Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1301.
(Remissione).
La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non puo' esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.
Se la remissione e' fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.
(Remissione).
La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non puo' esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.
Se la remissione e' fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.
Commentari • 46
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10124 del 16https://www.laleggepertutti.it/ · 186.98555
[…] La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) la rinuncia degli atti operata in primo grado dalla banca verso alcuni condebitori solidali non abbia prodotto gli effetti di cui all'art. 1301 c.c., non trattandosi affatto di una remissione del debito, ma di una mera rinuncia, a valenza processuale, […] Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso propone cinque motivi, che possono essere come di seguito riassunti: 1) violazione degli artt. 1239 e 1301 c.c., avendo la corte territoriale escluso l'operatività della remissione del debito ai condebitori solidali, mentre la rinuncia agli atti di causa deve senz'altro interpretarsi come tale, in via tacita; […]
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Giurisprudenza • 406
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2022, n. 747Provvedimento: […] 1.4. Con provvedimento del 26 aprile 2022, il Giudice ha invitato le parti ad interloquire, ai sensi dell'art. 101, comma II, c.p.c., sull'intervenuta estinzione dell'obbligazione risarcitoria eventualmente gravante su in ragione della rinuncia al credito posta in essere dall'attore CP_1 nell'ambito della transazione conclusa con la banca, concorrente nella determinazione del dedotto illecito, ai sensi dell'art. 1301 c.c.Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
- remissione del debito·
- art. 1301 c.c.·
- art. 1304 c.c.·
- responsabilità concorrente·
- risarcimento danni·
- rinuncia al credito·
- incompetenza territoriale·
- transazione·
- art. 2050 c.c.