Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 153.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Commentari • 129
- 1. compromissione diritto di difesahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 76.14464
[…] All'irragionevole compromissione del diritto di difesa per l'attore non si può supplire con un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, data la perentorietà dei termini stabiliti dal codice di rito a pena di decadenza, né può farsi luogo del potere previsto dall'art. 153, secondo comma, c.c. di rimessione della parte in termini, che introdurrebbe necessariamente un meccanismo di slittamento automatico della prima udienza con conseguente concessione ex novo di tutti i termini ex art. 473-bis.17 c.p.c. non previsto dal legislatore. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15185Provvedimento: […] Le ragioni addotte non forniscono tuttavia una idonea giustificazione ai fini dell'accoglimento dell'istanza in oggetto ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. Ed invero, giova rammentare che a rimedio dell'incolpevole rispetto del termine in questione opera, in quanto disposizione di carattere generale, il secondo comma dell'art. 153 cod. civ. secondo il quale '…la parte cheLeggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- termine perentorio·
- barriera linguistica·
- permesso di soggiorno·
- rimessione in termini·
- protezione speciale·
- notificazione provvedimento·
- art. 153 cod. proc. civ.·
- onere della prova·
- integrazione sul territorio