fatti, perché pur riconoscendo che nel 2010 Parte_1
aveva apposto le porte all'ingresso degli immobili in
[...] sostituzione del precedente cancelletto, non si sarebbe accorto che il teste di parte attrice aveva riferito che andava a vedere la festa della
Madonna dell'Arco e si affacciava dalla finestra fino al 2013; 4) non si sarebbe espresso sulle testimonianze di parte attrice, che nulla hanno provato per contestare il possesso esclusivo di ; 5) Parte_1 avrebbe errato nel valutare la documentazione prodotta dagli attori (ivi compresa la perizia asseverata a firma del geom. , Persona_10 corredata da rilievi fotografici a loro dire inattendibili), inidonea a contrastare il possesso esclusivo ultraventennale in capo a Parte_1
.
[...]
La censura, ancora una volta genericamente formulata (al limite dell'ammissibilità), è infondata, dovendo qui ribadirsi come gli appellanti non abbiano fornito seria ed univoca prova di un possesso ultraventennale utile ai fini dell'usucapione.
Piuttosto, come già rilevato dal tribunale con diffuse argomentazioni
(pagg.
5-7 della sentenza gravata), fondate sullo scrupoloso e condiviso esame delle risultanze (orali e documentali) dell'espletata istruttoria, sono emersi nel corso del giudizio elementi probatori che fanno dubitare sia dall'esistenza dell'elemento soggettivo (animus rem sibi habendi) che di quello oggettivo (corpus possessionis) del possesso utile ad usucapire.
10 Sotto il primo profilo, infatti, il giudice di prime cure rilevava:
<<…Parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, sostiene di aver acquisito il possesso degli immobili di causa nel 1987 e con il consenso della ha affrontato le spese di ristrutturazione, allegando una serie Per_2 di ricevute di pagamento a firma del teste relative ad alcuni CP_12 interventi edilizi che si assumono eseguiti allo stabile di Via Madonna dell'Arco all'interno del quale sono collocati gli immobili per cui è causa. Il richiamo al consenso della ricorre anche in altri scritti di parte Per_2 convenuta, da ultimo nella comparsa conclusionale, sicché fa ritenere al
Giudicante che difetti in capo all il requisito soggettivo Parte_1 dell'animus rem sibi habendi, almeno fino all'apposizione delle porte agli ingressi dei due beni, che parte convenuta assume essere avvenuto nel 2010.
E' stato precisato che la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario (Sez. 2, Sentenza n. 21690 del 14/10/2014 Rv.
632753; Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 15/03/2005 Rv. 581134; Sez. 3,
Sentenza n. 24222 del 17/11/2009 Rv. 610407; Sez. 2, Sentenza n. 5854 del
16/03/2006 Rv. 586509)>>.
E benché il difetto dell'animus rem sibi habendi in capo all' Parte_1 fosse di per sé sufficiente ai fini del rigetto della riconvenzionale di usucapione, il tribunale diffusamente motivava anche sull'assenza di prova relativamente al corpus possessionis, evidenziando come parte convenuta non avesse fornito alcuna prova di aver posto in essere relativamente ai suddetti beni attività o comportamenti tali da costituire esercizio di una signoria di fatto sul bene;
prova ne è la circostanza, non oggetto di contestazione da nessuna delle parti processuali ed ulteriormente avvalorata dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, che gli immobili per cui è causa sono rimasti nello stesso stato grezzo e diruto in cui li aveva acquistati la nel 1953 fino alla recente ristrutturazione effettuata da Per_2 parte convenuta.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il primo giudice esaminava anche le ricevute di pagamento depositate dall e quietanzate dal sig. , escusso quale Parte_1 CP_12 teste di parte convenuta, ritenendo “non attendibile la partecipazione di
alle spese affrontate dai condomini del palazzo Mellone Parte_1
o IO, dal momento che le ricevute prodotte dallo stesso a firma di
sono generiche e senza alcun riferimento preciso né allo CP_12 stabile di Via Madonna dell'Arco 121 né agli immobili di causa”. Ed effettivamente, le richiamate (quattro) ricevute (cfr. allegato sub 4 della produzione di primo grado di parte convenuta) sono prive di qualsivoglia riferimento agli immobili di cui si discute.
11 Invero, il complessivo quadro probatorio, e la stessa deposizione testimoniale di , risultano attentamente valutati dal CP_12 tribunale che, senza incorrere in alcuna contraddizione, con condivise e coerenti argomentazioni, supportate dalle risultanze acquisite, evidenziava: <inoltre all del condominio palazzo mellone o>IO ancora oggi non è stato nominato un amministratore pro tempore né esistono tabelle millesimali approvate, nonostante i tentativi posti in essere nel corso degli anni come dimostrato in via documentale ed orale da parte attrice.
Pertanto, non è dato comprendere il motivo per cui il condomino e teste nel presente giudizio avrebbe dovuto incassare delle somme da CP_12
e rilasciare ricevute, senza alcuna legittimazione di Parte_1 mandato come amministratore del condominio, senza alcuna certezza sulla legittimazione dello stesso a contribuire alle spese e senza alcun Parte_1 parametro certo sulla determinazione delle quote di spettanza dei singoli condomini;
ancora va evidenziato che lo stesso , contrariamente a CP_12 quanto dichiarato, sapeva con certezza chi fosse la sig.ra e quali Per_2 fossero le sue proprietà all'interno del palazzo, poiché lo stesso CP_12 compare tra i condomini firmatari di una convocazione di assemblea condominiale finalizzata alla nomina dell'amministratore ricevuta nel 2004 dalla . Inoltre, parte attrice ha depositato altre convocazioni Per_2
d'assemblea alcune più datate ed altre più recenti, anche successive al decesso della , che testimoniano che all'interno dello stabile Per_2
Palazzo Mellone o IO gli altri condomini conoscevano come proprietaria e condomina la sig.ra e successivamente Persona_2 alla sua morte i suoi figli quali eredi.
Da ultimo, la vicenda giudiziaria di rilevanza penale che ha coinvolto il sig.
depone a scapito della sua attendibilità, considerando la CP_12 similitudine delle due vicende e la coincidenza delle modalità di trasferimento della proprietà degli immobili all'interno del medesimo palazzo e per il tramite del medesimo AI rogante.
Contestualmente, va evidenziato che parte istante ha prodotto numerose ricevute di pagamento della sig.ra relative alle imposte Persona_2 prodotte dagli immobili oggetto del giudizio unitamente ad una richiesta del dicembre 2008 acquisita al protocollo del Comune di S. TA, con la quale la formulava richiesta di abbattimento nella misura del 50% Per_2 dell'I.C.I. relativamente ai subalterni situati all'interno del Palazzo Mellone o
IO siccome in stato di degrado, allegando contestualmente una perizia asseverata a firma Geom. corredata di reperti fotografici Persona_10 che raffigurano gli interni e l'esterno dei locali.
Le contestazioni avanzate da parte convenuta sull'attendibilità della menzionata perizia e dei rilievi fotografici allegati alla stessa non sono supportate da idonea prova in senso contrario né i convenuti hanno depositato reperti fotografici sullo stato dei luoghi atti a smentire l'attendibilità dei detti rilievi, nonostante abbiano invocato di avere la disponibilità esclusiva dei locali per avervi apposto agli ingressi un muretto con inferriata.
12 Anche tale ultima circostanza non è emersa con certezza, sia perché non vi è prova documentale sia perché vi è contraddizione sul tale aspetto tra le testimonianze escusse, in particolare proprio tra i testi indicati da parte convenuta>>.
Sotto tale profilo, giova infatti precisare che mentre il teste CP_12 riferiva dell'apposizione al vano di ingresso di un muretto con cancelletto, poi rimosso nel 2009/2010 e sostituito da una porta blindata (cfr. verb. ud. 25.5.2017), l'altro teste di parte convenuta,
, riferiva di aver visto l'immobile nel 1987, Controparte_11 precisando che “era al 2° piano di un fabbricato fatiscente che a me pareva non abitato. L'immobile di era privo di corrente e grezzo. Preciso Parte_1 che l'appartamento era liberamente accessibile in quanto privo di chiusura.
Preciso che il fabbricato è stato ristrutturato all'esterno circa 13/14 anni fa
e non so se ha pagato qualcosa. L'appartamento è stato Parte_1 ristrutturato nel 2016 da , che ora vi abita. Fino al 2016 Parte_1
l'appartamento è rimasto nelle condizioni pregresse, come ho detto prima…” (cfr. verb. ud. del 22.11.2016), così rendendo una versione perfettamente compatibile con quella resa dai (due) testi attorei ed in particolare da , che, escusso all'udienza del Testimone_1
22.11.2016 (cfr. relativo verbale), riferiva di aver assistito alla festa della Madonna dell'Arco, dagli anni sessanta fino a sette/otto anni fa, proprio dall'appartamento in discorso, precisando che l'accesso era libero e non vi era alcuna porta, e che l'ultima volta sono stato all'esterno del fabbricato nel 2013 ed ho visto che la situazione era sempre la stessa.
Risultano così definitivamente superate tutte le obiezioni degli appellanti, rimaste non solo indimostrate, ma contraddette dalle risultanze in atti.
§. Conclusivamente, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata, il cui dispositivo, come richiesto dai germani appellati, va nondimeno corretto ai capi nn. 1 e 3, contenenti un mero errore materiale nell'indicazione del civico degli immobili per cui è causa, ubicati - come si evince dalle risultanze in atti - in S. TA
(NA) in Via Madonna dell'Arco n. 251 (già 121), anziché al civico n.
239 (già 121), come indicato dal tribunale.
II. - Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod., nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 ad €
52.000,00), tenuto conto della natura della lite, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13,
13 comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2193
R.G.A.C. per l'anno 2019, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Nola n. 810/2019, pubblicata in data
10.4.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. dispone la seguente correzione del dispositivo della sentenza gravata: a) al capo sub 1, dove si legge “n. 239 (già 121)”, deve correttamente leggersi ed intendersi “n. 251 (già 121)”; b) al capo sub 3, dove si legge “n. 239 (già 121)”, deve correttamente leggersi ed intendersi “n. 251 (già 121)”;
3. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del grado, che si liquidano in complessivi €
5.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
4. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento,
a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 5.2.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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