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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Manuele Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PANUCCIO ISABELLA e dell'avv. MARZI C.F._2
LAURA ( ) VIA POMEZIA, 10A 20127 MILANO;
, con elezione di domicilio C.F._3
in VIA SAN PIETRO 11 20832 DESIO, presso e nello studio dell'avv. PANUCCIO ISABELLA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'avv. SPAGLIARDI VALTER con elezione di domicilio in presso il suo studio in Lodi, Corso
Archinti n. 31 per delega su foglio separato cartaceo (per le comunicazioni e le notifiche si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLATO
OGGETTO: Servitù sulle seguenti conclusioni.
Per E Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 14 “contrariis reiectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, in parziale riforma della Sentenza appellata così giudicare:
In via principale:
- Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare, parzialmente, la Sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Lodi, n. 1135/2023 pubblicata in data 06/12/2023, e notificata in data 11/12/2023 nell'ambito del Giudizio avente
R.G. 2818/2020, accogliendo le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via principale, nel merito
Previa ogni ed opportuna declaratoria del caso, rigettare le domande svolte da controparte nei confronti dei sig.ri e in ordine all'accertamento della lesione del diritto Pt_1 Parte_2 di servitù costituito dall'apposizione della catenaria, all'ordine di rimozione della stessa e condanna al risarcimento dei danni perché infondate in fatto e in diritto per i motivi e le ragioni esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio carraio e pedonale del sig. sulla proprietà , identificata al Catasto Urbano, Fg. 5 sub. 108, CP_1 Parte_3 oltre l'area delimitata dalla catenella, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri e ad installare un cancello, nel Pt_1 Parte_2 rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, anche comunali, sotto l'androne gravato da servitù, e che lo stesso non limita o rende più difficoltoso l'esercizio della servitù da parte del sig. per tutti i motivi esposti in narrativa;
CP_1
- confermare, per il resto, la Sentenza impugnata relativamente a quanto stabilito in parte motiva sul rigetto della domanda di rimozione delle piantane in ferro presenti nell'androne di proprietà appellante, propedeutiche alla posa di un cancello, e della parte residua del cappotto termico che riveste la facciata esterna in quanto non lesive all'esercizio della servitù di passo carraio e pedonale con conseguente esonero delle relative domande risarcitorie.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che la posa della catenella comporti una limitazione del diritto di servitù, accertare e dichiarare entro quali limiti porre la catenella senza rendere più incomodo l'esercizio della servitù da parte del sig. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 14 - Si chiede, occorrendo, integrazione della C.T.U. tecnica svolta nell'ambito del Giudizio di primo grado e/o di chiamare il CTU Geom. a chiarimenti in merito a quanto Per_1
esposto in narrativa e, comunque, come già dedotto in primo grado;
- ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. nonché per testi sulle CP_1
circostanze indicate nella narrativa di cui alla comparsa di costituzione e risposta, da intendersi quali formali capitoli di prova preceduti dalla formula di rito “Vero che”;
- Disporsi consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare e determinare il posizionamento corretto delle opere necessarie per l'installazione di un cancello di ingresso nell'androne di proprietà dei convenuti, sito in Marudo, via Luna nr. 7, nel rispetto delle vigenti normative di legge e anche regolamentari;
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova articolati da controparte eventualmente ammessi, ed altresì sui seguenti capitoli di prova, e con i testi qui di seguito indicati:
1) Vero che il testimone di parte attrice intrattiene rapporti di amicizia e/o di parentela con
l'attore?
2) Vero che dal 1998 il sig. ha effettuato la manovra in entrata e in uscita dal cortile CP_1 all'interno dell'area ora delimitata dalla catenella?
3) Vero che i proprietari dei fondi dominanti effettuano manovra con un autoveicolo all'interno dell'area delimitata dalla catenella?
4) Vero che il sig. può effettuare manovre all'interno dell'area di sua proprietà? CP_1
5) Vero che il sig. effettua manovra nell'area delimitata dalla catenella? Pt_1
6) Vero che il diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio gravante sul fondo di proprietà del sig. identificato al Fg. 5 mappale 108 è limitato alla porzione di cortile Pt_1
ora delimitata dalla catenella, come da doc. 9 che si rammostra al teste?
Si indicano i seguenti testimoni: sig. , residente in [...], P.za Antonio Vivaldi n. 6 Testimone_1
sig.ra , residente in [...], P.za Antonio Vivaldi n. 6 Testimone_2
sig. , residente in [...] Testimone_3
sig.ra , residente in [...] Testimone_4 sig. , residente in [...]”. Testimone_5
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 3 di 14 A) Respingere l'appello proposto dai signori e e confermare Parte_1 Parte_2
integralmente la sentenza n. 1135/2023 del Tribunale di Lodi.
B) Con vittoria di spese e competenze del grado di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo, iscritto a ruolo in data 1.12.2020 il sig. Controparte_1
conveniva in giudizio i sigg.ri e chiedendo
[...] Parte_1 Parte_2
l'accertamento delle condotte illegittime poste in essere dai convenuti in primo grado in quanto determinanti da un lato la lesione del diritto di passaggio carraio esercitato dall'allora attore sulla proprietà dei convenuti sita nel Comune di Marudo e identificata al mappale 108 foglio 5 e dall'altro l'aggravamento della servitù di passaggio a favore del fondo di sua proprietà, sito nel Comune di Marudo e identificato con il mappale 106 del foglio 5.
Il chiedeva, pertanto, la rimozione della catenella posata a delimitazione del CP_1 mappale 108, delle piantane in ferro collocate nell'androne nonché della parte residua del cappotto termico che riveste la facciata esterna verso la via pubblica e del cancello ove dovesse essere installato. Infine, il sig. chiedeva il risarcimento dei danni dallo stesso CP_1
subiti e subendi a causa delle violazioni edilizie compiute dai convenuti.
Il sig. a sostegno delle proprie domande deduceva: di essere proprietario CP_1 dell'immobile sito nel comune di Marudo, Via Luna n. 11, distinto al foglio 5, mappale;
che detto immobile è confinante con la proprietà dei Signori e sita Parte_1 Parte_2
nel Comune di Marudo, Via Luna n. 7 e distinta al foglio 5, mappale 108; che da tempo la proprietà del gode di servitù di passaggio pedonale e carraio, diurno e notturno, CP_1 sull'area cortilizia contraddistinta al foglio 5, mappale 108 di proprietà dei convenuti;
che tale diritto di passaggio viene da tempo esercitato dall'attore e dai suoi famigliari per uscire in macchina dalla propria abitazione ed immettersi nella via pubblica;
che dal mese di luglio
2020, e senza alcun preavviso, i sigg.ri e hanno impedito al Pt_1 Parte_2
di esercitare il passaggio carraio con le consuete modalità, delimitando parte del CP_1
cortile con una catenella;
che tale atto illegittimo ha provocato una compressione della servitù, con conseguenti concreti disagi all'attore e ai suoi famigliari, i quali da quel momento sono stati costretti ad uscire dalla loro abitazione solo in retromarcia;
che i convenuti in primo grado hanno altresì eseguito le opere propedeutiche all'installazione di un cancello all'interno dell'androne di ingresso alla loro proprietà e tali opere (le piantane in ferro) hanno comportato pagina 4 di 14 una riduzione della larghezza utile per il passaggio carraio;
che gli stessi hanno altresì realizzato un cappotto termico che riduce la visibilità per coloro che fuoriescono dall'androne;
Con comparsa di costituzione si sono costituiti regolarmente e Parte_1 [...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale Parte_2
l'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio carraio e pedonale oltre l'area delimitata dalla catenella, nonché l'accertamento del diritto dei convenuti di installare un cancello, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti, anche comunali, sotto l'androne gravato da servitù, e che lo stesso non limita o rende più difficoltoso l'esercizio della servitù da parte del sig. CP_1
A fondamento delle proprie difese gli stessi deducevano: che il diritto di servitù invocato dall'attore non grava su tutta la proprietà identificata al Catasto del Comune Controparte_2
di Marudo, foglio 5 sub. 108, ma solo sulla parte di essa necessaria per entrare ed uscire dalle singole proprietà alla strada pubblica e viceversa e, più in particolare, solo sull'area delimitata dall'androne; che la manovra indicata dall'attore non è mai stata permessa dai convenuti, né corrisponde al vero che l'attore ha da sempre effettuato tale manovra, essendo ben consapevole dei limiti del proprio diritto;
che da luglio 2020 i convenuti hanno posto una catenella, delimitando parte del cortile, per effettuare dei lavori di manutenzione della fogna;
che tale condotta non ha compromesso in alcun modo il diritto di servitù di passaggio carraio e pedonale vantato dal in quanto lo stesso ha ad oggetto unicamente la porzione ora CP_1 delimitata dalla catenella, né ha mai comportato la possibilità per l'attore di effettuare manovre oltre il predetto spazio;
che la posa della catenella non ha compresso in alcun modo la possibilità per l'attore di entrare ed uscire in sicurezza.
In data 16.4.2021 (prima udienza) il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. Successivamente con ordinanza del 4.2.2022 il Giudice ammetteva la c.t.u., nominando a tal fine il geom. al quale poneva il seguente quesito “Il c.t.u., Per_1
esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita ogni ulteriore documentazione utile al fine di rispondere al quesito peritale: 1) accerti lo stato dei luoghi;
2) dica se la posa da parte dei convenuti della catenella, delle piantane in ferro propedeutiche all'installazione del cancello
e del cappotto termico diminuiscano o rendano più incomodo il diritto di servitù spettante agli attori come descritto nell'atto costitutivo della servitù (doc. 8 parte attrice); 3) esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti”.
In data 25.1.2023 il c.t.u. depositava l'elaborato peritale.
pagina 5 di 14 Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni poi celebrata in data 16.6.2023, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In data 6.12.2023 veniva pubblicata dal Tribunale di Lodi la sentenza n. 1135/2023.
Con la medesima sentenza il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nella causa
R.G. n. 2818/2020, esattamente, così decideva: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta che e Parte_1 [...]
apponendo la catenella posata a delimitazione di parte del mappale 108, hanno Parte_2
determinato ex art. 1067 comma 2 c.c. una lesione del diritto di passaggio carraio esercitato da sulla proprietà dei convenuti, sita nel Comune di Controparte_1
Marudo e identificata con il mappale 108 del foglio 5 e quindi un aggravamento della servitù di passaggio a favore del fondo di sua proprietà, sito nel Comune di Marudo e identificato con il mappale 106 del foglio 5;
2) condanna i convenuti all'immediata rimozione della catenella posata a delimitazione di parte del mappale 108;
3) condanna i convenuti a corrispondere a titolo risarcitorio a parte attrice l'importo di euro
5.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
4) condanna i convenuti a rimborsare in favore di parte attrice ½ delle spese di lite – complessivamente liquidate in euro 5.000,00 – e pertanto euro 2.500,00 per compensi, euro
308,82 per spese non imponibili, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa il restante ½ tra le parti;
5) nulla sulle spese di c.t.u.”.
Contro la pronuncia del Tribunale di Lodi, che ha deciso nei termini di cui sopra, hanno proposto appello e lamentando testualmente i seguenti Parte_1 Parte_2
motivi di censura:
“
1. Sul capo della sentenza che ha accertato l'estensione del diritto di servitù rivendicato da parte attrice odierna appellata oltre lo spazio delimitato dalla catenella - erronea valutazione degli atti e documenti di causa - conseguente illogicità della motivazione – violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c. e 2720, 2735 c.c. e degli artt. 115 e 215 c.p.c.
2. Sul capo della sentenza che ha rigettato la domanda degli odierni appellanti di accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio carraio e pedonale a favore dell'allora attore oltre l'area delimitata dalla catenella - erronea valutazione degli atti e
pagina 6 di 14 documenti di causa - conseguente illogicità della motivazione – violazione art. 2697 c.c. e 115
c.p.c.;
3. Sul Capo della sentenza che ha conseguentemente accertato che gli odierni appellanti, apponendo la catenella posata a delimitazione di parte del mappale 108 del foglio 5, hanno determinato ex art. 1067 comma 2 c.c. una lesione del diritto di passaggio carraio esercitato da sulla proprietà dei convenuti, e quindi un Controparte_1
aggravamento della servitù di passaggio a favore del fondo di sua proprietà, mappale 106 del foglio 5, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione della catenella e condanna a corrispondere a titolo risarcitorio a parte attrice l'importo di euro 5.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo - travisamento dei fatti - violazione dell'art. 2697 c.c. – illogicità nella parte motiva;
4. Sul Capo della sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto dei convenuti a installare il cancello – violazione dell'art. 100 c.p.c. - illogicità nella parte motiva;
5. Sul Capo della sentenza che ha accertato e liquidato in via equitativa i danni subiti dal sig.
a seguito dell'apposizione della catenella di cui è causa in €. 5.000,00 – violazione CP_1 dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1226 c.c.;
6. Sul Capo della sentenza che ha posto a carico di parte convenuta, odierna appellante, per
½ e compensate tra le parti per il restante ½ le spese processuali - mancata liquidazione delle spese legali con riferimento al principio di soccombenza – violazione dell'art. 91 c.p.c.”.
In data 10.05.2024 si è costituito nel presente grado di giudizio Controparte_1
, chiedendo di respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza n.
[...]
1135/2023 del Tribunale di Lodi, con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla prima udienza del 18.6.2024 le parti chiedevano breve rinvio per praticare soluzioni conciliative. Il consigliere istruttore rinviava quindi al 10.9.2024 in cui, fallite le trattative, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 28.1.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni
15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del
28.1.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e pagina 7 di 14 le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 28.1.2025 e decisa nella camera di consiglio del 5.2.2025.
Motivi della decisione
Sulla scorta di tali premesse, si procederà all'esame delle censure di cui all'atto introduttivo del presente giudizio.
Con il primo e secondo motivo di appello le parti appellanti evidenziano come il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'accertare l'estensione della servitù di passaggio carraio e pedonale oltre la “catenella”, rigettando la domanda riconvenzionale degli allora convenuti.
Le stesse parti lamentano che erroneamente il giudicante avrebbe desunto la non contestazione del diritto di servitù su tutta l'area (individuata dal . CP_1
L'odierno appellato non avrebbe prodotto alcun titolo costitutivo del diritto di servitù che ne dimostri l'esistenza (lo stesso giudice evidenzia che il doc. 8 in primo grado del CP_1 costituisce mero atto ricognitivo) né alcun documento che ne dimostri l'estensione.
Il Tribunale non avrebbe neppure tenuto conto della corrispondenza intercorsa tra le parti (doc.
3 e 4 parte convenuta) dalla quale si evince come vi fosse in realtà una limitazione del diritto di servitù e la possibilità di fare manovre solo entro l'area riservata al passaggio. Il CP_1
difatti, in primo grado si sarebbe limitato a contestare la genericità di tali documenti e non la sottoscrizione né la provenienza. Ragion per cui deve ritenersi applicabile il principio di non contestazione.
Ancora, le appellanti evidenziano che dal documento nr. 9 depositato dall'allora parte convenuta – documento mai contestato dal sig. – si evincerebbe come la servitù di CP_1 passaggio carraio e pedonale gravi solo sull'area delimitata dall'androne.
Inoltre, secondo la tesi delle appellanti, in tema di servitù, qualora non sia desumibile dal titolo l'estensione di un diritto di servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio, il Giudice dovrà ricorrere al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente.
Conseguentemente, le appellanti chiedono la riforma della sentenza con riferimento all'erroneo accertamento effettuato dal giudice di primo grado di estensione del diritto di servitù oltre l'area delimitata dalla “catenella” e chiedono la riforma anche con riferimento all'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale in primo grado di accertamento dell'inesistenza della servitù oltre l'area delimitata dalla “catenella”.
L'odierna appellata replica evidenziando che la servitù per cui vi è causa non sarebbe mai stata messa in discussione in primo grado, essendo agli atti di causa l'atto ricognitivo della pagina 8 di 14 stessa (doc. 8 di primo grado attoreo). Dunque, il Tribunale non aveva alcun obbligo di accertarne l'esistenza, ma soltanto la sua estensione.
Sulla estensione l'appellata ribadisce che la stessa non poteva che essere quella affermata dall'arch. in considerazione di quanto chiaramente accertato dal CTU: (i) che il fondo CP_1 di proprietà attorea ha natura interclusa;
(ii) che la riduzione dell'area cortilizia tramite la posa della catenella impedisce la manovra degli automezzi.
Il motivo non è fondato.
Questa Corte osserva che il doc 8, senza data, intitolato “costituzione di servitù” testualmente recita “premesso che i signori e in sono proprietari, Parte_4 Parte_5 Pt_1
in comune, pro indiviso ed in parti uguali tra loro di una casa con annessa area pertinenziale sita in Marudo via Luna 7 il tutto contraddistinto nelle mappe del NCT con i mappali 118,211 del foglio 5 e col mappale 15 del foglio 4, e indicato con rosa nella planimetria che, firmata dalle parti, è allegata a questa scrittura, nel prosieguo denominato “fondo A”;….. che i signori e sono proprietari, in comune, pro indiviso, ed in parti Controparte_1 Parte_6
uguali fra loro, di una casa, con annessi autorimessa ed area pertinenziale, sita in Marudo via
Luna numero 11 il tutto contraddistinto nelle mappe del NCT con il mappale 106 del foglio 5
e indicato con azzurro nella citata planimetria, nel prosieguo denominato “fondo N”; che da tempo immemorabile ed ultraventennale il fondo a è gravato da servitù di passo pedonale e carraio a favore dei fondi G ed N ai quali è possibile accedere dal cortile del fondo a collegato alla via pubblica da un androne largo metri 4 ed alto metri 3,15”.
L'atto è costitutivo di servitù di condotte fognarie e pozzetti di ispezione, ma dà atto, come si rileva dal testo riportato, nelle premesse, della esistenza di una servitù ultraventennale di passo pedonale e carraio e, per quel che vale in questa sede, costituisce il titolo scritto della servitù, dal momento che le parti proprietarie dei fondi serventi e dominante, che hanno sottoscritto l'atto, ne confermano la sussistenza pattizia.
Parte appellante, del resto, non ha mai contestato l'esistenza della servitù che grava sul proprio fondo, contestandone solo l'estensione.
Dal titolo contrattuale della servitù si rileva che la servitù di passo carrabile e pedonale a favore del fondo dominante foglio 5 mappale 106 di proprietà dell'odierno appellato CP_1
ed a carico del fondo servente foglio 5 mappale 108 ( indicato nell'atto come 118, ma v. visure catastali ed ipotecarie doc 3,4,5,6,7 primo grado da cui risulta che è CP_1
identificato) di proprietà degli odierni appellanti è costituita senza alcuna Controparte_2
pagina 9 di 14 limitazione di utilizzo o di tracciato sul fondo servente e risulta gravare il mappale 108 per tutta la sua ampiezza.
Le ulteriori questioni sollevate con i primi due motivi di appello devono intendersi irrilevanti ed infondate alla stregua di quanto sopra.
Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass sent. n. 21254 del
30/07/2024) per la quale “Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine”.
Conseguentemente, i primi due motivi di appello andranno rigettati in quanto infondati sia in fatto che in diritto.
Il terzo ed il quinto motivo di appello verranno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro.
Con riferimento al terzo motivo di appello, le odierne appellanti lamentano (in conseguenza del predetto accertamento) che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'atto di apposizione della “catenella” da parte degli appellanti costituirebbe un atto lesivo del diritto di passaggio carraio e pedonale con conseguente condanna degli appellanti alla rimozione della “catenella”.
Secondo la tesi delle parti appellanti sarebbe emerso dall'istruttoria di primo grado, come la porzione di cortile delimitata dalla “catenella” sia di estensione tale da garantire al sig. CP_1
di effettuare manovre in sicurezza sia in entrata che in uscita dall'androne e, quindi, dalla via Luna.
Il giudice di primo grado avrebbe inoltre errato nel richiamarsi integralmente alla CTU.
Viene evidenziato, peraltro, che il CTU avrebbe redatto la propria relazione con notevole ritardo senza aver provveduto al tentativo di conciliazione e senza tener conto che le allora convenute avevano chiesto di convocare a chiarimenti il CTU in ordine a diverse eccezioni svolte.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Sentenza oggetto di impugnazione andrebbe, quindi, riformata limitatamente alla parte in cui, ingiustificatamente e senza l'acquisizione di alcuna prova, accoglie la domanda svolta dall'allora attore ai sensi dell'art. 1067 comma 2 c.c.
pagina 10 di 14 e condanna gli odierni appellanti alla rimozione della catenaria nonché al risarcimento dei danni.
Con il quinto motivo di appello le parti appellanti lamentano in conseguenza del riconoscimento della lesione del diritto di servitù causato dall'apposizione della “catenella” il riconoscimento del risarcimento del danno e asseritamente (solo nel titolo del motivo) la sua quantificazione.
Il Tribunale erroneamente avrebbe statuito che l'apposizione della catenella “ha determinato un aggravio del diritto di servitù spettante al sig. costringendolo sin dal momento CP_1
della sua apposizione (luglio 2020, circostanza non contestata dai convenuti) a effettuare una manovra definita “pericolosa” dal medesimo c.t.u. e consistente nell'uscita in retromarcia sulla via pubblica”.
L'appellata sul punto ribadisce che gli appellanti richiamano nuovamente argomenti già illustrati e sui quali si è ampiamente discusso in primo grado.
Sulla mancanza di prova della servitù la parte si richiama a quanto contestato in atti rispetto ai primi due motivi di appello.
Sulla mancanza di impedimenti per il di fare manovra viene ribadita la chiarezza, CP_1
logicità e correttezza della CTU.
Sulle asserite opere eseguite dal viene ribadita la mancanza di prova. CP_1
Infine, con riferimento al quinto motivo di appello l'appellato evidenzia che il danno è in re ipsa e non vi è altro modo di quantificarlo e monetizzarlo se non ricorrendo ad una valutazione equitativa.
In verità, secondo la tesi delle appellanti non sarebbe stato in alcun modo provato il pregiudizio sofferto né l'asserita pericolosità della catenaria e, pertanto, non poteva emettersi in favore dell'attore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni.
L'allora attore avrebbe dovuto dimostrare, oltre al comportamento pregiudizievole, la natura e l'entità del danno, nonché il nesso causale tra la condotta pregiudizievole ed il danno.
Onere della prova che non sarebbe stato assolto.
I motivi non sono fondati.
Questa Corte osserva sul punto che - per quanto già ampiamente osservato sopra rispetto ai primi due motivi di appello e per quanto rilevato dalla relazione di CTU, che deve ritenersi logica, coerente e valida - l'apposizione della “catenella” è un atto lesivo della servitù di passo carraio e pedonale ex art 1067 cc, dal momento che appone una limitazione all'esercizio della servitù di passo pedonale e carraio che si estende su tutto il fondo servente mappale 108. Deve
pagina 11 di 14 essere quindi consentita la manovra con l'autovettura per poter uscire dall'androne in marcia avanti e non in marcia indietro, come risulta solo possibile senza la apposizione della catenella.
Con riferimento al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (an), unico vero oggetto di contestazione in questa sede, considerato che nulla viene contestato riguardo al quantum nel corpo del motivo, ritiene questa Corte, conformemente alla valutazione del tribunale, che anche la lesione di un diritto reale “minore” quale la servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede pertanto una specifica attività probatoria, poiché impedisce il pieno utilizzo del diritto reale in capo al suo titolare e può essere equitativamente liquidato ex articolo 1226 c.c.
Conseguentemente i motivi di appello oggetto di esame dovranno essere rigettati in quanto infondati sia in fatto che in diritto.
Con il quarto motivo di appello gli appellanti lamentano il mancato accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale di accertamento del diritto di realizzare un cancello all'interno dell'androne di ingresso contrariamente a quanto statuito dal giudicante in primo grado. Tale richiesta, infatti, si sarebbe resa necessaria dalla domanda proposta dall'allora attore di rimozione delle piantane propedeutiche al posizionamento di un cancello.
La parte appellata rileva l'infondatezza della domanda.
Anche questo motivo non è fondato
La Corte osserva che correttamente il giudice di prime cure ha statuito sul punto.
La domanda è inammissibile per difetto di interesse attuale ad agire e genericità dell'oggetto della domanda. Tale domanda di accertamento ha ad oggetto un bene che ad oggi non esiste e pertanto non può formare oggetto di tutela giurisdizionale
Conseguentemente, anche tale motivo di appello dovrà intendersi rigettato.
Con il sesto motivo di appello le odierne appellanti lamentano l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha condannato le stesse per ½ al pagamento delle spese processuali di primo grado e per ½ ha compensato la restante parte.
Le parti appellanti rilevano che la causa avrebbe visto anche la parziale soccombenza dell'allora attore e, pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. anche il sig. avrebbe dovuto CP_1
essere condannato al pagamento delle somme in conformità al decreto 13.08.2022, n. 147 il tutto oltre rimborso forfettario ed oneri come per legge.
Nello specifico, viene evidenziato che le condotte illegittime lamentate dal sig. CP_1
riguardavano tre differenti domande, due delle quali sono state rigettate.
pagina 12 di 14 Sarebbe stato corretto, secondo la tesi delle appellanti, all'esito del giudizio, condannare il sig. alla refusione di almeno ½ delle spese di lite, in considerazione del rigetto della CP_1
maggior parte delle domande da lui svolte.
Il motivo non è fondato e non può trovare accoglimento.
Questa Corte osserva sul punto che correttamente ha statuito il giudice di primo grado in ordine alle spese processuali.
Il giudicante, difatti, ha ben motivato la propria decisione sul punto richiamandosi ai principi di soccombenza e di parziale accoglimento della domanda attorea, non sussistendo nemmeno i presupposti per una compensazione delle spese ex art 92 cpc .
L'appello è dunque, infondato e viene integralmente rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
Atteso l'esito del gravame, le spese del presente giudizio di appello sono poste a carico della parte appellante, e si liquidano sulla base del vigente D.M. n. 127/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale ( scaglione da €
1.100,01 ad € 5.200,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate per complessivi € 1.923,00, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, tenuto conto che la fase istruttoria non si è tenuta. Il tutto oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1135/2023 del Tribunale Parte_7 Parte_2
di Lodi, pubblicata in data 6.12.2023 a definizione del procedimento di primo grado R.G. n.
