Articolo 85 del Codice civile
Articolo 84Articolo 86
Versione
19 aprile 1942
Art. 85.

(Interdizione per infermita' di mente).

Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente.

Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente