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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12701/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Riccardo Arnò del foro di Pavia per procura in calce al ricorso, elettivamente presso il suo studio in Pavia, via Damiano Chiesa, 14 ricorrente contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Margherita Casagli ed elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1
convenuto
OGGETTO: pensione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo, nei confronti dell' l'accoglimento delle conclusioni di CP_1 seguito riportate:
“Previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare, per tutti i fatti e i motivi esposti nel presente ricorso, che il ricorrente ha diritto a conseguire la pensione per cui è causa con l'applicazione della neutralizzazione dei periodi contributivi ininfluenti e pregiudizievoli, con un calcolo, ai fini del trattamento economico, maggiore di quello attualmente riconosciuto comunque previsto dalla legge e/o ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi sui ratei arretrati e fino al soddisfo
e, conseguentemente, condannare l' a corrispondere al ricorrente la prestazione anzidetta, ovvero tutto CP_1 quanto dovuto per legge, oltre rivalutazione e interessi sui ratei scaduti e fino al soddisfo.
Con rimborso del cu e vittoria di spese legali, oltre spese generali, cpa, iva se dovuta, con distrazione al sottoscritto difensore anticipatario che presta la dichiarazione di rito”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver conseguito la pensione cat. VOCOM n. 36518205 con decorrenza dal 1 novembre 2019 in applicazione dell'art. 14 D.L. n. 4/19 (quota 100), avendo un'età anagrafica di 62 anni ed una contribuzione al 30 settembre 2019 di 42 anni, 4 mesi CP_1
e 16 giorni ripartita, quanto a 1943 settimane come lavoratore dipendente e n. 226 settimane come lavoratore autonomo;
-che l' liquidava il trattamento pensionistico non neutralizzando i periodi CP_1 contributivi inutili e dannosi e riconoscendo una somma mensile lorda di € 5683,19 pari a € 73881,47 lodi annui;
-che i requisiti pensionistici potevano bensì essere integrati anche senza il computo degli anni 2013, 2014 e 2015 nei quali, quale lavoratore dipendente, aveva conseguito una retribuzione inferiore;
-che, invero, al 31 ottobre 2019, risultavano 2178 settimane che, anche neutralizzando i tre anni, portavano ad un totale di 2022 settimane pari a 38 anni;
-che, in data 11 giugno 2021, aveva presentato domanda di ricostituzione chiedendo la neutralizzazione degli anni di cui sopra e la correzione di un errore relativo alla contribuzione per gli anni 2010 e 2011, avendo verificato che, se applicata la neutralizzazione, la sua pensione sarebbe stata pari a € 6359,51 lordi mensili per un ammontare annuo di € 82.673,63; -che l' con provvedimento del 2 marzo 2022, rispondeva che non era possibile CP_1 procedere alla neutralizzazione con anni antecedenti oltre il quinquennio dalla pensione;
-che il 5 giugno 2022, veniva presentato ricorso amministrativo che, tuttavia, aveva esito negativo;
-che, richiamando la sentenza n. 264/94 della Corte Costituzionale, aveva presentato nuovo ricorso amministrativo conclusosi con il suo rigetto per inapplicabilità dell'istituto della neutralizzazione alla pensione Quota 100.
Non condividendo le conclusioni alle quali è pervenuto l e ritenendo che, CP_1 nell'applicazione della neutralizzazione dei periodi di disoccupazione, l'istituto avesse errato valorizzando il periodo contributivo e non quello retributivo, il sig. ha Pt_1 proposto il presente ricorso.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base di tre argomenti: CP_1
l'inapplicabilità della neutralizzazione alle pensioni conseguite con il sistema c.d. Quota 100; l'inapplicabilità dell'istituto al periodo soggetto al sistema contributivo;
la necessità di considerare tutti i periodi contributivi anteriori al 2016.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 9 aprile 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia oggetto d'esame, in diritto sottopone al giudicante questioni che sono già state scrutinate dal tribunale di Firenze con sentenza emessa il 23 luglio 2023, pronuncia che, condividendone gli sviluppi argomentativi e le conclusioni, viene qui richiamata e trascritta ai sensi dell'art. 118, terzo comma, c.c.:
“…la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di
"neutralizzazione" può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale - in caso di versamenti in diverse gestioni - va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento. Inoltre, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta - il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo non più attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro - può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo (v. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
29967 del 13/10/2022 (Rv. 665826 - 03); nonchè Cassazione Sez. L, sentenza n. 26442 del 29/9/21, Rv. 662275-01 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 11649 del 14/5/2018).
In particolare, secondo il principio di carattere generale di "neutralizzazione", la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico.
La sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2017 ha evidenziato che l'operatività del principio di neutralizzazione è circoscritta all'ultimo quinquennio contributivo e non oltre, e ciò in quanto "la determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4. del Considerato in diritto, e sentenza n.
264 del 1994, punto 3. del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori".
Quindi, sulla scorta delle pronunce della Corte Costituzionale, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879; 28 febbraio 2014, n.
4868, Rv. 629701 - 01, e 26 ottobre 2004, n. 20732; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29903 del
29/12/2011, Rv. 620097 - 01; Sez. L, sentenza n. 26442 del 29/9/21, Rv. 662275-01).
In particolare, con la sentenza n. 11649 del 2018, la Cassazione ha specificato che il riferimento all'ultimo quinquennio contenuto in alcune sentenze della Corte
Costituzionale, come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 3, L. n. 297 del 1982, laddove oggi, secondo il disposto dell'art. 13, D.lgs. n. 503 del 1993, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota
B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio: in altri termini, ai sensi dell'art. 13 citato, il riferimento all'ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione.
Ancora, si veda Cass. Sentenza n. 790 del 2021 e Cass. sentenza n. 32775 del
9/11/2021, che hanno precisato che il principio di neutralizzazione, nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo. Ciò vale anche all'esito della modifica di cui all'art. 1 co. 12 e 13 I. n. 335 del 1995 (che ha previsto che "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla 16 data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo…".
La pronuncia, richiamando alcuni arresti della Suprema Corte vale a superare uno degli argomenti difensivi prospettati dall' ovvero l'inapplicabilità del sistema della CP_1 neutralizzazione ad una pensione liquidata in parte con il sistema retributivo ed in parte con quello contributivo.
E' fatto pacifico che la pensione in oggetto sia in parte liquidata con il sistema retributivo.
Come si evince dall'estratto conto contributivo sono stati accreditati sulla posizione previdenziale del ricorrente:
-dal 1.11.76 al 31.12.79 contributi da riscatto laurea;
- 1.12.81 al 1.05.15 contributi da lavoro dipendente al Fondo Lavoratori Dipendenti;
- dal 9.05.15 al 31.12.15 contributi figurativi da NASPI;
- dal 1.06.15 al 31.10.19 contributi da lavoro autonomo alla Gestione Commercianti.
La pensione è stata liquidata in cumulo con i contributi versati al Fondo lavoratori
Dipendenti e alla gestione Commercianti;
in parte con sistema retributivo e dal 2011 con il sistema contributivo (DL 201/11), in ragione della maturazione di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.
Considerato che fino al 1 maggio 2015 il ricorrente è stato lavoratore subordinato e dal
1 giugno 2016, lavoratore autonomo, il periodo per il quale chiede la neutralizzazione (2013-2015) coincide con l'ultimo quinquennio di ciascuna gestione come ammesso dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Peraltro la domanda del ricorrente riguarda, pacificamente, le quote A e B della pensione con il sistema retributivo.
CP_ Quanto poi all'ulteriore argomento difensivo dell' , ovvero l'inapplicabilità dell'istituto della neutralizzazione alle pensioni liquidate con il sistema c.d. Quota 100, valgono, ancora una volta le ragioni illustrate dal Tribunale di Firenze che, a sua volta, richiama la Corte d'Appello di Torino (sent. n. 437/22):
“La "neutralizzazione" consiste nell'esclusione dal computo della retribuzione pensionabile dell'ultimo quinquennio dei periodi contributivi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima (v.
