Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
TRIBUNALE DI FIRENZE
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 811/2024 R.G. promosso da
(29.05.1994 – AJ - Brasile), residente in [...]Parte_1
BA Knippelberg Loureiro, 103, Apartamento 1303 - Vila Ema, São José dos Campos - SP,
12243-040;
SPOSATA DE CARVALHO) (25.02.1969 – AJ - Brasile), residente Controparte_1
in Rua Antônio Corrêa Cardoso, 111, apto 2034, bairro Varginha, cidade de Itajubá/MG, CEP 37501-
064; (25.03.1998 – AJ - Brasile), residente in [...]Controparte_2
Antônio Corrêa Cardoso, 111, apto 2034, bairro Varginha, cidade de Itajubá/MG, CEP;
C.F._1
(04.03.1965 – AJ - Brasile), residente in [...], 888, Controparte_3
AP12 Bairro: Cidade Monções São PA / SP CEP: ; P.IVA_1
29.04.1993 – AJ- Brasile), residente in [...], 888, Controparte_4
AP12 Bairro: Cidade Monções São PA / SP CEP: in proprio ed in qualità di esercente P.IVA_1
la potestà genitoriale - unitamente a - del minore Controparte_5
(24.09.2011 – Sao PA- Brasile), residente in [...], Persona_1
888, AP12 Bairro: Cidade Monções São PA / SP CEP: ; P.IVA_2
10.04.1995 – AJ- Brasile), residente in [...], 888, Controparte_6
AP12 Bairro: Cidade Monções São PA / SP CEP: ; P.IVA_1
(16.03.1981 – RA PA- Brasile), residente in [...]Controparte_7
Pamplona, 419 ap. 44 Jardim PA São PA/ SP CEP , in proprio ed in qualità di P.IVA_3
esercente la potestà genitoriale - unitamente a - Persona_2
del minore (10.02.2018 – Sao PA- Brasile), Persona_3
residente in [...], 419 ap. 44 Jardim PA São PA/ SP CEP 01405-100;
(20.07.1974 – RA PA- Brasile), residente in Parte_2
Rua Maria Vicência Ferrara, 191 CEP 12910-480 Bragança PA -SP, in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale - unitamente a - dei minori Persona_4 Per_5
Pag. 1 di 7
[...]
(20.05.2009 – RA PA- Brasile), residente Parte_3
in Rua Maria Vicência Ferrara, 191 CEP 12910-480 Bragança PA -SP e
[...]
(04.07.2018 – RA PA- Brasile), residente Controparte_8
in Rua Maria Vicência Ferrara, 191 CEP 12910-480 Bragança PA -SP, tutti con il patrocinio dell'avvocato VINCENZO CAROSI, (Cod. Fisc.: ) presso lo studio del quale C.F._2
in Roma, piazza Benedetto Cairoli 2, sono elettivamente domiciliati come da procura in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_9 P.IVA_4
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per
l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile competente, ovvero del CP_9
Comune di Fauglia (PI), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; • alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.”
Pag. 2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/01/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di Persona_6
nato il [...] a [...], successivamente emigrato in Brasile dove ha
[...]
vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.15-17).
Con decreto del 11/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 13/12/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 14/12/2024, previa declaratoria di contumacia del convenuto, i ricorrenti venivano invitati ad indicare le CP_9
rispettive residenze con fissazione di una nuova trattazione per il 28/03/2025.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Il procuratore dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 26/03/2025 unitamente ad elenco contenente l'indicazione delle residenze estere dei ricorrenti come richiesto da questo giudicante.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_9
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Pag. 3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di fissare appuntamento tramite la piattaforma dei servizi consolari denominata Email_1
All'uopo hanno prodotto diverse “catture di schermo” delle pagine della suddetta piattaforma relativa ai e di San Paolo dalle quali si evince l'esaurimento dei posti messi a Parte_4 disposizione per il servizio richiesto, (Cfr. file denominato “ricevute richiesta amministrativa”).Gli stessi hanno aggiunto come dalle informazioni reperibili sui siti internet delle predette Autorità consolari emerge il notevole ritardo, pressoché decennale, con cui stanno procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste degli anni precedenti, (doc.29).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte attrice, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
Pag. 4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
2- NEL MERITO
Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite si sposava nel 1904 in Persona_6
Fauglia (PI) con per poi emigrare in Brasile (doc.15), dove, in data 8.10.1905, nasceva Persona_7
il figlio (doc.26). Persona_8
rimasto vedovo, contraeva un secondo matrimonio in data Persona_6
06.01.1943 nella città di OU FI con (doc.16) con la quale generava il figlio Controparte_10
nato il [...] a [...], (doc.18). Questi figli avrebbero CP_3
dato vita a due distinti rami familiari ai quali i ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Ramo discendenza di Persona_8
i sposava con (doc. 26), con la quale generava la figlia
[...] Controparte_11
IA nata l'[...] a [...]. 27), sposata il 18 Parte_5
marzo 1972 con il Signor (doc. 28), a sua volta madre di: A) Persona_9 [...]
, bisnipote dell'avo, ricorrente nata il [...] a [...] Controparte_7
PA (Brasile) (doc. 8), sposata con il Signor (doc. 9), a sua Persona_2
volta madre del ricorrente , trisnipote dell'avo, nato Persona_3
il 10 febbraio 2018 a Sao PA (Brasile) (doc. 10); B) , Parte_2
bisnipote dell'avo ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...], Brasile, (doc. 11) sposato con la Signora (doc. 12), a sua volta padre dei ricorrenti Persona_4 [...]
, trisnipote dell'avo, nato il [...] a Parte_6
RA PA (Brasil) (doc. 13) e , Controparte_8
trisnipote, nato il [...] a [...]. 14), entrambi rappresentai dai genitori in quanto ancora minorenni.
- Ramo discendenza di Controparte_3
si sposava con (doc. 19), con la quale generava: A)
[...] Persona_10
nipote dell'avo, nata il [...] a [...]. 20), sposata Parte_7
con il Signor (doc. 21), a sua volta madre del ricorrente Persona_11 [...]
, bisnipote dell'avo, nato il [...] a [...]. 1), Parte_1
sposato con (doc. 22); B) da coniugata Persona_12 Controparte_1 [...]
), nipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...].2), CP_2
sposata con il Signor (doc.23), a sua volta madre della ricorrente Persona_13
, bisnipote dell'avo, nata il [...] a [...] Controparte_2
Pag. 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
(doc.3); C) , nipote dell'avo ed odierno ricorrente, nato il 4 marzo Controparte_3
1965 a AJ (Brasile) (doc 4), sposato con la Signora (doc. 24), Controparte_12
a sua volta padre di: i) bisnipote ed odierno ricorrente, nato il 29 Controparte_4
aprile 1993 a AJ (Brasile) (doc. 5), a sua volta padre del ricorrente Persona_1
trisnipote dell'avo, nato il [...] a [...]. 6),
[...]
rappresentato nel presente giudizio dai genitori in quanto minorenne;
ii) CP_6
bisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]. 7).
[...]
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_6
come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.17), ai sensi delle legge del tempo, ha trasmesso la cittadinanza italiana ai figli e che, in mancanza di evidenze di segno contrario, sono stati Persona_8 CP_3
a loro volta in grado di trasmetterla ai rispettivi figli dai quali gli odierni ricorrenti discendono.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio,
Pag. 6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta delle attrici dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in Persona_6
epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Poiché il , restando contumace, non ha formulato alcuna opposizione, le spese vanno CP_9
integralmente compensate tra le parti come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese legali integralmente compensate.
Si comunichi,
Firenze, 1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 7 di 7