Articolo 2 della Legge 29 novembre 1965, n. 1330
Articolo 1Articolo 3
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29 dicembre 1965
Art. 2.
E' vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965
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