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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 378 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVIERI CLAUDIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. OLIVIERI CLAUDIA, giusta delega Controparte_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 8.07.2002 in Durazzo (ALBANIA), trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
matrimonio del Comune di Cairo Montenotte (SV) al numero 30, parte II, serie C, anno 2012, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cairo Montenotte di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“c) La casa coniugale sita in Cairo Montenotte, Via Romana n. 20 di proprietà di entrambi i coniugi rimane nella mera disponibilità del signor che continuerà ad occuparla unitamente ai beni CP_1
mobili ivi presenti, considerata la collocazione prevalente del figlio minore presso la madre. d) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e Per_1
domicilio prevalenti presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederlo quando crede e di tenerlo con sé, per un pomeriggio alla settimana, per un fine settimana alternato, per 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive, nonché per una settimana durante le vacanze natalizie e per 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale per i giorni di Natale e Pasqua;
il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e scolastici del minore.
e) Il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore , fina al raggiungimento dell'autosufficienza Per_1
economica, la somma mensile di € 250,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istati.
f) Il signor si impegna altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Savona che di seguito si riporta:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO:
a) Tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico, riferiti al corso di studi seguito,
anche nel caso di scuola privata;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria.
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO:
a) Tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) Tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, quest'ultime dopo il primo anno fuori corso;
c)
Prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) Corsi di specializzazione e master;
e) Gite scolastiche con pernottamento;
f) Corsi di recupero e lezioni private;
g) Alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO:
a) Spese di manutenzione, bollo e assicurazione a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
Spese per la patente. SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO:
a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture ed abbigliamento;
b) Spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) Viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) Soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) Spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) Accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) Interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) Cure
dentistiche presso strutture pubbliche;
e) Farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
f) Spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) Tickets
sanitari; h) Occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritto;
i) Cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
j) Dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili,
protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc..); k)
Spese sanitarie urgenti.
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) Cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) Interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN. g) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti godendo rispettivamente di reddito da lavoro dipendente e non formulano pertanto istanza di corresponsione di assegno di mantenimento l'una nei confronti dell'altro. h) La vettura Mercedes
Classe b targata ER401MZ di proprietà della moglie resterà nella piena ed esclusiva disponibilità
della stessa, mentre la vettura Mercedes Classe C targata FM 845 BK già intestata alla moglie resterà nella piena disponibilità del marito che sta pagando le rate di finanziamento. i) L'assegno unico per il figlio verrà percepito in via esclusiva dalla signora Per_1 Pt_1
.”
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo