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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 215/2024 tra
Parte_1 [...]
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1 CP_2
[...] CP_3
CP_4 CP_3
Controparte_5
[...] CP_3
CP_6 CP_3
CP_7 CP_3
CP_8 [...]
CP_9 CP_3
CP_10
CP_11 [...]
CP_12 CP_13 CP_14
[...] CP_15
CONVENUTO/I
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 11:50 innanzi alla dott. ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per e l'avv. PATTERI Parte_3 Parte_2
GIOVANNA . Controparte_16
Per parte convenuta nessuno.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e alla discussione.
Parte attrice conferma le conclusioni come da ricorso introduttivo. Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_1
nato a [...] l'[...] C.F. , elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliati in Dorgali, via G. Matteotti n.6 presso lo studio dello Avvocato Giovanna A.F. Patteri che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTI
Contro
Controparte_17
[...] [...]
[...]
Controparte_18
CP_5 [...]
CP_19
[...]
[...]
CP_20
CP_21
[...] [...]
Controparte_22 [...]
Controparte_23
RESISTENTI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 15.4.2025. Parte attrice ha confermato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
pagina 2 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 9 marzo 2024, regolarmente notificato, Parte_3
e hanno convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, chiedendo
[...] Parte_2 all'intestato Tribunale di essere dichiarati proprietari, per intervenuta usucapione, degli immobili per cui è causa.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto di esercitare sin dal 1995 il possesso pacifico, pubblico, continuo, ininterrotto, esclusivo non viziato da violenza o clandestinità sul fabbricato sito in Comune di Dorgali, località Cala NE , alla Via Marco Polo n. 24 e più precisamente:
-che possiede sin dall'anno 1995, la porzione immobiliare facente parte Parte_3 del maggior fabbricato contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Dorgali al Fg. 63 mapp.
1439 sub. 3, consistente in un appartamento sito al piano secondo-mansarda, composto da soggiorno, cucina, due camere, bagno, disimpegno, veranda, cortile di pertinenza esclusiva e tetto parzialmente edificabile, vano scala, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Dorgali al Fg. 63 mapp. 1439 sub. 4 come bene comune non censibile, che consente l'accesso all'appartamento, il tutto confinante con la Via Marco Polo, con scalinata pubblica, con proprietà , salvo altri;
Per_1
-che possiede sin dall'anno 1995, le seguenti porzioni immobiliari facenti parte del Parte_2 maggior fabbricato e precisamente: a) appartamento sito al piano terreno, composto da soggiorno- cucina, una camera e un bagno, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Dorgali al Fg. 63,mapp. 1439 sub. 1; b) appartamento sito al piano primo, composto da soggiorno, cucinotto, due camere, bagno, disimpegno e balcone, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Dorgali al
Fg. 63, mapp. 1439 sub.2, vano scala contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Dorgali al Fg. 63 mapp. 1439 sub. 4 come bene comune non censibile, che consente l'accesso all'appartamento, il tutto confinante con la Via Marco Polo e con scalinata pubblica;
-che ha stabilito nell'immobile la sua residenza abituale mentre Parte_2 Parte_3 utilizza la mansarda per trascorrervi le vacanze estive e i fine settimana con la propria
[...] famiglia;
-che entrambi si occupano dei rispettivi immobili, pagando le relative imposte ed accessori, eseguendo interventi di ristrutturazione e manutenzione a propria cura e spese delle rispettive porzioni del fabbricato e congiuntamente delle parti comuni;
-che la proprietà in capo ai ricorrenti è pacifica tuttavia dall'analisi delle visure storiche catastali relative alle unità immobiliari oggetto di causa risulta intestata a terzi e pertanto di avere interesse ad ottenere sentenza dichiarativa del loro diritto di proprietà anche ai fini delle volture presso gli uffici competenti.
Nella contumacia dei convenuti, la causa, riassegnata, istruita per documenti e prova testimoniale, viene all'udienza odierna per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
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La domanda degli attori merita di essere accolta. Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i convenuti citati nella qualità di intestatari catastali o eredi degli stessi degli immobili in oggetto sono le uniche persone interessate alla domanda, di talché il contraddittorio, a seguito della notifica dell'atto di citazione pagina 3 di 5 deve ritenersi correttamente instaurato tra le parti (vedi visure storiche catastali, certificati ipotecari speciali, certificato storico di famiglia, ecc.).
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze (v. ud. 23.1.2025, testi: Tes_1 Tes_
, assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso Tes_2 Tes_4 Tes_5 ultraventennale di e dei beni in questione. Parte_3 Parte_2 E' emerso dalle dichiarazioni dei testimoni che, attendibili e disinteressati, dimostrando di conoscere i luoghi per averli frequentati personalmente, i ricorrenti utilizzano gli immobili in particolare per quanto attiene abitando stabilmente il piano primo e per quanto attiene il Parte_2 Pt_2 [...] utilizzando la mansarda nei fine settimana e nella stagione estiva, provvedendo Parte_3 altresì alla cura e manutenzione ciascuno della rispettiva porzione del predetto fabbricato e unitamente per quelli in comune. In particolare i testimoni hanno dichiarato che “ abito a Cala NE dal 1980 e vedo nell'immobile che mi si chiede posto all'ultimo piano del Parte_3 fabbricato dal 1995. In particolare lo vedo nella stagione estiva […] abita Parte_2 l'immobile posto al piano primo del fabbricato dal 1995, vi abita tutto l'anno lo vedo utilizzare in via esclusiva anche l'appartamento posto al piano terra sempre dello stesso fabbricato. Lo vedo perché come ho già dichiarato abito vicino a detto fabbricato.(teste ; “… ho fatto lavori di Tes_1 ristrutturazione dei due appartamenti iniziati nel 1995 e finiti nel 1997 e successivamente , anni dopo (teste );”.. Ho sostituito nel 2022 i climatizzatori che avevo installato già nel 2007 – 2010 Tes_2 Tes_ sempre per conto di (teste ; “ Su incarico di e ho eseguito i Parte_3 Parte_2 Parte_3 lavori di tinteggiatura” (teste ; “….abito a Cala NE dal 1990 e dal 1995 vedo Tes_4 Parte_3 nell'appartamento […] dal 1995 abita nell'appartamento posto al piano primo del Parte_2 fabbricato […] utilizza anche l'appartamento posto al piano terra del fabbricato (teste Parte_2
. Tes_5
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve pertanto essere accolta. e devono pertanto essere dichiarati proprietari, Parte_3 Parte_2 ciascuno del rispettivo bene e comproprietari dei beni in comune a titolo originario in forza del possesso ultraventennale, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158, codice civile. Le spese di lite poiché non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti. Non deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza ad opera del competente Conservatore dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), trattandosi di adempimento previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.dichiara che (C.F. ) ha Parte_3 CodiceFiscale_1 acquistato, per usucapione, il diritto di proprietà dell'immobile sito in Dorgali, Località Cala NE, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Dorgali al Fg. 63 mapp. 1439 sub. 3, nonché comproprietario del vano scala, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Dorgali al Fg. 63 mapp. 1439 sub. 4 come bene comune non censibile;
2.dichiara che (C.F. ) ha acquistato per Parte_2 CodiceFiscale_2 usucapione il diritto di proprietà degli immobili siti in Dorgali, Località Cala NE, contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di Dorgali al Fg. 63,mapp. 1439 sub. 1 e sub.2, nonché comproprietario del vano scala, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Dorgali al
Fg. 63 mapp. 1439 sub. 4 come bene comune non censibile;
pagina 4 di 5
3. Spese compensate. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, presente il difensore di parte attrice, e allegazione al verbale di udienza.
Nuoro, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
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