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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1664/2022
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore e
Controparte_1
Convenuto
Oggi 6 febbraio 2025, alle ore 12.20, innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi: per l'Avv. FARINELLI ARIANNA Parte_1 per 'Avv. LANA EDOARDO Controparte_1
L'Avv. Farinelli richiama le conclusioni precisati come da nota depositata telematicamente, richiama gli atti depositati insistendo in particolare per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza e per l'eccezione di difetto della legittimazione passiva ivi formulate, nonché per l'accoglimento dell'istanza istruttoria di espletamento di C.T.U.
L'Avv. Lana si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente e si riporta agli atti difensivi e all'ordinanza del Giudice già di rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, rilevando inoltre che la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da controparte si evince anche dalla circostanza che la stessa non ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa alcun terzo e opponendosi alla disposizione di una C.T.U. in quanto esplorativa
Entrambi rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal
Giudice.
Alle ore 12.27 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.05 il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 7 R.G. n. 1664/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vicenza, Contra' delle Barche n. 33, presso e nello studio dell'Avv. BRIGANTI MASSIMILIANO del Foro di
Vicenza e rappresentato e difeso dall'Avv. FARINELLI ARIANNA del Foro di Firenze, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Verona, via A. Diaz n. 11, presso e nello studio dell'Avv. LANA
EDOARDO del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 18.09.2024 a seguito della rinuncia al mandato da parte del precedente difensore Avv. DONÀ GIAN PIETRO del Foro di Vicenza
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla sopra estesa narrativa, la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Massa e, per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo, illegittimo, inefficace, e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 192/2022 (R.G. n. 462/2022), emesso dal Tribunale di Vicenza, richiamato in premessa, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e fissando il termine per la riassunzione avanti al Giudice competente, ossia avanti al Tribunale ordinario di Massa;
ancora in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla sopra estesa narrativa, il difetto di legittimazione passiva in capo al Sig. e, per l'effetto, dichiarare inesistente, Parte_1 nullo, illegittimo, inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 192/2022 (R.G. n. 462/2022), emesso dal Tribunale di Vicenza, richiamato in premessa;
in tesi: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo, illegittimo, inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 192/2022 (R.G. n. 462/2022), emesso dal Tribunale di Vicenza, richiamato in premessa, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui alla sopra estesa narrativa;
in via riconvenzionale: accertare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, il danno, patrimoniale e non patrimoniale, causato da al Sig. e, per l'effetto, condannare detta Controparte_1 Parte_1 società al pagamento, in favore di parte attrice opponente, di quella somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito di istruttoria;
in ipotesi gradata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse obbligato al pagamento il Sig. Pt_1
accertato l'inadempimento per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte di
[...]
dichiarare la risoluzione per grave inadempimento di dell'eventuale Controparte_1 Controparte_1 contratto a cui dovesse esser riconosciuto obbligato il Sig. e dichiarare che parte Parte_1 opponente non dovrà corrispondere nessuna somma o quella che risulterà a seguito di istruttoria sulle opere svolte, per tutti i motivi di cui in premessa, disponendo la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 3 c.c. fino al raggiungimento della differenza;
in ulteriore ipotesi gradata: accertata la non applicabilità al caso di specie degli interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 192/2022 (R.G. n. 462/2022), emesso dal Tribunale di Vicenza, richiamato in premessa, in ragione del minor importo eventualmente reclamabile, in aderenza alle risultanze di causa, con ogni consequenziale provvedimento;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito:
- rigettarsi l'opposizione e ogni istanza, eccezione, deduzione e domanda di controparte anche in via preliminare pregiudiziale e riconvenzionale, perché infondata in fatto e in diritto;
- confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannarsi il sig. a pagare a Parte_1 la somma in linea capitale ad oggi dovuta di € 10.6521,82 se&o con gli interessi e la Controparte_1
pagina 3 di 7 rivalutazione monetaria dalla scadenza della fattura al saldo effettivo o la diversa somma che risulterà in corso di causa;
- con vittoria di spese e competenze della procedura monitoria e della presente causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 192/2022 del 1.2.2022 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 10.621,82 a titolo di saldo dell'attività di ripristino e bonifica effettuato da Controparte_1
in un immobile di sua proprietà che in data 25.4.2021 era stato interessato da un incendio.
L'opponente eccepiva in via pregiudiziale sia l'incompetenza del Tribunale adito, essendo viceversa competente il Tribunale di Massa in ragione della residenza del convenuto consumatore e anche in ragione della natura illiquida del credito azionato, sia la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'incarico era stato conferito alla società dal nipote che abitava nel Parte_2
predetto immobile, sia infine l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, mentre nel merito esponeva: di non aver mai riconosciuto il debito per cui è lite, avendo viceversa contestato che la ditta aveva lasciato crepe e sbollature sulle pareti e non aveva completato i lavori in quanto non erano state bonificate le stoviglie;
che quindi la pretesa avversaria doveva essere decurtata di € 1.336,33 oltre i.v.a. per il costo delle tinteggiature e di € 750,00 oltre i.v.a. per la bonifica delle stoviglie;
che il prezzo complessivo dell'opera era stato inoltre preventivato in € 3.423,26 oltre i.v.a.; che non dovevano essere applicati gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002. Chiedeva dunque che venissero accolte le eccezioni pregiudiziali sollevate e che venisse comunque revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna in via riconvenzionale della controparte a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato. In via subordinata chiedeva invece la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte e l'accertamento dell'inesistenza del credito avversario, eventualmente previa effettuazione delle dedotte compensazioni. In via ulteriormente subordinata chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'erroneità della statuizione sugli interessi ivi contenuta.
Costituitasi in giudizio, replicava: che la competenza del Foro di Vicenza era stata Controparte_1
designata in contratto;
che comunque l'opponente non era consumatore e il credito non era illiquido;
che aveva sottoscritto il verbale di fine lavori e aveva pagato la prima tranche del Parte_1
corrispettivo concordato quale intestatario della relativa fattura e aveva di fatto curato i rapporti pagina 4 di 7 commerciali;
che le stoviglie non le erano state affidate per la bonifica;
che la domanda riconvenzionale avversaria era generica e infondata;
che gli interessi decorrevano correttamente dalla domanda monitoria al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.c.; che la controparte aveva riconosciuto almeno parzialmente il debito. Chiedeva quindi che il decreto ingiuntivo opposto venisse confermato.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito e concedeva la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, accogliendo l'istanza formulata dalla società opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., mentre all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. la causa veniva istruiva mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa. Veniva quindi fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, e rilevato che già in corso di causa è stata definita la questione di competenza del
Tribunale adito (con una valutazione in questa sede da ribadire e confermare, anche alla luce delle argomentazioni di seguito esposte), va presa in primo luogo in esame l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte opponente.
Invero, per come viene formulata, tale eccezione non risulta correttamente configurata quale eccezione pregiudiziale di rito attinente all'individuazione del corretto contraddittore processuale e idonea a preludere a una pronuncia di inammissibilità della domanda creditoria, ma va invece riqualificata, nell'esercizio dei corrispondenti poteri ufficiosi del giudicante, in un'eccezione preliminare di merito mirata a contestare, piuttosto, la titolarità passiva della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio (Cass. S.U. n. 2951/2016).
Così riformulata, l'eccezione in questione è fondata.
La pretesa creditoria di trova il suo fondamento nel contratto prodotto in causa, per Controparte_1
cui soggetto attivo e passivo della relativa obbligazione di pagamento non possono che essere le parti contraenti del contratto medesimo. Ed è di immediata verifica documentale la circostanza per la quale la scrittura privata in questione è stata sottoscritta, oltre che da non da Controparte_1 Pt_1
, ma da (doc. 1 fasc. mon.). È quest'ultimo quindi il titolare passivo
[...] Pt_2 Parte_2
del credito monitoriamente azionato, con la conseguenza che la domanda svolta da Controparte_1
nei confronti di andrà senz'altro rigettata, tramite la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
pagina 5 di 7 opposto.
Non colgono nel segno le difese svolte in proposito dalla società.
In primo luogo, il verbale di fine lavori del 17.9.2021 è stato sottoscritto dall'odierno opponente espressamente “in nome e per conto di (doc. 6 fasc. mon.): non realizza Parte_2
dunque l'effetto giuridico dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento in capo al sottoscrittore, il quale viceversa risulta aver assunto la veste di un mero rappresentante ai sensi del chiarissimo disposo dell'art. 1388 c.c.
E proprio tale ricostruzione induce a ritenere che l'odierno opponente abbia affiancato i propri familiari nella gestione dei lavori, quantomeno intrattenendo contatti telefonici con (come Controparte_1
riferisce la teste – cfr. verbale di udienza del 3.10.2024 – mentre la presenza in cantiere è Tes_1
stata esclusa da tutti i testi escussi su tale circostanza, cfr. deposizioni testimoniali di e di Testimone_2
). Tali contatti erano infatti presumibilmente pertinenti alla “gestione per Testimone_3
procura” di cui vi è un inequivoco indizio documentale nel verbale sopra richiamato e che non comporta di certo (ma non lo avrebbe comportato in ogni caso) lo spostamento dell'obbligazione debitoria in capo al gestore o rappresentante.
In secondo luogo, non è idonea a costituire siffatta obbligazione in capo all'odierno opponente nemmeno l'emissione di fatture commerciali allo stesso intestate: trattasi infatti di atti di formazione unilaterale di la quale non ha dimostrato, ma solo labialmente affermato, la Controparte_1
sussistenza di un asserito accordo in tal senso intercorso con (cfr. deposizione Parte_1
testimoniale di ). A tal proposito, preme osservare che ovviamente il decreto ingiuntivo Tes_1
depositato contro è stato rigettato da questo Tribunale, poiché le fatture in Parte_2
questione rimangono comunque, seppure erroneamente per quanto consta in causa, intestate a
, per cui non possono all'evidenza fondare la pretesa monitoria nei confronti di un altro Parte_1
soggetto.
In tale contesto, l'avvenuto pagamento di una parte del dovuto da deve essere Parte_1
qualificato non quale adempimento di un'obbligazione propria, ma alla stregua di un adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c.
In terzo e ultimo luogo, non si ravvisa alcun riconoscimento di debito o promessa di pagamento di nella comunicazione del 27.12.2021 (doc. 7 fasc. mon.), in quanto si tratta piuttosto di Parte_1
pagina 6 di 7 una denuncia e contestazione di vizi dell'opera eseguita dalla controparte.
Per le suesposte ragioni, in accoglimento dell'opposizione attorea, il decreto ingiuntivo in questa sede opposto va revocato.
In forza del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Controparte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 192/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 1.2.2022;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
545,00 per esborsi e in € 4.227,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore e
Controparte_1
Convenuto
Oggi 6 febbraio 2025, alle ore 12.20, innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi: per l'Avv. FARINELLI ARIANNA Parte_1 per 'Avv. LANA EDOARDO Controparte_1
L'Avv. Farinelli richiama le conclusioni precisati come da nota depositata telematicamente, richiama gli atti depositati insistendo in particolare per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza e per l'eccezione di difetto della legittimazione passiva ivi formulate, nonché per l'accoglimento dell'istanza istruttoria di espletamento di C.T.U.
L'Avv. Lana si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente e si riporta agli atti difensivi e all'ordinanza del Giudice già di rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, rilevando inoltre che la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da controparte si evince anche dalla circostanza che la stessa non ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa alcun terzo e opponendosi alla disposizione di una C.T.U. in quanto esplorativa
Entrambi rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal
Giudice.
Alle ore 12.27 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.05 il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 7 R.G. n. 1664/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vicenza, Contra' delle Barche n. 33, presso e nello studio dell'Avv. BRIGANTI MASSIMILIANO del Foro di
Vicenza e rappresentato e difeso dall'Avv. FARINELLI ARIANNA del Foro di Firenze, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Verona, via A. Diaz n. 11, presso e nello studio dell'Avv. LANA
EDOARDO del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 18.09.2024 a seguito della rinuncia al mandato da parte del precedente difensore Avv. DONÀ GIAN PIETRO del Foro di Vicenza
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera pagina 2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla sopra estesa narrativa, la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Massa e, per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo, illegittimo, inefficace, e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 192/2022 (R.G. n. 462/2022), emesso dal Tribunale di Vicenza, richiamato in premessa, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e fissando il termine per la riassunzione avanti al Giudice competente, ossia avanti al Tribunale ordinario di Massa;
ancora in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla sopra estesa narrativa, il difetto di legittimazione passiva in capo al Sig. e, per l'effetto, dichiarare inesistente, Parte_1 nullo, illegittimo, inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 192/2022 (R.G. n. 462/2022), emesso dal Tribunale di Vicenza, richiamato in premessa;
in tesi: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo, illegittimo, inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 192/2022 (R.G. n. 462/2022), emesso dal Tribunale di Vicenza, richiamato in premessa, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui alla sopra estesa narrativa;
in via riconvenzionale: accertare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, il danno, patrimoniale e non patrimoniale, causato da al Sig. e, per l'effetto, condannare detta Controparte_1 Parte_1 società al pagamento, in favore di parte attrice opponente, di quella somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito di istruttoria;
in ipotesi gradata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse obbligato al pagamento il Sig. Pt_1
accertato l'inadempimento per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte di
[...]
dichiarare la risoluzione per grave inadempimento di dell'eventuale Controparte_1 Controparte_1 contratto a cui dovesse esser riconosciuto obbligato il Sig. e dichiarare che parte Parte_1 opponente non dovrà corrispondere nessuna somma o quella che risulterà a seguito di istruttoria sulle opere svolte, per tutti i motivi di cui in premessa, disponendo la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 3 c.c. fino al raggiungimento della differenza;
in ulteriore ipotesi gradata: accertata la non applicabilità al caso di specie degli interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 192/2022 (R.G. n. 462/2022), emesso dal Tribunale di Vicenza, richiamato in premessa, in ragione del minor importo eventualmente reclamabile, in aderenza alle risultanze di causa, con ogni consequenziale provvedimento;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito:
- rigettarsi l'opposizione e ogni istanza, eccezione, deduzione e domanda di controparte anche in via preliminare pregiudiziale e riconvenzionale, perché infondata in fatto e in diritto;
- confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannarsi il sig. a pagare a Parte_1 la somma in linea capitale ad oggi dovuta di € 10.6521,82 se&o con gli interessi e la Controparte_1
pagina 3 di 7 rivalutazione monetaria dalla scadenza della fattura al saldo effettivo o la diversa somma che risulterà in corso di causa;
- con vittoria di spese e competenze della procedura monitoria e della presente causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 192/2022 del 1.2.2022 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 10.621,82 a titolo di saldo dell'attività di ripristino e bonifica effettuato da Controparte_1
in un immobile di sua proprietà che in data 25.4.2021 era stato interessato da un incendio.
L'opponente eccepiva in via pregiudiziale sia l'incompetenza del Tribunale adito, essendo viceversa competente il Tribunale di Massa in ragione della residenza del convenuto consumatore e anche in ragione della natura illiquida del credito azionato, sia la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'incarico era stato conferito alla società dal nipote che abitava nel Parte_2
predetto immobile, sia infine l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, mentre nel merito esponeva: di non aver mai riconosciuto il debito per cui è lite, avendo viceversa contestato che la ditta aveva lasciato crepe e sbollature sulle pareti e non aveva completato i lavori in quanto non erano state bonificate le stoviglie;
che quindi la pretesa avversaria doveva essere decurtata di € 1.336,33 oltre i.v.a. per il costo delle tinteggiature e di € 750,00 oltre i.v.a. per la bonifica delle stoviglie;
che il prezzo complessivo dell'opera era stato inoltre preventivato in € 3.423,26 oltre i.v.a.; che non dovevano essere applicati gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002. Chiedeva dunque che venissero accolte le eccezioni pregiudiziali sollevate e che venisse comunque revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna in via riconvenzionale della controparte a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato. In via subordinata chiedeva invece la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte e l'accertamento dell'inesistenza del credito avversario, eventualmente previa effettuazione delle dedotte compensazioni. In via ulteriormente subordinata chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'erroneità della statuizione sugli interessi ivi contenuta.
Costituitasi in giudizio, replicava: che la competenza del Foro di Vicenza era stata Controparte_1
designata in contratto;
che comunque l'opponente non era consumatore e il credito non era illiquido;
che aveva sottoscritto il verbale di fine lavori e aveva pagato la prima tranche del Parte_1
corrispettivo concordato quale intestatario della relativa fattura e aveva di fatto curato i rapporti pagina 4 di 7 commerciali;
che le stoviglie non le erano state affidate per la bonifica;
che la domanda riconvenzionale avversaria era generica e infondata;
che gli interessi decorrevano correttamente dalla domanda monitoria al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.c.; che la controparte aveva riconosciuto almeno parzialmente il debito. Chiedeva quindi che il decreto ingiuntivo opposto venisse confermato.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito e concedeva la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, accogliendo l'istanza formulata dalla società opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., mentre all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. la causa veniva istruiva mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa. Veniva quindi fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, e rilevato che già in corso di causa è stata definita la questione di competenza del
Tribunale adito (con una valutazione in questa sede da ribadire e confermare, anche alla luce delle argomentazioni di seguito esposte), va presa in primo luogo in esame l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte opponente.
