Articolo 40 del Codice civile
Articolo 39Articolo 41
Versione
19 aprile 1942
Art. 40.

(Responsabilita' degli organizzatori).

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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