Accoglimento
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04718/2025REG.PROV.COLL.
N. 05286/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5286 del 2023, proposto da Immobiliare Quadrifoglio di ZZ NN & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Baranzate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 632 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baranzate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del Piano generale territoriale emanato dal Comune di Baranzate nella parte in cui prevede disposizione lesive per la società appellante la quale, con l’odierno atto di appello, ha evidenziato di essere proprietaria di un edificio identificato in Catasto, al foglio n. 66, particelle 2 e 3, categoria D/8, sito in Baranzate (individuabile anche alla Via Aquileia n. 44) e di un vasto compendio immobiliare di circa 10.000 mq, corrispondente all’insediamento industriale ex MOTOM, edificato a seguito di licenza edilizia in data 1.10.1953.
Evidenziava che con il Piano del 2015 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14.4.2015), l’area veniva classificata come ambito di rigenerazione urbana “ARU11 – SP46 Rho- Monza (ex-Motom)”.
L’Immobiliare Quadrifoglio di ZZ NN & C. S.a.s. ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento innanzi al T.a.r. che, con sentenza n. 632 del 2023, ha dichiarato improcedibile il ricorso.
2. Parte appellante ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
ERROR IN IUDICANDO ed ERROR IN PROCEDENDO – ERRONEA VALUTAZIONE E/O INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO DI I GRADO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 35 C.P.A. – ELUSIONE E/O VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROVVEDERE SULLA DOMANDA - ILLEGITTIMITA’ DEL CAPO 3 DELLA SENTENZA APPELLATA .
La sentenza è illegittima, perché con la memoria depositata il 18 gennaio 2023, notificata a tutte le parti del giudizio, la ricorrente in primo grado ha formalmente ribadito il proprio interesse al ricorso anche a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., riservandosi di proporre la relativa azione.
3. Parte appellante ha, quindi, riproposto i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal giudice di prime cure:
ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO IN RELAZIONE
ALLO STATO DI DISMISSIONE DELL’AREA E DELL’EDIFICIO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ CON L’ART. 4.6 DEL PIANO DELLE REGOLE DELLA STESSA VARIANTE URBANISTICA – CONTRASTO I PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ DELLA P.A (ART. 97 DELLA COSTITUZIONE) – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE- VIOLAZIONE DELLA L.R. N. 12/2015 ED IN PARTICOLARE DELL’ART. 10 – VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DEL DPR 380/2001 CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI EDILIZI REALIZZABILI PRIMA DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO .
Il documento “PR.05 Piano delle Regole – Schede degli ambiti di riqualificazione rinnovo urbano e trasformazione” (pagg. 32-34) definisce erroneamente l’immobile come “.. edificio dismesso da diversi anni, che si sviluppa in altezza, ma che per le caratteristiche edilizie e tipologiche non può essere riutilizzato….”. La qualificazione dell’immobile di proprietà della ricorrente quale edificio
dismesso sarebbe frutto di un palese errore di istruttoria e contrasta con la realtà dei fatti.
In ogni caso sarebbe illegittima la disposizione di cui all’art. 23, lett. a), comma 6, delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, che attraverso l’uso improprio del potere di regolamentazione urbanistico-edilizia propria dello strumento di pianificazione – invero pretende di incidere sull’utilizzo dell’immobile e cioè sull’insediamento di attività pur in assenza di opere edilizie o anche nel caso in cui si rendano necessari meri interventi di natura conservativa/manutentiva o di adeguamento igienico-sanitario, tecnologico, impiantistico, comunque ammessi dalla legge (art. 9, TU Edilizia).
Il Comune di Baranzate si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso in punto di fatto, va accolto il primo motivo di appello, in quanto il T.a.r. ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità del ricorso di primo grado, nonostante sussistesse l’interesse di parte appellante all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., come, peraltro, evidenziato dallo stesso appellante con la memoria depositata il 18 gennaio 2023.
3.1. L’Adunanza plenaria, con sentenza n. 8 del 2022, ha chiarito che:
a) per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a.»;
- «una volta manifestato l'interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda» .
3.2. Nel caso di specie, in primo grado parte appellante aveva manifestato l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai fini risarcitori e, quindi, il T.a.r. avrebbe dovuto procedere in tal senso e non dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Il primo motivo di appello va, dunque, accolto.
4. L’accoglimento del primo motivo di appello comporta la necessità di esaminare i motivi del ricorso di primo grado ritualmente riproposti da parte appellante.
4.1. Con il primo motivo (riproposto in appello) del ricorso di primo grado parte appellante contesta la valutazione del Comune (documento “PR.05 Piano delle Regole – Schede degli ambiti di riqualificazione rinnovo urbano e trasformazione”, pagg. 32-34) che ha qualificato l’immobile come “.. edificio dismesso da diversi anni, che si sviluppa in altezza, ma che per le caratteristiche edilizie e tipologiche non può essere riutilizzato….”.
4.2. Il primo motivo è infondato, in quanto parte appellante non è stata in grado di smentire la qualificazione dell’area come dismessa effettuata dal Comune. Sul punto, peraltro, l’amministrazione ha evidenziato che le condizioni dell’area erano ben indicate già nel P.G.T. previgente (2011) – non impugnato dalla ricorrente – che pure classificava il compendio come ambito di riqualificazione e riassetto urbano, dando atto che si tratta di un edificio dismesso da diversi anni (doc. 3, tavola DP 03.8 in cui sono individuate le “aree dismesse”). Tale affermazione non è stata contestata da parte appellante.
4.3. Inoltre, non sono risolutivi i contratti di locazione, la comunicazione di cessione di fabbricato e i procedimenti di recupero di somme non versate a titolo di TARSU da parte di un affittuario, che provano soltanto la disponibilità del bene in capo al locatore ma non consentono di desumere il concreto ed attuale utilizzo dei locali da parte dello stesso né per deposito né per altra funzione.
Parimenti irrilevante a tal fine è la circostanza che l’immobile in argomento sia munito di regolare certificato di agibilità e non è mai stato dichiarato inagibile.
4.4. Inoltre, non vi è contraddittorietà nella valutazione dell’amministrazione, in quanto l’art. 4.6. della Relazione illustrativa del Piano delle Regole definisce le aree dismesse come quelle “.. in cui la cessazione di attività pregresse ha determinato situazioni di abbandono e talvolta di degrado ambientale e paesaggistico”. Non basta dunque a smentire la valutazione dell’amministrazione la circostanza che lo stato di abbandono sia anche parziale, perché tanto basta a giustificare la valutazione dell’amministrazione alla luce degli obiettivi che il Piano persegue e della notevole estensione dell’immobile di proprietà di parte appellante.
4.5. Peraltro, come attestato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Baranzate, non risulta presentato né rilasciato alcun titolo per lo svolgimento di una qualche attività all’interno del fabbricato in questione (documento 7 del fascicolo di primo grado).
5. Non può, inoltre, essere condivisa la censura di parte appellante secondo cui l’art. 23, lett. a), comma 6, delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, sarebbe illegittima, rappresentando una scelta ragionevole espressione di ampia discrezionalità dell’amministrazione tipica delle scelte pianificatorie.
5.1. Va, in particolare, evidenziato che il piano regolatore, così come gli altri piani urbanistici, sono atti generali ampiamente discrezionali, sindacabili soltanto per macroscopica illogicità o irragionevolezza, o qualora siano inficiati da errori di fatto o da abnormi illogicità, perché incoerenti con l'impostazione di fondo dell'intervento pianificatorio. Ne consegue che non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principii ispiratori del piano. Tale principio trova eccezione nell’ipotesi in cui sussista un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica. A fronte di destinazioni urbanistiche diverse e più sfavorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, l'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione sussiste solo quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo), approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione.
5.2. Inoltre, le istanze e osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari in riferimento agli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 08.06.2020 n. 3632).
5.3. Nel caso di specie, la disposizione contestata prevede che: “ In assenza di piano attuativo è prevista la conferma e il mantenimento delle attività economiche esistenti, anche a seguito di trasferimento della proprietà e/o dell’attività ad altri soggetti e la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamenti igienico sanitario, tecnologico ed impiantistico, e di usufruire della possibilità una-tantum dell’incremento della Slp fino ad un massimo del 10% di quella esistente ….”.
La scelta pianificatoria del Comune non appare palesemente irragionevole o illogica, né in contrasto con l’art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001, specie se inquadrata in un ambito di riqualificazione e riassetto urbano che interessa una parte significativa e strategica del territorio comunale e rispetto alla quale l’Amministrazione si propone di avviare progetti complessi di riqualificazione, rinnovo e recupero tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano, mediante interventi finalizzati all’incremento della qualità e vivibilità urbana, del livello dei servizi, oltre ad avviare un rinnovo funzionale delle attività presenti sul territorio, come la stessa amministrazione ha posto in rilievo. Interventi che, come si vedrà al punto successivo, necessitano di un piano attuativo, in assenza del quale non appare illogico limitare gli interventi possibili al fine di non frustrare gli obiettivi e le scelte che verranno effettuato nel piano attuativo.
Peraltro, il Comune è istituzionalmente titolare di un siffatto potere, la cui ampia latitudine non è di certo smentita dall’art. 10 della L.R. n. 12/2005, genericamente richiamata da parte appellante (pag. 19 dell’atto di appello).
6. Con il secondo motivo di appello parte appellante afferma che la previsione del piano attuativo sarebbe illegittima poiché l’area sarebbe già sufficientemente urbanizzata e non necessiterebbe di nuovi standard. Ne conseguirebbe l’illegittimità della scelta del Comune di prevedere un piano attuativo che sarebbe inutile in quanto, al più, sarebbe stato possibile procedere con un permesso di costruire convenzionato.
6.1. Anche tale motivo di appello è infondato, perché sollecita il sindacato del giudice ammnistrativo su scelte dell’amministrazione che confluiscono nel merito amministrativo, come tale non sindacabile.
Inoltre, questa Sezione (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 novembre 2022, n. 9916) ha già chiarito che “..in materia edilizia costituisce […] ius receptum che sono eccezionali e di stretta interpretazione i casi in cui il piano regolatore generale consenta il rilascio del permesso di costruire diretto,
senza previa approvazione dello strumento attuativo…”. Inoltre, “.. proprio per gli ambiti di rigenerazione urbana, il Pgt prevede infatti l’individuazione di interventi finalizzati all’incremento della qualità e vivibilità urbana, che richiedono necessariamente una complessiva pianificazione attuativa di livello superiore…”.
6.2. Nel caso di specie, come visto, il piano prevede interventi finalizzati all’incremento della qualità e vivibilità urbana, che richiedono una complessiva pianificazione attuativa di livello superiore.
L’area in questione, peraltro, ha una superficie territoriale pari a mq. 10.660, notevolmente superiore, cioè a quella massima consentita in via generale dallo strumento urbanistico per il ricorso al Permesso di Costruire convenzionato sostitutivo di piano attuativo. Al riguardo, l’art. 9.2 delle N.T.A. del P.d.R. stabilisce che: “Il ricorso a permesso di costruire convenzionato è consentito per ambiti di intervento con superficie territoriale massima di 7.000 mq, ed esclude la necessità di
approvazione di piani attuativi, limitatamente alle aree e immobili per i quali il permesso
stesso viene rilasciato.
6.3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante evidenzia che il Piano delle Regole “pretende di incidere sulle stesse modalità realizzative degli interventi, invadendo un ambito riservato all’esercizio del diritto del proprietario”, in contrasto “con l’art. 10 della L.R. n. 12/2005 che detta i contenuti del Piano delle Regole”.
Come ha ben chiarito la stessa amministrazione, non si tratta di imporre un intervento al proprietario, perché “il riferimento alla realizzazione di una o più torri costituisce, cioè, una mera indicazione – senza valenza prescrittiva – per il conseguimento degli obiettivi dell’ARU”. Vale lo stesso per le altre “prescrizioni” che rappresentano solo un’indicazione di massima tutta da verificare in punto di pianificazione attuativa.
I motivi del ricorso di primo grado, riproposti con l’odierno atto di appello, sono quindi infondati.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo di appello e, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO