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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 10 settembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 680 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
, (cod. fisc. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(GR), Fraz. Bagno di Gavorrano, Via Morandi n. 35, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Mondei, ed elettivamente domiciliata presso il Suo
Studio in Follonica, alla Via del Fonditore n. 260, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Grosseto, alla via Mameli, n. 13, rappresentato e difeso dal'Avv.
Maria Elema Mancuso Severini, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: rendita ai superstiti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, disattesa ogni domanda ed eccezione contraria, accogliere il presente ricorso e così provvedere:
- Accertare la sussistenza del nesso causale o concausale fra la sofferta e riconosciuta patologia silicotica ed il decesso del Sig. e, Persona_1
conseguentemente
- Dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della rendita a favore dei superstiti di titolare di rendita per malattia professionale di cui agli artt. 85 e ss. del T.U. 1124/65 e ss. mod. a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- respingere il ricorso, così come specificato, perché infondato in fatto e in diritto.
- Spese e competenze del giudizio come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1°.8.2024 Parte_1
esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa volta ad ottenere la rendita di reversibilità ex art. 85 del T.U. n. 1124/65 in relazione al decesso del proprio coniuge, già titolare di rendita Persona_1
per siliosi polmonare (decesso poi avvenuto in data 24.7.2020), ha CP_1
convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del nesso di causalità CP_1
tra la tecnopatia contratta ed il decesso del coniuge, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore della detta prestazione, oltre accessori.
Pag. 2 di 4 Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' , il CP_1
quale ha contestato sotto il profilo medico-legale la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Espletata Ctu medica, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Nel caso di specie, il Ctu nominato dr. ha accertato Persona_2
che il decesso del coniuge della ricorrente è da imputare in via concausale prevalente alla tecnopatia da cui era affetto il Per_1
Le risultanze della Ctu appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro neppure sollevati dalle parti.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente alla rendita ex art. 85
D.P.R. n. 1124/65 ed all'assegno funerario, quale vedova superstite, dalla data della domanda, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi CP_1
ratei, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo alla domanda sui ratei arretrati dalle scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 1°.
8.2024 nei confronti Parte_1
dell' , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: CP_1
Pag. 3 di 4 1) dichiara che ha diritto alla rendita ed all'assegno Parte_1
funerario ex art. 85 D.P.R. n. 1124/65, quale vedova superstite di
[...]
, dalla data della domanda amministrativa;
Persona_1
2) condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dell'assegno funerario e dei ratei di rendita, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo alla domanda, sui ratei arretrati dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3) condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1
giudizio che liquida in complessivi Euro 2900 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Grosseto, 10 settembre 2025
Il GIUDICE
Dott. Giuseppe GROSSO
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 10 settembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 680 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
, (cod. fisc. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(GR), Fraz. Bagno di Gavorrano, Via Morandi n. 35, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Mondei, ed elettivamente domiciliata presso il Suo
Studio in Follonica, alla Via del Fonditore n. 260, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Grosseto, alla via Mameli, n. 13, rappresentato e difeso dal'Avv.
Maria Elema Mancuso Severini, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: rendita ai superstiti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, disattesa ogni domanda ed eccezione contraria, accogliere il presente ricorso e così provvedere:
- Accertare la sussistenza del nesso causale o concausale fra la sofferta e riconosciuta patologia silicotica ed il decesso del Sig. e, Persona_1
conseguentemente
- Dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della rendita a favore dei superstiti di titolare di rendita per malattia professionale di cui agli artt. 85 e ss. del T.U. 1124/65 e ss. mod. a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- respingere il ricorso, così come specificato, perché infondato in fatto e in diritto.
- Spese e competenze del giudizio come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1°.8.2024 Parte_1
esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa volta ad ottenere la rendita di reversibilità ex art. 85 del T.U. n. 1124/65 in relazione al decesso del proprio coniuge, già titolare di rendita Persona_1
per siliosi polmonare (decesso poi avvenuto in data 24.7.2020), ha CP_1
convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del nesso di causalità CP_1
tra la tecnopatia contratta ed il decesso del coniuge, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore della detta prestazione, oltre accessori.
Pag. 2 di 4 Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' , il CP_1
quale ha contestato sotto il profilo medico-legale la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Espletata Ctu medica, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Nel caso di specie, il Ctu nominato dr. ha accertato Persona_2
che il decesso del coniuge della ricorrente è da imputare in via concausale prevalente alla tecnopatia da cui era affetto il Per_1
Le risultanze della Ctu appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro neppure sollevati dalle parti.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente alla rendita ex art. 85
D.P.R. n. 1124/65 ed all'assegno funerario, quale vedova superstite, dalla data della domanda, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi CP_1
ratei, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo alla domanda sui ratei arretrati dalle scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 1°.
8.2024 nei confronti Parte_1
dell' , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: CP_1
Pag. 3 di 4 1) dichiara che ha diritto alla rendita ed all'assegno Parte_1
funerario ex art. 85 D.P.R. n. 1124/65, quale vedova superstite di
[...]
, dalla data della domanda amministrativa;
Persona_1
2) condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dell'assegno funerario e dei ratei di rendita, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo alla domanda, sui ratei arretrati dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3) condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1
giudizio che liquida in complessivi Euro 2900 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Grosseto, 10 settembre 2025
Il GIUDICE
Dott. Giuseppe GROSSO
Pag. 4 di 4