Corte Cost. n. 264/1994 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma
8 L. n. 297 del 1982 "nella parte in cui non prevede che, in caso di esercizio durante
l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita da parte del lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima").La "ratio decidendi" della sentenza n. 264/1994
(nonché delle sentenze nn. 822/1988, 307/1989, 388/1995, 427/1997) " è individuabile proprio nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo,
l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque poter compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere: effetto, quest'ultimo, che sarebbe contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione" (v. Corte
Cost. n. 201/1999). Tali argomentazioni valgono anche con riferimento al trattamento pensionistico anticipato, come appunto ricorre nel caso della c.d. "quota 100", mentre
l'affermazione dell' (circa la necessità di escludere dal computo tutto il periodo CP_1 successivo a partire dall'inizio della riduzione retributiva) non trova fondamento in alcuna disposizione di legge e non può dirsi conforme ai principi esposti. Posto che il meccanismo della neutralizzazione è finalizzato ad impedire un depauperamento del trattamento pensionistico determinato dallo svolgimento di attività lavorativa con minore retribuzione, estromettendo dal computo la relativa contribuzione siccome non necessaria al raggiungimento del requisito pensionistico, sarebbe irragionevole escludere l'applicazione parziale di detto principio”.
Alle argomentazioni sopra riportate va aggiunto che, pur considerando la peculiarità della pensione c.d. Quota 100 e l'opportunità che da essa deriva in termini di anticipata uscita dal mondo del lavoro, non si rinvengono incompatibilità tra i vantaggi conseguenti dalla stessa e quelli derivabili dall'istituto della neutralizzazione. Fermo il fatto che, per gli anni di vigenza, il regime pensionistico denominato Quota
100 consente al lavoratore di poter accedere al trattamento di quiescenza in maniera anticipata rispetto al regime ordinario e pur dovendo dare atto che, pur trattandosi di pensione anticipata, la Quota 100 soggiace ad una disciplina peculiare anche per la sua limitata efficacia temporale, non dà meno i vantaggi che da essa ne conseguono sono diversi e lambiscono profili diversi da quelli che derivano dalla neutralizzazione.
I vantaggi della pensione anticipata quota 100 afferiscono all'an del trattamento pensionistico, consentendo, giust'appunto un'uscita dal mondo del lavoro anticipata;
i vantaggi della neutralizzazione riguardano, invece, il quantum consentendo al pensionato di escludere dal computo e dalla valorizzazione quei periodi contributivi non necessari per il raggiungimento dei requisiti, ma che, in quanto caratterizzati da una retribuzione più bassa, possono incidere negativamente sul trattamento pensionistico.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, si ritiene, quindi, che non vi sia incompatibilità tra i due istituti, né che i vantaggi della pensione Quota 100 siano assorbano i vantaggi della neutralizzazione.
Quanto, infine, alla non necessità ai fini del raggiungimento del limite di 38 anni di contribuzione dei tre anni per i quali si chiede la neutralizzazione, parte ricorrente ha dedotto che al 31 ottobre 2019, il sig. aveva versato contribuzione per un totale Pt_1 di 2178 settimane, tolte le 156 settimane pari ai tre anni (2013-2014 e 2015), rimanevano 2022 settimane a fronte delle necessaria 1976 per i 38 anni.
In conclusione, superate le argomentazioni svolte dall' deve essere dichiarato il CP_1 diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico n. 36518205 in godimento dal 1 novembre 2019, mediante neutralizzazione, di tre anni nel periodo
2013-2015 in quanto non necessari ai fini del conseguimento del diritto a pensione e penalizzanti per il calcolo dell'importo dell'assegno pensionistico, con conseguente condanna dell' al relativo ricalcolo ed al pagamento della relativa prestazione CP_1
(compresa, per quanto riguarda i ratei già corrisposti, la differenza tra gli importi corrisposti e quelli effettivamente dovuti a seguito della predetta riliquidazione), oltre accessori di legge.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico n.
36518205 in godimento dal 1 novembre 2019, degli anni 2013-2015, per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione - compresa, per quanto riguarda i ratei già corrisposti, la differenza tra gli importi corrisposti e quelli effettivamente dovuti a seguito della predetta riliquidazione -, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Milano 9 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Riccardo Arnò del foro di Pavia per procura in calce al ricorso, elettivamente presso il suo studio in Pavia, via Damiano Chiesa, 14 ricorrente contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Margherita Casagli ed elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1
convenuto
OGGETTO: pensione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo, nei confronti dell' l'accoglimento delle conclusioni di CP_1 seguito riportate:
“Previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare, per tutti i fatti e i motivi esposti nel presente ricorso, che il ricorrente ha diritto a conseguire la pensione per cui è causa con l'applicazione della neutralizzazione dei periodi contributivi ininfluenti e pregiudizievoli, con un calcolo, ai fini del trattamento economico, maggiore di quello attualmente riconosciuto comunque previsto dalla legge e/o ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi sui ratei arretrati e fino al soddisfo
e, conseguentemente, condannare l' a corrispondere al ricorrente la prestazione anzidetta, ovvero tutto CP_1 quanto dovuto per legge, oltre rivalutazione e interessi sui ratei scaduti e fino al soddisfo.
Con rimborso del cu e vittoria di spese legali, oltre spese generali, cpa, iva se dovuta, con distrazione al sottoscritto difensore anticipatario che presta la dichiarazione di rito”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver conseguito la pensione cat. VOCOM n. 36518205 con decorrenza dal 1 novembre 2019 in applicazione dell'art. 14 D.L. n. 4/19 (quota 100), avendo un'età anagrafica di 62 anni ed una contribuzione al 30 settembre 2019 di 42 anni, 4 mesi CP_1
e 16 giorni ripartita, quanto a 1943 settimane come lavoratore dipendente e n. 226 settimane come lavoratore autonomo;
-che l' liquidava il trattamento pensionistico non neutralizzando i periodi CP_1 contributivi inutili e dannosi e riconoscendo una somma mensile lorda di € 5683,19 pari a € 73881,47 lodi annui;
-che i requisiti pensionistici potevano bensì essere integrati anche senza il computo degli anni 2013, 2014 e 2015 nei quali, quale lavoratore dipendente, aveva conseguito una retribuzione inferiore;
-che, invero, al 31 ottobre 2019, risultavano 2178 settimane che, anche neutralizzando i tre anni, portavano ad un totale di 2022 settimane pari a 38 anni;
-che, in data 11 giugno 2021, aveva presentato domanda di ricostituzione chiedendo la neutralizzazione degli anni di cui sopra e la correzione di un errore relativo alla contribuzione per gli anni 2010 e 2011, avendo verificato che, se applicata la neutralizzazione, la sua pensione sarebbe stata pari a € 6359,51 lordi mensili per un ammontare annuo di € 82.673,63; -che l' con provvedimento del 2 marzo 2022, rispondeva che non era possibile CP_1 procedere alla neutralizzazione con anni antecedenti oltre il quinquennio dalla pensione;
-che il 5 giugno 2022, veniva presentato ricorso amministrativo che, tuttavia, aveva esito negativo;
-che, richiamando la sentenza n. 264/94 della Corte Costituzionale, aveva presentato nuovo ricorso amministrativo conclusosi con il suo rigetto per inapplicabilità dell'istituto della neutralizzazione alla pensione Quota 100.
Non condividendo le conclusioni alle quali è pervenuto l e ritenendo che, CP_1 nell'applicazione della neutralizzazione dei periodi di disoccupazione, l'istituto avesse errato valorizzando il periodo contributivo e non quello retributivo, il sig. ha Pt_1 proposto il presente ricorso.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base di tre argomenti: CP_1
l'inapplicabilità della neutralizzazione alle pensioni conseguite con il sistema c.d. Quota 100; l'inapplicabilità dell'istituto al periodo soggetto al sistema contributivo;
la necessità di considerare tutti i periodi contributivi anteriori al 2016.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 9 aprile 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia oggetto d'esame, in diritto sottopone al giudicante questioni che sono già state scrutinate dal tribunale di Firenze con sentenza emessa il 23 luglio 2023, pronuncia che, condividendone gli sviluppi argomentativi e le conclusioni, viene qui richiamata e trascritta ai sensi dell'art. 118, terzo comma, c.c.:
“…la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di
"neutralizzazione" può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale - in caso di versamenti in diverse gestioni - va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento. Inoltre, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta - il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo non più attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro - può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo (v. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
29967 del 13/10/2022 (Rv. 665826 - 03); nonchè Cassazione Sez. L, sentenza n. 26442 del 29/9/21, Rv. 662275-01 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 11649 del 14/5/2018).
