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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 17/02/2026, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2698/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4912/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025752307000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025752307000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1760/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.07120249025752307000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il mancato pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento ad essa sottese:
1) cartella di pagamento n. 07120180016529651502, emessa per “IRPEF”, “Ritenute addizionale comunale IRPEF”, “Impsost. redditi rivalutazione TFR dovuta da sostituto”, “Imposta sul valore aggiunto”, anno d'imposta 2014;
2) cartella di pagamento n. 07120210021407850000, emessa per TARI anno 2016.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la illegittimità della notifica delle cartelle per essere state notificate dopo la cessazione della carica di socio, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non fondato.
Il ricorrente, in data 24.06.2023, ha presentato un'istanza di definizione agevolata, L. 197/2022, accolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in data 17.01.2025 un piano di rateizzazione afferente le cartelle n. 07120180016529651502 e n. 07120210021407850000 sottese all'intimazione impugnata.
In primo luogo tale circostanza contraddice ed è incompatibile con l'eccezione del ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica della suindicate cartelle.
Qualsiasi altra eccezione afferente le cartelle doveva essere contestata presentando ricorso avverso le cartelle stesse.
Inoltre la domanda di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9 rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della parte resistente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4912/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025752307000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025752307000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1760/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.07120249025752307000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il mancato pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento ad essa sottese:
1) cartella di pagamento n. 07120180016529651502, emessa per “IRPEF”, “Ritenute addizionale comunale IRPEF”, “Impsost. redditi rivalutazione TFR dovuta da sostituto”, “Imposta sul valore aggiunto”, anno d'imposta 2014;
2) cartella di pagamento n. 07120210021407850000, emessa per TARI anno 2016.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la illegittimità della notifica delle cartelle per essere state notificate dopo la cessazione della carica di socio, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non fondato.
Il ricorrente, in data 24.06.2023, ha presentato un'istanza di definizione agevolata, L. 197/2022, accolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in data 17.01.2025 un piano di rateizzazione afferente le cartelle n. 07120180016529651502 e n. 07120210021407850000 sottese all'intimazione impugnata.
In primo luogo tale circostanza contraddice ed è incompatibile con l'eccezione del ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica della suindicate cartelle.
Qualsiasi altra eccezione afferente le cartelle doveva essere contestata presentando ricorso avverso le cartelle stesse.
Inoltre la domanda di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9 rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della parte resistente.