Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1741 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 17/04/2025), nella causa n. 1741/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.ta FRANCESCA MORO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.ta MARIA ANTONIETTA CANU,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere stata dipendente Parte_1 della Cooperativa Sociale Sardegna Servizi soc. coop. Sociale dall'1 settembre 2013 al 28 febbraio 2014; di aver richiesto l'intervento della Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari, la quale, con verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. SS00002/2014-961 del 6 ottobre 2014 PROT. n. 25861, ha accertato che la Cooperativa, in relazione all'attività lavorativa espletata dalla ricorrente, non ha corrisposto la retribuzione relativa alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, nonché la 13° mensilità relativa all'anno 2013, per un totale di € 6.456,67 netti;
che, con decreto direttoriale del 5/3/15, la predetta DTL ha dichiarato esecutiva la diffida accertativa;
che diffida e decreto direttoriale sono stati notificati unitamente all'atto di precetto alla debitrice in data 9/3/16, 28/11/16 e 24/7/17; che, in data 11/09/17 e 10/10/17, sono stati effettuati pignoramenti mobiliari risultati negativi sia presso la sede della Cooperativa che presso la residenza dell'amministratore; che in data 19/9/18 è stata presentata domanda al Fondo di Garanzia avente n. prot. .7300.19/09/2018.0192180 per CP_1 CP_1 la somma di € 4.769,71 relativa alle ultime tre retribuzioni;
di aver depositato, in data 8/2/19, istanza di fallimento della Cooperativa, rigettata con decreto del 16/9/19; di aver inoltrato nuova domanda al Fondo di Garanzia in data CP_1
1
n. protocollo: .7300.04/03/2021.0072753, rimasto senza riscontro;
di aver CP_1 ottenuto titolo esecutivo entro i 12 mesi sanciti dall'art. 2 co. 1 D.Lgs. 80/92 dalla cessazione del rapporto e di avere pertanto diritto alla liquidazione di quanto domandato;
− parte attrice ha concluso chiedendo:
“1) accertare e dichiarare per i motivi di cui in ricorso, il diritto del Sig.ra
[...]
al versamento da parte dell' della Parte_1 Controparte_2 somma pari ad euro 4.769,71, quale importo lordo ancora dovuto a titolo di crediti di lavoro;
2) condannare l' convenuto al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma di euro 4.769,71 o quella veriore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
3) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
− parte convenuta si è costituita rilevando che, ai sensi dell'art. 2 comma CP_1
1 D. Lgs. n. 80/92, la garanzia oggetto di causa opera solo per le ultime tre mensilità del rapporto che rientrano nel periodo dei dodici mesi precedenti il provvedimento di apertura della procedura concorsuale (o il provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa) o la data di inizio dell'esecuzione, ovvero, secondo l'interpretazione maggioritaria, allorquando venga intrapresa qualsivoglia iniziativa parimenti volta ad ottenere la tutela giurisdizionale dei diritti garantiti dalla direttiva comunitaria 80/987/CEE e che, pertanto, la domanda di parte ricorrente è inammissibile;
che, inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 5 D. Lgs. n. 80/92, il diritto si prescrive in un anno e quindi, le mensilità richieste (dicembre 2013- febbraio 2014) sono prescritte;
ha eccepito, ancora, la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 24 della L. n. 88/89 il quale prevede che l'azione può essere proposta entro il temine di un anno dalla data di scadenza dei termini prescritti per il procedimento amministrativo;
con riferimento alla domanda del 2018, ha eccepito l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. e la decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR n. 639/70; in ogni caso, ha contestato l'importo richiesto in quanto superiore al triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali come previsto dall'art. 2 comma 2 D. Lgs. n. 80/92; ha individuato l'importo massimo concedibile in quello netto corrispondente al lordo di € 2.909,31;
− parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE dichiarare:
2 -la inammissibilità della domanda giudiziaria dei crediti di lavoro in ragione della non riferibilità della domanda al periodo di dodici mesi precedenti l'iniziativa del lavoratore idonea a far valere in giudizio il credito
-la decadenza annuale della domanda avente ad oggetto le ultime tre mensilità
-la prescrizione annuale per i crediti di lavoro
, in via principale, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto CP_3 ed in diritto Con
-IN DI MERO SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dichiarare il diritto di parte ricorrente al TFR ed alle ULTIME TRE MENSILITA' tenuto conto degli importi compatibili con le risultanze dei dati rinvenibili dalle anche dati e con i massimali previsti dalla legge per le ultime tre mensilità
-con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
− parte ricorrente, nelle note conclusive, ha chiarito di aver abbandonato la domanda presentata nel 2018 avendo ritirato i documenti con essa depositati e che nel presente giudizio è impugnata unicamente la reiezione della domanda presentata il 4/3/21;
− discussa la causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la stessa viene decisa come segue.
Ritenuto che:
1. il ricorso deve essere rigettato per l'assorbente fondatezza dell'eccezione di CP_ prescrizione formulata da;
2. l'art. 2 D. Lgs. n. 80/92 prevede, infatti, che:
“
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
[…]
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.”;
3 3. pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza, “In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall' - quale gestore CP_1 del Fondo di garanzia - la corresponsione degli emolumenti retributivi corrispondenti alle ultime tre mensilità lavorative rappresenta un diritto di credito di natura previdenziale, come tale soggetto a prescrizione annuale, distinto ed autonomo dal diritto di credito retributivo al medesimo spettante nei confronti del datore di lavoro, rispetto al quale è pertanto esclusa la fattispecie dell'obbligazione solidale;
ne deriva, altresì, che l'eventuale provvedimento passato in giudicato ottenuto nei confronti del datore di lavoro non vale a trasformare in decennale, ai sensi degli artt. 1310 e 2953 c.c., la prescrizione del predetto credito previdenziale nei confronti dell' .”(Cass. CP_1 ord. n. 29519/22);
4. quanto alla decorrenza del termine prescrizionale nei confronti del Fondo di Garanzia, Cass. ord. n. 17643/20 ha precisato che: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione CP_1 di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore CP_1 nei confronti del Fondo di garanzia.”;
5. in altre parole, e secondo i principi generali, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e che, nell'ipotesi in esame, deve essere individuato nel verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), per il perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità CP_ della domanda all' (cfr. sul punto Cass. n. 16852/20: ”Il diritto del lavoratore di otten all' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 (nella specie, crediti residui per tredicesima e quattordicesima mensilità), ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro;
poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' .”); CP_1
4 6. nel caso in esame, la “fattispecie attributiva” può, da ultimo, essere individuata nel decreto di rigetto dell'istanza di fallimento datato 16/9/19, mentre la domanda al Fondo di Garanzia è del 4/3/21; sul punto, peraltro, non si ravvisano specifiche difese di parte ricorrente;
7. si decide la causa come da dispositivo;
8. le spese di lite possono essere compensate alla luce della materia oggetto di causa, della pluralità di azioni esecutive intraprese dalla ricorrente avverso la datrice di lavoro e dell'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte resistente.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Sassari, il 06/05/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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