Articolo 2751 del Codice civile
Articolo 2795Articolo 2751 bis
Versione
19 aprile 1942
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Versione
14 settembre 1975
Art. 2751.

((Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti.)) ((Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge))
Entrata in vigore il 14 settembre 1975
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