Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2021, n. 42093
CASS
Sentenza 31 dicembre 2021

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 14 dicembre 2021 e pubblicata il 31 dicembre 2021, con numero di registro generale 1140/2017. Le parti in causa erano un professionista, che richiedeva l'ammissione al passivo fallimentare per crediti professionali, e il fallimento di una società, rappresentato dal curatore fallimentare.

Il professionista ha chiesto l'ammissione al passivo in prededuzione per un credito di € 38.064, sostenendo che la sua prestazione fosse funzionale alla procedura di concordato preventivo. Tuttavia, il tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo che la proposta di concordato fosse divenuta inammissibile a causa della mancata presentazione del piano e della documentazione necessaria. La Corte ha confermato che la prededuzione non può essere riconosciuta se non vi è stata un'apertura della procedura concorsuale, evidenziando che la prestazione professionale non ha arrecato alcun beneficio alla procedura, essendo stata resa in un contesto di rinuncia alla domanda di concordato.

La Corte ha argomentato che la funzionalità della prestazione deve essere valutata ex ante, in relazione agli scopi della procedura, e che la rinuncia alla domanda di concordato interrompe il nesso funzionale tra la prestazione e la procedura stessa. Pertanto, il credito del professionista non è stato considerato prededucibile nel fallimento, confermando la decisione del tribunale di rigettare l'opposizione.

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Massime2

In tema di ammissione allo stato passivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte, ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore.

In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2021, n. 42093
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42093
Data del deposito : 31 dicembre 2021

Testo completo