Invero, per come viene formulata, tale eccezione non risulta correttamente configurata quale eccezione pregiudiziale di rito attinente all'individuazione del corretto contraddittore processuale e idonea a preludere a una pronuncia di inammissibilità della domanda creditoria, ma va invece riqualificata, nell'esercizio dei corrispondenti poteri ufficiosi del giudicante, in un'eccezione preliminare di merito mirata a contestare, piuttosto, la titolarità passiva della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio (Cass. S.U. n. 2951/2016).
Così riformulata, l'eccezione in questione è fondata.
La pretesa creditoria di trova il suo fondamento nel contratto prodotto in causa, per Controparte_1
cui soggetto attivo e passivo della relativa obbligazione di pagamento non possono che essere le parti contraenti del contratto medesimo. Ed è di immediata verifica documentale la circostanza per la quale la scrittura privata in questione è stata sottoscritta, oltre che da non da Controparte_1 Pt_1
, ma da (doc. 1 fasc. mon.). È quest'ultimo quindi il titolare passivo
[...] Pt_2 Parte_2
del credito monitoriamente azionato, con la conseguenza che la domanda svolta da Controparte_1
nei confronti di andrà senz'altro rigettata, tramite la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
pagina 5 di 7 opposto.
Non colgono nel segno le difese svolte in proposito dalla società.
In primo luogo, il verbale di fine lavori del 17.9.2021 è stato sottoscritto dall'odierno opponente espressamente “in nome e per conto di (doc. 6 fasc. mon.): non realizza Parte_2
dunque l'effetto giuridico dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento in capo al sottoscrittore, il quale viceversa risulta aver assunto la veste di un mero rappresentante ai sensi del chiarissimo disposo dell'art. 1388 c.c.
E proprio tale ricostruzione induce a ritenere che l'odierno opponente abbia affiancato i propri familiari nella gestione dei lavori, quantomeno intrattenendo contatti telefonici con (come Controparte_1
riferisce la teste – cfr. verbale di udienza del 3.10.2024 – mentre la presenza in cantiere è Tes_1
stata esclusa da tutti i testi escussi su tale circostanza, cfr. deposizioni testimoniali di e di Testimone_2
). Tali contatti erano infatti presumibilmente pertinenti alla “gestione per Testimone_3
procura” di cui vi è un inequivoco indizio documentale nel verbale sopra richiamato e che non comporta di certo (ma non lo avrebbe comportato in ogni caso) lo spostamento dell'obbligazione debitoria in capo al gestore o rappresentante.
In secondo luogo, non è idonea a costituire siffatta obbligazione in capo all'odierno opponente nemmeno l'emissione di fatture commerciali allo stesso intestate: trattasi infatti di atti di formazione unilaterale di la quale non ha dimostrato, ma solo labialmente affermato, la Controparte_1
sussistenza di un asserito accordo in tal senso intercorso con (cfr. deposizione Parte_1
testimoniale di ). A tal proposito, preme osservare che ovviamente il decreto ingiuntivo Tes_1
depositato contro è stato rigettato da questo Tribunale, poiché le fatture in Parte_2
questione rimangono comunque, seppure erroneamente per quanto consta in causa, intestate a
, per cui non possono all'evidenza fondare la pretesa monitoria nei confronti di un altro Parte_1
soggetto.
In tale contesto, l'avvenuto pagamento di una parte del dovuto da deve essere Parte_1
qualificato non quale adempimento di un'obbligazione propria, ma alla stregua di un adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c.
In terzo e ultimo luogo, non si ravvisa alcun riconoscimento di debito o promessa di pagamento di nella comunicazione del 27.12.2021 (doc. 7 fasc. mon.), in quanto si tratta piuttosto di Parte_1
pagina 6 di 7 una denuncia e contestazione di vizi dell'opera eseguita dalla controparte.
Per le suesposte ragioni, in accoglimento dell'opposizione attorea, il decreto ingiuntivo in questa sede opposto va revocato.
In forza del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Controparte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 192/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 1.2.2022;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
545,00 per esborsi e in € 4.227,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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