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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, promossa da
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Paolo C.F._1
Brandino 6 presso lo studio dell'avv. Francesco Ponzio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
attore CONTRO
P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via Paolo
Emilio Taviani n. 170 presso lo studio degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
convenuto avente ad oggetto: contratti bancari.
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 895 del 9 luglio 2021, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto in favore della Controparte_1 il pagamento della somma di euro 59.963,63 a titolo di saldo debitorio relativo ai contratti n. 40013108 e 40013107, oltre spese e compensi della fase monitoria. A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: a) Parte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notificazione;
b) la carenza di legittimazione attiva di parte opposta, in quanto i rapporti contrattuali erano stati intrattenuti con la Banca TI S.p.a.; c) la prescrizione del credito e la carente o insufficiente prova del credito;
d) l' usurarietà degli interessi, nonché la prescrizione quinquennale degli stessi L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta la la quale, contestando l'opposizione avversaria, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi. Esperita con esito negativo la mediazione, e concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., all'udienza dell'8 gennaio 2025 il G.I., ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 20 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. All'udienza del 20 febbraio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice Istruttore ha disposto la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assumendo la causa in decisione ai sensi del novellato terzo comma c.p.c.. Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio
(cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
In via preliminare va rilevato che il d.i. n. 895/21, emesso e pubblicato in data 9.7.21, è stato notificato solo in data 24.11.21 e cioè oltre il termine perentorio fissato dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia.
Ne deriva che il d.i. n. 895/21 va dichiarato inefficace e revocato. L'opposizione proposta dall'ingiunto, tuttavia, anche tenuto conto della costituzione in giudizio dell'istituto di credito e della riproposizione della domanda di accertamento del credito e di condanna dell'opponente al
2 pagamento del dovuto, impone un accertamento nel merito della fondatezza e della legittimità del credito azionato in via monitoria. E' sufficiente, in proposito, evidenziare quanto affermato dalla Suprema Corte in ordine alla natura propria del giudizio di opposizione che, in quanto giudizio a cognizione piena, impedisce di assegnare al mancato rispetto dei termini di notifica previsti ex art. 644 c.p.c., un limite preclusivo alla decisione sulla fondatezza delle pretese azionate, in sede monitoria, da parte opposta. In tal senso, è stato evidenziato infatti che, anche quando la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine prescritto dall'art. 644 c.p.c. comporti l'inefficacia del provvedimento, e vale a dire la rimozione dell'intimazione di pagamento con esso espressa, tuttavia, tale circostanza, non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (v. Cassazione civile, sez. II, 16/01/2013, n. 951). Quanto alle eccezioni di parte opponente ed in particolare al difetto di legittimazione dell'opposta, deve ritenersi che la ha assolto il Controparte_1 suddetto onere probatorio attraverso la produzione in giudizio dei contratti n.
40013108 e n. 40013107, gli estratti conto, la lista dei crediti ceduti e la certificazione notarile del contratto di cessione. Il credito vantato dalla nei confronti dell'opponente è stato Controparte_1 oggetto di una cessione di credito mediante operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della l. n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai sensi del secondo comma dell'art.58 del TUB, infatti, “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; analogamente l'art. 4 della l.130 del 1999 dispone che “alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione”. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, inoltre, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
3 un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II,
01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II,
07.02.2022, n. 146). E' stato precisato, peraltro, con riguardo al tema della cessione in blocco, che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713) con la conseguenza che nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790).
Nel caso di specie la ha prodotto sia la certificazione Controparte_1 notarile del contratto di cessione, da cui si evince la qualità di società cessionaria, sia la lista dei crediti ceduti e, tra questi, quello relativo all'odierno opponente . Parte_1
Nel contratto di cessione prodotto da parte opposta dell'11 ottobre 2021 si evince con chiarezza come il credito oggetto del presente giudizio sia stato precedentemente ceduto dalla TI alla Banca Ifis e, per effetto del suddetto atto di cessione, dalla Banca Ifis alla Controparte_1
4 La ha, peraltro, prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale Controparte_1
(n. 21 del 18 febbraio 2017) ove è stata pubblicata la suddetta cessione di credito per effetto della procedura di cartolarizzazione. Quanto alle doglianze sollevate sul credito, occorre premettere che l'esistenza del credito ingiunto non è oggetto di contestazione da parte dell'opponente, le cui doglianze sono tutte orientate a censurarne l'intervenuta prescrizione e il quantum debeatur. Va parimenti rigettata l'eccezione sull'asserita prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Occorre, al riguardo, premettere che il credito per cui si procede deriva da contratti di finanziamento, nell'ambito delle c.d. operazioni di credito al consumo.
Nei contratti di finanziamento personale le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. E' stato, infatti, evidenziato che i contratti di finanziamento hanno natura di contratti periodici, in cui la restituzione delle somme finanziate è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo. Da ciò consegue che ad essi va applicata l'ordinaria prescrizione decennale - il cui dies a quo decorre coincide con la scadenza dell'ultima rata (ex pluribus v. Tribunale , Pavia , sez. III , 01/03/2023 , n. 279; Tribunale, Palermo , sez. III , 09/09/2022 , n.
3518). Tale principio è stato altresì ribadito dalla Corte di Cassazione in tema di mutuo, allorquando è stato osservato che “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (cfr. Cass. 10-09-2010 n. 19291). Nella fattispecie in esame, con riferimento al contratto n. 40013108 la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 84 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 05/08/2008 ed ultima il 05/07/2015.
Con riferimento al contratto n. 40013107 la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 79 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 05/03/2008 ed ultima il 05/09/2014.
Ebbene, considerato che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato il 29 novembre 2022 e alla scadenza dell'ultima rata per ciascuno dei finanziamenti da cui ha origine il credito ingiunto, deve rigettarsi l'eccezione di intervenuta prescrizione decennale del credito sollevata dall'opponente.
5 Parimenti infondata è l' eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi richiesti. E' sufficiente evidenziare, in tal senso, che l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, dà luogo alla decorrenza di un unitario termine di prescrizione decorrente dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata. Anche la Corte di Cassazione, unanimemente, ha avuto modo di chiarire come ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (v. Cass. civ. n. 25047/2009; Cass. civ. n. 23385/2013). Non può trovare accoglimento infine l'eccezione sulla asserita usurarietà degli interessi applicati: detta eccezione è estremamente generica e priva di qualunque supporto probatorio.
In merito, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
6 Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale. Nell'atto di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219;
Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al
7 superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Priva di rilievo è, parimenti, l'eccezione in ordine alla presunta nullità degli interessi compensativi e moratori. Oltre a rilevarsi l'estrema genericità della suddetta eccezione, deve altresì rilevarsi che la giurisprudenza di merito, nel confermare l'opzione interpretativa negativa, ha condivisibilmente fatto leva sia sulla diversità di natura e funzione delle due tipologie di interessi (cfr. Trib. Sondrio, 20 novembre 2017), che integrano entità tra loro eterogenee (cfr. Trib. Milano 9 novembre 2017, ivi, secondo cui “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L.108/1996), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione, risulta errata: l'infondatezza della “sommatoria” investe sia il profilo logico, che matematico, che giuridico”) sia sulla loro applicazione alternativa (cfr. Trib. Velletri 19 dicembre 2017, n. 3501, tanto che
8 l'orientamento che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse pattuito, procede alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, trae origine da un'errata ricostruzione del principio sotteso alla sentenza della Suprema Corte n. 350/13, con la quale è stato ribadito che gli interessi moratori erano soggetti ai tassi soglia usura, ma non che il relativo tasso andasse sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia). In considerazione dell'infondatezza delle censure a diverso titolo sollevate da quest'ultimo va condannato al pagamento della somma Parte_1 azionata in via monitoria pari ad € 59.963,63 in favore dell'opponente oltre interessi legali decorrenti sulla sola sorte capitale dal 19 maggio 2021 al soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese processuali si liquidano secondo il criterio della soccombenza nella misura indicata in dispositivo applicando i valori minimi di cui al DM
55/2014 per ciascuna fase processuale, tenuto conto della natura della controversia, delle attività difensive spiegate e del valore della causa compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di promossa nei confronti della così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 895 del 9 luglio 2021;
2. condanna al pagamento in favore dell'opposto della Parte_1 somma di € 59.963,63 oltre interessi interessi legali decorrenti sulla sola sorte capitale dal 19 maggio 2021 al soddisfo.
3. Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 liquidate in euro 7052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina il 7 marzo 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, promossa da
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Paolo C.F._1
Brandino 6 presso lo studio dell'avv. Francesco Ponzio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
attore CONTRO
P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via Paolo
Emilio Taviani n. 170 presso lo studio degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
convenuto avente ad oggetto: contratti bancari.
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 895 del 9 luglio 2021, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto in favore della Controparte_1 il pagamento della somma di euro 59.963,63 a titolo di saldo debitorio relativo ai contratti n. 40013108 e 40013107, oltre spese e compensi della fase monitoria. A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: a) Parte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notificazione;
b) la carenza di legittimazione attiva di parte opposta, in quanto i rapporti contrattuali erano stati intrattenuti con la Banca TI S.p.a.; c) la prescrizione del credito e la carente o insufficiente prova del credito;
d) l' usurarietà degli interessi, nonché la prescrizione quinquennale degli stessi L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta la la quale, contestando l'opposizione avversaria, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi. Esperita con esito negativo la mediazione, e concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., all'udienza dell'8 gennaio 2025 il G.I., ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 20 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. All'udienza del 20 febbraio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice Istruttore ha disposto la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assumendo la causa in decisione ai sensi del novellato terzo comma c.p.c.. Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio
(cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
In via preliminare va rilevato che il d.i. n. 895/21, emesso e pubblicato in data 9.7.21, è stato notificato solo in data 24.11.21 e cioè oltre il termine perentorio fissato dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia.
Ne deriva che il d.i. n. 895/21 va dichiarato inefficace e revocato. L'opposizione proposta dall'ingiunto, tuttavia, anche tenuto conto della costituzione in giudizio dell'istituto di credito e della riproposizione della domanda di accertamento del credito e di condanna dell'opponente al
2 pagamento del dovuto, impone un accertamento nel merito della fondatezza e della legittimità del credito azionato in via monitoria. E' sufficiente, in proposito, evidenziare quanto affermato dalla Suprema Corte in ordine alla natura propria del giudizio di opposizione che, in quanto giudizio a cognizione piena, impedisce di assegnare al mancato rispetto dei termini di notifica previsti ex art. 644 c.p.c., un limite preclusivo alla decisione sulla fondatezza delle pretese azionate, in sede monitoria, da parte opposta. In tal senso, è stato evidenziato infatti che, anche quando la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine prescritto dall'art. 644 c.p.c. comporti l'inefficacia del provvedimento, e vale a dire la rimozione dell'intimazione di pagamento con esso espressa, tuttavia, tale circostanza, non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (v. Cassazione civile, sez. II, 16/01/2013, n. 951). Quanto alle eccezioni di parte opponente ed in particolare al difetto di legittimazione dell'opposta, deve ritenersi che la ha assolto il Controparte_1 suddetto onere probatorio attraverso la produzione in giudizio dei contratti n.
40013108 e n. 40013107, gli estratti conto, la lista dei crediti ceduti e la certificazione notarile del contratto di cessione. Il credito vantato dalla nei confronti dell'opponente è stato Controparte_1 oggetto di una cessione di credito mediante operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della l. n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai sensi del secondo comma dell'art.58 del TUB, infatti, “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; analogamente l'art. 4 della l.130 del 1999 dispone che “alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione”. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, inoltre, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
3 un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II,
01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II,
07.02.2022, n. 146). E' stato precisato, peraltro, con riguardo al tema della cessione in blocco, che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713) con la conseguenza che nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790).
Nel caso di specie la ha prodotto sia la certificazione Controparte_1 notarile del contratto di cessione, da cui si evince la qualità di società cessionaria, sia la lista dei crediti ceduti e, tra questi, quello relativo all'odierno opponente . Parte_1
Nel contratto di cessione prodotto da parte opposta dell'11 ottobre 2021 si evince con chiarezza come il credito oggetto del presente giudizio sia stato precedentemente ceduto dalla TI alla Banca Ifis e, per effetto del suddetto atto di cessione, dalla Banca Ifis alla Controparte_1
4 La ha, peraltro, prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale Controparte_1
(n. 21 del 18 febbraio 2017) ove è stata pubblicata la suddetta cessione di credito per effetto della procedura di cartolarizzazione. Quanto alle doglianze sollevate sul credito, occorre premettere che l'esistenza del credito ingiunto non è oggetto di contestazione da parte dell'opponente, le cui doglianze sono tutte orientate a censurarne l'intervenuta prescrizione e il quantum debeatur. Va parimenti rigettata l'eccezione sull'asserita prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Occorre, al riguardo, premettere che il credito per cui si procede deriva da contratti di finanziamento, nell'ambito delle c.d. operazioni di credito al consumo.
Nei contratti di finanziamento personale le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. E' stato, infatti, evidenziato che i contratti di finanziamento hanno natura di contratti periodici, in cui la restituzione delle somme finanziate è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo. Da ciò consegue che ad essi va applicata l'ordinaria prescrizione decennale - il cui dies a quo decorre coincide con la scadenza dell'ultima rata (ex pluribus v. Tribunale , Pavia , sez. III , 01/03/2023 , n. 279; Tribunale, Palermo , sez. III , 09/09/2022 , n.
3518). Tale principio è stato altresì ribadito dalla Corte di Cassazione in tema di mutuo, allorquando è stato osservato che “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (cfr. Cass. 10-09-2010 n. 19291). Nella fattispecie in esame, con riferimento al contratto n. 40013108 la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 84 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 05/08/2008 ed ultima il 05/07/2015.
Con riferimento al contratto n. 40013107 la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 79 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 05/03/2008 ed ultima il 05/09/2014.
Ebbene, considerato che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato il 29 novembre 2022 e alla scadenza dell'ultima rata per ciascuno dei finanziamenti da cui ha origine il credito ingiunto, deve rigettarsi l'eccezione di intervenuta prescrizione decennale del credito sollevata dall'opponente.
5 Parimenti infondata è l' eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi richiesti. E' sufficiente evidenziare, in tal senso, che l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, dà luogo alla decorrenza di un unitario termine di prescrizione decorrente dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata. Anche la Corte di Cassazione, unanimemente, ha avuto modo di chiarire come ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (v. Cass. civ. n. 25047/2009; Cass. civ. n. 23385/2013). Non può trovare accoglimento infine l'eccezione sulla asserita usurarietà degli interessi applicati: detta eccezione è estremamente generica e priva di qualunque supporto probatorio.
In merito, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
6 Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale. Nell'atto di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219;
Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al
7 superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Priva di rilievo è, parimenti, l'eccezione in ordine alla presunta nullità degli interessi compensativi e moratori. Oltre a rilevarsi l'estrema genericità della suddetta eccezione, deve altresì rilevarsi che la giurisprudenza di merito, nel confermare l'opzione interpretativa negativa, ha condivisibilmente fatto leva sia sulla diversità di natura e funzione delle due tipologie di interessi (cfr. Trib. Sondrio, 20 novembre 2017), che integrano entità tra loro eterogenee (cfr. Trib. Milano 9 novembre 2017, ivi, secondo cui “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L.108/1996), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione, risulta errata: l'infondatezza della “sommatoria” investe sia il profilo logico, che matematico, che giuridico”) sia sulla loro applicazione alternativa (cfr. Trib. Velletri 19 dicembre 2017, n. 3501, tanto che
8 l'orientamento che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse pattuito, procede alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, trae origine da un'errata ricostruzione del principio sotteso alla sentenza della Suprema Corte n. 350/13, con la quale è stato ribadito che gli interessi moratori erano soggetti ai tassi soglia usura, ma non che il relativo tasso andasse sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia). In considerazione dell'infondatezza delle censure a diverso titolo sollevate da quest'ultimo va condannato al pagamento della somma Parte_1 azionata in via monitoria pari ad € 59.963,63 in favore dell'opponente oltre interessi legali decorrenti sulla sola sorte capitale dal 19 maggio 2021 al soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese processuali si liquidano secondo il criterio della soccombenza nella misura indicata in dispositivo applicando i valori minimi di cui al DM
55/2014 per ciascuna fase processuale, tenuto conto della natura della controversia, delle attività difensive spiegate e del valore della causa compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di promossa nei confronti della così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 895 del 9 luglio 2021;
2. condanna al pagamento in favore dell'opposto della Parte_1 somma di € 59.963,63 oltre interessi interessi legali decorrenti sulla sola sorte capitale dal 19 maggio 2021 al soddisfo.
3. Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 liquidate in euro 7052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina il 7 marzo 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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