Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136

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  • 1Azienda Di Respiratori Elettroventilati E Maschere Papr Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 30 novembre 2025

    Se la tua azienda produce, importa o distribuisce respiratori elettroventilati, maschere PAPR, filtri, batterie, unità motorizzate, DPI per ambienti contaminati, dispositivi per verniciatura, saldatura, laboratori e industrie, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare rischi operativi e perdita di contratti. Nel settore dei dispositivi di protezione respiratoria, ritardi nelle forniture possono mettere in difficoltà reparti produttivi, cantieri e laboratori, generare penali e compromettere la sicurezza del cliente finale. Perché le aziende di respiratori PAPR accumulano debiti aumento …

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  • 2Single Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 ottobre 2025

    Sei single e hai debiti con il Fisco, la banca o i fornitori? Non sai come uscirne? Molti single, liberi professionisti o lavoratori dipendenti, si trovano oggi a dover affrontare debiti fiscali, finanziari o personali. L'aumento del costo della vita, la perdita del lavoro, spese impreviste o periodi di difficoltà possono far nascere una situazione di sovraindebitamento, anche quando si possiedono pochi beni o un reddito stabile. Se stai subendo cartelle esattoriali, pignoramenti o blocchi dei conti correnti, è importante sapere che esistono strumenti legali efficaci per difendersi e ricominciare, senza perdere tutto ciò che hai costruito. Con una difesa legale e fiscale mirata, puoi …

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  • 3Imbianchini Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 26 ottobre 2025

    Sei un imbianchino o gestisci un'impresa di tinteggiatura con debiti fiscali o sotto accertamento dell'Agenzia delle Entrate? Il settore della tinteggiatura e delle finiture edili è tra i più esposti alle difficoltà economiche: ritardi nei pagamenti, costi in aumento e concorrenza elevata mettono in crisi anche le attività più esperte. Inoltre, i controlli fiscali nel comparto edilizio sono sempre più frequenti e approfonditi. Molti imbianchini e imprese artigianali si trovano oggi a dover affrontare debiti con il Fisco, l'INPS o i fornitori, spesso aggravati da cartelle esattoriali, accertamenti IVA o IRPEF, pignoramenti e blocchi dei conti correnti. Con una difesa legale e fiscale …

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  • 4Azienda Di Gommalacca E Macchine Per La Sigillatura Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 28 novembre 2025

    Se la tua azienda produce, importa o distribuisce gommalacca, cere, composti per finitura, prodotti per restauro, macchine per la sigillatura, sigillatrici manuali o automatiche, attrezzature per packaging e materiali speciali, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale agire subito per evitare il blocco dell'attività. Il settore della gommalacca e della sigillatura richiede forniture costanti, materiali specifici, macchinari affidabili e consegne puntuali. Qualsiasi ritardo o fermo può interrompere cicli produttivi dei clienti, generare contestazioni e far perdere commesse. Perché le aziende di gommalacca e …

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  • 5Composizione Negoziata Della Crisi 2026: Cosa Fare Con L’Avvocato Specializzato
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 24 gennaio 2026

    Introduzione La composizione negoziata della crisi è diventata nel 2026 uno strumento cruciale per affrontare situazioni di difficoltà finanziaria ed evitare esiti disastrosi come il fallimento o l'insolvenza definitiva. In un contesto economico incerto, imprenditori e privati sovraindebitati rischiano di subire azioni esecutive aggressive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) se non intervengono prontamente. I rischi sono elevati: dalla perdita dei beni aziendali o della casa, all'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa, fino a pesanti ripercussioni sul patrimonio personale. È quindi fondamentale evitare errori comuni – come ignorare gli atti ricevuti o aspettare …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6481
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36026-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato EL SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro G.M. EDILIZIA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6481 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36026/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3709/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 31/10/2018. Udita la …
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    • art. 307 c.p.c.·
    • trascrizione domanda·
    • art. 72 l. fall.·
    • risoluzione contrattuale·
    • giurisdizione fallimentare·
    • inammissibilità domanda·
    • art. 2652 c.c.·
    • improcedibilità domanda·
    • fallimento·
    • art. 52 l. fall.·
    • accertamento passivo·
    • art. 45 l. fall.·
    • art. 2668 c.c.·
    • art. 2915 c.c.·
    • competenza giurisdizionale

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6498
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 28928-2016 proposto da: FALLIMENTO COSTRUZIONI NAPOLETANE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato BRUNO TASSONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERGIUSEPPE DI NOLA; - ricorrente - contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, Civile Sent. Sez. U Num. 6498 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 28928/2016 udienza pubblica 11.11.2025 2 …
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    • art. 295 c.p.c.·
    • opposizione stato passivo·
    • par condicio creditorum·
    • ammissione condizionale credito·
    • cristallizzazione patrimonio fallimentare·
    • art. 72 l. fall.·
    • risoluzione contrattuale·
    • giurisdizione fallimentare·
    • improcedibilità domanda·
    • fallimento·
    • art. 52 l. fall.·
    • art. 96 l. fall.·
    • competenza tribunale fallimentare·
    • ammissione al passivo con riserva·
    • trascrizione domanda risolutoria

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6495
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36028-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato LL SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro EDILIZIA ARTENA 2007 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6495 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36028/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3769/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/11/2018. Udita …
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    • art. 1453 c.c.·
    • art. 295 c.p.c.·
    • art. 307 c.p.c.·
    • art. 99 l. fall.·
    • art. 92 l. fall.·
    • art. 50 c.p.c.·
    • art. 72 l. fall.·
    • art. 2690 n. 1 c.c.·
    • art. 98 l. fall.·
    • art. 103 l. fall.·
    • art. 172 c.c.i.i.·
    • art. 2652 c.c.·
    • art. 42 l. fall.·
    • art. 52 l. fall.·
    • art. 24 l. fall.

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6496
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36032-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato NT SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro EDILIZIA ADRIANA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6496 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36032/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3766/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/11/2018. Udita la …
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    • art. 1453 c.c.·
    • art. 295 c.p.c.·
    • art. 307 c.p.c.·
    • art. 99 l. fall.·
    • art. 92 l. fall.·
    • art. 50 c.p.c.·
    • art. 72 l. fall.·
    • art. 98 l. fall.·
    • art. 20 settembre 2013, n. 21669·
    • art. 172 c.c.i.i.·
    • art. 2652 c.c.·
    • art. 42 l. fall.·
    • art. 52 l. fall.·
    • art. 24 l. fall.·
    • art. 44 l. fall.

  • 5Trib. Vicenza, sentenza 31/10/2024
    Provvedimento: N. R.G. 240 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vicenza, prima sezione civile e delle procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: Dott. Giuseppe Limitone Presidente Dott. Paola Cazzola Giudice rel. Dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 240-2/2023 RG di cui al n. 240/2023 PU avente ad oggetto: l'omologazione del concordato preventivo proposto da: con sede in IS CE (VI), via Piersanti Mattarella n.12 codice fiscale Parte_1 , in persona dell'amministratore unico dott. , rappresentata e difesa, in P.IVA_1 Controparte_1 forza di procura allegata …
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    • maggioranza classi creditori·
    • art. 112 CCII·
    • cram down fiscale·
    • misure protettive·
    • omologazione concordato·
    • continuità aziendale·
    • art. 88 CCII·
    • cram down contributivo·
    • concordato preventivo·
    • opposizione creditori
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Versioni del testo

  • Capo I : Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
  • Articolo 1
    Art. 1. Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera e), le parole: « per i debiti estranei a quelli sociali » sono sostituite dalle seguenti: « e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualita' di consumatore »; b) alla lettera m-bis), dopo le parole «le misure, gli accordi e le procedure» sono inserite le seguenti: « , diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata »; c) alla lettera n):
    1) le parole: « albo dei gestori » sono sostituite dalle seguenti: « elenco dei gestori »;
    2) le parole: «l'albo» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco»;
    d) alla lettera o):
    1) al numero 1), le parole: « all'albo » sono sostituite dalle seguenti: « all'elenco »;
    2) al numero 3), dopo le parole: «rapporti di natura personale o professionale» sono inserite le seguenti: « tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio »; e) alla lettera p), dopo le parole: «determinate azioni» sono inserite le seguenti: « o condotte »; f) alla lettera q), le parole: « il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza » sono sostituite dalle seguenti: « il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni ». N O T E

    Avvertenza:
    - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

    Note alle premesse:
    - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
    - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    - Si riporta l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
    «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
    - Si riporta l' articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
    «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
    3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
    5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
    6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.
    7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
    8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
    9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
    - Si riporta l'articolo 1, comma 1, e l'Allegato A, n. 22, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazz. Uff. 23 aprile 2021, n. 97:
    «Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , nonche' secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.
    2. - 3. (Omissis).».
    «Allegato A
    (Omissis)
    22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
    (Omissis).».

    Note all'art. 1:
    - Si riporta l' articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 ), come modificato dal presente decreto:
    «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per:
    a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
    b) "insolvenza": lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
    c) "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
    d) "impresa minore": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
    e) "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile , e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualita' di consumatore;
    f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le societa' in house di cui all' articolo 2, lettere m) , n) , o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ;
    g);
    h) "gruppo di imprese": l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile , esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla societa' o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;
    i) "gruppi di imprese di rilevante dimensione": i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all' articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ;
    l) "parti correlate": si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;
    m) "centro degli interessi principali del debitore" (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
    m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attivita' e passivita' o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attivita' che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;
    n) "elenco dei gestori e insolvenza delle imprese": l'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;
    o) "professionista indipendente": il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
    1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonche' nel registro dei revisori legali;
    2) essere in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 2399 del codice civile ;
    3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa;
    o-bis) "esperto": il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata;
    p) "misure protettive": le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
    q) "misure cautelari": i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni;
    r) "classe di creditori": insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
    s) "domicilio digitale": il domicilio di cui all' articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ;
    t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
    u).».
  • Articolo 2
    Art. 2. Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , le parole « Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3 ». 2. All' articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: « debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza » sono sostituite dalle seguenti: « il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza »; b) al comma 4, dopo le parole: «I creditori» sono inserite le seguenti: « e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza ». Note all'art. 2:
    - Si riportano gli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificati dal presente decreto:
    «Art. 3 (Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
    2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell' articolo 2086 del codice civile , ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
    3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
    a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore;
    b) verificare la sostenibilita' dei debiti e le prospettive di continuita' aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
    c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
    4. Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3:
    a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
    b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
    c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
    d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.».
    «Art. 4 (Doveri delle parti). - 1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
    2. Il debitore ha il dovere di:
    a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;
    b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
    c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori.
    Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.
    3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 , diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente piu' di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all' articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralita' di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalita' di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata e' redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.
    4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorita' giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.».