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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6399 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lillo Parte_1
Antonella e Galoppi Giovanni, come da procura in atti APPELLANTE E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bravi Sandro e CP_1
Baratta Giovanni Maria, come da procura in atti
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE E
rappresentata e difesa dall'Avv. Cigliano Controparte_2
Francesco, come da procura in atti
APPELLATA
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Veneziano Controparte_3
Antonello e Curti Francesco, come da procura in atti
INTERVENUTA E in LCA, contumace Parte_2
APPELLATA
r.g. n. 1 E
, CP_1 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 quali eredi di , contumaci Persona_1
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1020/2019 del Tribunale di Velletri
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dal procedimento esecutivo n.
663/2010, a cui è stato riunito il procedimento di esecuzione immobiliare n. 558/2013, promosso dalla contro Parte_3
, , e CP_1 CP_4 Controparte_7 Controparte_6
, ed in cui è intervenuta (già Controparte_5 Parte_2 [...]
e successivamente la cessionaria Parte_4 Controparte_8
ha proposto opposizione avverso l'esecuzione immobiliare CP_1
n. 663/2010, sostenendo che il pignoramento immobiliare e le ipoteche giudiziali iscritte dalla procedente e da erano Pt_2 Parte_2 illegittimi nella parte in cui avevano avuto ad oggetto la quota di 1/6 del diritto di proprietà sui beni immobili, puntualmente indicati, non di sua pertinenza, non avendoli acquisiti iure hereditatis alla morte del padre,
. Per_2
ha contestato le avverse doglianze, sostenendo che Parte_2
l'opponente avesse tenuto delle condotte e posto in essere una serie di atti dai quali era desumibile la volontà dello stesso di accettare l'eredità del padre.
Il Giudice dell'Esecuzione, con riferimento ai beni che secondo l'assunto dell'esecutato, non erano di sua proprietà, per non essere CP_1 stati acquisiti iure hereditatis dal padre ha assegnato il Per_2 termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 567 c.p.c., al creditore procedente,
o comunque al creditore munito di titolo esecutivo, per introdurre il giudizio di accertamento della qualità di erede di;
ha infine CP_1 rimesso innanzi a sé le parti per il prosieguo della procedura esecutiva, nel corso della quale ha proposto opposizione di terzo Persona_1 all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., deducendo di aver accettato in data 8.10.2012, con atto a rogito del Notaio dott. l'eredità del Persona_3 marito, , ricomprendente la quota del diritto di proprietà, pari Per_2 ad 1/8, degli immobili, puntualmente indicati, e di essere, pertanto, titolare della quota complessiva di 5/8 della proprietà degli stessi, donde la procedura esecutiva avrebbe avuto ad oggetto una quota maggiore rispetto r.g. n. 2 a quella che avrebbe potuto ricadere nella disponibilità dell'esecutato,
. CP_1
Il Giudice dell'Esecuzione, respinta l'istanza di sospensione, sull'assunto che non risultasse con certezza l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei coeredi esecutati, ed in particolare di , e che tale accertamento CP_1 dovesse essere effettuato in via endoesecutiva, ha assegnato al creditore procedente termine di 120 giorni per l'introduzione del giudizio di accertamento della qualità di erede di relativamente alla CP_1 quota originariamente spettante alla madre, nonché Persona_1 moglie del de cuius , a seguito dell'accrescimento ipso iure Per_2 delle quote degli altri coeredi chiamati all'eredità, conseguente alla rinuncia della stessa signora con atto del notaio Per_1 Persona_4 del 11.7.2006 rep. 20598, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'accettazione all'eredità in data 8.10.2012, con atto a rogito del Notaio dott. trascritta il 5.11.2012 con cui Persona_3 Persona_1 avrebbe revocato la sua precedente rinuncia.
quale creditrice intervenuta munita di titolo esecutivo, ha Parte_2 depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Velletri, rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito In via principale: accertato che il sig. ha compiuto atti incompatibili con la CP_1 rinuncia all'eredità e configurabili come accettazione tacita dell'eredità, dichiararsi l'intervenuta accettazione da parte del sig. CP_1 dell'eredità del padre, sig. relativamente alla quota Per_2 accresciuta, pari ad 1/6, degli immobili così catastalmente censiti: a ditta intestata: nato a [...], il [...] (C.F. CP_1
, 1) Comune di RR (RM) N.C.E.U., C.F._1 foglio 7 o Mapp. 714, Sub. 505, Nat. N, Via Bellini;
o Mapp. 1371 e 1372 graffate, Nat. N, Via Bellini;
2) Comune di RR (RM) N.C.E.U., foglio 7 o Mapp. 714, Sub. 3, Nat. N, Via Bellini n. 5; 3) Comune di RR (RM) N.C.E.U., foglio 7 o Mapp. 714, Sub. 7, Nat. N, Via della Valle n. 1/B; 4) Comune di RR (RM) N.C.E.U., foglio 7 o
Mapp. 714, Sub. 8, Nat. N, Via della Valle n. 1/C; 5) Comune di Nemi (RM) N.C.E.U., foglio 8 o Mapp. 26, Sub. 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508, Nat. A7, Via dei Macinanti;
6) Comune di Nemi (RM) N.C.T., Foglio 8 o Mapp. 263, Nat. T;
e per l'effetto: a) dichiarare inefficace l'accettazione dell'eredità della signora in data 8.10.2012, Persona_1 con atto a rogito del Notaio dott. rep. 74638/18950, Persona_3 trascritta il 5.11.2012 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 ai nn. rg 48726, rp 34480 con cui la stessa avrebbe revocato la sua precedente rinuncia con atto del notaio dell'11.7.2006 rep. 20598. b) Persona_4 ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 2 di procedere alla relativa trascrizione con esonero da ogni responsabilità al riguardo”.
r.g. n. 3 ha disconosciuto la sottoscrizione apposta nel permesso di CP_1 costruire, depositato da controparte al fine di provare l'accettazione tacita dell'eredità del medesimo, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in rito: avuto riguardo all'avvenuto tempestivo disconoscimento della sottoscrizione apocrifa ivi apposta a nome dell'odierno comparente, dichiarare l'inefficacia ed inammissibilità del doc. 11 prodotto da controparte;
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio ex art. 702 bis c.p.c.; in via gradata, accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., disporre il mutamento del rito e rinviare ad apposita udienza per i provvedimenti di cui all'art.183 c.p.c.; nel merito, rigettare la domanda avversaria in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, per i motivi di merito dianzi illustrati. Con condanna dell'attrice alle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.”
In data 25.10.2017 è intervenuta in giudizio quale Controparte_8 cessionaria di riportandosi alle domande di Parte_5 quest'ultima.
All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico ha accertato l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta.
In data 4.2.2019 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la
[...]
quale avente causa di relativamente Controparte_2 Persona_1 all'immobile sito in RR Via Vincenzo Bellini n. 1, 2 e 3 al piano terra e seminterrato, di mq 120 censito in catasto al foglio 7 particella 714 sub 505 e particelle 1371 e 1372 graffate, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice Istruttore designato, nella eventualità in cui dovesse accertare la qualità di erede del sig. nei confronti del CP_1 proprio padre respingere per tutti i motivi avanti indicati, Per_2
l'ulteriore domanda di accrescimento della quota di eredità pari ad 1/6 in quanto generica. Rigettare in ogni caso la richiesta di accrescimento a carico della quota della sig.ra quale dante causa della Persona_1
per mancata formulazione della relativa domanda, Controparte_2 su cui si dichiara di non voler accettare il contraddittorio, con palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.”
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “ (..) - in accoglimento della domanda di verificazione della autenticità della sottoscrizione di sulla istanza di permesso a costruire del CP_1
20.10.2008 depositata presso il di Nemi proposta da CP_9 Parte_2
dichiara ed accerta che tale sottoscrizione appartiene alla parte
[...] resistente rigetta la domanda tesa all'accertamento CP_1 dell'accettazione tacita da parte del della eredità di CP_1 Per_2
, disponendo estromettersi dalla procedura esecutiva il predetto
[...] CP_1 ed espungersi il suo nominativo dal pignoramento di cui alle
[...]
r.g. n. 4 esecuzioni immobiliari in oggetto promosse da con l'intervento Pt_6 di condanna la banca ricorrente alla rifusione in favore Parte_2 del delle spese del procedimento principale, liquidate in euro 2400 CP_1 oltre accessori di legge, ponendo a carico di questo ultimo le spese del procedimento incidentale di verificazione, liquidate in euro 1200 oltre accessori di legge, ed oltre al rimborso delle spese di c.t.u. grafologica, come liquidate in corso di causa”. Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione ad intervenire ex art. 111 c.p.c. della
[...] quale avente causa della sig.ra , dato che Controparte_2 Persona_1 quest'ultima ha alienato la quota dell'immobile sito in RR alla senza esserne proprietaria e pertanto non si è Controparte_2 verificato il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla
[...]
Dichiarare l'inammissibilità delle deduzioni, eccezioni e Controparte_2 domande formulate dalla nel giudizio di primo Controparte_2 grado, in quanto tardive, dato che il terzo costituito soggiace alle stesse preclusioni processuali del dante causa, sia per quanto attiene le allegazioni difensive e le eccezioni, sia per quanto attiene l'attività istruttoria. Dichiarare la carenza di legittimazione della in Controparte_2 merito all'eccezione di “pretermissione” degli ulteriori “litisconsorti necessari (gli altri coeredi) sollevata nella comparsa di intervento. In via principale Accertato che il sig. ha compiuto atti incompatibili CP_1 con la rinuncia all'eredità e configurabili come accettazione tacita dell'eredità, dichiararsi l'intervenuta accettazione da parte del sig. CP_1 dell'eredità del padre, sig. , anche in relazione alla quota
[...] Per_2 accresciuta, pari ad 1/6, degli immobili così catastalmente censiti: a ditta intestata: nato a [...], il [...] (C.F. CP_1
, 1) Comune di RR (RM) N.C.E.U., C.F._1 foglio 7 o Mapp. 714, Sub. 505, Nat. N, Via Bellini;
o Mapp. 1371 e 1372 graffate, Nat. N, Via Bellini;
7) Comune di RR (RM) N.C.E.U., foglio 7 o Mapp. 714, Sub. 3, Nat. N, Via Bellini n. 5; 8) Comune di RR (RM) N.C.E.U., foglio 7 o Mapp. 714, Sub. 7, Nat. N, Via della Valle n. 1/B; 9) Comune di RR (RM) N.C.E.U., foglio 7 o Mapp. 714, Sub. 8, Nat. N, Via della Valle n. 1/C; 10) Comune di Nemi (RM) N.C.E.U., foglio 8 o Mapp. 26, Sub. 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508, Nat. A7, Via dei Macinanti;
11) Comune di Nemi (RM) N.C.T., Foglio 8 o Mapp. 263, Nat. T;
e per l'effetto: a) dichiarare inefficace l'accettazione dell'eredità della signora in data 8.10.2012, Persona_1 con atto a rogito del Notaio dott. rep. 74638/18950, Persona_3 trascritta il 5.11.2012 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 ai nn. rg 48726, rp 34480 con cui la stessa avrebbe revocato la sua precedente rinuncia con atto del notaio dell'11.7.2006 rep. 20598. b) Persona_4 ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 2 di procedere r.g. n. 5 alla relativa trascrizione con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Rigettare comunque le eccezioni sollevate dal sig. e dalla CP_1 terza intervenuta in quanto infondate. Dichiarare Controparte_2
l'irritualità della seconda memoria ex art. 183 VI dimessa in primo grado dal Convenuto, dato che la stessa, oltre a non contenere prove documentali o richieste istruttorie, ripropone le stesse argomentazioni già dedotte dal sig. in comparsa di costituzione e risposta, senza contenere repliche CP_1
a “domande ed eccezioni nuove o modificate” dalla parte attorea, come invece richiesto dall'art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. Condannare il sig. a restituire a le somme che da quest'ultima CP_1 CP_10 dovessero essere versate a titolo di spese di lite in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale di primo e secondo grado di giudizio”.
In via istruttoria disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del Comune di Nemi dell'originale del permesso di costruire n. 2/08/51 del 20.10.2008 emesso dal medesimo nonché, per provare in via definitiva l'atto dispositivo del convenuto, dell'originale della domanda volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria presentata dal sig.
in data 3.11.2006 - prot. N. 9529; - in subordine, richiedere CP_1
d'ufficio ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione al presente giudizio dell'originale del permesso di costruire n. 2/08/51 del 20.10.2008 emesso dal Comune di
Nemi, nonché della domanda volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria presentata dal sig. in data 3.11.2006 - prot. N. 9529. CP_1
Ammettere il documento prodotto dall'attrice con nota di deposito del 04.04.2017 – sentenza del Tribunale di Roma n. 5090/2011 depositata in data 09.03.2011 nel presente giudizio (cfr. doc. 11 fasc. I° grado) – essendo un documento sopravvenuto e decisivo ai fini del decidere, come dedotto nella suddetta nota;
in subordine, rimettere in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. (già per la produzione Controparte_8 Parte_2 della sentenza Tribunale di Roma n. 5090/2011 (cfr. doc. 11 fasc. I° grado), avendo quest'ultima dimostrato di essere incorsa in decadenza per causa non imputabile alla stessa Banca, posto che ha potuto apprendere l'esistenza della citata sentenza solo in data 30.03.2017. Ordinando al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione della sentenza. Condannare il sig. a restituire gli importi che l'attrice, nelle CP_1 more del giudizio, potrà essere chiamata a rifondere a titolo di spese di lite in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite di primo e secondo grado di giudizio.”
nel costituirsi formalmente, ha rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'appello svolto da in quanto completamente Parte_1
r.g. n. 6 infondato in fatto e in diritto. In parziale riforma della sentenza impugnata, e per effetto dell'appello proposto in via incidentale dal Sig. , CP_1 si chiede dichiararsi la nullità della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiari non riconducibile al sig. CP_1 la sottoscrizione visibile sul documento oggetto di verificazione, con conseguente condanna della attrice alla rifusione delle relative spese Pt_2 di lite del sub procedimento di verificazione. In ogni caso, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.” La ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“(..) rigettare in rito e nel merito alla luce di quanto sopra esposto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Velletri n. 1020/2019 resa nel giudizio RG 4620/2016; per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1020/2019, resa nel giudizio RG 4620/2019, confermando che la “ dapprima Per_1 tacitamente e poi espressamente deve considerarsi quale erede del patrimonio relitto da ” con ogni conseguenza di legge anche in Per_2 merito ai diritti acquisiti da Con vittoria di spese Controparte_2 legali.” La ha premesso: - che con cessione di crediti pro- Controparte_3 soluto, avente effetto dal 20 Dicembre 2017, la Controparte_11
cedeva tra gli altri, il credito oggetto del presente atto a
[...] [...]
- che con cessione di crediti pro-soluto, avente effetto CP_12 dal 30 Giugno 2023, la cedeva tra gli altri, il Controparte_12 credito oggetto del presente atto a - che tra i crediti Controparte_3 ceduti con il citato contratto, rientrano anche tutte le ragioni di credito, comprensive di capitale, interessi, spese ed accessori maturati, vantate dall'allora (poi nei Controparte_11 Controparte_12 confronti della controparte;
- che il creditore cedente (
[...] poi ha spiegato intervento Controparte_11 Controparte_12 nella presente procedura esecutiva;
- che, pertanto, è intenzione della intervenire nella procedura esecutiva de qua, in qualità Controparte_3 di cessionaria del predetto credito, subentrando alla cedente (
[...] poi per tutte le sue Controparte_11 Controparte_12 ragioni di credito e relative garanzie, come precisate in atti della epigrafata procedura di gravame presso la Corte d'Appello di Roma pendente dinanzi al G.I. Dedato.
Tanto premesso, si è costituita nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., nella sua qualità di cessionaria del credito in oggetto, precedentemente vantato dalla Controparte_11 poi nell'intestato procedimento RGN
[...] Controparte_12
6399/2019 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma al fine di parteciparvi in ragione dei diritti precedentemente vantati dalla cedente. La causa, all'udienza del 21 marzo 2024, è stata trattenuta in r.g. n. 7 decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c. La Corte, con ordinanza del 9 luglio 2024, ha rimesso la causa sul ruolo. Si legge nell'ordinanza: “Rilevato che, con riferimento alla notifica eseguita nei confronti degli eredi di non è stato Persona_1 depositato l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (avviso ricevimento della C.A.D.) di cui all'art. 8 comma 2 (ora comma 4) L. n. 890 del 1982; rilevato che le Sezioni Unite hanno statuito che in tema di notifica di un atto processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (sentenza n. 10012 del 15/04/2021); rilevato, pertanto, necessario rimettere la causa sul ruolo al fine di acquisire l'avviso di ricevimento o un suo duplicato della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), ovvero, in difetto, al fine di consentire all'appellante di provvedere a nuova notifica nei confronti degli eredi di Persona_1
P.Q.M.
La Corte, rimette la causa sul ruolo;
invita l'appellante a depositare l'avviso di ricevimento da parte degli eredi di della Persona_1 raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.); autorizza l'appellante a rinnovare la notifica agli eredi di Per_1 nel rispetto del termine a comparire, ove non riesca a provvedere
[...] al prescritto deposito;
rinvia all'udienza del 19 dicembre 2024 h 11,00”. All'udienza del 19 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione. Premette la Corte che con atto del 18 Parte_1 novembre 2019, ha fatto presente che: “− l'attrice ha provveduto a notificare l'atto di citazione in appello, oltre che ai procuratori delle parti costituite in primo grado (tramite notifica a mezzo pec in data 9.10.2019), anche agli eredi della sig.ra collettivamente e Persona_1 impersonalmente citati presso l'ultimo domicilio in Nemi, vicolo del Macinanti n. 1, risultante dal certificato anagrafico rilasciato dallo stesso Comune, trattandosi di notifica eseguita entro l'anno dal decesso della parte;
− la notifica agli Eredi della sig.ra non si è perfezionata in Per_1 quanto l'Ufficiale addetto al recapito della notifica ha attestato che in data 11.10.2019 presso l'ultimo domicilio della de cuius, come sopra indicato,
r.g. n. 8 risultavano sconosciuti sia il nominativo della sig.ra sia i Persona_1 nominativi degli eredi;
− l'attrice ha pertanto provveduto a rinnovare la notifica della citazione nei confronti dei singoli eredi della sig.ra Per_1
sig.ri , , e
[...] CP_1 CP_4 Controparte_6 CP_5
”.
[...]
All'esito dell'esame delle notifiche agli eredi di la Persona_1
Corte, come suddetto, ha rimesso la causa sul ruolo per il deposito della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), o, in mancanza, per il rinnovo della notifica agli eredi di Per_1
[...]
ha depositato le dette raccomandate, donde non ha Parte_1 provveduto al rinnovo della notifica. Tuttavia, si osserva che, con riferimento alla posizione di CP_6
, quale erede di l'appellante ha depositato in
[...] Persona_1 data 12 luglio 2024 l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, privo, tuttavia, della firma dell'agente postale, nonché della firma della destinataria della notificazione. Da ciò ne segue l'inesistenza della notifica, in quanto "la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante" (in tal senso Cass. n. 17373 del 2020). L'appellante, pur non avendo dato prova della detta notifica, non ha rinnovato la notifica a , come prescritto con l'ordinanza Controparte_6 del 9 luglio 2024, con cui la Corte ha ordinato di rinnovare la notifica nel rispetto dei termini a comparire nell'ipotesi di mancato deposito dell'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Ne segue, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (“Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”), l'inammissibilità dell'appello principale.
L'inammissibilità dell'appello principale rende inefficace l'appello incidentale proposto da . CP_1
Ed invero, secondo l'art. 334 c.p.c. “Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale r.g. n. 9 anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia”.
In sostanza, la norma testé citata consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione di proporre impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza alla sentenza.
Ebbene, considerato che ha proposto appello CP_1 incidentale in data 11 febbraio 2020, quindi successivamente al decorso del termine di sei mesi decorrente dal 3 maggio 2019 (data di pubblicazione della sentenza), prescritto normativamente a pena di decadenza, l'appello incidentale dallo stesso proposto deve essere dichiarato inefficace, attesa l'inammissibilità dell'appello principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. n. 55/2014, applicando lo scaglione “indeterminabile complessità media”, i parametri medi, ed escludendo l'attività istruttoria, perché non espletata.
Si osserva che nel rapporto fra appellante principale e appellante incidentale, le spese devono porsi a carico dell'appellante principale, giacché la provocazione all'appello incidentale tardivo è imputabile esclusivamente a lui e l'inefficacia di esso dipende dall'avere l'appellante principale proposto un ricorso inammissibile o comunque divenuto tale, per mancata integrazione del contraddittorio.
In sostanza, siccome la causazione del giudizio è imputabile all'appellante principale e la proposizione dell'appello incidentale è avvenuta dopo la formazione della cosa giudicata formale a causa dell'iniziativa dell'appellante principale, resta irrilevante se sull'appello incidentale vi sarebbe stata soccombenza per motivi di rito o di merito, atteso che non può procedersi all'esame dell'appello incidentale, e ciò che rileva, per stabilire chi debba rispondere secondo il principio di causalità delle spese, è solo la decisione assunta sull'appello principale. (In tale senso Cass. sentenza n. 15220/2018 “In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del r.g. n. 10 controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale”.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1 Pt_1
[...]
- Dichiara inefficace l'appello incidentale proposto da CP_1
[...]
- Condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 Parte_1 in favore di di e dei Controparte_2 Controparte_3 procuratori di dichiaratisi antistatari, che liquida, CP_1 per ciascuna parte, in complessivi € 8.470,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- Nulla sulle spese di lite in relazione agli appellati non costituiti;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento, da parte dell'appellante, della somma pari al contributo unificato. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 gennaio 2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11