Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2011, n. 30174
CASS
Sentenza 30 dicembre 2011

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Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto Ìaccordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale.

Il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il proprio oggetto sociale all'attività assicurativa ed a quelle connesse (art. 5 della legge 10 giugno 1978, n. 295, applicabile "ratione temporis") non impedisce loro di compiere singoli atti non aventi natura assicurativa, purché ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell'assicuratore. Ne consegue che non incorre nel suddetto divieto la garanzia prestata da una società assicuratrice in favore di una società non assicuratrice controllata, in quanto atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e come tale volto a salvaguardare l'interesse del gruppo societario nel suo insieme.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2011, n. 30174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30174
Data del deposito : 30 dicembre 2011

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