135/2024 – così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
2. Condanna E , alla refusione in favore della Parte_1 Parte_2
controparte delle spese di lite del presente grado, liquidate come in parte motiva;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio pagina 13 di 14 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 5.2.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Ferrero
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Manuele Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PANUCCIO ISABELLA e dell'avv. MARZI C.F._2
LAURA ( ) VIA POMEZIA, 10A 20127 MILANO;
, con elezione di domicilio C.F._3
in VIA SAN PIETRO 11 20832 DESIO, presso e nello studio dell'avv. PANUCCIO ISABELLA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'avv. SPAGLIARDI VALTER con elezione di domicilio in presso il suo studio in Lodi, Corso
Archinti n. 31 per delega su foglio separato cartaceo (per le comunicazioni e le notifiche si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLATO
OGGETTO: Servitù sulle seguenti conclusioni.
Per E Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 14 “contrariis reiectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, in parziale riforma della Sentenza appellata così giudicare:
In via principale:
- Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare, parzialmente, la Sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Lodi, n. 1135/2023 pubblicata in data 06/12/2023, e notificata in data 11/12/2023 nell'ambito del Giudizio avente
R.G. 2818/2020, accogliendo le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via principale, nel merito
Previa ogni ed opportuna declaratoria del caso, rigettare le domande svolte da controparte nei confronti dei sig.ri e in ordine all'accertamento della lesione del diritto Pt_1 Parte_2 di servitù costituito dall'apposizione della catenaria, all'ordine di rimozione della stessa e condanna al risarcimento dei danni perché infondate in fatto e in diritto per i motivi e le ragioni esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio carraio e pedonale del sig. sulla proprietà , identificata al Catasto Urbano, Fg. 5 sub. 108, CP_1 Parte_3 oltre l'area delimitata dalla catenella, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri e ad installare un cancello, nel Pt_1 Parte_2 rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, anche comunali, sotto l'androne gravato da servitù, e che lo stesso non limita o rende più difficoltoso l'esercizio della servitù da parte del sig. per tutti i motivi esposti in narrativa;
CP_1
- confermare, per il resto, la Sentenza impugnata relativamente a quanto stabilito in parte motiva sul rigetto della domanda di rimozione delle piantane in ferro presenti nell'androne di proprietà appellante, propedeutiche alla posa di un cancello, e della parte residua del cappotto termico che riveste la facciata esterna in quanto non lesive all'esercizio della servitù di passo carraio e pedonale con conseguente esonero delle relative domande risarcitorie.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che la posa della catenella comporti una limitazione del diritto di servitù, accertare e dichiarare entro quali limiti porre la catenella senza rendere più incomodo l'esercizio della servitù da parte del sig. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 14 - Si chiede, occorrendo, integrazione della C.T.U. tecnica svolta nell'ambito del Giudizio di primo grado e/o di chiamare il CTU Geom. a chiarimenti in merito a quanto Per_1
esposto in narrativa e, comunque, come già dedotto in primo grado;
- ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. nonché per testi sulle CP_1
circostanze indicate nella narrativa di cui alla comparsa di costituzione e risposta, da intendersi quali formali capitoli di prova preceduti dalla formula di rito “Vero che”;
- Disporsi consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare e determinare il posizionamento corretto delle opere necessarie per l'installazione di un cancello di ingresso nell'androne di proprietà dei convenuti, sito in Marudo, via Luna nr. 7, nel rispetto delle vigenti normative di legge e anche regolamentari;
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova articolati da controparte eventualmente ammessi, ed altresì sui seguenti capitoli di prova, e con i testi qui di seguito indicati:
1) Vero che il testimone di parte attrice intrattiene rapporti di amicizia e/o di parentela con
l'attore?
2) Vero che dal 1998 il sig. ha effettuato la manovra in entrata e in uscita dal cortile CP_1 all'interno dell'area ora delimitata dalla catenella?
3) Vero che i proprietari dei fondi dominanti effettuano manovra con un autoveicolo all'interno dell'area delimitata dalla catenella?
4) Vero che il sig. può effettuare manovre all'interno dell'area di sua proprietà? CP_1
5) Vero che il sig. effettua manovra nell'area delimitata dalla catenella? Pt_1
6) Vero che il diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio gravante sul fondo di proprietà del sig. identificato al Fg. 5 mappale 108 è limitato alla porzione di cortile Pt_1
ora delimitata dalla catenella, come da doc. 9 che si rammostra al teste?
Si indicano i seguenti testimoni: sig. , residente in [...], P.za Antonio Vivaldi n. 6 Testimone_1
sig.ra , residente in [...], P.za Antonio Vivaldi n. 6 Testimone_2
sig. , residente in [...] Testimone_3
sig.ra , residente in [...] Testimone_4 sig. , residente in [...]”. Testimone_5
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 3 di 14 A) Respingere l'appello proposto dai signori e e confermare Parte_1 Parte_2
integralmente la sentenza n. 1135/2023 del Tribunale di Lodi.
B) Con vittoria di spese e competenze del grado di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo, iscritto a ruolo in data 1.12.2020 il sig. Controparte_1
conveniva in giudizio i sigg.ri e chiedendo
[...] Parte_1 Parte_2
l'accertamento delle condotte illegittime poste in essere dai convenuti in primo grado in quanto determinanti da un lato la lesione del diritto di passaggio carraio esercitato dall'allora attore sulla proprietà dei convenuti sita nel Comune di Marudo e identificata al mappale 108 foglio 5 e dall'altro l'aggravamento della servitù di passaggio a favore del fondo di sua proprietà, sito nel Comune di Marudo e identificato con il mappale 106 del foglio 5.
Il chiedeva, pertanto, la rimozione della catenella posata a delimitazione del CP_1 mappale 108, delle piantane in ferro collocate nell'androne nonché della parte residua del cappotto termico che riveste la facciata esterna verso la via pubblica e del cancello ove dovesse essere installato. Infine, il sig. chiedeva il risarcimento dei danni dallo stesso CP_1
subiti e subendi a causa delle violazioni edilizie compiute dai convenuti.
