Art. 2.
E' vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame.
E' vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame.