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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5371/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5371/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Williams Zaina Pipitone Parte_1
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. Andrea Montemurro CP_1
CONVENUTO
Contro
con il patrocinio dell'avv. Andrea Montemurro Controparte_2
CONVENUTO
e contro
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
pagina 1 di 7 Dichiarare ex art. 248 c.c. che , nato a [...] il [...] e CP_1 Controparte_2
, nato a [...] il [...], C.F. non sono figlio del sig.
[...] CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in La Spezia il 16 Aprile 2014. Per_1
In particolare e per quanto a anche in virtù della diversa paternità dello stesso CP_1
risultante dalle dichiarazioni rese dalla madre dello stesso, sig.ra , e dal sig. Controparte_3 Per_1
, de cuius, nell'ambito del giudizio di divorzio svoltosi avanti al Tribunale di Torino e trasposti
[...]
in sentenza 379/81 ed emergenti da ogni ulteriore elemento utile a dimostrare la non coabitazione e la
mancanza di rapporto tra il de cuius e la sig.ra nel periodo di concepimento essendo Controparte_3
egli figlio di tal sig. ( ) Per_2 Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte convenuta e CP_1 Controparte_2
Dichiarare la domanda della sig.ra ex art. 248 c.c. inammissibile e\o prescritta e\o Parte_1
infondata in fatto e diritto e pertanto respingerla.
- Nella denegata ipotesi in cui l'azione radicata fosse intesa e\o inquadrata come azione di
disconoscimento di paternità o come ulteriore e diversa azione di stato, dichiararla inammissibile e\o
prescritta e\o infondata in fatto e diritto.
- Con vittoria di spese e competenza da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per il P.M.
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di riassunzione regolarmente notificato, parte attrice sig.ra ha evocato in Parte_1
giudizio i fratelli e e la madre al fine di Controparte_2 CP_1 Controparte_3
sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
L'attrice esponeva quanto segue:
- avanti al Tribunale di La Spezia veniva instaurato il procedimento di divisione ereditaria del padre,
sig. (deceduto in data 16/04/2014); Persona_1
- in detto giudizio l'attrice contestava lo status di figlio di entrambi i fratelli e CP_1 [...]
; Controparte_2
pagina 2 di 7 - veniva sospeso il giudizio di divisione ereditaria ex art. 295 cpc e formato un nuovo fascicolo per la definizione della domanda pregiudiziale;
- tale ultimo procedimento si concludeva con la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di La
Spezia in favore del Tribunale di Torino.
La sig.ra riassumeva la causa nel termine ex art. 50 cpc avanti al Tribunale di Torino. Parte_1
Si sono tempestivamente costituiti i sig.ri e chiedendo l'accoglimento Controparte_2 CP_1
delle conclusioni di cui in epigrafe.
La sig.ra , madre delle parti, nonostante la regolarità della notifica non si costituiva e Controparte_3
veniva dichiarata contumace all'udienza del 20/01/2022.
L'istruttoria si svolgeva mediante CTU, depositata in atti il 11/08/2023. Dalla stessa risultava che, in base ai campioni di DNA è escluso il rapporto di paternità biologico tra e Persona_1 [...]
. In assenza di disponibilità da parte di di fornire un campione Controparte_2 CP_1
biologico di raffronto, non è stato possibile verificare la paternità biologica di nei Persona_1
confronti di quest'ultimo.
L'istruttoria proseguiva con l'interpello della sig.ra , dell'attrice e con l'escussione Controparte_3
della teste Testimone_1
All'udienza in data 05/12/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il PM nulla ha opposto.
***
Espone parte attrice, a fondamento della domanda, quanto segue: i sig.ri e Persona_1 CP_3
contraevano matrimonio in data 19/05/1962. Dal matrimonio nasceva la sig.ra
[...] Parte_1
in data 15/05/1963. In costanza di matrimonio nasceva il sig. in data Controparte_2
10/02/1969. La coppia si separava legalmente in data 25/06/1971. A seguito della separazione nasceva in data 26/07/1975. La coppia divorziava in data 23/11/1981. Quanto a CP_1 CP_1
l'attrice produceva la sentenza di divorzio dalla quale emergeva che quest'ultimo non era figlio del sig.
. Quanto a , l'attrice veniva a conoscenza dell'insussistenza del Persona_1 Controparte_2
rapporto di filiazione solo successivamente alla morte del padre, nei primi mesi del 2015.
pagina 3 di 7 Ciò premesso, l'attrice agiva ai sensi dell'art. 248 cc, con l'azione di contestazione dello stato di figlio,
imprescrittibile ed esperibile da chiunque vi abbia interesse.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute esponendo, a sostegno delle proprie ragioni, quanto segue: è nato in [...] matrimonio e da ciò discende la presunzione di paternità Controparte_2
ex art. 231 e 232 cc, mentre per , nato oltre 300 gg dopo la separazione, pur non vigendo la CP_1
presunzione di paternità, l'azione esperibile sarebbe in ogni caso quella di disconoscimento di paternità, ormai prescritta.
Il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice debba essere rigettata.
L'azione di contestazione dello stato di figlio ai sensi dell'art. 248 cc. può trovare infatti applicazione solamente in via residuale, nei casi che non trovano tutela nel disconoscimento di paternità o in altra azione tipica. La giurisprudenza maggioritaria ha infatti affermato che “in presenza della normativa
degli artt. 235 e segg. cod. civ. (che disciplina organicamente la contestazione di uno degli specifici
presupposti della legittimità, quale è la paternità), non è possibile applicare alla stessa fattispecie
anche l'art. 248 cod. civ., il quale riguarda la contestazione di presupposti necessariamente diversi da
quello della paternità” (fra le altre Cass. 3529/2000). Nella citata sentenza, in parte motiva si legge chiaramente che “a parte il principio generale di ermeneutica legislativa, secondo cui la norma
speciale deroga a quella generale, è evidente che, se l'azione ex art. 235 e quella ex art. 248 fossero
considerate concorrenti, risulterebbe vanificata ed elusa l'intera regolamentazione normativa
dell'azione di disconoscimento della paternità. Per quest'ultima la legge ha stabilito ipotesi tipiche
(art. 235 c.c.), termini particolari e legittimazione limitata a soggetti determinati (art. 244 c.c.).
L'azione ex art. 248 c.c., invece, spetta a chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile. Se le due
azioni potessero concorrere, le suddette limitazioni oggettive, temporali e soggettive perderebbero
ogni significato, essendo sempre possibile porre in discussione la paternità pur dopo la scadenza dei
termini per il disconoscimento, e da parte di chiunque con il solo limite (generale) dell'interesse ad
agire. Perciò è stato rimarcato il carattere residuale dell'azione ex art.248 cod. civile: non certo nel
senso che essa possa essere esperita quando non sia più possibile proporre altre azioni tipiche, bensì
nel senso che essa è proponibile soltanto per le fattispecie in relazione alle quali non sia prevista una
disciplina organica, la cui esistenza preclude l'applicazione dell'art. 248 citato” e ancora “seguendo la
pagina 4 di 7 tesi propugnata dal ricorrente, si giungerebbe a conclusioni inaccettabili sotto un duplice profilo. In
primo luogo uno stato di legittimità non più attaccabile, per inerzia o anche per implicita
manifestazione di volontà da parte di soggetti tassativamente legittimati, sarebbe messo in discussione
da un terzo estraneo, così rendendo incerto e precario uno status personale, cui il legislatore ha voluto
assicurare condizioni di stabilità. In secondo luogo persone, decadute dal diritto di far valere il
disconoscimento, potrebbero, usufruendo maliziosamente della legittimazione di terzi, conseguire un risultato ormai ad esse precluso, con ulteriore incremento del tasso d'instabilità dello status”.
Nel caso in esame, con riferimento al figlio nato in [...] matrimonio, , opera Controparte_2
una presunzione legale di paternità e l'azione esperibile è, certamente, quella di disconoscimento di paternità. In particolare, non può trovare applicazione l'art. 243 bis cc, poiché la sorella non è
annoverata tra i soggetti legittimati, bensì l'art. 246 cc che prevede l'ipotesi di trasmissibilità
dell'azione: la sig.ra sarebbe dunque tra i soggetti legittimati a proporre l'azione di Parte_1
disconoscimento di paternità, tuttavia, stante il richiamo espresso dell'art. 246 cc ai termini di cui all'art. 244 cc, ella è ormai decaduta dalla presentazione della stessa.
Con riferimento, invece, al figlio , nato successivamente alla separazione tra i signori CP_1 [...]
e , ma prima che intervenisse sentenza di divorzio, non opera la presunzione Per_1 Controparte_3
di paternità di cui agli artt. 231 e 232 c.c. Ciò nonostante, ritiene questo collegio che l'azione da esperire fosse, anche in questo caso, quella di disconoscimento di paternità. La giurisprudenza maggioritaria, infatti, qualora la moglie abbia partorito oltre i trecento giorni dalla separazione, ritiene che l'azione esperibile non sia quella di contestazione di legittimità di cui all'art. 248 cc, ma l'azione di disconoscimento di paternità, salve le conseguenze sul regime della prova. Infatti, in tal caso, a differenza dell'ipotesi di concepimento durante il matrimonio (in cui non è consentito al marito superare la presunzione di paternità, su di lui ricadente a norma dell'art. 231 cc, se non nei casi tassativamente elencati dall'art. 235), non operando detta presunzione, a norma del comma 2 dell'art. 232, si ha un ristabilimento delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova, sicché al marito spetta di provare soltanto lo stato di separazione legale, mentre incombe alla moglie dimostrare la paternità del marito come se agisse al di fuori del matrimonio (Cass. 2098 del 1992). E ancora,
nell'ipotesi di figlio nato dopo i 300 giorni dall'annullamento, lo scioglimento o dalla cessazione degli pagina 5 di 7 effetti civili del matrimonio, invero ancora dall'autorizzazione a vivere separati, si presume l'illegittimità del figlio medesimo, con la conseguenza che, ai fini dell'onere della prova, nell'azione di disconoscimento della paternità, non spetta al marito provare (oltre la separazione) la mancanza assoluta di rapporti intimi, sibbenne alla moglie, che si oppone al disconoscimento, dimostrare che vi è
stata riunione temporanea, con possibilità di incontri intimi e quindi della copula fecondatrice (Cass.
2603 del 1986). Così anche Cass. 3541/85: “qualora l'azione di disconoscimento della paternità venga
proposta nei confronti del bambino nato dopo il decorso di più di 300 gg. dalla data di comparizione
dei genitori davanti al giudice, adito per la separazione personale, quando gli stessi siano stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio, spetta alla madre di fornire la prova della
paternità, mediante la dimostrazione di coabitazione o comunque di rapporti con il marito nel periodo
corrispondente al concepimento, essendo venuta meno la presunzione (artt. 232 e 234 cc)”.
Trattasi di orientamento consolidato cui questo collegio ritiene di aderire pur conscio di orientamento più recente, ma allo stato, isolato, della Cassazione che ha ritenuto, invece, che “qualora non operi la
presunzione di paternità ex art. 232 c.c. ed il figlio sia nato da genitori non uniti in matrimonio senza
che ne sia successivamente intervenuto il riconoscimento, l'unica azione a disposizione del padre è
quella "residuale", prevista dall'art. 248 c.c., di contestazione dello stato di figlio. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che quest'ultima avesse erroneamente qualificato
come disconoscimento di paternità l'azione con la quale, colui che all'anagrafe figurava essere il
padre di un minore, nato dopo anni dalla pronuncia della sua separazione dalla madre e non
riconosciuto, contestava la veridicità delle risultanze anagrafiche)” (Cass. 4194/2018).
Ritiene, infatti, questo Tribunale che le presunzioni legali operino esclusivamente sul piano della prova,
come affermato dalle sentenze più risalenti, e non anche sul tipo di azione esercitabile.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi che l'azione esercitata dall'attrice non sia, nell'ipotesi in esame, esperibile e che la stessa sia decaduta dalle azioni di disconoscimento di paternità nei confronti dei convenuti e . CP_1 Controparte_2
Conseguentemente la domanda di parte attorea deve essere respinta e l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese sostenute dai convenuti, come liquidate in dispositivo, ai sensi del DM
147/22, tenuto conto della durata e della difficoltà del giudizio.
pagina 6 di 7 Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA le domande di parte attrice.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_2
per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano per Parte_1 CP_1
l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
PONE definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico di
[...]
Pt_1
Torino, 13 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5371/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Williams Zaina Pipitone Parte_1
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. Andrea Montemurro CP_1
CONVENUTO
Contro
con il patrocinio dell'avv. Andrea Montemurro Controparte_2
CONVENUTO
e contro
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
pagina 1 di 7 Dichiarare ex art. 248 c.c. che , nato a [...] il [...] e CP_1 Controparte_2
, nato a [...] il [...], C.F. non sono figlio del sig.
[...] CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in La Spezia il 16 Aprile 2014. Per_1
In particolare e per quanto a anche in virtù della diversa paternità dello stesso CP_1
risultante dalle dichiarazioni rese dalla madre dello stesso, sig.ra , e dal sig. Controparte_3 Per_1
, de cuius, nell'ambito del giudizio di divorzio svoltosi avanti al Tribunale di Torino e trasposti
[...]
in sentenza 379/81 ed emergenti da ogni ulteriore elemento utile a dimostrare la non coabitazione e la
mancanza di rapporto tra il de cuius e la sig.ra nel periodo di concepimento essendo Controparte_3
egli figlio di tal sig. ( ) Per_2 Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte convenuta e CP_1 Controparte_2
Dichiarare la domanda della sig.ra ex art. 248 c.c. inammissibile e\o prescritta e\o Parte_1
infondata in fatto e diritto e pertanto respingerla.
- Nella denegata ipotesi in cui l'azione radicata fosse intesa e\o inquadrata come azione di
disconoscimento di paternità o come ulteriore e diversa azione di stato, dichiararla inammissibile e\o
prescritta e\o infondata in fatto e diritto.
- Con vittoria di spese e competenza da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per il P.M.
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di riassunzione regolarmente notificato, parte attrice sig.ra ha evocato in Parte_1
giudizio i fratelli e e la madre al fine di Controparte_2 CP_1 Controparte_3
sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
L'attrice esponeva quanto segue:
- avanti al Tribunale di La Spezia veniva instaurato il procedimento di divisione ereditaria del padre,
sig. (deceduto in data 16/04/2014); Persona_1
- in detto giudizio l'attrice contestava lo status di figlio di entrambi i fratelli e CP_1 [...]
; Controparte_2
pagina 2 di 7 - veniva sospeso il giudizio di divisione ereditaria ex art. 295 cpc e formato un nuovo fascicolo per la definizione della domanda pregiudiziale;
- tale ultimo procedimento si concludeva con la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di La
Spezia in favore del Tribunale di Torino.
La sig.ra riassumeva la causa nel termine ex art. 50 cpc avanti al Tribunale di Torino. Parte_1
Si sono tempestivamente costituiti i sig.ri e chiedendo l'accoglimento Controparte_2 CP_1
delle conclusioni di cui in epigrafe.
La sig.ra , madre delle parti, nonostante la regolarità della notifica non si costituiva e Controparte_3
veniva dichiarata contumace all'udienza del 20/01/2022.
L'istruttoria si svolgeva mediante CTU, depositata in atti il 11/08/2023. Dalla stessa risultava che, in base ai campioni di DNA è escluso il rapporto di paternità biologico tra e Persona_1 [...]
. In assenza di disponibilità da parte di di fornire un campione Controparte_2 CP_1
biologico di raffronto, non è stato possibile verificare la paternità biologica di nei Persona_1
confronti di quest'ultimo.
L'istruttoria proseguiva con l'interpello della sig.ra , dell'attrice e con l'escussione Controparte_3
della teste Testimone_1
All'udienza in data 05/12/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il PM nulla ha opposto.
***
Espone parte attrice, a fondamento della domanda, quanto segue: i sig.ri e Persona_1 CP_3
contraevano matrimonio in data 19/05/1962. Dal matrimonio nasceva la sig.ra
[...] Parte_1
in data 15/05/1963. In costanza di matrimonio nasceva il sig. in data Controparte_2
10/02/1969. La coppia si separava legalmente in data 25/06/1971. A seguito della separazione nasceva in data 26/07/1975. La coppia divorziava in data 23/11/1981. Quanto a CP_1 CP_1
l'attrice produceva la sentenza di divorzio dalla quale emergeva che quest'ultimo non era figlio del sig.
. Quanto a , l'attrice veniva a conoscenza dell'insussistenza del Persona_1 Controparte_2
rapporto di filiazione solo successivamente alla morte del padre, nei primi mesi del 2015.
pagina 3 di 7 Ciò premesso, l'attrice agiva ai sensi dell'art. 248 cc, con l'azione di contestazione dello stato di figlio,
imprescrittibile ed esperibile da chiunque vi abbia interesse.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute esponendo, a sostegno delle proprie ragioni, quanto segue: è nato in [...] matrimonio e da ciò discende la presunzione di paternità Controparte_2
ex art. 231 e 232 cc, mentre per , nato oltre 300 gg dopo la separazione, pur non vigendo la CP_1
presunzione di paternità, l'azione esperibile sarebbe in ogni caso quella di disconoscimento di paternità, ormai prescritta.
Il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice debba essere rigettata.
L'azione di contestazione dello stato di figlio ai sensi dell'art. 248 cc. può trovare infatti applicazione solamente in via residuale, nei casi che non trovano tutela nel disconoscimento di paternità o in altra azione tipica. La giurisprudenza maggioritaria ha infatti affermato che “in presenza della normativa
degli artt. 235 e segg. cod. civ. (che disciplina organicamente la contestazione di uno degli specifici
presupposti della legittimità, quale è la paternità), non è possibile applicare alla stessa fattispecie
anche l'art. 248 cod. civ., il quale riguarda la contestazione di presupposti necessariamente diversi da
quello della paternità” (fra le altre Cass. 3529/2000). Nella citata sentenza, in parte motiva si legge chiaramente che “a parte il principio generale di ermeneutica legislativa, secondo cui la norma
speciale deroga a quella generale, è evidente che, se l'azione ex art. 235 e quella ex art. 248 fossero
considerate concorrenti, risulterebbe vanificata ed elusa l'intera regolamentazione normativa
dell'azione di disconoscimento della paternità. Per quest'ultima la legge ha stabilito ipotesi tipiche
(art. 235 c.c.), termini particolari e legittimazione limitata a soggetti determinati (art. 244 c.c.).
L'azione ex art. 248 c.c., invece, spetta a chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile. Se le due
azioni potessero concorrere, le suddette limitazioni oggettive, temporali e soggettive perderebbero
ogni significato, essendo sempre possibile porre in discussione la paternità pur dopo la scadenza dei
termini per il disconoscimento, e da parte di chiunque con il solo limite (generale) dell'interesse ad
agire. Perciò è stato rimarcato il carattere residuale dell'azione ex art.248 cod. civile: non certo nel
senso che essa possa essere esperita quando non sia più possibile proporre altre azioni tipiche, bensì
nel senso che essa è proponibile soltanto per le fattispecie in relazione alle quali non sia prevista una
disciplina organica, la cui esistenza preclude l'applicazione dell'art. 248 citato” e ancora “seguendo la
pagina 4 di 7 tesi propugnata dal ricorrente, si giungerebbe a conclusioni inaccettabili sotto un duplice profilo. In
primo luogo uno stato di legittimità non più attaccabile, per inerzia o anche per implicita
manifestazione di volontà da parte di soggetti tassativamente legittimati, sarebbe messo in discussione
da un terzo estraneo, così rendendo incerto e precario uno status personale, cui il legislatore ha voluto
assicurare condizioni di stabilità. In secondo luogo persone, decadute dal diritto di far valere il
disconoscimento, potrebbero, usufruendo maliziosamente della legittimazione di terzi, conseguire un risultato ormai ad esse precluso, con ulteriore incremento del tasso d'instabilità dello status”.
Nel caso in esame, con riferimento al figlio nato in [...] matrimonio, , opera Controparte_2
una presunzione legale di paternità e l'azione esperibile è, certamente, quella di disconoscimento di paternità. In particolare, non può trovare applicazione l'art. 243 bis cc, poiché la sorella non è
annoverata tra i soggetti legittimati, bensì l'art. 246 cc che prevede l'ipotesi di trasmissibilità
dell'azione: la sig.ra sarebbe dunque tra i soggetti legittimati a proporre l'azione di Parte_1
disconoscimento di paternità, tuttavia, stante il richiamo espresso dell'art. 246 cc ai termini di cui all'art. 244 cc, ella è ormai decaduta dalla presentazione della stessa.
Con riferimento, invece, al figlio , nato successivamente alla separazione tra i signori CP_1 [...]
e , ma prima che intervenisse sentenza di divorzio, non opera la presunzione Per_1 Controparte_3
di paternità di cui agli artt. 231 e 232 c.c. Ciò nonostante, ritiene questo collegio che l'azione da esperire fosse, anche in questo caso, quella di disconoscimento di paternità. La giurisprudenza maggioritaria, infatti, qualora la moglie abbia partorito oltre i trecento giorni dalla separazione, ritiene che l'azione esperibile non sia quella di contestazione di legittimità di cui all'art. 248 cc, ma l'azione di disconoscimento di paternità, salve le conseguenze sul regime della prova. Infatti, in tal caso, a differenza dell'ipotesi di concepimento durante il matrimonio (in cui non è consentito al marito superare la presunzione di paternità, su di lui ricadente a norma dell'art. 231 cc, se non nei casi tassativamente elencati dall'art. 235), non operando detta presunzione, a norma del comma 2 dell'art. 232, si ha un ristabilimento delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova, sicché al marito spetta di provare soltanto lo stato di separazione legale, mentre incombe alla moglie dimostrare la paternità del marito come se agisse al di fuori del matrimonio (Cass. 2098 del 1992). E ancora,
nell'ipotesi di figlio nato dopo i 300 giorni dall'annullamento, lo scioglimento o dalla cessazione degli pagina 5 di 7 effetti civili del matrimonio, invero ancora dall'autorizzazione a vivere separati, si presume l'illegittimità del figlio medesimo, con la conseguenza che, ai fini dell'onere della prova, nell'azione di disconoscimento della paternità, non spetta al marito provare (oltre la separazione) la mancanza assoluta di rapporti intimi, sibbenne alla moglie, che si oppone al disconoscimento, dimostrare che vi è
stata riunione temporanea, con possibilità di incontri intimi e quindi della copula fecondatrice (Cass.
2603 del 1986). Così anche Cass. 3541/85: “qualora l'azione di disconoscimento della paternità venga
proposta nei confronti del bambino nato dopo il decorso di più di 300 gg. dalla data di comparizione
dei genitori davanti al giudice, adito per la separazione personale, quando gli stessi siano stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio, spetta alla madre di fornire la prova della
paternità, mediante la dimostrazione di coabitazione o comunque di rapporti con il marito nel periodo
corrispondente al concepimento, essendo venuta meno la presunzione (artt. 232 e 234 cc)”.
Trattasi di orientamento consolidato cui questo collegio ritiene di aderire pur conscio di orientamento più recente, ma allo stato, isolato, della Cassazione che ha ritenuto, invece, che “qualora non operi la
presunzione di paternità ex art. 232 c.c. ed il figlio sia nato da genitori non uniti in matrimonio senza
che ne sia successivamente intervenuto il riconoscimento, l'unica azione a disposizione del padre è
quella "residuale", prevista dall'art. 248 c.c., di contestazione dello stato di figlio. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che quest'ultima avesse erroneamente qualificato
come disconoscimento di paternità l'azione con la quale, colui che all'anagrafe figurava essere il
padre di un minore, nato dopo anni dalla pronuncia della sua separazione dalla madre e non
riconosciuto, contestava la veridicità delle risultanze anagrafiche)” (Cass. 4194/2018).
Ritiene, infatti, questo Tribunale che le presunzioni legali operino esclusivamente sul piano della prova,
come affermato dalle sentenze più risalenti, e non anche sul tipo di azione esercitabile.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi che l'azione esercitata dall'attrice non sia, nell'ipotesi in esame, esperibile e che la stessa sia decaduta dalle azioni di disconoscimento di paternità nei confronti dei convenuti e . CP_1 Controparte_2
Conseguentemente la domanda di parte attorea deve essere respinta e l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese sostenute dai convenuti, come liquidate in dispositivo, ai sensi del DM
147/22, tenuto conto della durata e della difficoltà del giudizio.
pagina 6 di 7 Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA le domande di parte attrice.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_2
per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano per Parte_1 CP_1
l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
PONE definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico di
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Pt_1
Torino, 13 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
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