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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9153 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 13009 2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA il sig. , C.F. , la sig.ra Parte_1 C.F._1
, C.F. , e la sig.ra Parte_2 C.F._2 Parte_3
, C.F. , nella qualità di eredi della sig.ra
[...] C.F._3
, nata a [...] il [...], ed ivi deceduta in data Persona_1
23.02.2024 C.F. , rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. C.F._4
AN AN ( ). C.F._5
ATTORI
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma alla via CP_1
Nazionale n. 91, C.F. – P. IVA rapp.ta e difesa come in atti P.IVA_1 dall'avv. Fulvio Piezzi ( ) C.F._6
CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: 1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità esclusiva della nella CP_1 causazione del sinistro del 27/10/2019 descritto nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio;
2) Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Per_1 di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
[...] patito a seguito del sinistro per cui è causa;
3) Per effetto degli accertamenti di cui ai punti precedenti condannare la , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. al risarcimento in favore degli odierni istanti, n.q. di eredi della sig.ra dei danni subiti dalla sig.ra ammontanti Persona_1 Per_1 complessivamente, come da CTU redatta dal dott. , ad €. 11.868,03 – Per_2 ovvero nella somma diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia - oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
4) Sempre per effetto degli accertamenti di cui ai punti 1 e 2 delle presenti conclusioni condannare la , in persona del legale rapp.te CP_1 p.t. alla corresponsione in favore degli odierni istanti, sempre n.q. di eredi della sig.ra delle spese mediche sostenute per il sinistro per cui è Persona_1 causa, detratte le somme già pagate dall'assicurazione della sig.ra , Per_1 dunque per un importo pari ad €. 1.737,40 – importo corrispondente alla differenza tra le spese mediche sostenute (€ 8.687,00) detratto quanto versato dall'assicurazione privata della sig.ra (80%) - ovvero nella somma Per_1 diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia - oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
5) Vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che espressamente dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari. Porre definitivamente a carico della convenuta le spese CP_1 della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate, stante la loro anticipazione da parte attrice.
Conclusioni parte convenuta: In via principale, rigettare la domanda proposta dalla sig.ra e dagli interventori siccome infondata in fatto ed in diritto. Per_1
In subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare il concorso di colpa della sig.ra nella produzione dell'evento Per_1
e delle sue conseguenze lesive, quantificando lo stesso in misura non inferiore al 50% e riducendo proporzionalmente l'importo del risarcimento. In ogni caso, liquidare il danno in considerazione dell'intervenuto decesso della sig.ra per cause indipendenti dal sinistro ed in applicazione della Tabella Per_1 elaborata dal Tribunale di Milano per il calcolo del danno intermittente. Il tutto con vittoria di spese di lite.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva Persona_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la al fine di veder CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “… 1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità esclusiva della CP_1 CP_1 nella causazione del sinistro del 27/10/2019 descritto in premessa;
2) Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra di ottenere il risarcimento del danno Persona_1 patrimoniale e non patrimoniale patito a seguito del sinistro per cui è causa;
3) Per effetto degli accertamenti di cui ai punti precedenti condannare la , CP_1 in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra
ammontanti complessivamente ad €. 24.166,45 – ovvero nella somma Per_1 diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia o comunque risultante dall'eventuale accertamento tecnico che il Giudice designato vorrà disporre - oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
4) Sempre per effetto degli accertamenti di cui ai punti 1 e 2 delle presente conclusioni condannare la , in persona del legale rapp.te p.t. alla CP_1 corresponsione in favore della sig.ra delle spese mediche sostenute per il Per_1 sinistro per cui è causa, ammontanti complessivamente ad €. 1.737,40 – ovvero nella somma diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia o comunque risultante dall'eventuale accertamento tecnico che il Giudice designato vorrà disporre - oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
5) Vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che espressamente dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari....”;
Iscritta la causa a ruolo, si costituiva la chiedendo il rigetto delle CP_1 avverse conclusioni. Successivamente, istruita la causa con ammissione della prova testimoniale ed escussione dei testi nonché CTU, nelle more decedeva la sig.ra e si costituivano gli eredi legittimi , Persona_1 Parte_1
e . All'udienza del 24/06/2025, le parti Parte_2 Parte_3 rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa era assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata e pacifica la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta.
La prova testimoniale non ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, nessuno dei testi escussi ha dichiarato di aver visto materialmente cadere la signora . Segnatamente, la teste dichiarava: Per_1 Testimone_1
“non ho visto di preciso l'evento. Sono stata avvisata della caduta dai nostri canali interni”; similmente, il teste : “Non ho assistito al Testimone_2 sinistro, ma ero presente nello stabile su un altro piano”; ed infine, la stessa teste , figlia dell'infortunata, dichiarava: “Non ero con mia Parte_2 madre al momento del sinistro ma fui chiamata dopo”.
Non risulta quindi in alcun modo dimostrata la dinamica della caduta, e di conseguenza non risulta dimostrato il rapporto di causalità tra il bene di cui è responsabile il custode ex art. 2051 CC e l'evento lesivo.
Principio generale del processo civile è l'onere della prova, sancito dall'art. 2697 c.c. il quale stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. Orbene, parte attrice, omettendo di dimostrare che l'infortunio per i cui danni è chiesto il risarcimento sia stato causato dai gradini della scala, si è sottratta all'onere della prova, che su di lei incombeva.
Va peraltro rilevato, ad abundantiam, che tutti i testi, compreso la figlia dell' infortunata, hanno dichiarato che i gradini in questione erano muniti di fascette antisdrucciolo, quindi non erano scivolosi, ed erano ben visibili, come appare dalla documentazione fotografica. Or bene, il pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 26.000,00, liquidando le stesse secondo valori inferiori a quelli medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la non complessità della causa.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 28.02.2024 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo delle parti attrici.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
A. Rigetta la domanda.
B. condanna il sig. , C.F. , la sig.ra Parte_1 C.F._1
, C.F. , e la sig.ra Parte_2 C.F._2 Parte_3
, C.F. , al pagamento delle spese di lite in favore
[...] C.F._3 della convenuta , in persona del legale rappresentante P.T. che CP_1 vengono liquidate in onorari Euro 2.540,00, oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e accessori come per legge.
C. Pone definitivamente a carico delle parti attrici le spese di C.T.U.
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice
(dott. Michele D'Auria)