Articolo 47 del Codice civile
Articolo 46Articolo 48
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19 aprile 1942
Art. 47.

(Elezione di domicilio).

Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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