Articolo 1301 del Codice civile
Articolo 1300Articolo 1302
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19 aprile 1942
Art. 1301.

(Remissione).

La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non puo' esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

Se la remissione e' fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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