TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 900
TAR
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
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Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 co. 2 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 e dell'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità – Eccesso di potere per carenza della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la revoca del nulla osta non è limitata alle sole fattispecie tipizzate dagli artt. 22 e 24 del D.lgs. 286/1998, ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti. La revoca è considerata un atto dovuto, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari. La mancata produzione della documentazione richiesta, implicando l'insufficiente dimostrazione dei requisiti, giustifica la revoca.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità– Eccesso di potere per carenza della motivazione

    La Corte ha ritenuto che il motivo incentrato sulle omissioni documentali resiste al gravame, dato che il ricorrente ha ricevuto comunicazione di avvio del procedimento, motivato sull'insufficienza dei documenti, e non ha riscontrato tale comunicazione né recuperato alle carenze documentali. La mancata produzione delle prove documentali giustifica la revoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 900
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 900
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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