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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 763/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ACCARDO PIETRO, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha adito il Giudice del Lavoro di Locri, chiedendo accertarsi l'illegittimità della Parte_1
CP_ richiesta di comunicatagli con separate lettere del 6/4/2020, volta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di malattia per gli anni 2014, 2015 e 2016, pari a complessivi € 6998,31, in quanto non dovute per avvenuta cancellazione dagli elenchi agricoli.
A fondamento dell'impugnativa ha dedotto: di lavorare da molti anni in agricoltura, ottenendo regolarmente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza;
di CP_ avere ricevuto distinte missive, datate 6/4/20, con cui comunicava la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, in conseguenza, le contestava un complessivo indebito pari ad € 6.998,31 per indennità di malattia percepita negli anni
2014 (quattro periodi di malattia per complessivi € 1.528,90), 2015 (quattro periodi di malattia per complessivi € 2.486,15) e 2016 (tre periodi di malattia per complessivi € 2 .983,26). Ha rilevato, in CP_ primis, di non avere mai ricevuto il pagamento delle somme di cui chiede la restituzione. In secondo luogo, ha lamentato che nessun provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro le sia mai stato notificato. CP_ Nella resistenza di il Giudice di Locri, con sentenza n. 497 depositata in data 9.6.2022, ha rigettato il ricorso, per essere la parte incorsa nella decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma
1 del D.L. 3.2.1970, n.7.
Ha proposto appello , censurando la sentenza nella parte in cui ha omesso di Parte_1
CP_ pronunciarsi sulla specifica contestazione relativa al mancato percepimento della somma che ha chiesto in restituzione, dando anzi per dimostrato l'avvenuto pagamento, sulla base di documentazione prodotta dall'ente previdenziale, inidonea a dimostrare il pagamento.
Ha evidenziato, poi, di non avere chiesto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, alcun accertamento in merito al proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, limitandosi a chiedere unicamente l'accertamento dell'illegittimità del recupero di somme mai realmente corrisposte, dato che gli unici estratti telematici prodotti (quelli denominati “cassetto del cittadino”) non assolvono alla prova dell'effettivo pagamento. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato, reiterando le difese già svolte in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 25 settembre 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
°°°°°
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. CP_ L'appellante rileva che – a fronte della contestazione di non averle mai erogato le somme chieste in restituzione - non avrebbe dato prova del pagamento delle prestazioni in questione.
In realtà, la stessa appellante non ha formulato un'eccezione, ex art 2697 comma 2 c.c., in CP_ relazione alla quale occorreva da parte di fornire adeguata prova, essendo anzi l'affermazione
“di non avere ricevuto il pagamento” priva del requisito della specificità che deve contraddistinguere un'efficace contestazione, oltre che in contrasto con quanto dalla stessa appellante allegato nelle proprie difese.
Ed invero, la sig.ea non ha mai contestato di aver presentato negli anni in questione la Pt_1 domanda di disoccupazione agricola, nè ha dedotto che le domande non sono state evase o che sono state respinte, ma ha, per converso, nell'atto introduttivo del primo grado riferito di avere lavorato quegli anni e di essere regolarmente iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli (non essendogli mai stati notificati provvedimenti di disconoscimento), allegando quindi circostanze idonee a provare il diritto alla prestazione. CP_ Il pagamento della prestazione da parte di deve quindi presumersi, poiché, a fronte dell'iscrizione nelle liste e della regolare domanda, l'ente previdenziale (fintanto che a seguito di controllo disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro) difetta di ogni discrezionalità nello svolgimento della sua attività volta al riconoscimento della prestazione, che si deve “presumere” erogata. CP_ Va peraltro rilevato che la documentazione prodotta da già nel giudizio di primo grado
(cassetto previdenziale del cittadino), contiene specifiche indicazioni degli importi pagati, dell'ufficio pagatore, delle causali e delle modalità del pagamento.
E' evidente che la generica affermazione di non avere ricevuto il pagamento non contrasta efficacemente gli elementi puntualmente specificati nella citata produzione documentale, idonea a dimostrare il presupposto su cui l' fonda il diritto alla ripetizione, considerando anche che per CP_1 le prestazioni erogate dall' ai lavoratori non è previsto il rilascio di quietanze (cfr. Cassazione CP_2 civile sez. VI, 27/11/2014, n. 25251).