In particolare, secondo il principio di carattere generale di "neutralizzazione", la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico.
La sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2017 ha evidenziato che l'operatività del principio di neutralizzazione è circoscritta all'ultimo quinquennio contributivo e non oltre, e ciò in quanto "la determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4. del Considerato in diritto, e sentenza n.
264 del 1994, punto 3. del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori".
Quindi, sulla scorta delle pronunce della Corte Costituzionale, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879; 28 febbraio 2014, n.
4868, Rv. 629701 - 01, e 26 ottobre 2004, n. 20732; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29903 del
29/12/2011, Rv. 620097 - 01; Sez. L, sentenza n. 26442 del 29/9/21, Rv. 662275-01).
In particolare, con la sentenza n. 11649 del 2018, la Cassazione ha specificato che il riferimento all'ultimo quinquennio contenuto in alcune sentenze della Corte
Costituzionale, come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 3, L. n. 297 del 1982, laddove oggi, secondo il disposto dell'art. 13, D.lgs. n. 503 del 1993, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota
B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio: in altri termini, ai sensi dell'art. 13 citato, il riferimento all'ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione.
Ancora, si veda Cass. Sentenza n. 790 del 2021 e Cass. sentenza n. 32775 del
9/11/2021, che hanno precisato che il principio di neutralizzazione, nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo. Ciò vale anche all'esito della modifica di cui all'art. 1 co. 12 e 13 I. n. 335 del 1995 (che ha previsto che "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla 16 data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo…".
La pronuncia, richiamando alcuni arresti della Suprema Corte vale a superare uno degli argomenti difensivi prospettati dall' ovvero l'inapplicabilità del sistema della CP_1 neutralizzazione ad una pensione liquidata in parte con il sistema retributivo ed in parte con quello contributivo.
E' fatto pacifico che la pensione in oggetto sia in parte liquidata con il sistema retributivo.
Come si evince dall'estratto conto contributivo sono stati accreditati sulla posizione previdenziale del ricorrente:
-dal 1.11.76 al 31.12.79 contributi da riscatto laurea;
- 1.12.81 al 1.05.15 contributi da lavoro dipendente al Fondo Lavoratori Dipendenti;
- dal 9.05.15 al 31.12.15 contributi figurativi da NASPI;
- dal 1.06.15 al 31.10.19 contributi da lavoro autonomo alla Gestione Commercianti.
La pensione è stata liquidata in cumulo con i contributi versati al Fondo lavoratori
Dipendenti e alla gestione Commercianti;
in parte con sistema retributivo e dal 2011 con il sistema contributivo (DL 201/11), in ragione della maturazione di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.
Considerato che fino al 1 maggio 2015 il ricorrente è stato lavoratore subordinato e dal
1 giugno 2016, lavoratore autonomo, il periodo per il quale chiede la neutralizzazione (2013-2015) coincide con l'ultimo quinquennio di ciascuna gestione come ammesso dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Peraltro la domanda del ricorrente riguarda, pacificamente, le quote A e B della pensione con il sistema retributivo.
CP_ Quanto poi all'ulteriore argomento difensivo dell' , ovvero l'inapplicabilità dell'istituto della neutralizzazione alle pensioni liquidate con il sistema c.d. Quota 100, valgono, ancora una volta le ragioni illustrate dal Tribunale di Firenze che, a sua volta, richiama la Corte d'Appello di Torino (sent. n. 437/22):
“La "neutralizzazione" consiste nell'esclusione dal computo della retribuzione pensionabile dell'ultimo quinquennio dei periodi contributivi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima (v.
Corte Cost. n. 264/1994 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma
8 L. n. 297 del 1982 "nella parte in cui non prevede che, in caso di esercizio durante
l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita da parte del lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima").La "ratio decidendi" della sentenza n. 264/1994
(nonché delle sentenze nn. 822/1988, 307/1989, 388/1995, 427/1997) " è individuabile proprio nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo,
l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque poter compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere: effetto, quest'ultimo, che sarebbe contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione" (v. Corte
Cost. n. 201/1999). Tali argomentazioni valgono anche con riferimento al trattamento pensionistico anticipato, come appunto ricorre nel caso della c.d. "quota 100", mentre
l'affermazione dell' (circa la necessità di escludere dal computo tutto il periodo CP_1 successivo a partire dall'inizio della riduzione retributiva) non trova fondamento in alcuna disposizione di legge e non può dirsi conforme ai principi esposti. Posto che il meccanismo della neutralizzazione è finalizzato ad impedire un depauperamento del trattamento pensionistico determinato dallo svolgimento di attività lavorativa con minore retribuzione, estromettendo dal computo la relativa contribuzione siccome non necessaria al raggiungimento del requisito pensionistico, sarebbe irragionevole escludere l'applicazione parziale di detto principio”.
Alle argomentazioni sopra riportate va aggiunto che, pur considerando la peculiarità della pensione c.d. Quota 100 e l'opportunità che da essa deriva in termini di anticipata uscita dal mondo del lavoro, non si rinvengono incompatibilità tra i vantaggi conseguenti dalla stessa e quelli derivabili dall'istituto della neutralizzazione. Fermo il fatto che, per gli anni di vigenza, il regime pensionistico denominato Quota
100 consente al lavoratore di poter accedere al trattamento di quiescenza in maniera anticipata rispetto al regime ordinario e pur dovendo dare atto che, pur trattandosi di pensione anticipata, la Quota 100 soggiace ad una disciplina peculiare anche per la sua limitata efficacia temporale, non dà meno i vantaggi che da essa ne conseguono sono diversi e lambiscono profili diversi da quelli che derivano dalla neutralizzazione.
I vantaggi della pensione anticipata quota 100 afferiscono all'an del trattamento pensionistico, consentendo, giust'appunto un'uscita dal mondo del lavoro anticipata;
i vantaggi della neutralizzazione riguardano, invece, il quantum consentendo al pensionato di escludere dal computo e dalla valorizzazione quei periodi contributivi non necessari per il raggiungimento dei requisiti, ma che, in quanto caratterizzati da una retribuzione più bassa, possono incidere negativamente sul trattamento pensionistico.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, si ritiene, quindi, che non vi sia incompatibilità tra i due istituti, né che i vantaggi della pensione Quota 100 siano assorbano i vantaggi della neutralizzazione.
Quanto, infine, alla non necessità ai fini del raggiungimento del limite di 38 anni di contribuzione dei tre anni per i quali si chiede la neutralizzazione, parte ricorrente ha dedotto che al 31 ottobre 2019, il sig. aveva versato contribuzione per un totale Pt_1 di 2178 settimane, tolte le 156 settimane pari ai tre anni (2013-2014 e 2015), rimanevano 2022 settimane a fronte delle necessaria 1976 per i 38 anni.
In conclusione, superate le argomentazioni svolte dall' deve essere dichiarato il CP_1 diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico n. 36518205 in godimento dal 1 novembre 2019, mediante neutralizzazione, di tre anni nel periodo
2013-2015 in quanto non necessari ai fini del conseguimento del diritto a pensione e penalizzanti per il calcolo dell'importo dell'assegno pensionistico, con conseguente condanna dell' al relativo ricalcolo ed al pagamento della relativa prestazione CP_1
(compresa, per quanto riguarda i ratei già corrisposti, la differenza tra gli importi corrisposti e quelli effettivamente dovuti a seguito della predetta riliquidazione), oltre accessori di legge.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico n.
36518205 in godimento dal 1 novembre 2019, degli anni 2013-2015, per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione - compresa, per quanto riguarda i ratei già corrisposti, la differenza tra gli importi corrisposti e quelli effettivamente dovuti a seguito della predetta riliquidazione -, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Milano 9 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia