(Elezione di domicilio).
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I Del giudice Sezione III Della competenza per territorio Art. 30 c.p.c. Foro del domicilio eletto. 1.Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
Leggi di più…[…] In quella pronuncia, quindi, la Corte ha rilevato che il ricorso non consentiva di stabilire “se l'allegata elezione di domicilio presso il carcere di Reggio Emilia risponda allo schema legale ex art. 47 c.c. e possa, quindi, considerarsi valido presupposto di fatto idoneo a radicare la competenza territoriale avanti quel Giudice”. […]
Leggi di più…[…] La legge prevede anche la possibilità di eleggere un domicilio specifico per determinati atti (art. 47 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Il contribuente ha proposto pertanto ricorso per cassazione, lamentando – con i primi tre motivi di gravame – la violazione e/o falsa applicazione delle due disposizioni sopra richiamate, dell'art. 24 Cost., nonché dell'art. 47 c.c., anche in relazione all'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”). […]
Leggi di più…[…] Ora, mentre l'art. 43 c.c. prevede l'elezione di domicilio generica, ossia per tutti gli affari o interessi, della persona, l'art. 47 c.c. disciplina quella speciale: "Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. […]
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