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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 40.
(Responsabilita' degli organizzatori).
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
(Responsabilita' degli organizzatori).
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Commentari • +500
- 1. guida completa per costituirli e farli entrare nel terzo settoreAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 10 maggio 2021 · 93.26501
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 03/01/2025, n. 42Provvedimento: […] Lamentava, il ricorrente, l'illegittimità dell'intimazione in quanto emessa nei confronti di un soggetto giuridico - il Ricorrente in Luogo_1 - ormai estinto "ex lege” da oltre trent'anni. Negava, inoltre, di potere essere considerato responsabile delle obbligazioni assunte dal Comitato, quale associazione non riconosciuta, vista la responsabilità limitata stabilita dall'art. 40 c.c. per "gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti❞ e comunque considerata la natura accessoria di tale responsabilità rispetto a quella dell'Ente.Leggi di più...
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