(Elezione di domicilio).
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I Del giudice Sezione III Della competenza per territorio Art. 30 c.p.c. Foro del domicilio eletto. 1.Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
Leggi di più…[…] La legge prevede anche la possibilità di eleggere un domicilio specifico per determinati atti (art. 47 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Il contribuente ha proposto pertanto ricorso per cassazione, lamentando – con i primi tre motivi di gravame – la violazione e/o falsa applicazione delle due disposizioni sopra richiamate, dell'art. 24 Cost., nonché dell'art. 47 c.c., anche in relazione all'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”). […]
Leggi di più…[…] Ora, mentre l'art. 43 c.c. prevede l'elezione di domicilio generica, ossia per tutti gli affari o interessi, della persona, l'art. 47 c.c. disciplina quella speciale: "Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. […]
Leggi di più…[…] Infatti l'errore sul fatto costituente reato non solo qualifica quest'ultimo come reato putativo ex art. 49 c. 1 c.p., ma ne esclude anche la punibilità ex art. 47, cc. 1 e 2, c.p., salvo che risultino integrati i presupposti per un reato diverso. […]
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