(Elezione di domicilio).
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
(massima n. 1) In tema di notifica alle persone fisiche, come tali non obbligate ad avere una propria PEC, una semplice comunicazione di "recapito digitale" presso il quale ricevere "le successive comunicazioni", in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale, posto che, in forza del necessario coordinamento dell'art. 141 c.p.c. con l'art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio.
Leggi di più…(massima n. 1) In tema di regolamento, ove la parte, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, lo individui, ai fini della competenza per territorio, nella propria residenza, quest'ultima va riferita non a quella indicata nell'elezione di domicilio di cui all'art. 47 c.c. (effettuata prima dell'introduzione del giudizio, ovvero con lo stesso atto introduttivo), ma alla residenza abituale che la parte aveva al momento della conclusione del contratto o alla scadenza dell'obbligazione, in quanto il foro del consumatore, quale foro esclusivo, prevale su ogni altro, in virtù di quelle esigenze di tutela, anche processuali, che sono alla base dello statuto del consumatore. (Rigetta, TRIBUNALE LECCO, 11/12/2019)
Leggi di più…(massima n. 1) Ai sensi dell'art. 47 c.c., il domicilio eletto non può in nessun caso essere dilatato oltre i limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di riferibilità a un determinato atto o affare per cui avviene l'elezione, né quanto alla sua durata temporale. […]
Leggi di più…(massima n. 1) L'art. 141 c.p.c., che detta disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 47 c.c., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. […]
Leggi di più…[…] L'opponente ha proposto ricorso per regolamento di competenza al quale Consob ha resistito con memoria ai sensi dell'art. 47 c.p.c., comma 3. […] I primi tre mirano a far affermare: a) che la competenza deve essere individuata “in mancanza di un domicilio generale ex art 43 c.c., nel domicilio speciale dal medesimo cittadino straniero eletto in Italia ai sensi dell'art 47 c.c.” (primo quesito). b) che l'elezione di domicilio effettuata dal trasgressore “ex art 47 c.c. all'avvio della complessiva procedura prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art 195 TUIF mantiene la propria efficacia per tutte le fasi della procedura medesima, ivi compresa quella di opposizione” e sino a revoca scritta, […]
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