Articolo 160 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 159Articolo 161
Versione
18 dicembre 1942
Art. 160.

La rimozione o la distruzione non puo' essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro puo' essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942