Il sig. a sostegno delle proprie domande deduceva: di essere proprietario CP_1 dell'immobile sito nel comune di Marudo, Via Luna n. 11, distinto al foglio 5, mappale;
che detto immobile è confinante con la proprietà dei Signori e sita Parte_1 Parte_2
nel Comune di Marudo, Via Luna n. 7 e distinta al foglio 5, mappale 108; che da tempo la proprietà del gode di servitù di passaggio pedonale e carraio, diurno e notturno, CP_1 sull'area cortilizia contraddistinta al foglio 5, mappale 108 di proprietà dei convenuti;
che tale diritto di passaggio viene da tempo esercitato dall'attore e dai suoi famigliari per uscire in macchina dalla propria abitazione ed immettersi nella via pubblica;
che dal mese di luglio
2020, e senza alcun preavviso, i sigg.ri e hanno impedito al Pt_1 Parte_2
di esercitare il passaggio carraio con le consuete modalità, delimitando parte del CP_1
cortile con una catenella;
che tale atto illegittimo ha provocato una compressione della servitù, con conseguenti concreti disagi all'attore e ai suoi famigliari, i quali da quel momento sono stati costretti ad uscire dalla loro abitazione solo in retromarcia;
che i convenuti in primo grado hanno altresì eseguito le opere propedeutiche all'installazione di un cancello all'interno dell'androne di ingresso alla loro proprietà e tali opere (le piantane in ferro) hanno comportato pagina 4 di 14 una riduzione della larghezza utile per il passaggio carraio;
che gli stessi hanno altresì realizzato un cappotto termico che riduce la visibilità per coloro che fuoriescono dall'androne;
Con comparsa di costituzione si sono costituiti regolarmente e Parte_1 [...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale Parte_2
l'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio carraio e pedonale oltre l'area delimitata dalla catenella, nonché l'accertamento del diritto dei convenuti di installare un cancello, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti, anche comunali, sotto l'androne gravato da servitù, e che lo stesso non limita o rende più difficoltoso l'esercizio della servitù da parte del sig. CP_1
A fondamento delle proprie difese gli stessi deducevano: che il diritto di servitù invocato dall'attore non grava su tutta la proprietà identificata al Catasto del Comune Controparte_2
di Marudo, foglio 5 sub. 108, ma solo sulla parte di essa necessaria per entrare ed uscire dalle singole proprietà alla strada pubblica e viceversa e, più in particolare, solo sull'area delimitata dall'androne; che la manovra indicata dall'attore non è mai stata permessa dai convenuti, né corrisponde al vero che l'attore ha da sempre effettuato tale manovra, essendo ben consapevole dei limiti del proprio diritto;
che da luglio 2020 i convenuti hanno posto una catenella, delimitando parte del cortile, per effettuare dei lavori di manutenzione della fogna;
che tale condotta non ha compromesso in alcun modo il diritto di servitù di passaggio carraio e pedonale vantato dal in quanto lo stesso ha ad oggetto unicamente la porzione ora CP_1 delimitata dalla catenella, né ha mai comportato la possibilità per l'attore di effettuare manovre oltre il predetto spazio;
che la posa della catenella non ha compresso in alcun modo la possibilità per l'attore di entrare ed uscire in sicurezza.
In data 16.4.2021 (prima udienza) il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. Successivamente con ordinanza del 4.2.2022 il Giudice ammetteva la c.t.u., nominando a tal fine il geom. al quale poneva il seguente quesito “Il c.t.u., Per_1
esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita ogni ulteriore documentazione utile al fine di rispondere al quesito peritale: 1) accerti lo stato dei luoghi;
2) dica se la posa da parte dei convenuti della catenella, delle piantane in ferro propedeutiche all'installazione del cancello
e del cappotto termico diminuiscano o rendano più incomodo il diritto di servitù spettante agli attori come descritto nell'atto costitutivo della servitù (doc. 8 parte attrice); 3) esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti”.
In data 25.1.2023 il c.t.u. depositava l'elaborato peritale.
pagina 5 di 14 Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni poi celebrata in data 16.6.2023, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In data 6.12.2023 veniva pubblicata dal Tribunale di Lodi la sentenza n. 1135/2023.
Con la medesima sentenza il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nella causa
R.G. n. 2818/2020, esattamente, così decideva: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta che e Parte_1 [...]
apponendo la catenella posata a delimitazione di parte del mappale 108, hanno Parte_2
determinato ex art. 1067 comma 2 c.c. una lesione del diritto di passaggio carraio esercitato da sulla proprietà dei convenuti, sita nel Comune di Controparte_1
Marudo e identificata con il mappale 108 del foglio 5 e quindi un aggravamento della servitù di passaggio a favore del fondo di sua proprietà, sito nel Comune di Marudo e identificato con il mappale 106 del foglio 5;
2) condanna i convenuti all'immediata rimozione della catenella posata a delimitazione di parte del mappale 108;
3) condanna i convenuti a corrispondere a titolo risarcitorio a parte attrice l'importo di euro
5.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
4) condanna i convenuti a rimborsare in favore di parte attrice ½ delle spese di lite – complessivamente liquidate in euro 5.000,00 – e pertanto euro 2.500,00 per compensi, euro
308,82 per spese non imponibili, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa il restante ½ tra le parti;
5) nulla sulle spese di c.t.u.”.
Contro la pronuncia del Tribunale di Lodi, che ha deciso nei termini di cui sopra, hanno proposto appello e lamentando testualmente i seguenti Parte_1 Parte_2
motivi di censura:
“
1. Sul capo della sentenza che ha accertato l'estensione del diritto di servitù rivendicato da parte attrice odierna appellata oltre lo spazio delimitato dalla catenella - erronea valutazione degli atti e documenti di causa - conseguente illogicità della motivazione – violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c. e 2720, 2735 c.c. e degli artt. 115 e 215 c.p.c.
2. Sul capo della sentenza che ha rigettato la domanda degli odierni appellanti di accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio carraio e pedonale a favore dell'allora attore oltre l'area delimitata dalla catenella - erronea valutazione degli atti e
pagina 6 di 14 documenti di causa - conseguente illogicità della motivazione – violazione art. 2697 c.c. e 115
c.p.c.;
3. Sul Capo della sentenza che ha conseguentemente accertato che gli odierni appellanti, apponendo la catenella posata a delimitazione di parte del mappale 108 del foglio 5, hanno determinato ex art. 1067 comma 2 c.c. una lesione del diritto di passaggio carraio esercitato da sulla proprietà dei convenuti, e quindi un Controparte_1
aggravamento della servitù di passaggio a favore del fondo di sua proprietà, mappale 106 del foglio 5, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione della catenella e condanna a corrispondere a titolo risarcitorio a parte attrice l'importo di euro 5.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo - travisamento dei fatti - violazione dell'art. 2697 c.c. – illogicità nella parte motiva;
4. Sul Capo della sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto dei convenuti a installare il cancello – violazione dell'art. 100 c.p.c. - illogicità nella parte motiva;
5. Sul Capo della sentenza che ha accertato e liquidato in via equitativa i danni subiti dal sig.
a seguito dell'apposizione della catenella di cui è causa in €. 5.000,00 – violazione CP_1 dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1226 c.c.;
6. Sul Capo della sentenza che ha posto a carico di parte convenuta, odierna appellante, per
½ e compensate tra le parti per il restante ½ le spese processuali - mancata liquidazione delle spese legali con riferimento al principio di soccombenza – violazione dell'art. 91 c.p.c.”.
In data 10.05.2024 si è costituito nel presente grado di giudizio Controparte_1
, chiedendo di respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza n.
[...]
1135/2023 del Tribunale di Lodi, con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla prima udienza del 18.6.2024 le parti chiedevano breve rinvio per praticare soluzioni conciliative. Il consigliere istruttore rinviava quindi al 10.9.2024 in cui, fallite le trattative, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 28.1.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni
15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del
28.1.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e pagina 7 di 14 le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 28.1.2025 e decisa nella camera di consiglio del 5.2.2025.
Motivi della decisione
Sulla scorta di tali premesse, si procederà all'esame delle censure di cui all'atto introduttivo del presente giudizio.
Con il primo e secondo motivo di appello le parti appellanti evidenziano come il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'accertare l'estensione della servitù di passaggio carraio e pedonale oltre la “catenella”, rigettando la domanda riconvenzionale degli allora convenuti.
Le stesse parti lamentano che erroneamente il giudicante avrebbe desunto la non contestazione del diritto di servitù su tutta l'area (individuata dal . CP_1
L'odierno appellato non avrebbe prodotto alcun titolo costitutivo del diritto di servitù che ne dimostri l'esistenza (lo stesso giudice evidenzia che il doc. 8 in primo grado del CP_1 costituisce mero atto ricognitivo) né alcun documento che ne dimostri l'estensione.
Il Tribunale non avrebbe neppure tenuto conto della corrispondenza intercorsa tra le parti (doc.
3 e 4 parte convenuta) dalla quale si evince come vi fosse in realtà una limitazione del diritto di servitù e la possibilità di fare manovre solo entro l'area riservata al passaggio. Il CP_1
difatti, in primo grado si sarebbe limitato a contestare la genericità di tali documenti e non la sottoscrizione né la provenienza. Ragion per cui deve ritenersi applicabile il principio di non contestazione.
Ancora, le appellanti evidenziano che dal documento nr. 9 depositato dall'allora parte convenuta – documento mai contestato dal sig. – si evincerebbe come la servitù di CP_1 passaggio carraio e pedonale gravi solo sull'area delimitata dall'androne.
Inoltre, secondo la tesi delle appellanti, in tema di servitù, qualora non sia desumibile dal titolo l'estensione di un diritto di servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio, il Giudice dovrà ricorrere al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente.
Conseguentemente, le appellanti chiedono la riforma della sentenza con riferimento all'erroneo accertamento effettuato dal giudice di primo grado di estensione del diritto di servitù oltre l'area delimitata dalla “catenella” e chiedono la riforma anche con riferimento all'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale in primo grado di accertamento dell'inesistenza della servitù oltre l'area delimitata dalla “catenella”.
L'odierna appellata replica evidenziando che la servitù per cui vi è causa non sarebbe mai stata messa in discussione in primo grado, essendo agli atti di causa l'atto ricognitivo della pagina 8 di 14 stessa (doc. 8 di primo grado attoreo). Dunque, il Tribunale non aveva alcun obbligo di accertarne l'esistenza, ma soltanto la sua estensione.
Sulla estensione l'appellata ribadisce che la stessa non poteva che essere quella affermata dall'arch. in considerazione di quanto chiaramente accertato dal CTU: (i) che il fondo CP_1 di proprietà attorea ha natura interclusa;
(ii) che la riduzione dell'area cortilizia tramite la posa della catenella impedisce la manovra degli automezzi.
Il motivo non è fondato.
Questa Corte osserva che il doc 8, senza data, intitolato “costituzione di servitù” testualmente recita “premesso che i signori e in sono proprietari, Parte_4 Parte_5 Pt_1
in comune, pro indiviso ed in parti uguali tra loro di una casa con annessa area pertinenziale sita in Marudo via Luna 7 il tutto contraddistinto nelle mappe del NCT con i mappali 118,211 del foglio 5 e col mappale 15 del foglio 4, e indicato con rosa nella planimetria che, firmata dalle parti, è allegata a questa scrittura, nel prosieguo denominato “fondo A”;….. che i signori e sono proprietari, in comune, pro indiviso, ed in parti Controparte_1 Parte_6
uguali fra loro, di una casa, con annessi autorimessa ed area pertinenziale, sita in Marudo via
Luna numero 11 il tutto contraddistinto nelle mappe del NCT con il mappale 106 del foglio 5
e indicato con azzurro nella citata planimetria, nel prosieguo denominato “fondo N”; che da tempo immemorabile ed ultraventennale il fondo a è gravato da servitù di passo pedonale e carraio a favore dei fondi G ed N ai quali è possibile accedere dal cortile del fondo a collegato alla via pubblica da un androne largo metri 4 ed alto metri 3,15”.
L'atto è costitutivo di servitù di condotte fognarie e pozzetti di ispezione, ma dà atto, come si rileva dal testo riportato, nelle premesse, della esistenza di una servitù ultraventennale di passo pedonale e carraio e, per quel che vale in questa sede, costituisce il titolo scritto della servitù, dal momento che le parti proprietarie dei fondi serventi e dominante, che hanno sottoscritto l'atto, ne confermano la sussistenza pattizia.
Parte appellante, del resto, non ha mai contestato l'esistenza della servitù che grava sul proprio fondo, contestandone solo l'estensione.
Dal titolo contrattuale della servitù si rileva che la servitù di passo carrabile e pedonale a favore del fondo dominante foglio 5 mappale 106 di proprietà dell'odierno appellato CP_1
ed a carico del fondo servente foglio 5 mappale 108 ( indicato nell'atto come 118, ma v. visure catastali ed ipotecarie doc 3,4,5,6,7 primo grado da cui risulta che è CP_1
identificato) di proprietà degli odierni appellanti è costituita senza alcuna Controparte_2
pagina 9 di 14 limitazione di utilizzo o di tracciato sul fondo servente e risulta gravare il mappale 108 per tutta la sua ampiezza.
Le ulteriori questioni sollevate con i primi due motivi di appello devono intendersi irrilevanti ed infondate alla stregua di quanto sopra.
Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass sent. n. 21254 del
30/07/2024) per la quale “Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine”.
Conseguentemente, i primi due motivi di appello andranno rigettati in quanto infondati sia in fatto che in diritto.
Il terzo ed il quinto motivo di appello verranno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro.
Con riferimento al terzo motivo di appello, le odierne appellanti lamentano (in conseguenza del predetto accertamento) che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'atto di apposizione della “catenella” da parte degli appellanti costituirebbe un atto lesivo del diritto di passaggio carraio e pedonale con conseguente condanna degli appellanti alla rimozione della “catenella”.
Secondo la tesi delle parti appellanti sarebbe emerso dall'istruttoria di primo grado, come la porzione di cortile delimitata dalla “catenella” sia di estensione tale da garantire al sig. CP_1
di effettuare manovre in sicurezza sia in entrata che in uscita dall'androne e, quindi, dalla via Luna.
Il giudice di primo grado avrebbe inoltre errato nel richiamarsi integralmente alla CTU.
Viene evidenziato, peraltro, che il CTU avrebbe redatto la propria relazione con notevole ritardo senza aver provveduto al tentativo di conciliazione e senza tener conto che le allora convenute avevano chiesto di convocare a chiarimenti il CTU in ordine a diverse eccezioni svolte.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Sentenza oggetto di impugnazione andrebbe, quindi, riformata limitatamente alla parte in cui, ingiustificatamente e senza l'acquisizione di alcuna prova, accoglie la domanda svolta dall'allora attore ai sensi dell'art. 1067 comma 2 c.c.
pagina 10 di 14 e condanna gli odierni appellanti alla rimozione della catenaria nonché al risarcimento dei danni.
Con il quinto motivo di appello le parti appellanti lamentano in conseguenza del riconoscimento della lesione del diritto di servitù causato dall'apposizione della “catenella” il riconoscimento del risarcimento del danno e asseritamente (solo nel titolo del motivo) la sua quantificazione.
Il Tribunale erroneamente avrebbe statuito che l'apposizione della catenella “ha determinato un aggravio del diritto di servitù spettante al sig. costringendolo sin dal momento CP_1
della sua apposizione (luglio 2020, circostanza non contestata dai convenuti) a effettuare una manovra definita “pericolosa” dal medesimo c.t.u. e consistente nell'uscita in retromarcia sulla via pubblica”.
L'appellata sul punto ribadisce che gli appellanti richiamano nuovamente argomenti già illustrati e sui quali si è ampiamente discusso in primo grado.
Sulla mancanza di prova della servitù la parte si richiama a quanto contestato in atti rispetto ai primi due motivi di appello.
Sulla mancanza di impedimenti per il di fare manovra viene ribadita la chiarezza, CP_1
logicità e correttezza della CTU.
Sulle asserite opere eseguite dal viene ribadita la mancanza di prova. CP_1
Infine, con riferimento al quinto motivo di appello l'appellato evidenzia che il danno è in re ipsa e non vi è altro modo di quantificarlo e monetizzarlo se non ricorrendo ad una valutazione equitativa.
In verità, secondo la tesi delle appellanti non sarebbe stato in alcun modo provato il pregiudizio sofferto né l'asserita pericolosità della catenaria e, pertanto, non poteva emettersi in favore dell'attore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni.
L'allora attore avrebbe dovuto dimostrare, oltre al comportamento pregiudizievole, la natura e l'entità del danno, nonché il nesso causale tra la condotta pregiudizievole ed il danno.
Onere della prova che non sarebbe stato assolto.
I motivi non sono fondati.
Questa Corte osserva sul punto che - per quanto già ampiamente osservato sopra rispetto ai primi due motivi di appello e per quanto rilevato dalla relazione di CTU, che deve ritenersi logica, coerente e valida - l'apposizione della “catenella” è un atto lesivo della servitù di passo carraio e pedonale ex art 1067 cc, dal momento che appone una limitazione all'esercizio della servitù di passo pedonale e carraio che si estende su tutto il fondo servente mappale 108. Deve
pagina 11 di 14 essere quindi consentita la manovra con l'autovettura per poter uscire dall'androne in marcia avanti e non in marcia indietro, come risulta solo possibile senza la apposizione della catenella.
Con riferimento al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (an), unico vero oggetto di contestazione in questa sede, considerato che nulla viene contestato riguardo al quantum nel corpo del motivo, ritiene questa Corte, conformemente alla valutazione del tribunale, che anche la lesione di un diritto reale “minore” quale la servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede pertanto una specifica attività probatoria, poiché impedisce il pieno utilizzo del diritto reale in capo al suo titolare e può essere equitativamente liquidato ex articolo 1226 c.c.
Conseguentemente i motivi di appello oggetto di esame dovranno essere rigettati in quanto infondati sia in fatto che in diritto.
Con il quarto motivo di appello gli appellanti lamentano il mancato accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale di accertamento del diritto di realizzare un cancello all'interno dell'androne di ingresso contrariamente a quanto statuito dal giudicante in primo grado. Tale richiesta, infatti, si sarebbe resa necessaria dalla domanda proposta dall'allora attore di rimozione delle piantane propedeutiche al posizionamento di un cancello.
La parte appellata rileva l'infondatezza della domanda.
Anche questo motivo non è fondato
La Corte osserva che correttamente il giudice di prime cure ha statuito sul punto.
La domanda è inammissibile per difetto di interesse attuale ad agire e genericità dell'oggetto della domanda. Tale domanda di accertamento ha ad oggetto un bene che ad oggi non esiste e pertanto non può formare oggetto di tutela giurisdizionale
Conseguentemente, anche tale motivo di appello dovrà intendersi rigettato.
Con il sesto motivo di appello le odierne appellanti lamentano l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha condannato le stesse per ½ al pagamento delle spese processuali di primo grado e per ½ ha compensato la restante parte.
Le parti appellanti rilevano che la causa avrebbe visto anche la parziale soccombenza dell'allora attore e, pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. anche il sig. avrebbe dovuto CP_1
essere condannato al pagamento delle somme in conformità al decreto 13.08.2022, n. 147 il tutto oltre rimborso forfettario ed oneri come per legge.
Nello specifico, viene evidenziato che le condotte illegittime lamentate dal sig. CP_1
riguardavano tre differenti domande, due delle quali sono state rigettate.
pagina 12 di 14 Sarebbe stato corretto, secondo la tesi delle appellanti, all'esito del giudizio, condannare il sig. alla refusione di almeno ½ delle spese di lite, in considerazione del rigetto della CP_1
maggior parte delle domande da lui svolte.
Il motivo non è fondato e non può trovare accoglimento.
Questa Corte osserva sul punto che correttamente ha statuito il giudice di primo grado in ordine alle spese processuali.
Il giudicante, difatti, ha ben motivato la propria decisione sul punto richiamandosi ai principi di soccombenza e di parziale accoglimento della domanda attorea, non sussistendo nemmeno i presupposti per una compensazione delle spese ex art 92 cpc .
L'appello è dunque, infondato e viene integralmente rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
Atteso l'esito del gravame, le spese del presente giudizio di appello sono poste a carico della parte appellante, e si liquidano sulla base del vigente D.M. n. 127/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale ( scaglione da €
1.100,01 ad € 5.200,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate per complessivi € 1.923,00, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, tenuto conto che la fase istruttoria non si è tenuta. Il tutto oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1135/2023 del Tribunale Parte_7 Parte_2
di Lodi, pubblicata in data 6.12.2023 a definizione del procedimento di primo grado R.G. n.
135/2024 – così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
2. Condanna E , alla refusione in favore della Parte_1 Parte_2
controparte delle spese di lite del presente grado, liquidate come in parte motiva;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio pagina 13 di 14 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 5.2.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Ferrero
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