Permangono le condizioni per l'esonero dalle spese e dal contributo, essendo stata allegata al ricorso la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 497/2022 del Giudice del lavoro di Locri,
[...] pubblicata in 09/06/2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 763/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ACCARDO PIETRO, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha adito il Giudice del Lavoro di Locri, chiedendo accertarsi l'illegittimità della Parte_1
CP_ richiesta di comunicatagli con separate lettere del 6/4/2020, volta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di malattia per gli anni 2014, 2015 e 2016, pari a complessivi € 6998,31, in quanto non dovute per avvenuta cancellazione dagli elenchi agricoli.
A fondamento dell'impugnativa ha dedotto: di lavorare da molti anni in agricoltura, ottenendo regolarmente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza;
di CP_ avere ricevuto distinte missive, datate 6/4/20, con cui comunicava la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, in conseguenza, le contestava un complessivo indebito pari ad € 6.998,31 per indennità di malattia percepita negli anni
2014 (quattro periodi di malattia per complessivi € 1.528,90), 2015 (quattro periodi di malattia per complessivi € 2.486,15) e 2016 (tre periodi di malattia per complessivi € 2 .983,26). Ha rilevato, in CP_ primis, di non avere mai ricevuto il pagamento delle somme di cui chiede la restituzione. In secondo luogo, ha lamentato che nessun provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro le sia mai stato notificato. CP_ Nella resistenza di il Giudice di Locri, con sentenza n. 497 depositata in data 9.6.2022, ha rigettato il ricorso, per essere la parte incorsa nella decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma
1 del D.L. 3.2.1970, n.7.
Ha proposto appello , censurando la sentenza nella parte in cui ha omesso di Parte_1
CP_ pronunciarsi sulla specifica contestazione relativa al mancato percepimento della somma che ha chiesto in restituzione, dando anzi per dimostrato l'avvenuto pagamento, sulla base di documentazione prodotta dall'ente previdenziale, inidonea a dimostrare il pagamento.
Ha evidenziato, poi, di non avere chiesto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, alcun accertamento in merito al proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, limitandosi a chiedere unicamente l'accertamento dell'illegittimità del recupero di somme mai realmente corrisposte, dato che gli unici estratti telematici prodotti (quelli denominati “cassetto del cittadino”) non assolvono alla prova dell'effettivo pagamento. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato, reiterando le difese già svolte in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 25 settembre 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
°°°°°
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. CP_ L'appellante rileva che – a fronte della contestazione di non averle mai erogato le somme chieste in restituzione - non avrebbe dato prova del pagamento delle prestazioni in questione.
In realtà, la stessa appellante non ha formulato un'eccezione, ex art 2697 comma 2 c.c., in CP_ relazione alla quale occorreva da parte di fornire adeguata prova, essendo anzi l'affermazione
“di non avere ricevuto il pagamento” priva del requisito della specificità che deve contraddistinguere un'efficace contestazione, oltre che in contrasto con quanto dalla stessa appellante allegato nelle proprie difese.
Ed invero, la sig.ea non ha mai contestato di aver presentato negli anni in questione la Pt_1 domanda di disoccupazione agricola, nè ha dedotto che le domande non sono state evase o che sono state respinte, ma ha, per converso, nell'atto introduttivo del primo grado riferito di avere lavorato quegli anni e di essere regolarmente iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli (non essendogli mai stati notificati provvedimenti di disconoscimento), allegando quindi circostanze idonee a provare il diritto alla prestazione. CP_ Il pagamento della prestazione da parte di deve quindi presumersi, poiché, a fronte dell'iscrizione nelle liste e della regolare domanda, l'ente previdenziale (fintanto che a seguito di controllo disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro) difetta di ogni discrezionalità nello svolgimento della sua attività volta al riconoscimento della prestazione, che si deve “presumere” erogata. CP_ Va peraltro rilevato che la documentazione prodotta da già nel giudizio di primo grado
(cassetto previdenziale del cittadino), contiene specifiche indicazioni degli importi pagati, dell'ufficio pagatore, delle causali e delle modalità del pagamento.
E' evidente che la generica affermazione di non avere ricevuto il pagamento non contrasta efficacemente gli elementi puntualmente specificati nella citata produzione documentale, idonea a dimostrare il presupposto su cui l' fonda il diritto alla ripetizione, considerando anche che per CP_1 le prestazioni erogate dall' ai lavoratori non è previsto il rilascio di quietanze (cfr. Cassazione CP_2 civile sez. VI, 27/11/2014, n. 25251).
Permangono le condizioni per l'esonero dalle spese e dal contributo, essendo stata allegata al ricorso la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 497/2022 del Giudice del lavoro di Locri,
[...] pubblicata in 09/06/2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)