Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4283/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, Dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 20.11.2024, all'esito dello scambio delle memorie conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4283/2021 promossa da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t.;
Rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Perugia, Via degli Offici 14;
Attore
Contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Tofi e dall'avv. Luca Casiccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Assisi, via San
Bernardino da Siena, snc, giusta procura in atti;
Convenuto
E Contro
, CP_2 Controparte_3
Convenuti contumaci
Avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Sulle conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
20.11.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con atto di citazione dell'agosto del 2021 il Parte_1 si è rivolto al Tribunale di Perugia onde ottenere, in contraddittorio
[...] con tutti i convenuti, l'accertamento dell'esistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali determinati dalla loro condotta e, per l'effetto, la condanna degli stessi al ristoro di tutti i pregiudizi quantificati in € 58.000,00 per danno all'immagine ed € 8.500 a titolo di danno patrimoniale “e con determinazione equitativa quanto al danno ambientale”, oltre interessi legali dai fatti al saldo.
1.1. A fondamento delle proprie richieste, il attore espone: Parte_1
- che i tre convenuti sono stati rinviati a giudizio, unitamente ad altre persone, in relazione a numerose fattispecie di reato, connesse alla gestione dell'impianto di Bettona;
CP_4
- che la contestazione loro rivolta era relativa all'ipotesi di reato di cui all'art. 416 c.p. e 260 d. lgs. 152/2006, cioè a dire una associazione per delinquere finalizzata ad assicurare l'invio al depuratore di ingenti quantitativi di materiali di origine agricola quali reflui zootecnici ed acque di vegetazione, per realizzare un illecito smaltimento di liquami e fanghi derivanti dalla depurazione, simulato sotto le apparenze dell'uso agronomico;
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- che all'esito del procedimento di primo grado la Corte di Assise di
Perugia ha condannato i convenuti per il reato di cui all'art. 260 d. lgs.
152/2006, in quanto ritenuti responsabili delle condotte loro ascritte nelle rispettive vesti di Presidente della (sig. Siena), trasportatore CP_4
(sig. ) e legale della (sig. ; CP_1 CP_5 CP_3
- che gli stessi sono stati anche condannati al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato in favore della parte civile, cui veniva riconosciuta una provvisionale di € 50.000,00;
- che, proposta impugnazione avverso la predetta sentenza, è stata dichiarata la prescrizione dei reati, ma con conferma delle statuizioni civili di condanna al ristoro dei danni subiti.
1.2. Posti tali elementi di fatto, il ha Parte_1 ricordato che, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la condanna al risarcimento del danno implica l'accertamento della responsabilità dell'imputato e costituisce autonomo capo della sentenza destinato a passare in giudicato ove non espressamente impugnato dai soggetti legittimati, talché è precluso al giudice civile, adito in per la liquidazione del danno procedere ad una nuova valutazione della sussistenza della responsabilità, dovendosi limitare unicamente all'accertamento della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli lamentate.
Ha, dunque, osservato che nel caso in esame, la sentenza penale, oltre a far stato sulla sussistenza di un fatto produttivo di danno, avrebbe già anche delibato la sussistenza del cd. danno conseguenza, stante l'avvenuto riconoscimento della provvisionale liquidata, di talché nel caso in esame, deduce ancora l'Amministrazione attrice, sarebbe precluso non solo l'accertamento dell'an della responsabilità ma finanche del danno conseguenza, anch'esso coperto da giudicato quanto alla provvisionale riconosciuta.
1.2.1. Ha, comunque dedotto l'attrice che è innegabile l'esistenza del danno conseguenza in ragione dell'accertamento compiuto in sede penale da cui è emerso che gli imputati hanno dato origine ad un efficiente meccanismo in base
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al quale l'impianto di proprietà del e gestito da è Parte_2 CP_4 stato utilizzato come fulcro di un sistema di gestione illecita dei rifiuti.
Ha, pertanto, dedotto che ciò ha comportato tre distinte tipologie di danno, cioè a dire un danno ambientale, rappresentato nella compromissione dell'ambiente inteso come bene unitario ed immateriale, da liquidarsi in via equitativa, un danno all'immagine, rapportato ad € 58.000,00, nonché un danno patrimoniale rappresentato nel valore delle risorse umane e materiali per la ricostruzione in via amministrativa della vicenda che ha condotto, poi, all'instaurazione del processo penale e del suo impatto sulle matrici ambientali e sulla funzione di controllo del . Parte_1
Da qui le conclusioni di cui all'atto di citazione.
1.3. Si è costituito il solo sig. , concludendo per il rigetto della CP_1 domanda ovvero, in subordine, per la riduzione della pretesa tenuto conto del minor apporto causale dello stesso.
Dopo aver ripercorso le deduzioni dell'attore, il convenuto ha richiamato l'oggetto dell'imputazione che lo ha riguardato (pag. 6 e 7 della comparsa) ed ha sottolineato il ruolo marginale dallo stesso rivestito sia sul piano cronologico quanto alla durata della sua condotta, sia per ciò che riguarda la quantità dei rifiuti trasportati, sia in relazione alla tipologia di attività svolta, essendo il medesimo solo un mero e semplice autotrasportatore che effettuava trasporti dietro commissione e non avendo avuto, quindi, lo stesso alcun ruolo e/o funzione direttiva e/o operativa nell'ambito dell'organizzazione/ pianificazione della predetta attività di gestione dei rifiuti.
Ha, altresì, sottolineato di aver trasportato rifiuti speciali non pericolosi.
1.3.1. Quanto alla richiesta risarcitoria, il convenuto ha contestato la sussistenza di un danno all'immagine, che costituisce vero e proprio danno- conseguenza, con il corollario per cui detto pregiudizio deve costituire oggetto di puntuale allegazione e prova, vieppiù ove si consideri la liquidazione già operata dal giudice penale di € 50.000,00 relativo a tutte le voci di danno risarcibile, ivi compreso il danno all'immagine.
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Da qui le conclusioni di cui alla comparsa.
1.4. La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
All'esito, con provvedimento reso all'udienza del 24.10.2022, lo scrivente ha sottoposto d'ufficio alle parti la questione in ordine all'ammissibilità della richiesta risarcitoria svolta dalla difesa erariale e, all'esito, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
1.5. Espletato il detto incombente la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.5.1. Tuttavia, con ordinanza del 10.4.2024, lo scrivente ha rimesso in istruttoria il procedimento, previa declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del sig. . CP_2
Rinnovata la notifica dell'atto introduttivo, le parti sono nuovamente comparse all'udienza del 20.11.2024, ove la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'EFFICACIA DELLE SENTENZE PENALI.
La domanda è fondata nei sensi e nei limiti che si vanno di seguito ad illustrare.
Preliminare alla disamina del presente procedimento è, invero, la delibazione in ordine all'efficacia della sentenza penale intervenuta nel presente giudizio.
Venendo al merito della domanda di risarcimento spiegata ed al necessariamente prodromico accertamento dei fatti posti a fondamento delle pretese risarcitorie, l'attrice pone, infatti, a fondamento delle proprie domande le pronunce intervenute in sede penale e la liquidazione provvisoria dei danni ivi operata.
Vale allora evidenziare che il procedimento di primo grado si era concluso con l'affermazione della penale responsabilità degli odierni convenuti.
In appello i reati erano stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, venendo però confermate le statuizioni civili.
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La circostanza impone, pertanto, di soffermarsi sul tema dei rapporti tra giudizio civile e penale e dell'autorità della cosa giudicata penale in altri giudizi civili o amministrativi in genere.
2.1. In primis va evidenziato che non è possibile rievocare alcun principio di prevalenza della giurisdizione penale sulle altre;
infatti, con l'art. 75 del codice di procedura penale del 1988, si è stabilito il principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penali e civili, ma tale indipendenza non è assoluta.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p. recante la disciplina dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno, una volta passata in giudicato una sentenza penale di condanna (pronunciata all'esito della fase dibattimentale) questa risulta essere vincolante per il giudice civile che si trovi a decidere in merito al risarcimento danno qualora si sia in presenza degli stessi elementi oggettivi (sullo stesso fatto che costituisce reato) e soggettivi (tra gli stessi soggetti). Secondo la giurisprudenza però al giudice civile rimane il compito di accertare nesso causale, conseguenze dannose ed entità del danno
(cfr. ordinanza della Cassazione Civ. sezione III, ord. 16/01. 05/05 2020, n.
8477).
In particolare, l'art. 651 comma 1 c.p.p. stabilisce che “…la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale…”.
2.2. Va infatti evidenziato che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle
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conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.
Ai sensi dell'art. 578 c.p.p., nell'ipotesi in cui nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni, il giudice d'appello e la corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
La fattispecie in esame è sussumibile nell'ambito di applicazione della predetta disposizione in quanto in sede di appello, il giudice penale, pur dichiarando la prescrizione del reato, ha tuttavia deciso, confermando le statuizioni, sugli effetti civili e tali effetti civili sono stati dunque salvati con la sentenza d'appello.
2.2.1. Gli effetti civili della sentenza penale – che, si badi, non vuol dire, contrariamente a quanto assume la difesa erariale, anche gli effetti risarcitori – si sono, dunque, definitivamente stabilizzati, facendo stato tra le parti con efficacia di giudicato.
Pertanto, si intende dar seguito all'orientamento della Suprema Corte secondo cui - stante il disposto di cui all'art. 578 c.p.p. - non è consentito al giudice di merito, in queste fattispecie, compiere un nuovo accertamento sul titolo della responsabilità ed escludere la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno considerato che“…la sentenza del giudice penale che, accertando
l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati...” (Cass., sez. III, sentenza n.18352 del 27/8/2014; più di
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recente, Cass., sez. III, sentenza n. 5660 del 09 marzo 2018; Cass. Civ., Sez. III,
n.4151/19).
Sicché, qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione (Cass. 2, n. 14921 del 21/6/2010; Cass., 3, n. 2083 del 29/1/2013;
Cass., 2, n. 11467 del 15/6/2020) con conseguente efficacia di giudicato degli effetti civilistici della sentenza penale (cfr. Cass. civ. sez. VI, 03/02/2023, n.
3397).
3. segue: L'ACCERTAMENTO DELLE CONDOTTE ILLECITE.
Veniamo, dunque, alle conseguenze risarcitorie le quali, anticipando quanto si dirà più diffusamente infra, pongono due questioni problematiche.
La prima è quella che attiene alla tipologia di danno risarcibile, la seconda attiene, invece, alla misura del danno risarcibile ed al rapporto con la provvisionale liquidata in sede penale che, contrariamente a quanto affermato, non contiene alcuna statuizione con effetto di giudicato in ordine al danno conseguenza.
3.1. Giova, allora, ribadire che in punto di conseguenze risarcitorie, dunque, la condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza del giudice penale non implica, in tal senso, alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della
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potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questa e il pregiudizio lamentato, restando salva nel giudizio civile di liquidazione del quantum la possibilità di escludere l'esistenza di un danno eziologicamente conseguente al fatto illecito (Cass. 23429/2014).
Con la conseguenza che restano riservati al giudice civile l'accertamento riguardante la concreta esistenza del danno, la verifica del nesso di causalità tra fatto illecito e danno e la determinazione dell'entità di quest'ultimo (Cass.
14537/2013)1.
3.2. Operata tale premessa, circa le condotte ascritte agli odierni convenuti, è allora sufficiente richiamare le statuizioni contenute nella sentenza di appello e di quella di primo grado, evidenziando quanto segue.
Il primo giudice ha ritenuto sussistente il reato di gestione illecita dei rifiuti - non scriminata dalla destinazione dei reflui ad una lecita attività di fertirrigazione rilevando in primo luogo che la sotto la direzione di Siena, ricevette CP_4 ingente massa di rifiuti liquidi (zootecnici, provenienti anche dalla ditta Vapor di
Zanotti e trasportati da sino alle vasche pur non essendo CP_1 CP_4
l'impianto autorizzato alla loro ricezione, indi che la cronica insufficienza dei terreni disponibili ad accogliere i reflui prodotti aveva portato la alla CP_4 1 Va evidenziato che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. Pertanto, si intende dar seguito all'orientamento della Suprema Corte secondo cui - stante il disposto di cui all'art. 578 c.p.p. - non è consentito al giudice di merito, in queste fattispecie, compiere un nuovo accertamento sul titolo della responsabilità ed escludere la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno considerato che“…la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati...” (Cass., sez. III, sentenza n.18352 del 27/8/2014; più di recente, Cass., sez. III, sentenza n. 5660 del 09 marzo 2018; Cass. Civ., Sez. III, n.4151/19).
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creazione di depositi (in vasche e in laguna) tendenzialmente definitivi non essendo possibile l'utilizzo completo dei reflui;
ha poi ritenuto che l'attività di fertirrigazione fosse -almeno per la maggior parte fittizia, posto che lo spandimento dei reflui avveniva su terreni non coltivati.
Il primo giudice ha infine rilevato una serie di carenze o irregolarità documentali afferenti l'affermata attività di fertirrigazione.
Muovendo dall'assunto che non era contestata né la qualificazione dei reflui quali rifiuti né che l'impianto non potesse ricevere rifiuti, il Giudice CP_4
d'appello ha ulteriormente osservato, quanto al sig. Siena, che non risultava contestato che egli avesse mantenuto i depositi di liquami, pur in assenza di una destinazione agricola, a nulla valendo la costruzione di una nuova ed ulteriore sede di stoccaggio giacché la realizzazione dell'ulteriore sede di stoccaggio non avrebbe fatto altro che aumentare la quantità di liquami inutilizzati e tenuti in deposito ed evidenziando, anzi, che la stessa progettazione di altro sito di stoccaggio era indicativa del loro eccesso rispetto alle possibilità di utilizzazione agricola.
3.3. Quanto alla posizione del sig. questi è stato condannato sul CP_3 rilievo che egli, quale ex socio della era a conoscenza della situazione in CP_4 cui essa versava -come ammesso nel corso dell'esame- e che dopo essere uscito dalla compagine stipulò un accordo con in base al quale gli avrebbe CP_4 conferito liquami trasportati con autobotte, per riceverne altrettanti già trattati.
In base all'accordo, conferì tramite 26 trasporti in autobotte 226 metri cubi di liquame nel marzo 2009, per ritrarne solo 8,5 metri cubi che sparse in un suo terreno di Cannara nonostante l'espresso divieto del Comune.
Il Giudice penale, nel doppio grado di giudizio, ha ulteriormente notato che l'invio dei rifiuti alle vasche di per sé già costituisce illecita gestione dei CP_4 rifiuti poiché a era precluso il riceverli e che la conoscenza -si ribadisce, CP_4 ammessa- da parte di della situazione della lo rendeva anche CP_3 CP_4 consapevole sia della destinazione dei suoi rifiuti liquidi a restare in deposito
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nelle vasche e nella laguna della sia dell'assenza di una loro destinazione CP_4 alla fertirrigazione.
Quanto al prelievo da parte sua dei reflui la loro più che modesta CP_4 incidenza (meno che 4 centesimi del depositato) rendeva evidente il carattere fittizio dell'accordo.
Quanto alla finalità, il giudice penale ha posto in rilievo che attraverso tale condotta ha risparmiato le spese di smaltimento dell'ingente quantità dei CP_3 suoi liquami.
3.4. Quanto alla posizione del sig. (su cui si tornerà infra, quanto alla CP_1 paventata graduazione di responsabilità), lo stesso è stato ritenuto responsabile quale autotrasportatore dei liquami di nonché di altri liquami (15 CP_3 trasporti) effettuati, ed è stato condannato sul rilievo della inevitabile conoscenza dell'attività della in ragione degli oneri informativi e di verifica che gli CP_4 competevano quale trasportatore oltre che di concorrente nel riversamento dei liquami in Cannara e Bettona. CP_4
Ha rimarcato la Corte di Appello che il sig. era trasportatore CP_1 professionale, detentore del rifiuto dal momento in cui lo riceve, cui ai sensi dell'art. 188 del D.Lvo 152 del 2006 compete l'onere di verificare che il suo conferimento avvenga solo a terzi autorizzati e tale non era la ha CP_4 ulteriormente osservato che l'assunto secondo cui egli fosse ignaro o della natura del rifiuto o della mancanza di autorizzazione della a ricevere rifiuti CP_4 contrasta con la natura professionale della sua attività e con il carattere non occasionale o minimale dell'attività di trasporto verso la posto che i CP_4 trasporti da a furono, nel marzo 2009, 26 per un carico CP_5 CP_4 complessivo di 226 metri cubi.
Appare quindi evidente che egli fosse consapevole dell'illiceità della gestione dei rifiuti che questi - in concorso con la e con - andava a CP_4 CP_3 svolgere, partecipando alla complessa attività d'immissione dei rifiuti liquidi che le vasche non potevano accogliere, formazione di deposito illecito dei CP_4 rifiuti, smaltimento dei rifiuti sui terreni, del che deve rispondere civilmente
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nonostante la prescrizione del reato intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado.
3.4.1. D'altra parte, anche nel presente grado di giudizio, il convenuto,
l'unico costituito, non ha contestato l'attività svolta, limitandosi a dedurne il carattere minimale e contenuto nel tempo, laddove, nella specie, i trasporti eseguiti appaiono tutt'altro che marginali (proprio se riferiti all'arco temporale) o minimali (circa 1.400 mc).
4. IN PARTICOLARE: IL DANNO ALL'AMBIENTE.
Venendo, allora, più da vicino alle conseguenze dannose ed alle questioni problematiche che queste pongono, ciò che occorre allora affrontare è, anzitutto, il tema del ristoro del tipo di danno richiesto, quello ambientale (a sua volta declinato alla stregua di danno all'immagine e danno patrimoniale), giacché interessato, come già posto in luce nell'ordinanza del 24.10.2022, da profonde innovazioni legislative.
4.1. Giova, invero, rammentare che, in tema di risarcimento del danno ambientale, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013, anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria recepita da tale legge, è applicabile l'art. 311 del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge n. 97 cit., ai sensi del quale resta esclusa la risarcibilità per equivalente, dovendo ora il giudice individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinarne il costo, in quanto solo quest'ultimo (ovvero il suo rimborso) potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti (tra le altre: Cass. n. 9012/2015; Cass. n.
16806/2015; Cass. n. 14935/2016; Cass. n. 8662/2017; Cass. n. 8468/2019).
A tal riguardo, si è, quindi, precisato (cfr. di recente Cass. Civ. sez. III, 15 marzo 2024, n. 7073) che i profondi cambiamenti normativi intervenuti non hanno precluso, in sé, né la legittimazione attiva di un soggetto o ente territoriale diverso dallo Stato e neppure l'ammissibilità di una domanda di risarcimento danno proposta, come in origine previsto, per equivalente, che potrebbe in
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astratto essere accolta adattandola alle nuove previsioni di legge, con la previsione cioè di quelle misure di riparazione, primaria, complementare e compensativa destinate a tenere luogo, per un effettivo ripristino, del risarcimento per equivalente (Cass. n. 8468/2019, citata).
Se si vuole, ciò è conseguenza della stessa nozione di danno ambientale, tanto se declinata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986, quanto se associata al T.u.a. (art. 300), la quale comprende tutte le conseguenze dei fatti accertati, dalla perdita definitiva (correlabile alla distruzione) o al deterioramento
(o peggioramento qualitativo) di una risorsa ambientale, e finanche all'alterazione del bene ambiente in sé considerato, consistente nella modificazione definitiva dell'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio con una visibile modificazione degli assetti precedenti (cfr. Cass. Sez. 3 n. 8662-17, Cass. Sez. 3 n.
8468-19)
A tal fine, allora, si impone una verifica alla stregua della nuova normativa, ossia in base alla disciplina (innanzi evidenziata) di cui al D. Lgs. n. 152/2006, la quale prescinde dalla logica del “risarcimento per equivalente” e richiede l'attuazione effettiva delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte, della cui realizzazione non è dato affatto conto dalla parte convenuta (la quale potrà, semmai, in una futura sede esecutiva eventualmente opporre l'adempimento esatto delle misure riparatorie che si sovrappongono ovvero il corrisposto rimborso dei costi che sono stati sostenuti a tal fine).
4.2. Per il vero questo Tribunale, con una pronuncia parziale, si è già occupato della materia.
Le motivazioni espresse meritano condivisione, dovendosi, poi, le stesse declinare nella fattispecie concreta portata all'attenzione dello scrivente, con le specificazioni che si andranno a fare alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
4.2.1. Invero, come notato nel precedente dell'Ufficio, la nozione di danno ambientale è stata introdotta dall'art. 18 della L. n. 346 del 1986 (Istituzione del
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Ministero dell'ambiente e norme in tema di danno ambientale). Tale norma, per quanto in questa sede interessa, prevedeva l'obbligo dell'autore del danno ambientale di risarcire lo Stato e la possibilità per il giudice, ove non fosse possibile una precisa quantificazione del pregiudizio, di determinare lo stesso in via equitativa, tenendo conto di diversi parametri (gravità della colpa, costo per il ripristino, profitto conseguito dal trasgressore).
Era altresì disposto che il giudice – ove possibile – disponesse il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
Questa prima disciplina del danno ambientale, che costituisce una specificazione nella materia ambientale dei principi generali sul danno ingiusto
(art. 2043 c.c.) attuativa dei valori costituzionali preposti alla tutela dell'ambiente in ottica prevalentemente risarcitoria, viene profondamente modificata dal Testo
Unico sull'ambiente, contenuto nel d.lgs. n. 152 del 2006, che nell'art. 300 rielabora la nozione di danno ambientale, definendo come tale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima (le varie ipotesi sono poi dettagliate dal secondo comma). Con tale intervento normativo viene statuita, soltanto, la priorità delle misure di “riparazione” rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, quale conseguenza dell'assoluta peculiarità del danno al bene o risorsa “ambiente”.
Il successivo D.L. 25.9.2009 n. 135, convertito con modificazioni dalla L.
20.11.2009 n. 166, al fine di neutralizzare una prima contestazione della UE del
2008, ha precisato che il danno all'ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione “primaria”, “complementare” e “compensativa” previste dalla direttiva 2004/35/CE: prevedendo un'eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all'ambiente fossero state in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o fossero state attuate in modo incompleto e difforme rispetto a quelle prescritte.
Tuttavia, l'art. 25 della c.d. L. Europea 2013 (L.
6.8.2013 n. 97), per neutralizzare una seconda contestazione della Commissione Europea del 2012,
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ha ulteriormente risistemato la materia, definitivamente eliminando ogni riferimento al risarcimento “per equivalente patrimoniale” e stabilendo che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le “misure di riparazione” previste dall'all. 3 del D.Lgs n. 152 del 2006.
4.2.2. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (sent. 14935 del
2016 e 9012 del 2015; 8468 del 2019), “il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito per equivalente pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con in criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D. Lgs n. 152 del 2006 come modificato”.
È stato poi aggiunto e precisato che lo stesso art. 311 del D. Lgs 152 del
2006 prevede che, “sia pure solo quanto l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Parte_1 Controparte_6 determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti”.
Dunque, al fine di uniformarsi ai principi eurounitari, il legislatore nazionale ha abbandonato il rimedio risarcitorio classico per equivalente economico ed ha introdotto un sistema di tutela fondato su misure riparatorie e ripristinatorie (cfr.
Cass., sent. 8468 del 2019 p. 17).
Sono stati così individuati strumenti di riparazione primaria, complementare e compensativa;
solamente nel caso di imperfetta o omessa loro esecuzione il potrà domandare al danneggiante il pagamento delle somme Parte_1 occorrenti per conseguire la completa e corretta attuazione delle misure di riparazione.
4.2.3. La Corte di Cassazione, anche nell'affrontare il tema della retroattività dei principi relativi alle forme di risarcimento del danno introdotti con la riforma del 2013, ha più volte affermato che “la liquidazione del danno ambientale per equivalente è ormai esclusa alla data di entrata in vigore della L. n. 97 del 2013, ma il giudice può ancora conoscere della domanda pendente alla data di entrata in vigore della menzionata legge in applicazione del nuovo testo dell'art. 311 del D. Lgs n. 152 del 2006, individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o
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imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati” (Cass. 8468 del 2019 e 14935 del 2016).
Dunque, la domanda di risarcimento del danno per equivalente patrimoniale non esonera il giudice dall'individuare le forme di risarcimento ripristinatorie e riparatorie e di individuare, in ipotesi di loro inadempimento o impossibilità di loro attuazione, il costo necessario per attuarle.
In termini più puntuali si è espressa la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 19504 de 2019.
Nel caso che occupava il giudice di legittimità le amministrazioni attrici avevano addirittura rinunciato alla tutela ripristinatoria, instando per quella patrimoniale.
Nel cassare la sentenza del giudice territoriale, che aveva ritenuto il danno non più risarcibile all'esito della rinuncia alle forme ripristinatorie, la Corte di
Cassazione ha affermato come “le misure di riparazione costituiscano un obbligo del soggetto danneggiante;
che la prova dell'adempimento dell'obbligo debba essere resa da chi è tenuto all'adempimento, e che in ogni caso occorre determinare il costo dei danni da porre a carico del danneggiante. Ne consegue che la Corte territoriale non era affatto esonerata dall'obbligo decisorio ex art. 112 c.p.c. di individuare e conseguentemente disporre, a carico del responsabile del danno ambientale, le altre misure di riparazione, complementare e compensativa, determinandone anche i relativi costi”.
4.2.4. I principi sin qui sintetizzati sono stati ripresi dalla giurisprudenza di merito, in particolare dal Tribunale di Bologna nella sentenza n. 2663/18 del
9/10.10.2018 nella quale – a definizione di un procedimento instaurato nel 2015
- si legge che “dalla lettura della recente ed univoca giurisprudenza di legittimità (Cass.,
22382/2012, 9012, 9013, 16806 e 16807 del 2015 e 14395 del 2016, 8662 del 2017) emerge chiaramente che l'Autorità Giudiziaria non può emettere una pronuncia di condanna al pagamento dell'equivalente monetario del danno ambientale, se non in subordine rispetto a una condanna principale al risarcimento in forma specifica, e ciò può e deve fare anche indipendentemente dalla circostanza che le parti abbiano formulato tempestiva ed esplicita domanda in tale senso”.
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Nell'applicare tale principio il giudice bolognese ha condannato il danneggiante a realizzare a proprie spese misure di riparazione primaria e compensative ed in via subordinata, in ipotesi di inadempimento entro il termine fissato, a corrispondere al l'importo necessario per dare attuazione a Parte_1 tali interventi.
4.2.5. Il principio è condivisibile, rinvenendosi nella legge le modalità di risarcimento che possono essere attuate. All'amministrazione pubblica fa capo l'onere di individuazione del danno e della richiesta di risarcimento dello stesso, che dovrà essere accordata dal giudice nell'ambito del perimetro normativo indicato dalla legge sulla base di principi espressi in ambito comunitario.
4.3. La fattispecie è stata oggetto di un approfondito scrutinio in Cass. civ. sez. I 13 marzo 2025, n. 6675.
Si è invero, evidenziato nel richiamato precedente (segnatamente par.
7.3. e ss. in motivazione) che anteriormente all'attuazione della Direttiva 2004/35/CE da parte del D.Lgs. n. 152/2006, in Italia coesistevano essenzialmente tre discipline dei danni provocati all'ambiente, previste dalle seguenti disposizioni normative: l'art. 18 della legge n. 349 del 1986, l'art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997, in tema di bonifica dei siti contaminati, e l'art. 58 del D.Lgs. n. 152/1999, in materia di tutela delle acque. Tutte e tre le disposizioni prevedevano una responsabilità a carico di chiunque danneggiasse l'ambiente, non espressamente ed esclusivamente a carico dell'operatore nell'ambito di un'attività professionale, come stabilisce, invece, la Direttiva 2004/35/CE.
Tutte prescrivevano l'obbligo di ripristino salvo, però, la legge n. 349 del
1986 che prevedeva anche la possibilità di risarcimento per equivalente qualora il ripristino non fosse possibile.
L'art. 18 della legge n. 349 del 1986 succede all'elaborazione, da parte della giurisprudenza, di un sistema di responsabilità basato sugli strumenti privatistici tradizionali, che delimitavano la tutela a situazioni giuridiche soggettive, come proprietà e salute, oltreché sulle norme contenute nella Costituzione, sulle quali si è tentato di costruire un diritto all'ambiente salubre.
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La S.C. ha più volte affermato che l'ambiente in senso giuridico, quale bene unitario ma anche immateriale, è espressione di un autonomo valore collettivo, specifico oggetto, come tale, di tutela da parte dell'ordinamento, che non si è realizzata soltanto a partire dalla legge n. 349 del 1986, il cui art. 18, pur essendo norma non retroattiva, ha avuto una funzione ricognitiva di un assetto che già trovava radice nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost.) e, ai fini di una tutela piena ed organica, nell'art. 2043 cod. civ., là dove il citato art. 18 è intervenuto a definire e tipizzare l'illecito ambientale, richiedendone, quale elemento costitutivo, una condotta dolosa o colposa che sia violatrice “di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte”.
Pertanto, ai fini dell'integrazione della responsabilità civile per danno ambientale in relazione a fatti anteriori alla legge n. 349 del 1986 - e, dunque, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - il danno ingiusto deve essere determinato da una condotta, attiva od omissiva, sorretta dall'elemento soggettivo intenzionale, cioè dal dolo o dalla colpa. Mentre, nella vigenza della legge speciale, la predetta condotta deve anche essere qualificata dalla “violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge” (cfr. Cass n. 3259 del 2016).
Ai sensi dell'art. 18 suddetto, qualunque fatto doloso o colposo, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a Legge, che comprometta l'ambiente ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
La responsabilità prevista è di tipo soggettivo e l'ampiezza della nozione di danno ambientale prevede, oltre al danno, inteso come la perdita di una qualità della risorsa, il deterioramento, cioè il peggioramento qualitativo della risorsa, la distruzione, cioè la perdita definitiva dell'intera risorsa ambientale interessata, oltre che l'alterazione della stessa.
Per il sorgere della responsabilità ai sensi della legge n. 349/1986, quindi, era sufficiente una modificazione di una caratteristica qualitativa della risorsa
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ambientale, non necessariamente peggiorativa, né irreversibile. Titolare del diritto al risarcimento è lo Stato ma la legittimazione concorrente spetta altresì agli enti territoriali sui quali insistono i beni ambientali lesi.
Infatti, nella scelta degli elementi che il giudice deve considerare per determinare, in via equitativa, l'ammontare del danno qualora una precisa quantificazione non sia possibile, deve considerare, oltre al costo necessario per il ripristino dell'ambiente danneggiato, la gravità della colpa individuale ed il profitto conseguito dal responsabile in conseguenza della trasgressione di legge che ha causato il danno.
Nonostante l'espressa abrogazione, da parte del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 18 della legge del 1986, esso rimane applicabile ai danni ambientali causati da fatti illeciti compiuti precedentemente alla sua entrata in vigore.
4.3.1. Successivamente, è stata attuata la Direttiva 2004/35, adottando il
D.Lgs. n. 152 del 2006, che costituisce il Testo Unico sull'Ambiente (TUA).
In apertura, l'art. 3-ter prevede che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.
La Parte VI del TUA, intitolata “Norme in materia di tutela risarcitorio contro i danni all'ambiente”, prevede ben tre procedure, due di natura amministrativa ed una giudiziale.
Ai sensi dell'art. 300, n. 1, del D.Lgs. n. 152/2006, è danno ambientale
“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale
o dell'utilità assicurata da quest'ultima”. Inoltre, ai sensi dell'art. 300, n. 2, del medesimo D.Lgs., la definizione di danno ambientale riprende espressamente la definizione di danno contenuta nella Direttiva, la quale specifica le matrici ambientali prese in considerazione: le specie e gli habitat naturali protetti, le
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acque interne e costiere ed il terreno, così come circoscritte nel testo comunitario.
Il Titolo III del TUA, intitolato “Risarcimento del danno ambientale”, contiene una disciplina di natura prevalentemente pubblicistica, ma con caratteri di tipo privatistico.
Innanzitutto, è prevista l'alternativa tra l'azione giudiziaria di risarcimento, in sede civile e penale, ed il potere di istruttoria e di ingiunzione del risarcimento in forma specifica e per equivalente del danno ambientale.
Di entrambi titolare è esclusivamente il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
Il modello di responsabilità disciplinato nel D. Lgs. n. 152/2006 rievoca quello configurato con l'art. 18 dalla legge n. 349 del 1986, che, a sua volta, era plasmato sulla figura della responsabilità aquiliana.
Da entrambi eredita la natura soggettiva e dalla prima il presupposto della violazione di leggi e regolamenti quale elemento essenziale dell'illecito, oltreché la contemplazione della semplice “alterazione”, sufficiente a configurare il danno ambientale.
È sancito che il responsabile è obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla Direttiva 2004/35/CE, ma si aggiunge che quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ex art. 2058 cod. civ. o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostituiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello
Stato.
4.3.2. Il successivo D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha precisato, poi, all'art. 5- bis - per neutralizzare la prima contestazione della UE del 2008 -(con normativa applicabile anche ai giudizi in corso in luogo della previgente legge n. 349 del
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1986, art. 18, salva la sola formazione del giudicato) che il danno all'ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione “primaria”, “complementare” e
“compensativa” previste dalla Direttiva 2004/35/CE, stabilendo un eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all'ambiente fossero state in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o fossero state attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte.
Allo scopo di conformare la disciplina italiana a quella dettata dalla Direttiva
n. 35/2004 e di porre fine alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione
UE, è stata emanata la Legge Europea 6 agosto 2013, n. 97. Viene aggiunto l'art. 298-bis che introduce la distinzione tra tipi di responsabilità a seconda delle attività coinvolte, ai sensi della Direttiva.
In particolare, esso dispone che “la disciplina della parte sesta del presente decreto si applica a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5.... b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato V in caso di comportamento doloso o colposo…” e continua “…2) La riparazione del danno ambientale deve avvenire.... anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto”.
Nell'eliminare i riferimento al danno per equivalente, l'art. 311 comma 2 è stato sostituito dal seguente “Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'art. 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto difforme dai termini e modalità prescritti, il determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e Pt_3 corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle
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somme corrispondenti”; il comma 3 è sostituito dal seguente: “Il MATTM provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo II all'accertamento delle responsabilità risarcitone. Con decreto del MATTM, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 39 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3. dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento”. All'articolo 313, comma 2, le parole: “o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il MATTM con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario” sono sostituite dalle seguenti: “o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il
MATTM determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme 40 corrispondenti”
4.3.3. La nozione di danno ambientale, ai sensi dell'art. 18 della legge n.
349/1986, comprende - dunque - oltre al danno, inteso come la perdita di una qualità della risorsa, al deterioramento, cioè il peggioramento qualitativo della risorsa, nonché alla distruzione, cioè la perdita definitiva dell'intera risorsa ambientale interessata, anche l'alterazione della risorsa. Del resto, come emerge dalle norme succedutesi nel tempo, ancora oggi, alla luce della pluralità di nozioni
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di danno previste dall'art. 298-bis, è qualificato danno ambientale non solo la distruzione, la perdita, ma anche l'alterazione del bene ambiente.
La conseguente Direttiva 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio (2004/35/CE) si è proposta di far applicare alle legislazioni nazionali la prevenzione e la riparazione del danno ambientale secondo il ripetuto principio
“chi inquina paga” (artt.1 e 7, All. II), coerentemente con lo sviluppo sostenibile, sancendo che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale (cons. 2), dunque privilegiando nettamente l'obiettivo della eliminazione in natura del danno ambientale rispetto alla prospettiva risarcitoria (per equivalente) e fissando una funzionalità altrettanto chiaramente imperniata sulla rilevanza anche giuridica delle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente (cons.
8); ne deriva, così, che è l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno a dover di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione, mentre il costo dell'intervento di supplenza dell'autorità competente andrebbe posto a carico dell'operatore, includendo il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente (cons. 18 e secondo la definizione dell'art. 2, comma 16); a sua volta, è netta la definizione dell'operatore (art. 2 comma 6), quale soggetto che esercita o controlla un'attività professionale o al quale sia delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività.
4.3.4. Imporre al soggetto inquinatore l'obbligo di riparare il danno o, in alternativa, quello di tenere indenne la comunità territoriale che l'abbia evitato o rimosso, pertanto, significa addossare le esternalità negative (conseguenti alla produzione o al commercio di beni e servizi) a carico del soggetto cui sia riferibile l'attività, evitando alterazioni di mercato, senza oneri per la collettività ovvero costi assunti in via definitiva dall'ente pubblico;
viene scongiurato, così,
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ogni scenario di alternativa monetizzazione dell'inquinamento, disincentivato dallo scaricarsi sui soli prezzi, senza altri interventi ed invece declinandosi il principio riassuntivo “chi inquina paga” nella riparazione più diretta del danno ambientale (nei contesti di acque, terreno e biodiversità, i soli dell'art. 2
Direttiva), ad opera dell'autore (operatore in attività classificata pericolosa o terzo imputabile ad altro titolo) o, in sua vece e con recupero dei costi, a cura dell'ente pubblico.
Il criterio d'imputazione della responsabilità proprio della Direttiva è ricavabile, invero, per un verso, dalla sua valorizzazione di tipo oggettivo, la più efficace a tutela dell'ambiente e tuttavia con la possibilità, permessa agli Stati membri, di mediare le esigenze dello sviluppo economico, costruendo modelli di responsabilità mista, come forme eccezionali di esonero se il danno è riconducibile ad una terza fonte e nonostante ogni misura di sicurezza o per effetto di un ordine dell'autorità (art. 8, comma 3); parimenti, rileva il principio della colpa del soggetto agente, come previsto dall'art. 8, comma 4, lett. a) e b), per il quale l'operatore può essere escluso dal sostenere i costi delle azioni di riparazione assunte secondo la Direttiva se provi che non gli sia attribuibile un comportamento doloso o colposo;
per altro verso, e, pertanto, ai sensi dell'art. 3, la mancata elencazione di un'attività professionale tra quelle pericolose determina che il danno o la sua minaccia implichino una responsabilità solo ai sensi di un preciso criterio d'imputazione psicologico della relativa condotta, nell'ulteriore presupposto di una prova del nesso causale tra attività svolta dall'operatore, come in premessa definito dalla Direttiva e perciò individuabile e danno ambientale.
4.4. Il testo del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), anche a seguito di due procedure d'infrazione comunitaria (comunicazione del 31.1.2008
e parere del 26.1.2012) volte a superare il rilievo interno ancora proprio del rimedio della riparazione pecuniaria e le ambiguità sulla responsabilità colposa, ha previsto, dunque, in pressoché adesivo allineamento alla citata direttiva, le reazioni ordinamentali al danno ambientale come effettivo ripristino (riparazione
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primaria) o, a seguire, riparazione complementare e compensativa conformemente ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” (art.
3-ter).
La stessa Corte di cassazione se ne è occupata (nelle pronunce nn. 9012 e
16806 del 2015) innanzitutto chiarendo detti criteri risarcitori;
così, la riparazione primaria, ha lo scopo di riportare le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie;
quella complementare, ove essi non tornino alle condizioni originarie, tende a compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;
la riparazione compensativa pareggia la perdita temporanea di risorse dalla data di verificazione del danno a quella in cui la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;
ma la definitiva armonizzazione della disciplina italiana rispetto a quella UE ha reso esplicito il conseguente principio per cui “non residua alcun danno ambientale economicamente quantificabile e quindi risarcibile - né in forma specifica, né a maggior ragione per equivalente - ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessità di ulteriori misure sul territorio reso oggetto dell'intervento inquinante o danneggiante, soltanto il costo
(ovvero il rimborso) delle quali potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti: misure che vanno ora tutte verificate alla stregua della nuova normativa” (Cass. civ. sez. I 13 marzo 2025, n. 6675), con l'importante applicazione officiosa e retroattiva ai giudizi pendenti per fatti anteriori proprio della onnicomprensività del nuovo criterio riparatore a superamento di quello per equivalente (cfr. Cass. 14935 del 2016; così anche
Cass. n. 8662 del 2017 e Cass. n. 5705 del 2013 sui criteri di liquidazione del danno).
4.4.1. Costituisce fatto notorio, e comunque bagaglio di esperienza comune, che i fenomeni di inquinamento maggiormente gravi ed impattanti sul valore dell'ambiente sono quelli cd. storici, in relazioni ai quali le condotte inquinanti si sono protratte per un lungo periodo di tempo, innescando meccanismi di
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dannosa interazione con le matrici ambientali che proseguono anche quando le condotte inquinanti sono cessate, fintanto che non si pone in essere una condotta proattiva (bonifica) che interrompe tali fenomeni dannosi. Proprio in considerazione di ciò, questa tipologia di condotta dannosa è pacificamente ricostruita in termini di illecito permanente. Infatti, poiché le conseguenze dannose possono essere fermate con una condotta attiva di segno contrario da parte del responsabile, il permanere dei meccanismi inquinanti nel tempo non può essere qualificato come mero effetto di una condotta ormai consumata. Si colloca, del resto, in tale alveo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione in materia di danno ambientale, secondo cui la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento, sicché il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante, ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo (cfr. Cass.
n. 3259 del 2016). Ciò rende ancor più centrale l'esigenza di perseguire anche a distanza di tempo l'autore dell'inquinamento, se si vuole garantire l'effettività del principio “chi inquina paga”.
5.SEGUE: LA MISURA DEI DANNI RISARCIBILI.
È, dunque, questa la cornice, normativa e giurisprudenziale, in virtù della quale può reputarsi fondata la domanda svolta dall'Amministrazione erariale.
Tanto osservato in punto di diritto, giova fare applicazione dei presenti principi e rapportarli alle domande, sebbene formulate in termini certamente non puntuali, dal attore che, per il vero, non pare adeguatamente Parte_1 confrontarsi con la normativa sopravvenuta nonché con il contenuto della sentenza penale.
Dalla lettura dell'atto di citazione, infatti, la domanda, nel rimettersi alla valutazione equitativa del giudice, è così parametrata:
- danno all'immagine, espressamente richiesto dalla parte civile in sede di costituzione nel processo penale “e riconosciuto dal giudice penale”, che si
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assume determinato “dall'evidentemente sviamento della funzione di salvaguardia del bene ambiente…sviamento volutamente determinato dalla predisposizione di un sistema offensivo particolarmente articolato e artificioso…” e che viene quantificato in € 58.000,00;
- danno patrimoniale, consistente nel valore delle risorse umane e materiali impiegate per la ricostruzione in via amministrativa di tutta la vicenda, nell'instaurazione e “del suo impatto sulle matrici ambientali e sulla funzione di controllo del quantificabile in euro 8.500…”. Parte_1
5.1. Ora, nei termini in cui è stata formulata la domanda non appare, invero, coerente con il dato normativo.
Non lo è nella misura in cui si rimette ad una valutazione equitativa del giudice, e non lo è nella misura in cui non prende in considerazione la necessità dell'attuazione di misure di ripristino, complementari e compensative che prioritariamente devono essere adottate.
5.2. L'esigenza di coerenza con il contenuto delle disposizioni normative viene, però, soddisfatta per il tramite di due elementi.
Da un laro, infatti, vale a ritenere la domanda formulata conformi all'art. 311
D. Lgs 152 del 2006, così come riformato nel 2013, la produzione in giudizio della Relazione di valutazione redatta dall' nella quale sono CP_7 dettagliatamente illustrate le modalità di riparazione del danno rapportate alla condotta accertata di traffico illecito di rifiuti ha riguardato, come è stato illustrato, un quantitativo di almeno 40.000 m3 effluenti, di cui circa 1.000 m3 di fanghi palabili e circa 39.000 m3 di liquami.
Viene quindi osservato nella medesima relazione che a tali rifiuti è possibile associare una Massa Secca (MS) nei termini che seguono:
- atteso che i fanghi a valle dei trattamenti hanno, secondo l'azienda, un contenuto di sostanza secca pari al 30% (in coerenza con il dato di letteratura secondo cui un fango palabile non è generalmente inferiore al
25% SS), su 1.000 m3 di fanghi, equivalenti a circa 1.100 t (alla luce di un
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peso specifico stimabile in 1,1 t/m3), la sostanza secca è pari a circa 330
t;
- atteso che nei liquami il contenuto di sostanza secca è individuabile in misura pari al 15%, valore medio tra il 5% (valore dichiarato dall'azienda)
e il 25% (valore oltre il quale il rifiuto risulterebbe “palabile”),14 su
39.000 m3 di liquami, equivalenti a circa 41.340 t (alla luce di un peso specifico pari a 1,06 t/m3, quale dichiarato dall'azienda), la sostanza secca è pari a circa
6.200 t.
In questo quadro, lo studio della Commissione europea prevede, come esternalità ambientali:
- un valore pari a 6 euro/t di sostanza secca per un utilizzo lecito in agricoltura dei fanghi allo stato palabile;
- un valore pari a 9 euro/t di sostanza secca per un utilizzo lecito in agricoltura dei liquami, di talché, attesi tali quantitativi oggetto del traffico illecito di rifiuti, è possibile associare il seguente costo relativo alle esternalità:
- fanghi: 330 t SS x 6 €/t = 1.980 €,
- liquami:
6.200 t SS x 9 €/t = 55.800 €.
In tale ottica, come indicato nella relazione, lo spandimento sul suolo, negli anni 2008-2009, di circa 40.000 m3 di effluenti (circa 1.000 m3 di fanghi palabili e la restante parte di liquami), con modalità fuori norma ed incompatibili con un uso agronomico, ha avuto due rilevanti conseguenze: ha impedito l'effetto utile della destinazione degli effluenti a fini agronomici (che si sarebbe realizzato in caso di spandimento conforme ai requisiti di legge) ed ha creato nuove pressioni su un territorio interessato in modo continuativo, nel corso degli anni, da una compromissione diffusa causata dagli apporti di sostanze azotate delle attività agricole e zootecniche.
Ed è del tutto ragionevole interpretare tali voci risarcitorie forme di riparazione primaria e compensativa, individuando i costi relativi alla loro attuazione, secondo quanto previsto al punto 1.2.3. della direttiva 2004/35.
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5.3. D'altro canto, con ciò venendo al secondo aspetto, l'ordine contenente
l'attuazione di misure di riparazione primaria era già stato espressamente formulato all'interno della sentenza penale, ove, a pag. 278 e 278, viene espressamente ordinato “…il ripristino dello stato dell'ambiente a cura e spese di
[...]
e entro nove mesi dal passaggio in giudicato della CP_2 Controparte_3 Controparte_1 presente sentenza…”, essendo certamente emerso un “…danno all'ambiente tutelato in capo al Ministero dell'ambiente a fronte del carattere fortemente inquinante dei riversamenti effettuati sui terreni, seppur in assenza di prova che ciò si sia addirittura trasmodato in un disastro ambientale e nell'avvelenamento di falde…”.
5.4. Ebbene, nella specie, non vi è alcuna prova che i convenuti abbiano adottato qualsiasi condotta riparatoria nel termine loro prescritto dalla sentenza penale.
Tale ordine era stato espressamente adottato in aggiunta a quello relativo al ristoro dei danni “materiali e morali” riconosciuti in € 50.000,00 a titolo di provvisionale “…calcolata tenendo conto oltre che della estensione e durata delle medesime, anche della tipologia particolarmente pregiudizievole, delle sostanze versate…”.
Ne consegue che, nella presente sede, il giudicato formatosi sulla sentenza penale, che aveva imposto agli odierni convenuti obblighi di riparazione cd. primaria, non consenta più l'adozione di alcuna ulteriore statuizione circa l'eventuale prescrizione da parte del giudice civile di misure di riparazione complementare o compensativa (già, di fatto, imposte e non attuate) ed abiliti invece la PA , sulla base del solo presupposto (sufficiente ai sensi della lettera del comma 2 art. 311 citato) dell'inadempimento dei danneggianti all'obbligo di ripristino, ad agire per il risarcimento per equivalente, nei termini tracciati dalla relazione dell' . CP_7
5.5. Venendo, allora, alla concreta valutazione delle richieste della parte attrice, le stesse possono ritenersi fondate nei sensi e nei limiti che si vanno ad evidenziare.
Reputa, infatti, il Tribunale che la misura del danno, alla luce di quanto precede, possa efficacemente essere determinato in € 57.780,00 (e non certo €
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58.000,00 sulla scorta di un incomprensibile arrotondamento per eccesso) determinato, attesi tali quantitativi oggetto del traffico illecito di rifiuti, associando il seguente costo relativo alle esternalità:
- fanghi: 330 t SS x 6 €/t = 1.980 €,
- liquami:
6.200 t SS x 9 €/t = 55.800 €.
5.6. Tale danno deve ritenersi pari alla misura dei costi necessari al ripristino e comunque pari, in ragione delle condotte degli odierni convenuti al valore monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti.
A tale importo deve poi essere aggiunta l'ulteriore somma di € 5.800,00 quali costi di accertamento alla luce della ricostruzione normativa che si è sopra operata.
Alcun importo, invece, può essere riconosciuto sia a titolo di danno all'immagine: infatti, a dispetto della richiesta formulata dal attore, Parte_1 trattasi di aspetto che, oltre che non provato, è, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, completamente estraneo alle voci di danno, risarcibili, in via subordinata, anche per equivalente.
6. LA NATURA ED IL COMPUTO DELLA PROVVISIONALE.
Chiarita per tutte le ragioni fin qui esposte il diritto dell'attrice ad ottenere il ristoro dei pregiudizi patiti nei limiti di quanto riconosciuto in questa sede, occorre tenere considerazione che hanno trovato conferma le statuizioni civili riconosciute nelle sentenze penali, che avevano accordato una provvisionale in misura pari ad € 50.000,00 in favore dell'attrice.
Dunque, occorrerà tenere in considerazione e detrarre le somme per cui vi è già pronuncia di provvisionale esecutiva.
6.1. Ed invero, come si è ampiamente ricordato, è principio cardine del sistema regolatore della responsabilità civile nel vigente ordinamento quello per il quale il risarcimento del danno extracontrattuale, così come quello del danno contrattuale (ex art. 2056 c.c., che richiama gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.), è diretto alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, sicché questi ha diritto a ricevere l'equivalente pecuniario dell'intero pregiudizio sofferto, e
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non più di tanto, esulando dall'attuale sistema di responsabilità finalità sanzionatorie, ed essendo riservata al giudice la liquidazione dei danni risarcibili sulla base delle deduzioni svolte dalla parte istante quanto alle voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ed all'entità di ciascuna.
Ne segue che, nel determinare i danni complessivamente sofferti dal danneggiato di un determinato fatto costituente illecito civile, è compito del giudice verificare se il danneggiato non sia stato, in tutto od in parte, ristorato degli stessi danni, prima della loro liquidazione giudiziale.
Poiché tale verifica inerisce alla medesima attività di determinazione del danno risarcibile che sta alla base dello ius dicere in tema di azione risarcitoria, essa va compiuta d'ufficio, tenendo conto delle risultanze processuali in ragione delle quali la liquidazione giudiziale viene effettuata. Pertanto, dovrà il giudice, in tale fase del procedimento di liquidazione, delibare le dette risultanze al fine di effettuare la verifica in parola, essendo sufficiente che risulti dagli atti che i danni così come prodotti da un medesimo fatto dannoso nei confronti di un medesimo danneggiato siano stati, in tutto od in parte, ridotti nella loro misura in ragione di fatti riparatori intervenuti nelle more della liquidazione giudiziale.
Si tratta di un accertamento esperibile autonomamente dal giudice nei limiti in cui i fatti in parola non necessitino di un apposito accertamento giudiziale, ma di essi rilevi il risultato, in termini di vantaggio economico conseguito dal danneggiato, quando questo sia causalmente connesso in via diretta col medesimo fatto illecito.
6.2. Questa evenienza si verifica, indubbiamente, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia ricevuto, prima od in corso di causa, delle somme di denaro da imputarsi al risarcimento a titolo di acconto, in quanto il giudice, nella liquidazione definitiva, dovrà operare una compensazione contabile tra il danno come complessivamente determinato e le somme già ricevute a titolo di acconto di quanto alfine dovuto per il suo risarcimento (cfr., tra le tante, Cass. n.
1163/98, Cass. n. 11975/98, Cass. n. 17734/05).
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Ma, secondo un orientamento sufficientemente consolidato, ciò accade anche per l'esistenza di una provvisionale disposta in sede penale.
