Articolo 3 della Legge 28 luglio 1950, n. 690
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Versione
23 settembre 1950
Art. 3.
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 950.000.000 ripartita come appresso: lire 250.000.000 nell'esercizio 1950-51; lire 400.000.000 nell'esercizio 1951-52 e lire 300.000.000 nell'esercizio 1952-53.
Alla spesa, di lire 250.000.000 per l'esercizio 1950-51 si provvede con la somma gia' stanziata al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dello stesso esercizio.
Entrata in vigore il 23 settembre 1950