6.3. Per il vero, secondo una posizione giurisprudenziale diffusa, la provvisionale liquidata in sede penale è destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbiano agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p., comma 2), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile.
Non vi è dubbio quindi che di essa si debba tenere conto quando, in tale ultima sede, si procede alla definitiva liquidazione dei danni complessivamente prodotti in capo al medesimo danneggiato da quello stesso fatto illecito che ha formato oggetto del giudizio penale conclusosi con la liquidazione di una provvisionale.
In questa prospettiva si è ritenuto di poter equiparare il regime della provvisionale a quello degli acconti riscossi a titolo di anticipata parziale liquidazione del danno in quanto coincidente di talché, come questi, anche la provvisionale, la cui liquidazione risulti dagli atti, va tenuta in conto dal giudice civile che, d'ufficio, dovrà imputarne l'importo a scomputo delle somme complessivamente dovute per il risarcimento dei danni.
6.3.1. Si è altresì detto che non rileva che risulti o meno dagli atti anche l'effettiva riscossione della provvisionale, nel senso che questa non potrebbe essere considerata dal giudice civile se non effettivamente corrisposta al danneggiato dal condannato in sede penale.
Infatti, a differenza dell'acconto, per il quale l'imputazione non può che essere ex post poiché, trattandosi di spontanea liquidazione parziale anticipata del danno, rileva nell'ipotesi di effettiva riscossione da parte del danneggiato, con la provvisionale l'imputazione è ex lege, essendo conseguenza delle previsioni dell'art. 539 c.p.p.
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La sentenza penale costituisce titolo esecutivo del quale il danneggiato si può valere per conseguire coattivamente il pagamento, ove non effettuato spontaneamente dall'imputato condannato anche quale responsabile civile o comunque dal responsabile civile condannato in sede penale. La riscossione effettiva della somma liquidata a titolo di provvisionale potrà tutt'al più rilevare per il calcolo del danno da ritardo, essendo esclusa, come per gli acconti, la rivalutazione sulle somme percepite dal danneggiato a titolo di provvisionale ed a far data dalla relativa percezione (cfr. Cass. n.
1623/80, n. 4798/86, n. 2074/89, n. 2074/99.
6.3.2. In sostanza, il principio è quello per cui la decurtazione dell'ammontare della provvisionale a carico dell'imputato (indipendentemente dal suo pagamento) dal complessivo importo riconosciuto ai danneggiati a titolo di risarcimento danni si fonda sul principio espresso da Cass. Sez. 3, 24/03/2011,
n. 6739, Rv. 617579-01 (a cui si conforma l'unico altro precedente di Cass. Sez.
3, 04/04/2017, n. 8662, in motivazione), secondo cui “In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale... il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli”.
La citata decisione si fonda sulle seguenti rationes:
- il risarcimento del danno, privo di finalità sanzionatorie, non può attribuire al danneggiato un equivalente pecuniario maggiore del pregiudizio sofferto;
- il giudice, d'ufficio, deve considerare l'aliunde perceptum e, cioè, se il danneggiato ha ricevuto, prima o in corso di causa, delle somme di denaro da imputarsi al risarcimento a titolo di acconto;
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- nella liquidazione definitiva, va operata una compensazione contabile tra il danno complessivamente determinato e le somme già ricevute a titolo di acconto;
- la provvisionale liquidata in sede penale ha funzione risarcitoria (nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova e fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile) e se ne deve tener conto nella liquidazione definitiva dei danni complessivamente prodotti in capo al medesimo danneggiato da quello stesso fatto illecito che ha formato oggetto del giudizio penale;
- la provvisionale penale va considerata alla stregua di acconto riscosso a titolo di anticipata parziale liquidazione del danno;
- è comunque irrilevante l'effettiva riscossione della provvisionale, perché,
a differenza dell'acconto (spontanea liquidazione parziale anticipata del danno), la provvisionale si imputa ex lege e la sentenza penale costituisce titolo esecutivo del quale il danneggiato si può avvalere (si sottintende, cioè, che il danneggiato - avendo un titolo esecutivo giudiziale nei confronti di uno dei danneggianti per una parte del pregiudizio patito - non potrebbe conseguire un altro titolo esecutivo giudiziale - azionabile nei confronti di un altro danneggiante - per l'intero pregiudizio, in quanto otterrebbe, azionando i due titoli, un risarcimento maggiore del danno subito, che è uno soltanto).
6.4. Estremamente di recente, però, tale posizione giurisprudenziale è stata sottoposta a critica dalla S.C. (Cass. civ. sez. III, 03/05/2025, n. 11614), con motivazioni che questo giudicante ritiene di poter condividere e fare proprie, salvo le specificazioni che si faranno.
Ad avviso dello scrivente trattasi di contrasto apparente e che, a ben vedere, non conduce necessariamente a soluzioni difformi, essendo tanto l'una quanto l'altra posizione accomunate dall'esigenza di evitare in sede esecutiva duplicazioni risarcitorie.
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6.4.1. In tal senso, infatti, è certamente condivisibile e punto indefettibile dal quale muovere, la considerazione, secondo la quale il danno subito è unitario e il suo risarcimento non può condurre ad un'indebita locupletazione del danneggiato.
6.4.2. Posta tale premessa la S.C. ha però non condiviso la qualificazione della provvisionale in termini di acconto (per giunta, iuris et de iure già pagato, stando a Cass. Sez. 3, 24/03/2011, n. 6739); in effetti, si tratta, infatti, di una condanna parziale e non definitiva al risarcimento del danno, peraltro diversamente quantificabile (in aumento o in diminuzione, come dimostrano le pronunce che, per l'appunto, ammettono che il giudice civile debba pur sempre accertare la misura del risarcimento del danno conseguenza) nel successivo giudizio civile, come statuito da Cass. Sez. 3, 14/03/2024, n. 6895, Rv. 670403-
01, che fa riferimento alla “instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione sine tempore (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile…”.
La provvisionale, in questo senso, non può essere considerata (a maggior ragione, se non pagata) come un acconto di cui tenere conto al momento della complessiva liquidazione del danno, poiché la sua quantificazione è provvisoria e potrebbe subire aumenti o riduzioni (o persino il suo totale annullamento) nel conseguente giudizio civile.
Trattasi, quest'ultimo, di argomento certamente convincente vieppiù ove confrontato con l'affermazione per cui compete pur sempre al giudice civile l'accertamento in ordine alla misura del danno.
6.4.3. Non ignora il Tribunale che nel presente procedimento la situazione sia leggermente diversa da quella che ha condotto al citato recente precedente, giacché nel caso in esame, in effetti, non ricorrere l'aporia applicativa che la S.C. ha dovuto fronteggiare.
Ed infatti, nel più recente precedente di legittimità, il giudice (civile) del merito adito successivamente al giudizio penale per il ristoro dei danni aveva
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visto convenuti in giudizio tutti i soggetti corresponsabili laddove la sentenza penale era stata resa unicamente nei confronti di alcuni dei coobbligato;
in questa sede, invece, i convenuti sono gli stessi soggetti coinvolti nel procedimento penale.
Condivisibili in tal senso risultano, allora, le considerazioni in ordine alla incongruità, sotto il profilo logico-giuridico, della conseguenza che se trarrebbe dall'orientamento tradizionale, dato che dall'individuazione di plurimi soggetti tenuti solidalmente all'obbligazione risarcitoria potrebbe derivare invece un iniquo trattamento dei danneggiati.
Ciò in quanto è pacifico che la solidarietà nelle obbligazioni (nel caso, ex art. 2055 c.c.) costituisce un vantaggio per il creditore: infatti, in virtù del favor riconosciutogli, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori solidali, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito (art. 1292 c.c.).
Al contrario, la soluzione che impone di defalcare automaticamente la provvisionale si risolve in un pregiudizio per lo stesso danneggiato: infatti,
l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale contro uno dei danneggianti
- disgiuntamente dall'azione risarcitoria in sede civile contro l'altro – finirebbe con l'impedire una condanna del secondo responsabile a risarcire l'intero danno.
Un simile effetto si potrebbe produrre solo in conseguenza dello scioglimento del vincolo di solidarietà o di una remissione del debito (art. 1301
c.c.), non ricorre una delle ipotesi normative che trasformano l'obbligazione risarcitoria solidale in obbligazione parziaria e non può essere utilmente invocato nemmeno l'art. 1311 c.c. poiché “in tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità”
(così Cass. Sez. 3, 14/07/2006, n. 16125, Rv. 591766-01, che in motivazione
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spiega: “Anzitutto l'art. 1311 cod. civ. prevede la presunzione di rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori solidali... soltanto se il creditore rilasci quietanza "per la parte di lui", senza riserve per il credito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente pro quota, con
l'adesione del debitore convenuto, condizioni che indubbiamente esulano dalla fattispecie in esame”).
Ad ulteriore riprova dell'incongruità della conclusione tratta dal citato precedente giurisprudenziale, viene formulato un esempio paradossale: basti pensare ad un caso in cui il danneggiato ottenga, anziché soltanto una provvisionale, l'intera liquidazione del danno (in sede civile o penale) a carico di uno dei danneggianti tenuti in solido;
in caso di incapienza del condannato e, quindi, di mancata percezione del ristoro, al danneggiato resterebbe interamente precluso l'esercizio dell'azione nei confronti di altri responsabili solidali, ancorché solvibili, conducendo all'effetto paradossale di precludere l'integrale ristoro del danno in caso di mancato pagamento della provvisionale.
6.5. Tale situazione, come detto, non ricorre nella specie, ove tanto in sede penale quanto in sede civile la pretesa risarcitoria e l'operatività della provvisionale sono state rivolte contro i medesimi soggetti.
Ciò posto, il problema diventa allora (ma ciò, a ben vedere, valeva anche nell'ambito del precedente soluzione data dalla giurisprudenza), quello di coordinare le due pronunce evitando effetti di ingiusta locupletazione.
Tale esigenza, però, non esclude la possibile esistenza di distinte condanne a risarcire l'intero pregiudizio subito dal danneggiato, salvo dover tener in conto quanto eventualmente percepito in forza della provvisionale.
In tale ottica costituisce un falso problema quello della duplicazione del titolo esecutivo che trova la sua coerente soluzione nelle statuizioni di Cass. Sez. 3,
14/10/2021, n. 28044, Rv. 662577-01 (conforme Cass. Sez. 2, 20/05/2024, n.
13949, Rv. 671693-02), secondo cui “La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi
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confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno
o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto”.
In altre parole, anche a voler ipotizzare che il danneggiato azioni
(abusivamente) diversi titoli giudiziali ottenuti nei confronti di diversi danneggianti, a ciascuno di questi è dato il rimedio dell'opposizione ex art. 615
c.p.c. (ancorché contro un titolo giudiziale) nonostante il giudicato formatosi sull'entità della sua obbligazione risarcitoria.
7. SEGUE L'ENTITÀ DEL DANNO RISARCIBILE, INTERESSI E
RIVALUTAZIONE.
Ed allora, riconosciuto (anche per danni materiali) l'importo di € 50.000,00, in sede penale, tale somma dovrà essere considerata nei termini all'ammontare complessivamente riconosciuto.
Alla luce di quanto precede l'importo al cui risarcimento i convenuti possono concretamente essere condannati ammonta complessivamente ad € 63.580,00, già comprensivo dell'ammontare della provvisionale per € 50.000,00, il cui importo, ove percepito, dovrà essere detratto dall'ammontare dovuto.
7.1. Gli importi sopra richiamati devono essere tutti integralmente maggiorati di interessi e rivalutazione: nel dettaglio, su tale importi, giacché trattasi di un debito di valore, spettano gli interessi compensativi, i quali sono volti a tenere indenne il danneggiato del pregiudizio conseguente alla mancata disponibilità della somma spettante a titolo risarcimento.
Gli stessi, assolvendo ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, sono da computarsi sulla somma che, devalutata alla data del fatto (luglio 2009), deve essere successivamente rivalutata, anno per anno e fino alla data della presente sentenza che trasforma il debito di valore in debito di valuta;
sulla
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somma così determinata decorreranno gli interessi al tasso legale dalla sentenza al pagamento.
7.2. In particolare, quanto ad interessi e rivalutazione, in primo luogo si osserva che gli importi riconosciuti sono stati equitativamente determinati con riferimento ai valori attuali della moneta.
Quanto agli interessi, occorre evitare la locupletazione che verrebbe ad avere il creditore se gli stessi venissero calcolati con riferimento alla somma finale, poiché in questo caso egli riceverebbe più del danno subito, in quanto il lucro cessante da mancata disponibilità del controvalore monetario del bene/salute danneggiato – a fronte del quale sono previsti gli interessi – verrebbe ad essere rapportato non al valore iniziale del bene, ma a quello finale: la somma finale dovrà pertanto essere devalutata fino all'epoca del fatto dannoso, e gli interessi andranno calcolati sulla somma base, rivalutandola anno per anno fino alla presente sentenza che trasformerà il debito di valore in debito di valuta.
Compiuta tale operazione, sulla somma risultante saranno applicati gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
8. LA POSIZIONE DEL SIG. SULLA RICHIESTA DI RIDUZIONE CP_1
DEL QUANTUM.
Il sig. ha chiesto, in via subordinata, nelle proprie conclusioni, di CP_1 ridurre il quantum risarcitorio “alla giusta ed equa misura, anche (sottolineatura n.d.e.) in ragione del ruolo marginale svolto…nella vicenda…”.
Ora, non è, invero, chiaro se la conclusione rassegnata intenda avanzare una richiesta di riparto interno delle responsabilità e di loro graduazione in ragione del differente contributo causale alla vicenda.
Quand'anche fosse, la richiesta è infondata.
8.1. Giova, anzitutto, ricordare che, stante l'applicabilità dell'art. 2055 cod. civ., l'accertamento e la ripartizione delle quote di responsabilità di ciascun convenuto nella determinazione dell'unico evento dannoso attiene ai soli rapporti interni tra i condebitori solidali ma non può liberare ciascuno di essi dall'obbligo di essere tenuti per l'intero nei confronti del creditore principale.
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Il fondamento della norma di cui all'art. 2055 c.c. non è, difatti, quello di alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno bensì quello di rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero a ciascuno dei soggetti responsabili senza doverli perseguire pro quota.
La questione della gravità delle colpe gravanti su ciascuno dei coautori del danno e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate attiene esclusivamente al riparto interno tra i condebitori solidali in caso di domanda di accertamento da parte di almeno uno di essi, per l'eventuale successivo esercizio dell'azione di condanna in regresso. In altri termini la graduazione delle colpe tra i soggetti responsabili di un medesimo fatto illecito, avendo soltanto la funzione di ripartire internamente tra i coobbligati l'obbligazione risarcitoria, non elimina affatto la solidarietà tra loro esistente, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (cfr. Cass. n. 291/2011).
8.2. Ciò posto, si osserva che con riferimento alla determinazione della quota di responsabilità, e tenuti presenti gli insegnamenti della Suprema Corte (v. Cass.
S.U. n. 30174/11), ai sensi dell'art. 2055 comma 3 c.c., nel valutare la responsabilità degli obbligati in solido le colpe si presumono uguali (come peraltro si presumono uguali nell'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1298 c.c.).
In presenza di fatto illecito di cui siano coautori più persone, ove uno dei condebitori solidali agisca in regresso nei confronti degli altri, l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055, comma 3, c.c., grava, rispettivamente, sull'attore che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà, o sul convenuto che contesti una richiesta pari alla metà, opponendo ad essa la propria totale assenza di colpa, ovvero il grado inferiore di questa (v. Cass. n. 3626/17).
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8.3. Nella specie, il sig. invoca un proprio contributo marginale, in CP_1 realtà, assolutamente inesistente alla luce degli accertamenti condotti nelle sentenze penali.
Già lo si è detto e lo si ribadisce: anche in caso di pronuncia agli effetti civili ex art. 578 c.p.p., l'accertamento a tali fini dei fatti che avrebbero fondato la responsabilità penale delle parti imputate, spieghi efficacia tra le parti che hanno partecipato al processo penale, anche nel processo civile (principio sul quale si veda Cass. Sez. 2 n. 11467 del 15/06/2020; n. 5660/2018; Cass. n. 2083/2013), laddove l'efficacia del giudicato consiste proprio nell'esigenza di precludere per il futuro ogni futura contestazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32412 dell'8/11/2021; cfr. Cass. civ. sez. III, 24/09/2024, n. 25501).
In sostanza si ribadisce, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità,
l'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna preclude certamente al giudice civile – chiamato a pronunciarsi sul risarcimento del danno conseguente al fatto accertato di rilievo penale – una nuova valutazione sull'an della responsabilità civile del reo, ma non si estende alla verifica del nesso causale tra il fatto di reato in quanto tale e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati, il cui accertamento deve indiscutibilmente essere operato in sede civile ai sensi del resto di quanto previsto dall'art. 1223 c.c. (cfr. Cass.,
5660/2018; Cass., 4318/2019; Cass., 8477/2020).
8.4. Nella specie, la condotta ascritta al sig. , ampiamente ricostruita CP_1 nelle sentenze penali versate in atti e sopra richiamate, non consentono in alcun modo di qualificare come minimale o marginale il contributo causale dallo stesso dato.
9. LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, priva di attività istruttoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda, condanna in solido tra loro il sig. , il sig. il sig. CP_2 Controparte_1 CP_3
al risarcimento del danno patrimoniale subito in favore del
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante, pari ad € 63.580, salvo quanto percepito in forza della provvisionale riconosciuta in sede penale, oltre interessi e rivalutazioni, per le ragioni, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva;
➢ condanna i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 8.433,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%).
Perugia, li 11 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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